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Diritto dell’Unione europea

02/03. Introduzione

L’Unione europea è un’organizzazione internazionale basata sui trattati internazionali.

A volte essa può essere qualificata come organizzazione sovranazionale, però se si va a vedere quali sono i soggetti nell’ordinamento internazionale essi sono 2: gli Stati e le organizzazioni internazionali (ONU, OMS).

L’Unione europea certamente non può essere qualificata come uno Stato, di conseguenza è di sicuro un’organizzazione internazionale. Tuttavia, qui arriva il problema: l’Unione europea è un’organizzazione internazionale diversa da tutte le altre.

La sua peculiarità sta nel fatto di essere un’organizzazione caratterizzata dalle forti limitazioni di sovranità a carico degli Stati che ne fanno parti. Essere membri dell’unione non è come essere nell’OMS. Essendo membri dell’unione si accetta necessariamente di limitare la propria sovranità.

L’organizzazione europea, oltre ad essere unica nel suo genere, è anche un’organizzazione che oggi ha certe caratteristiche. Essa deve essere inserita nel processo di integrazione dell’unione europea: l’unione di oggi è quella risultante dai trattati in vigore ma deve essere inserita nel processo di integrazione europea. Da una parte si ha il dato statico dell’unione europea oggi, come risultante dai trattati, ma abbiamo anche un dato dinamico che è quello del processo di integrazione europea. L’Unione oggi è una tappa del processo di integrazione dell’Unione.

Un altro aspetto è che nell’unione si è sviluppato, con il processo di integrazione europea, un meccanismo di continua tensione tra la volontà degli Stati di dare corpo all’unione, però c’è anche una resistenza degli Stati per mantenere la loro sovranità.

Proprio questa tensione si riflette spesso nell’instabilità del processo di integrazione europea, caratterizzato costantemente da questa dialettica tra lo Stato e la struttura sovranazionale.

03/03. L’avvio del processo dell’Unione europea

L’avvio del processo dell’Unione europea dobbiamo collocarlo tra la Francia e la Germania, due potenze che erano state al centro dello scontro mondiale.

È importante porre l’attenzione sulla dichiarazione di Robert Schuman, che allora era ministro degli esteri francese, che aveva inviato al governo tedesco. È una lettera considerata ancora oggi come il simbolo dell’avvio del processo dell’Unione europea.

Jean Monnet, un altro dei pionieri dell’Unione europea, diplomatico al servizio del governo francese, contribuisce in larga parte alla scrittura di questa lettera.

Leggere la dichiarazione.

L’obiettivo di Schuman era quello di unificare il mercato del carbone e dell’acciaio tra Francia e Germania, creare una comunità che si occupi di questa attività, alla quale poi avrebbero potuto aderire gli altri Stati.

In questa dichiarazione si trova spesso il termine “federazione europea”, termine che poi viene eliminato da ogni fonte. Nei trattati non si parla mai di federazione, non esiste l’obiettivo di giungere a una federazione.

Nel 1951 viene firmato il primo trattato vincolante, quella dichiarazione politica di Schuman si traduce in un trattato alla base del processo di integrazione europea.

Questo trattato va ad istituire la comunità europea del carbone e dell’acciaio, proprio come aveva proposto Schuman. Tale comunità ha l’obiettivo di creare un’organizzazione che consenta la condivisione di regole sulla produzione di carbone e acciaio, ma soprattutto sulla circolazione dei beni.

Il trattato CECA entra in vigore nel 1952.

Il motivo per cui c’è questa discrasia tra l’anno della firma del trattato e l’anno dell’entrata in vigore ha bisogno della RATIFICA da parte degli Stati che vi aderiscono.

Tutti i Trattati più importanti hanno bisogno della ratifica di tutti gli Stati, senza la quale il trattato non entra in vigore.

Come ratificare i trattati viene stabilito dai singoli Stati: in Italia la firma al trattato viene apposta dal Governo (presidente del governo ma anche un altro diplomatico del governo) mentre la ratifica spetta al presidente della repubblica, che però può essere effettuata solo previa legge di autorizzazione del Parlamento.

Terminato il processo di ratifica il trattato sulla CECA entra in vigore nel 1952. Incomincia il procedimento avente la finalità ultima di garantire il mantenimento della pace e, nell’ottica di Schuman, creare un’unione europea federale, obiettivo che poi si sfuma.

Successivamente abbiamo il trattato della CEE, comunità economica europea, firmato nel 1957 e entrato in vigore nel 1958. Lo stesso giorno viene anche firmato il trattato sulla comunità europea economica atomica, conosciuto anche come EURATOM, entrato in vigore nel 1958.

Tutti e tre questi trattati sono inseriti nel processo di integrazione europea, tant’è che sono stati firmati e ratificati dagli stessi Stati (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda e Italia).

L’obiettivo era quello di creare un mercato interno dove merci, servizi, capitali e persone (lavoratori) possano circolare liberamente, altrimenti qualsiasi merce per circolare fuori confine dovrebbe essere sottoposto a un dazio.

Nel 1964 viene decisa l’unificazione degli esecutivi: le istituzioni delle tre comunità, che erano distinte fino al ’64, vengono unificate.

Nel 1952 fu firmato un altro trattato avente la denominazione “comunità europea di difesa” che non entrerà mai in vigore perché la Francia non lo ha ratificato. Proprio la mancata ratifica di questo trattato è ciò che ha più condizionato il processo di integrazione perché con la comunità europea di difesa si voleva intendere una condivisione delle strategie di difesa di ogni Stato, delle strutture militari, tutto ciò che concorre a creare il sistema di difesa. Questo sarebbe stato straordinario e bisogna pensare che tutt’ora l’unione ha minima competenza in materia di difesa.

Per 30 anni, dopo l’entrata in vigore dei tre trattati, avviene l’attuazione di questi trattati, vengono svolte tutte quelle attività volte a creare una vera collaborazione per il carbone e l’acciaio, la realizzazione di un mercato interno, la cooperazione in tema di energia atomica.

Dopo 30 anni viene concluso un nuovo trattato, esso è un tratto di modifica degli altri trattati. Siamo nel 1986 e viene promulgato l’Atto Unico Europeo e l’obiettivo fondamentale di questo trattato è quello di introdurre delle modifiche soprattutto al trattato sulla comunità economica europea per facilitare l’attuazione del trattato, in quanto si era riscontrato delle difficoltà, infatti nell’86 era ancora lontano il raggiungimento di un mercato interno.

Nel ’92 viene concluso un nuovo trattato a Maastricht il quale modifica i tre trattati e istituisce l’Unione europea, una nuova entità, fino ad allora avevamo solo le comunità europea. Quando viene creata l’Unione non viene creata una vera e propria organizzazione internazionale, le organizzazioni rimangono 3, l’Unione diventa una forma di cooperazione tra gli Stati membri delle comunità in materie diverse rispetto a quelle disciplinate dalle 3 comunità. Con l’Unione europea si ampliano le materie incluse nel processo di integrazione europea, senza però andare a costituire una nuova organizzazione.

Perché non si vuole aumentare le competenze delle comunità, ma invece si va a creare l’Unione? Aumentare le competenze delle comunità avrebbe significato limitare ulteriormente la sovranità degli Stati. Il compromesso viene trovato attraverso l’istituzione dell’Unione.

Le materie che vengono incluse sono:

  • Cooperazione in materia di giustizia civile e penale.
  • Cooperazione tra forze di polizia.
  • Materia dei visti, asilo e immigrazione, soprattutto con riferimento all’ingresso dei cittadini dei paesi terzi (non membri dell’Unione).
  • La politica estera e di sicurezza comune (in acronimo “PESC”).

Vengono anche apportate 2 modifiche essenziale al trattato CEE:

  • 1. Viene introdotto l’istituto della cittadinanza europea. Fino al ’92 le persone erano considerati dai trattati solo in quanto lavoratori/lavoratrici. Acquistando la cittadinanza si acquista anche una serie di diritti, ad esempio quello di circolazione e soggiorno.
  • 2. Introduzione della moneta unica, ovvero l’euro. L’introduzione dell’euro avverrà materialmente il primo gennaio del 2002.

Sempre con il trattato di Maastricht la comunità economica europea perde l’aggettivo “economica”, diventando semplicemente Comunità Europea.

Dopo Maastricht abbiamo altri trattati (Amsterdam, Nizza) e vediamo che inizia anche a crescere il tempo necessario per la ratifica, in quanto gli Stati membri sono di più e hanno difficoltà interne.

Del trattato di Amsterdam del 1997 si effettua un trasferimento di alcune delle materie introdotte con l’Unione Europea nel trattato sulla comunità europea. Si ha una migrazione di articoli dal trattato sull’Unione Europea al trattato sulla comunità europea.

Successivamente, nel 2002 la CECA si estingue, cessa di avere efficacia. L’estinzione è una delle cause di risoluzione di un trattato e questa si può avere quando lo decidono gli Stati o perché il trattato è soggetto ad una durata limitata e alla conclusione della durata non si rinnova. In questo caso il trattato sulla CECA aveva una durata di 50 anni e nel 2002 si decide di non rinnovarlo, questo perché si ritiene che la collaborazione in materia di carbone ed acciaio era totalmente integrabile nel trattato sulla comunità europea.

Arriviamo all’ultimo di questi trattati, nel 2007 viene concluso l’ultimo trattato di riforma ovvero il trattato di Lisbona firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009.

Gli elementi essenziali di questo trattato viene eliminata questa struttura diversificata tra Unione Europea e Comunità europea. Quest’ultima viene sostituita con l’Unione europea che ingloba tutte le materie della comunità.

Vengono creati questi due trattati nuovi ossia il trattato sull’Unione Europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Il secondo abroga il trattato sulla comunità europea e si sostituisce ad esso.

Questo non significa che, ad esempio, in tema di politica estera gli Stati accettino limitazioni di sovranità. La competenza dell’unione viene modulata e diversificata.

A partire dal 2009 all’unione viene garantita la personalità giuridica.

Una peculiarità riguarda la PESC che trova tutta la sua disciplina sul trattato dell’Unione Europea, mentre tutte le altre materie sono disciplinate nel trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

04/03. Obiettivi dell’Unione europea

Articolo 1 TUE lo stesso articolo 1 del trattato sull’Unione Europea richiama esso stesso il processo di integrazione europea il cui esito deve essere “la creazione di un’unione sempre più stretta tra gli Stati”. Questa è una regola giuridica, una regola codificata all’interno del trattato.

Una conseguenza di questa regola è che nell’adottare misure all’interno dell’Unione occorre sempre individuare il contenuto e anche l’interpretazione del contenuto che sia funzionale ad un’unione sempre più stretta tra gli Stati.

Il TUE e il TFUE sono due trattati che hanno il medesimo valore giuridico, una norma del trattato sull’Unione non può prevalere su una norma del trattato del funzionamento dell’Unione.

Alla fine dell’articolo 1 si ribadisce che l’Unione sostituisce la comunità europea.

All’articolo 2 si parla dei valori su cui si fonda l’Unione: rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto ecc. trovare questi valori non è così scontato, infatti in altre nazioni non si trovano.

Questi valori sono comuni agli Stati membri quindi anche loro devono rispettarli.

Gli obiettivi perseguiti dall’unione sono indicati sinteticamente all’articolo 3 del TUE:

  • 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
  • 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, uno spazio territoriale nel quale le persone possono circolare liberamente con le stesse regole di giustizia.
  • 3. L’unione instaura un mercato interno.
  • 4. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
  • 5. Sviluppare il patrimonio culturale europeo.
  • 6. Unione monetaria.
  • 7. Realizzare relazioni esterne con il resto del mondo. L’Italia non può concludere accordi su una competenza specifica dell’Unione, ad esempio un accordo internazionale tra Italia e Stati uniti.

L’Unione oggi è costituita 27 membri. Si entra nell’unione tramite l’adesione di uno Stato terzo che, avvenuta l’adesione, diventa Stato membro.

Tappe dell’adesione dei membri

  • 1951-1957: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda
  • 1973: Danimarca, Regno unito, Irlanda
  • 1981: Grecia
  • 1986: Portogallo, Spagna
  • 1995: Austria, Finlandia, Svezia
  • 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria
  • 2007: Bulgaria, Romania
  • 2013: Croazia
  • 2020: - Regno Unito

Adesione degli Stati

Il processo di allargamento dell’Unione non è interrotto, certo il Regno Unito è uscito, ma questo non significa che non possano aderire nuovi Stati. Ci sono degli Stati che sono paesi candidati: l’Albania, la Turchia, Montenegro, la Macedonia e la Serbia.

Ci sono paesi che sono potenziali candidati e questi sono il Kosovo e la Bosnia-Erzegovina.

Si può diventare membri dell’Unione se si chiede di aderire e se si è uno Stato europeo e questo infatti è il primo requisito che viene individuato dall’articolo 49 del TUE. Oltre ad essere uno Stato europeo uno Stato deve condividere i valori fondamentali enunciati all’articolo 2.

Oltre a questo, gli Stati devono soddisfare dei requisiti politici, giuridici ed economici. Questi criteri sono stati individuati nel Consiglio Europeo che si riunì nel 1993 a Copenaghen e infatti vengono riferiti come “criteri di Copenaghen”.

Quando lo Stato vuole aderire deve presentare una richiesta di adesione, che viene trasmessa al consiglio e quest’ultimo deve comunicare la domanda al Parlamento europeo, ma anche ai parlamenti nazionali. Il consiglio, sulla richiesta di adesione, delibera all’unanimità. È richiesto che ci sia la consultazione della commissione europea che deve dare un parere favorevole e infine deve esserci la previa approvazione del parlamento europeo. Quando la richiesta viene accettata dal consiglio lo stato terzo acquisisce lo status di paese candidato. Subito dopo si apre la fase di preadesione, una fase che può durare anni, perché è una fase prodromica a consentire allo Stato che ha chiesto di aderire di soddisfare i requisiti giuridici, economici e politici che servono per applicare quanto deciso dall’Unione. L’Unione accompagna lo Stato candidato in questa fase, vi sono dei funzionari dell’Unione che devono fare proprio questo e che seguono il negoziato con questi paesi.

Gli Stati che sono potenzialmente candidati sono stati che ancora non possono essere accettati in quanto non soddisfano i requisiti minimi per aderire all’Unione.

Finita la fase di preadesione, lo Stato può aderire tramite l’accordo di adesione, ovvero un accordo internazionale che viene concluso tra lo Stato aderente e gli Stati membri, tutti gli Stati devono essere d’accordo.

Questi accordi devono poi essere ratificati da tutti gli Stati.

Abbiamo un’interessante intersecazione tra istituzioni dell’Unione, Stati membri e Stato che vuole aderire.

Per uno Stato sarà sempre garantita l’identità di uno Stato nazionale.

09/03. Recesso e identità nazionale

Il processo di adesione con il recesso del Regno Unito segna un’inversione di tendenza in quanto non era mai successo. Non è detto che il recesso da parte di uno Stato indebolisca il processo di integrazione europea.

Gli Stati membri sono uguali davanti ai trattati, non c’è uno status diverso tra gli Stati membri, ad esempio non c’è differenza tra Stati fondatori e Stati di recente adesione.

Una volta che lo Stato entra a far parte dell’Unione è vincolato a seguire le regole dell’Unione. Tuttavia, lo Stato che viene a far parte dell’Unione vi partecipa senza privarsi della propria sovranità statale. Ciò che deve essere salvaguardata è l’identità nazionale di uno Stato, cioè l’identità data dalla struttura statale (ad es. l’Italia è un paese regionale, la Germania è un paese federale). Le strutture dei singoli Stati devono essere rispettate dall’Unione. L’identità nazionale è data anche dalle funzioni esercitate dagli Stati e che rimangono di loro competenza, ad esempio la tutela della sicurezza nazionale.

Il rispetto dell’identità nazionale è sancito all’articolo 4 del TUE.

Sempre nell’articolo 4 troviamo un’indicazione che deve guidare l’Unione e gli Stati membri una volta che essi hanno aderito: “In virtù de

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bio4ever di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Favilli Chiara.
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