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Diritto ecclesiastico

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Sotto l’aspetto istituzionale, il diritto è una risposta organizzata e legale che lo Stato dà ai bisogni dei cittadini, ma è anche un atto autorappresentativo della società, cioè cittadini e non, associazioni, società e formazioni di persone organizzate in genere fino ad arrivare allo Stato.

Il diritto ecclesiastico è la legislazione dello Stato che disciplina i rapporti tra Stato e formazioni religiose e la stessa libertà religiosa.

Il diritto ecclesiastico si distingue dal diritto canonico, ma per la Chiesa cattolica lo ius ecclesiasticum è il diritto canonico stesso. Quindi la terminologia usata in Italia è impropria, perché il diritto ecclesiastico è il diritto della Chiesa, cioè quello che noi chiamiamo diritto canonico, mentre quello che noi chiamiamo diritto ecclesiastico è in realtà il diritto morale o etico.

Per la Chiesa lo ius publicum ecclesiasticum internum è l’ordinamento dello Stato Città del Vaticano (poteri di governo, organi legislativi, eccetera), mentre lo ius publicum ecclesiasticum externum regola i rapporti tra la Santa Sede e i singoli stati.

Il diritto ecclesiastico ha una pluralità di fonti, quali la costituzione, il diritto privato, il diritto internazionale privato (il matrimonio) e pubblico (il concordato), il diritto del lavoro (la libertà religiosa dei lavoratori), il diritto penale (i delitti contro la religione oggi abrogati), il codice di procedura (il giuramento e il dovere di testimoniare dei sacerdoti), le leggi regionali. Per questa ragione in origine era definita una scienza di rapina in quanto le sue norme si trovano in diverse leggi e codici.

Possiamo anche dire che il diritto ecclesiastico si occupa dei rapporti tra religione e Stato.

Gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico

Per questo la gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico ha vari livelli:

  • La Costituzione.
  • Le norme di derivazione concordataria - leggi ordinarie, ma essendo norme che derivano dal concordato hanno una resistenza maggiore, di cui la più importante è la legge 222/1985 che disciplina gli enti ecclesiastici e il sostentamento del clero.
  • La legge ordinaria (ad esempio la legge 1159/29 ancora in vigore per le confessioni che non hanno stipulato intese, la legge matrimoniale 847/29 che attua il matrimonio concordatario).
  • La legge regionale. Con la nuova formulazione, l’art. 117 Cost. indica le materie esclusive dello Stato, mentre le restanti sono di competenza delle regioni. L’art. 117 Cost. 2° comma, lettera c) detta che la confessione religiosa è materia di esclusiva competenza statale, ma ci sono comunque una serie di materie di competenza esclusiva delle regioni che indirettamente toccano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose e l’esercizio della libertà collettiva. Ad esempio la legislazione urbanistica, materia di competenza esclusiva delle regioni, le cui norme devono prevedere e regolamentare la costruzione degli edifici per il culto. In queste materie si trovano sia atti unilaterali delle regioni, le leggi regionali, ma anche una serie di accordi tra regioni ed autorità ecclesiastiche locali come, ad esempio, gli accordi per inserire i cappellani negli ospedali.
  • I regolamenti.

Il prof. Tedeschi ha definito il diritto ecclesiastico una scienza di mezzo con norme provenienti da svariati settori dell’ordinamento giuridico. Infatti si trovano norme di diritto costituzionale, internazionale, norme relative ai rapporti tra Stato e religioni di minoranza e norme di diritto comune come matrimonio, adozione, anagrafe, assistenza religiosa, beni culturali e demaniali, edilizia, giuramento nel processo, immigrazione, inquinamento acustico, istruzione, eccetera.

Queste sono le c.d. res mixta (cose miste), materie di competenza dell’ordinamento civile, ma dove l’elemento religioso è così importante che lo Stato limita la sua autonomia per collaborare con le autorità ecclesiastiche per meglio tutelare la libertà religiosa di tutti. Un esempio è il concordato con la Santa Sede, da cui deriva che l’Italia è un paese concordatario insieme alla Spagna, Portogallo, alcuni Länder tedeschi, la Polonia, eccetera.

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Altri paesi, invece, hanno una legislazione separatista, come la Francia e, in maniera diversa, gli Stati Uniti, cioè un sistema giuridico in cui il legislatore opera in piena autonomia, senza concordare le norme con le autorità religiose. In tal modo la legislazione garantisce la libertà religiosa, ma senza interferenze del potere spirituale sul potere politico e viceversa. Ad esempio si è liberi di sposarsi esclusivamente con il rito religioso, ma non vengono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio, cioè l’atto non ha alcun valore per lo Stato. Al contrario, fino al 1929, in Italia, per un retaggio ottocentesco, il matrimonio civile doveva precedere quello religioso, mentre in Francia, se il sacerdote non ottemperava a questa prescrizione commetteva un reato.

In sintesi nei paesi separatisti la tutela della libertà religiosa individuale è garantita da un totale distacco dell’ordinamento giuridico per le questioni religiose. Ad esempio, in un ordinamento separatista non vi è l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.

Oltre che in Francia, U.S.A. e in Turchia, il sistema separatista vigeva anche nei paesi del blocco sovietico, ma era completamente diverso da quello occidentale, in quanto creava una serie di limitazioni all’esercizio del culto con il fine di eliminarlo dal contesto sociale, perché la religione era considerata una forma di dissenso all’ideologia marxista-leninista. Ma l’apice del sistema separatista viene raggiunto con la Costituzione albanese che nel 1967 dichiara l’ateismo di Stato.

Oltre ai recenti sistemi separatista e concordatario, ve ne sono altri due, retaggio del passato ancora presenti eccezionalmente: il sistema cesaropapista e la teocrazia.

Nel cesaropapismo, il Capo dello Stato, Principe o Re è anche il capo della religione. È un sistema nato nella Roma imperiale che con l’editto di Costantino del 311, quando l’Imperatore romano diventa anche capo della Chiesa convocando concili, nomina i vescovi, stabilisce dogmi, eccetera. Questo sistema si trova ancora oggi in alcuni paesi scandinavi e in Gran Bretagna, dove la Regina è formalmente il Capo della Chiesa anglicana, anche se in concreto è l’arcivescovo di Canterbury.

Un sistema opposto al cesaropapismo è la teocrazia che si ha quando il Capo della Chiesa è anche Capo dello Stato, come accadeva fino a quando il Papa era anche Capo dello Stato Pontificio. Attualmente una forma di teocrazia si trova in Iran dove la Costituzione del 1979 prescrive la subordinazione dello Stato alla guida del clero sciita, per cui i grandi Ayatollah decidono diverse cariche pubbliche.

Il diritto ecclesiastico deve considerare due aspetti essenziali: da un lato deve curare i rapporti tra Stato e istituzioni religiose e dall’altro deve garantire la libertà religiosa individuale.

Negli anni ‘40 il diritto ecclesiastico è stato definito una legislatio libertatis con cui si voleva dire che la sua filosofia è quella di garantire la libertà religiosa individuale.

Il diritto ecclesiastico deve garantire i rapporti tra le diverse Istituzioni religiose, legislatio libertatis, ma soprattutto il principio supremo di laicità dello Stato.

1 La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato costituito da 16 Stati federali detti “Länder”. Tre di questi sono le cosiddette “città-stato”: Berlino, Brema e Amburgo. Anche i Länder hanno un proprio Parlamento (“Landtag”), dove siedono i rappresentanti locali, e un proprio Governo (“Landesregierung”). I capi di governo dei Länder vengono chiamati “Ministerpräsident” (Primo Ministro), tranne che nelle città-stato dove si parla del “Erster Bürgermeister” o “Regierender Bürgermeister” (borgomastro). Le elezioni per i parlamenti dei Länder si tengono separatamente e indipendentemente da quelle per il Parlamento nazionale. La durata della legislatura non è uguale in tutti i Länder: in alcuni si vota ogni quattro anni in altri ogni cinque.

2 Ayatollah (arabo: ية الل; persiano: يتالل) è un titolo di grado elevato che viene concesso agli esponenti più importanti del clero sciita. Il termine significa segno di Dio e coloro che hanno questo titolo sono esperti in studi islamici come la giurisprudenza, l'etica, la filosofia ed il misticismo. Solitamente essi insegnano in scuole islamiche (hawza). Al di sotto del grado di ayatollah vi è il grado di Hojjatoleslam (Prova o Autorità dell'Islam). Non vi è un modo gerarchicamente preciso con cui si possa raggiungere il titolo di Ayatollah: solitamente esso viene concesso ad uno esperto di studi religiosi che abbia ottenuto la stima, il rispetto e l'ammirazione dei suoi superiori e dei suoi pari grazie alla propria conoscenza del canone islamico ed alla sua condotta, dopo il completamento dei suoi studi nella Hawza. Il più delle volte ciò viene attestato da una sorta di diploma rilasciato dai suoi insegnanti. Una volta ottenuto il titolo, un Ayatollah può render pubbliche le proprie interpretazioni autentiche delle leggi religiose (Corano, Sunna, Ijma' e 'Aql), insegnando in una Hawza secondo le proprie competenze e fungendo da punto di riferimento e giudice in materia religiosa.

La Santa Sede e Città del Vaticano

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La Santa Sede è il governo della Chiesa universale. Ha una rilevanza giuridica all’interno dell’ordinamento italiano in quanto possiede diversi beni nel territorio dello Stato italiano. La Santa Sede differisce dalla Città del Vaticano che è invece uno stato estero, anche se il governo della Santa Sede è anche quello della Città del Vaticano.

Quando è coinvolta l’attività magisteriale della Chiesa partecipa la Santa Sede, per esempio il concordato, il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e la partecipazione all’ONU quale osservatore permanente è con la Santa Sede. Invece per questioni territoriali e monetarie partecipa lo stato Città del Vaticano.

La Chiesa ha una struttura gerarchicamente organizzata al vertice del quale c’è il Papa che è anche il Sovrano dello stato di Città del Vaticano, come dispone l’art. 1, comma 1, della Costituzione vaticana del 2001: “Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.”

Il diritto canonico, nel 2° libro – il popolo di Dio – nella parte che disciplina la costituzione gerarchica della Chiesa e precisamente il canone 361, definisce: “Con il nome di Sede Apostolica o Santa Sede, si intendono nel codice non solo il romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della curia romana.”

Nell’ordinamento canonico, per Finocchiaro con il termine Santa Sede s’intende:

  • In senso stretto il Sommo Pontefice,
  • In senso lato il Papa e la Curia romana che è il complesso delle istituzioni di governo della Chiesa. Questa è composta dagli organismi individuati dal canone 361 quali la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, Congregazioni, Pontifici consigli, i tribunali, gli uffici e le pontificie commissioni, i pontifici comitati e le commissioni cardinalizie.

Il canone 360 detta quali sono gli altri organismi della Curia romana che collaborano con il Papa nel governo della Chiesa universale: “La Curia Romana mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e al servizio delle chiese è composta dalla segreteria di Stato Papale, dal consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle congregazioni, dai tribunali e da altri organismi. La loro costituzione e competenza vengono definite dalla legge peculiare.” Questa legge è la “Pastor bonus (buon pastore)”, promulgata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988.

3 Le leggi della Chiesa sono denominate, e contraddistinte, con le prime due parole latine del loro testo.

Nell’ordinamento italiano, la Santa Sede è un ente ecclesiastico con personalità giuridica per antico possesso di Stato, una forma di riconoscimento riservato ad enti secolari, soprattutto enti che l’avevano conservata anche con le leggi eversive, emanate dopo l’unificazione del Regno d’Italia. Per ottenere il riconoscimento bisogna presentare una serie di documenti, come l’atto costitutivo, che è difficile reperire dopo tantissimo tempo, ragion per cui, con la motivazione per antico possesso di stato, sono esentati da questa incombenza.

L’art. 2 del concordato del 1929 detta: ”L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.” Cioè la Santa Sede, oltre ad avere personalità giuridica nel diritto italiano, gli è riconosciuta anche nel diritto internazionale. Questo concetto, oggi appare scontato, ma fino al 1929 gli era stata riconosciuta una personalità giuridica, di fatto, in quanto la Santa Sede non era ancora uno Stato sovrano, ma ha conservato la personalità giuridica di diritto internazionale anche dopo la fine dello Stato pontificio, proprio perché organo di governo della Chiesa universale.

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4 La legge delle Guarentigie, del 13 maggio 1871, concedeva una serie di garanzie assicurate dalla legge al Pontefice, ma lo legava, alle sorti politiche e militari del Regno d’Italia. Una situazione ancora più delicata se si considera che anche il governo della Chiesa universale viene legato al nuovo stato, in quanto il Papa, è ne è il capo, risiede nel Regno d’Italia.

A questa situazione fu posto rimedio con i patti Lateranensi, con cui nasce lo stato Città del Vaticano che in un primo momento non fu riconosciuto dalla dottrina internazionale etichettandolo come “pied à terre del Papa”, “parodia di Stato”, eccetera. Questa dottrina risentiva del fatto che il Vaticano è uno stato diverso dagli altri e con alcune caratteristiche particolari:

  • È lo stato più piccolo del pianeta con una superficie di 0,44 Kmq e una popolazione di 780 abitanti (stima 2004).
  • Il Vaticano è uno stato enclave, cioè completamente circondato da un altro stato e all’interno di un’altra città, per cui la sua esistenza dipende dai servizi forniti dallo Stato italiano come poste, trasporti, comunicazioni, acqua, fogna, ferrovia, eccetera. In questo senso vi è un’apposita norma nell’art. 6 del concordato del 1929.
  • I confini sono costituiti dalle mura Vaticane, più quello di piazza San Pietro delimitato dal colonnato del Bernini e definito confine aperto. In base al trattato del 1929 questo confine deve essere sempre aperto, tranne nel caso di cerimonie nel qual caso la piazza è chiusa.
  • Quando la piazza è aperta, la polizia italiana accede liberamente, ma si arresta davanti alla scalinata della basilica di San Pietro. Quando la piazza è chiusa si arresta prima del colonnato del Bernini e la vigilanza è assicurata solo dalle guardie svizzere.
  • In base ad una convenzione con l’Italia, i reati previsti da entrambe le legislazioni, possono essere perseguiti dalla giustizia italiana, su richiesta delle autorità vaticane. Per Cardia, si è scelto di lasciare il giudizio penale e l’eventuale espiazione della pena alla giustizia italiana per due ragioni:
    • L’amministrazione della giustizia penale ha un costo troppo elevato, in relazione all’esigua casistica del Vaticano.
    • Per motivi di opportunità, in quanto è disdicevole per un’autorità morale avere una casa circondariale, con tutto quello che è legato all’amministrazione della giustizia penale.
  • La cittadinanza è funzionale. Questo perché non si acquista come avviene in Italia, ma solo in funzione dell’ufficio ricoperto e cioè:
    • Cardinali,
    • Funzionari dello Stato Città del Vaticano, insieme alle loro famiglie (coniuge e i figli fino alla maggiore età).

4 A conclusione di una lunga serie di dibattiti sul destino da riservare allo Stato Pontificio, il Parlamento italiano approva una legge, denominata "delle guarentigie" (garanzie assicurate dalla legge), che garantisce alla Chiesa il libero esercizio dei suoi poteri spirituali e la piena sovranità pontificia sui palazzi apostolici. Ispirata al principio di Cavour «libera Chiesa in libero Stato», la legge consta di due titoli. Il primo, dedicato alla Santa Sede, senza concedere alcuna sovranità territoriale al Papa, gli lascia i Palazzi Vaticano e Lateranense e la Villa di Castelgandolfo, riconoscendogli tutti gli onori sovrani e dichiarandolo esente dalla giurisdizione penale italiana. La legge punisce gli attentati e le ingiurie al Pontefice con le stesse pene stabilite per gli attentati e le ingiurie al Re, concede al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede le stesse guarentigie e prerogative accordate al corpo diplomatico accre

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Dammacco Gaetano.
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