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Capitolo I°: la figura del ministro di culto nell’ordinamento giuridico italiano

1. Premessa

Scopo del presente lavoro è quello di esaminare la figura dei “ministri di culto” intesa nelle sue diverse sfaccettature, ivi ricompresi fra l’altro, gli elementi che contribuiscono alla configurazione della figura di ministro di culto, nonché le funzioni da esso svolte in diverse fattispecie prese in considerazione dall'ordinamento giuridico; ciò al fine, che si spera di raggiungere al termine della trattazione, di poter delineare la rilevanza della figura, e per questo tramite della funzione del soggetto “ministro di culto” nella società contemporanea o, come altrimenti si suol dire, nell'era “postmoderna”.

Per far ciò si prenderanno in considerazione diversi aspetti attinenti a tale figura, ma si procederà altresì all’esame di realtà religiose diverse dalla cattolica, posto che oggetto della materia 1 che in questa sede interessa è costituito dal rapporto tra l'ordinamento giuridico dello Stato italiano non solo con la confessione religiosa cattolica, ma anche con le confessioni diverse da quest'ultima.

Tuttavia, pur essendo innegabile come, specialmente negli ultimi anni, la società 1 Il diritto ecclesiastico e quindi, per conseguenza, la figura del ministro di culto che risulta, come emergerà nel corso della trattazione, centrale in tale settore dell'ordinamento.

2 italiana sia caratterizzata da un “multiculturalismo” dovuto alla sempre maggiore presenza in seno ad essa di soggetti provenienti da varie parti del mondo e pertanto non necessariamente aderenti ai suoi schemi culturali, va comunque osservato come abbia giocato e continui a rivestire un ruolo fondamentale nella caratterizzazione concettuale delle fattispecie relative al settore dell'ordinamento dedicato ai rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose.

E' questo il principale motivo per cui, nella prima parte del presente lavoro, nel cercare di ricostruire una generale configurazione della categoria “ministro di culto”, si farà principale riferimento a quanto osservabile in seno alla confessione cattolica, sebbene non si tralascerà di fare riferimento agli altri “ordinamenti” confessionali, ai quali peraltro saranno dedicati specifici 2 approfondimenti nell'ulteriore corso della trattazione.

Per l'intanto, oggetto precipuo di questo capitolo sarà costituito dall'analisi degli elementi che concorrono a “formare” la figura del “ministro di culto”, dall'esame, condotto per grandi aree tematiche, delle funzioni di tale 2 Ci si riferisce in particolare, oltre a quanto verrà osservato nel presente capitolo, alle considerazioni che verranno svolte con riguardo alla tendenziale coincidenza fra fedele e ministro di culto nella confessione luterana, all'assenza di una tale istituzionale figura in seno all'islam, per giungere fino all'esame della legislazione negoziata, che costituisce la fonte principale di regolazione dei rapporti fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose. Tutti temi che saranno trattati nel capitolo 3° del presente lavoro.

3 categoria di soggetti, mentre l'ultima parte di questo primo capitolo verrà dedicata alla considerazione dei mezzi attraverso i quali, anche grazie al cospicuo intervento dello Stato, si realizza il necessario e fondamentale “sostentamento materiale” della categoria considerata.

2. La qualifica di ministri di culto

Appare necessario a questo punto iniziare a tratteggiare alcune considerazioni circa la qualifica di ministro di culto; proposito che sembra utilmente perseguibile facendo, fra l'altro, riferimento a notazioni 3 suggerite da alcuni autori.

Costituisce infatti opinione comune in dottrina che la qualifica di ministro di culto sia un atto presupposto in quanto l'ordinamento, astenendosi dall'entrare nel merito sulle modalità di determinazione da parte di un gruppo sociale a caratterizzazione religiosa di un soggetto che, all'interno di esso, eserciti una specifica funzione di magistero, governo e presidenza, assume tale determinazione quale presupposto di un’attività rilevante da un punto di vista giuridico per lo Stato stesso.

3 Cfr. in primis, BETTETINI A., Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Bologna, 2000 p. 249 e ss.

4 Invero si deve preliminarmente sottolineare il dato secondo cui la locuzione “ministro di culto”, come ben noto, non è di derivazione confessionale, ma statale, ed indica in modo onnicomprensivo i ministri di tutte le confessioni religiose; pertanto la qualificazione altro non è che la forma che attribuisce giuridica rilevanza ad una “materia” ad essa preesistente, e cioè il ruolo che assume un soggetto nel gruppo religioso.

Detto altrimenti, le norme concernenti i ministri di culto saranno applicate (dal giudice, dall'amministratore) se ed in quanto il soggetto destinatario eserciti le funzioni annesse alla qualifica confessionale; e da ciò deriva la logica conseguenza per cui, venendo meno tale qualifica, viene meno anche il presupposto di fatto di applicazione della normativa statale.

Inoltre, va parimenti osservato come la nomina (così come pure la revoca) di un ministro da parte di una confessione siano atti 4, “pubblicistici” in quanto coinvolgono relazioni che mediano tra privati e organi dotati di una loro specifica potestà, costituendo di conseguenza espressione della potestà della confessione, esercizio e conseguenza di 5 quell’autonomia sovrana riconosciuta dalla Costituzione alle confessioni.

4 In quanto tali atti sono sottratti alla cognizione e giurisdizione del giudice italiano.

5 L’art. 8 Cost, testualmente recita: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

5 Peraltro, dalla circostanza per cui la qualifica di ministro di culto costituisce il presupposto di fatto di una specifica situazione giuridica deriva l'ulteriore conseguenza che, ad esempio, un diritto ovvero un dovere riferito ad una persona uti civis, e che trova il suo fondamento nell'appartenenza o nella qualifica confessionale, sarà oggetto della cognizione dello Stato qualora sussista il presupposto o dell'appartenenza del soggetto alla confessione ovvero dell'esercizio da parte di questi di funzioni attribuitegli dalla confessione; e ciò in quanto l'esistenza di situazioni giuridiche soggettive e connesse alle qualifiche confessionali, non solo possono, ma debbono essere tutelate dall'ordinamento statale.

Ciò che in ogni caso viene sottratto alla giurisdizione statale è il presupposto religioso.

Tale assunto stando ai dati forniti dalla comune esperienza dottrinaria formatosi nel corso del tempo, ha ottenuto un consenso pressoché unanime anche se sembrerebbe peraltro contraddetto da almeno due eventi verificatisi in anni recenti, che hanno condotto ad una proliferazione di soggetti potenzialmente destinati a ricoprire le qualifiche di ministri di culto: dapprima il moltiplicarsi nel territorio della Repubblica di nuove confessioni religiose o, per meglio dire, di nuovi movimenti latu sensu religiosi che a fatica rientrano nei canoni ermeneutici e culturali propri della nostra tradizione occidentale; in secondo luogo, il fenomeno 6 immigratorio da diverse aree del mondo, di diversa tradizione culturale, che ha portato all'insediarsi e al consolidamento nel nostro territorio di etnie professanti religioni ben note, ma sinora scarsamente diffuse, e quindi socialmente e giuridicamente poco o nulla rilevanti, quali l'islamismo e l'ortodossia cristiana.

Accanto a questi fattori, definibili come “sociali”, va altresì registrato l'aumentare di norme, soprattutto ma non esclusivamente di derivazione pattizia, concernenti i ministri stessi.

6 Salvo quanto verrà osservato nel prosieguo del presente lavoro, fra tali norme può essere innanzitutto ricordata la facoltà, prevista dall'art. 200 c.p.p., accordata ai ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, di astenersi dal deporre su quanto siano venuti a conoscenza a motivo del loro ministero; o l'incompatibilità, stabilita rispettivamente dall'art. 2, comma 1°, l. 89/1913 e dall'art. 3, comma 1° l. n. 36/34, tra le qualità di ministro di qualunque culto e le professioni di notaio e avvocato.

Centrale rilievo 7 assume poi la disciplina di cui alla l. n. 903 del 1973 istitutiva del “Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica” mentre, sotto altro profilo, non va 8 dimenticato come in certe circostanze, il ministro di culto assuma “in 6 Cfr. infra, capp. 2 e 3.

7 Di cui si parlerà al paragrafo 4 del presente capitolo.

8 Segnatamente nel caso di matrimoni, ove è ormai pacificamente accettato che il 7 actu” la posizione giuridica del pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 c.p., come sostituito dall'art. 17 della l. 26 aprile 1990 n. 86 9.

Procedendo oltre nella ricerca dei criteri discretivi della posizione giuridica dei ministri di culto, è necessario poi osservare come, per comprendere se un soggetto possa essere ritenuto ministro di culto, si imponga la necessità di verificare innanzitutto la sua qualifica 10 “interna” formale in quanto, adottando un metodo intravalutativo, l'ordinamento presumerà ministro di culto chi tale la confessione dice che sia, attribuendo a questa un carattere certificativo.

Allo stato attuale del diritto, il criterio della certificazione degli organi confessionali 11 competenti costituisce presupposto valido e legittimo per il ministro che assiste al matrimonio assuma il “ruolo” di pubblico ufficiale.

9 Si vedano in senso conforme ROSINI B., Il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio e l’esercente un servizio di pubblica necessità, Padova, 1998, p. 9; BETTETINI A., op. cit., p. 249 e ss.

10 L'aggettivo “interna” viene, in questo come in altri passaggi del presente lavoro, utilizzato nel senso indicante l'ordinamento e l'organizzazione interni a ciascuna confessione religiosa.

11 Ai sensi dell'art. 3 l. 4 gennaio 1968 n. 15 e dell'art. 1 D.M. 22 maggio 1995 n. 431, attuativo della suddetta legge, è peraltro ammessa, lett. g, la dichiarazione temporaneamente sostitutiva del soggetto per certificare la “condizione di sacerdote, diacono, religioso con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo Stato”.

8 riconoscimento della qualifica di ministro di culto solamente per quelle confessioni che abbiano con lo Stato italiano una relazione di natura pattizia, ossia per la Chiesa Cattolica e per le confessioni che con lo Stato abbiano stipulato delle intese.

Il problema coinvolge pertanto in modo reale le confessioni, o sedicenti tali, prive di relazioni convenzionali con la Repubblica.

Se prima infatti, in presenza di ben note e limitate esperienze religiose, tale presunzione era in un certo senso assoluta o, per meglio dire, acritica, ora, posta la ricordata e difficilmente definibile “esplosione” di nuovi movimenti religiosi, o l'insediarsi massivo di antiche confessioni come l'Islam e l'Ortodossia, essa deve assumere i caratteri della relatività.

Posto invero, secondo 12 l'antico brocardo “abusus non tollit usum”, si pone da parte dell'autorità statale il delicato problema del discernimento e della qualificazione, del dare certezza giuridica e unitarietà formale e sostanziale ad un insieme di elementi che, in sé considerati, di tale rilevanza non godrebbero.

Nel caso specifico, si tratta di determinare i parametri di diritto e di fatto in base ai quali individuare i c.d. “ministri di culto”.

Pare corretto sul punto ritenere, analogamente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale in 12 Tale brocardo esprime brevemente, per quanto attiene il discorso che in questa sede si sta articolando, il comportamento di chi si appropria per mera convenienza della posizione di ministro di culto; appropriazione che non esclude le serie e legittime aspettative di chi tale qualifica effettivamente ricopre.

9 13 tema di qualificazione degli enti, che anche in queste ipotesi il criterio formale possa e debba essere contemperato con quello sostanziale, in base al quale, per valutare la posizione giuridica di un soggetto nel nostro ordinamento, sia necessario riferirsi non solo alla sua qualifica intraconfessionale, ma anche all'attività da esso “de facto” svolta, in quanto l'autoreferenzialità appare un indice accettabile e accettato della qualifica se tale risulta dalla prova incrociata con la sua effettività.

In altri termini, non è sufficiente, nell'odierna complessa società multiculturale e polireligiosa, assumere a criterio discriminatorio e discriminante quanto la confessione dice di sé stessa e dei suoi ministri o sedicenti tali, ma appare altresì necessario che l'autorità, giudiziaria o amministrativa, valuti che, nel concreto, le attività da questi esercitate siano necessariamente “altre”, in qualità e quantità, rispetto a quelle richieste ad ogni aderente a quel credo.

L'autoqualificazione risulta di conseguenza una semplice presunzione della qualifica che non può essere sottratta ad una valutazione della sua reale natura, alla stregua dei criteri desumibili dall'insieme delle norme poste dall'ordinamento.

Peraltro, sulla medesima via sembra essersi incamminata la giurisprudenza, rilevando al riguardo due interessanti pronunce su ipotesi divergenti l’una dall’altra ma riconducibili ad una medesima ratio.

Nella 13 Cfr. Corte Cost., sent. n. 369 del 24 marzo 1988 in Giur. cost., 1988, I, p. 1744 e ss.

10 14 prima la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come l’incompatibilità nell’assumere la nomina alla carica di sindaco per un ministro di culto venga meno qualora questi non eserciti di diritto e di fatto le funzioni ministeriali, ancorché, nel caso specifico di ministro del culto cattolico, la sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non possa essere revocata.

Con la previsione in esame si è infatti inteso garantire la libera determinazione della volontà degli elettori da indebite ingerenze che solo il concreto esercizio, ovvero la possibilità di esercizio, di attività connesse al ministero pastorale rende possibili e configurabili.

In tali casi la cessazione dal ministero, privando l’interessato della possibilità di esercitare le funzioni connesse al ministero sacerdotale stesso, rimuove pertanto ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori, implicando il venir meno della 15 citata causa di ineleggibilità.

In tutt’altro caso, nell’ambito di una causa di lavoro intentata da ex Testimoni di Geova contro la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, è stato affermato come l’analisi degli statuti della confessione è elemento insufficiente per determinare la qualità di ministro di culto e la natura dell’attività da questi svolta, ma è 14 Si veda a tal fine Cass. Civ., sez. I, 14 aprile 1997 n. 3193, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997/3, p. 881.

15 Cfr. Pretura Circondariale di Roma, 12 agosto 1996, pret. Gaddi, in Il diritto ecclesiastico, 108, 1997, II, p. 159-161.

11 altresì necessario accertare l’attività in concreto compiuta sulla base delle dichiarazioni delle parti ma anche di prove testimoniali.

In altre parole, la nomina e la qualificazione hanno un valore secondario, poiché quanto importa realmente allo Stato è che il soggetto interessato svolga, in effetti, funzioni di governo e di presidenza all’interno del gruppo.

Peraltro pare corretto osservare come l’autorità statale goda in ogni caso e necessariamente di discrezionalità nel valutare gli elementi formali e sostanziali sulla base dei quali attribuire la qualifica di ministro di culto, per il semplice motivo che a questa è ricollegata la produzione di specifici effetti giuridici all’interno dell’ordinamento.

In altri termini, fermo restando che all’autorità italiana è preclusa ogni indagine per quanto attiene la sfera meramente interna della confessione, e cioè, nel caso specifico, un’indagine attinente le modalità di elezione e di esercizio della facoltà pastorali e di culto del ministro, risulta logico che 16 tale indagine sia non solo legittima, ma doverosa qualora alla 16 Tale indagine pone peraltro delicate problematiche in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 196 del 2003, c.d. “codice della privacy”. Se infatti l’approvazione di cui all’art. 3 della l. n. 1159 del 1929 può senz’altro rientrare fra “le espresse disposizioni di legge” che autorizzano al trattamento da parte di un soggetto pubblico dei “dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso” (c.d. dati sensibili ai sensi dell’art. 4 e

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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