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Diritto dell'economia digitale

Inozioni generali

Diritto = “complesso di regole di condotta che disciplinano le relazioni tra i membri di una collettività in una determinata epoca storica al fine di prevenire o reprimere l’insorgere dei conflitti”. Il diritto è un insieme di regole/condotte/norma. Le regole/norme a cosa servono? Servono a disciplinare i rapporti tra individui che vivono in una determinata collettività ed epoca storica. Questi individui hanno avuto la necessità di avere queste regole per prevenire conflitti. Prima, infatti, gli individui si facevano giustizia da soli e per far ciò ricorrevano alla violenza. La nascita del diritto è servita a prevenire e reprimere l’insorgere di conflitti. Quindi l'insieme di queste norme e regole serve per disciplinare le relazioni tra individui.

Inoltre, il diritto cambia a seconda dell’epoca storica: oggigiorno abbiamo il diritto dell'economia digitale che fino a 10 anni fa non esisteva: ciò è avvenuto grazie all'avvento di internet. Il nostro diritto deriva dal diritto romano, ma comunque il nostro diritto si è evoluto notevolmente rispetto a quello romano. In altre parole, il diritto evita che gli individui si facciano giustizia da soli; sana il conflitto tra individui e varia a seconda dell’epoca storica (possiamo avere una norma di 100 anni fa ma che deve essere adattata all’epoca odierna e quegli individui).

Diritto pubblico e diritto privato

Diritto pubblico = complesso di norme che regola l’esercizio dei poteri autoritativi dello Stato. Esempi: norme costituzionali, norme amministrative, diritto tributario. Tutto il complesso di norme attraverso cui lo Stato esercita la sua autorità.

Diritto privato = regola i rapporti tra i privati/tra privati e lo Stato (province, regioni, comuni quando non esercitano i loro poteri autoritativi e si comportano come privati) che non siano importanti dei poteri autoritativi. Il diritto dell’economia digitale fa parte di questa categoria. Esempio: diritto di proprietà.

Autorità cui spetta il diritto

Creare:

  • Stato (Parlamento e Governo) = livello statuale
  • Unione Europea (Consiglio dell’UE) = livello sovranazionale
  • Regioni ed enti locali (Consigli regionali, provinciali e comunali)

Applicare:

  • Autorità giudiziaria = es: giudici, tribunali, corti d’appello, corte di cassazione, consiglio di stato.
  • Corte di giustizia UE

Norma giuridica

Norma giuridica: unità minima del diritto = è un po’ come l’atomo del diritto. È la regola che compone il diritto (o ordinamento giuridico). Le norme giuridiche devono contenere dei precetti/comandi formulati in termini generali ed astratti. Generali = perché non si rivolge a singole persone ma a una serie di persone (art.575 codice penale punisce con la reclusione chiunque cagioni la morte di un uomo). Astratti = perché non prende in considerazione fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti (art.2043 codice civile).

Quando è che la regola da generale e astratta diventa concreta? Per far ciò è necessario l’intervento del giudice che applica la norma.

Diritto oggettivo e soggettivo

Diritto oggettivo = insieme delle norme giuridiche che disciplinano la civile convivenza fra gli uomini (LAW).

Diritto soggettivo = pretesa di un soggetto a che altri assuma il comportamento indicato dalla norma (RIGHT) art.832 codice civile = diritto di proprietà. Situazione giuridica complessa che risulta da una serie di libertà, immunità e pretese (noi pretendiamo che gli altri non vadano a ledere il nostro diritto).

Il rapporto tra il titolare del diritto soggettivo e il soggetto passivo (individuo che deve astenersi dal tenere tutti quei comportamenti che vanno a violare il diritto soggettivo di un altro individuo) è detto rapporto giuridico.

Diritti soggettivi si distinguono tra diritti soggettivi assoluti = riconosciuti nei confronti di tutti sono diritti della personalità, diritti sulle cose (es diritto di proprietà) e diritti soggettivi relativi (conosciuti anche come diritti di credito) = spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili. Sono i diritti di obbligazione e i diritti di famiglia.

Fonti dei diritti

Diritti legali = attribuiti dalla legge es codice civile, tutte le leggi speciali legate al codice civile. Esempio: diritto all’oblio (diritto di non essere dimenticati) o alla riservatezza.

Diritti contrattuali = nascono dai contratti. Nel nostro sistema giuridico a Costituzione rigida un diritto soggettivo costituzionale non può essere limitato, sospeso, modificato o soppresso da leggi ordinarie.

Diritti costituzionali = sono conferiti dalla costituzione nei confronti dello stato e dei privati. Esempio: diritto al lavoro. Sono diritti fondamentali poiché contenuti nel testo costituzionale.

  • Per contenuto:
    • Diritti di libertà: di associazione (art.18), di riunione (art.17), di manifestazione del pensiero
    • Diritti sociali: diritto al lavoro (art.4), diritto alla salute (art.32)
  • Per titolarità:
    • Diritti dell’uomo: conferiti a tutti gli uomini indipendentemente dalla cittadinanza (diritto di professare la propria fede religiosa, diritto di manifestazione del pensiero)
    • Diritti del cittadino: diritto al voto, diritto di associazione

Le fonti del diritto privato

Natura

  • Fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche, modi in cui si formano le nostre leggi. È il processo di formazione della legge che si conclude quando la legge viene approvata e applicata diventando una fonte di cognizione.
  • Fonti di cognizione: testi che contengono le norme giuridiche. Fonti attraverso cui possiamo avere conoscenza delle norme giuridiche. Esempi: GPDR ossia il regolamento per la protezione dei dati personali oppure il codice civile e anche la costituzione e tutte le leggi speciali emanate. Quando una legge viene approvata diventa fonte di cognizione.

Il sistema delle fonti

Sistema delle fonti: pluralità (le fonti sono molte) ed eterogeneità delle fonti (diverse tra loro) (art.1 preleggi c.c.: leggi - regolamenti - norme corporative e usi). Il progenitore che conteneva una prima elencazione delle fonti era l’art 1 preleggi ossia norme/leggi collocate prima del codice civile e che anticipano le norme del codice civile, ma non fanno parte di esso.

  1. Fonti europee: atti normativi dell’UE, regolamenti = prevalgono sulla legge nazionale ad eccezione di quelli che sono i principi supremi della Costituzione e hanno valore direttamente nel territorio degli Stati Membri. Tra i regolamenti c’è il GPDR = atti dell’UE che all’interno dei singoli stati dell’UE possono essere osservati. I regolamenti sono quindi atti immediatamente esecutivi/operativi all’interno dei singoli stati membri. Direttive = rivolte agli Stati membri che sono obbligati ad adattarvisi attraverso leggi di recepimento. Le direttive non sono direttamente efficaci/esecutive ma devono essere recepite ossia il legislatore italiano deve emanare una legge comunitaria che recepisce la direttiva. Per essere osservate devono essere recepite attraverso leggi comunitarie (chiamate così perché recepiscono le direttive) emanate ogni anno. Direttiva deve essere recepita, il regolamento no; diversificano all'esecutività.
  2. Fonti costituzionali: Costituzione = è rigida (per modificare la costituzione è necessario un procedimento che richiede l'approvazione doppia di entrambe le camere del parlamento, quindi la modifica deve essere approvata doppiamente) e garantita dalla Corte Costituzionale. È la legge fondamentale della nostra Repubblica. Leggi costituzionali = emanate nelle materie in cui la Costituzione dispone una riserva di legge costituzionale.
  3. Leggi ordinarie statali:
    • Codice civile (diviso in 6 libri) scritto nel 1942 = ogni libro ha un titolo e tratta di una tematica, ad esempio il primo libro riguarda le persona e la famiglia.
    • Leggi ordinarie dello Stato (leggi previste dall’art.70 Costituzione) = quelle leggi emanate in merito a varie materie. Sono leggi ordinarie perché non costituzionali
    • Decreti legge (art.77, comma 2 Costituzione) emanati solo in casi di straordinaria necessità ed urgenza. Devono essere ratificati dal Parlamento entro 60 giorni; se non convertiti entro il tempo previsto avviene la decadenza. Vengono emanati direttamente dal Parlamento. Il governo può agire autonomamente in caso di urgenza ma devono essere ratificati dal Parlamento
    • Decreti legislativi delegati (art.76 Costituzione) = emanati dal Governo ma su delega del Parlamento e quindi non hanno bisogno di una successiva approvazione da parte del Parlamento.
  4. Leggi regionali: solo nelle materie indicate dalla Costituzione (art.117) e dalle Leggi Costituzionali (ambito residuale)
  5. Regolamenti (art.4 Preleggi)
  6. Usi o consuetudini = fonti del diritto che non leggiamo da nessuna parte ma consistono nel praticare uniformemente un comportamento nella convinzione che questi comportamenti siano giuridicamente obbligatori. Sono fonti non scritte e non statuali, è una pratica uniforme di comportamenti e convinzione della loro giuridica obbligatorietà.

Rapporti tra le fonti

Conformità alla costituzione = tutte le fonti devono essere conformi alla Costituzione = non bisogna confliggere con i principi della Costituzione.

Principio gerarchico = la fonte che si trova in una posizione subordinata non può confliggere con quella che si trova antecedentemente = fonti secondarie non possono contenere precetti che confliggono con fonti primarie.

Efficacia della legge nel tempo

Efficacia temporale delle norme giuridiche (art.10 preleggi): leggi e regolamenti sono sottoposti alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entrano in vigore entro il 15esimo giorno dalla pubblicazione (salvo che non sia disposto altrimenti). L’ignoranza della legge non scusa = non ci si può giustificare di una propria azione/comportamento dicendo che non si conosceva la legge che lo vietava ad esempio.

Abrogazione = una legge abrogata significa che non deve essere più rispettata, viene espressamente annullata. L’abrogazione può essere espressa (interviene legge successiva che lo dice e che non regola una materia precedentemente) o tacita (nuova legge interviene a regolare integralmente quanto contenuto precedentemente).

Principio di irretroattività = legge non può avere effetto se non per avvenire = leggi non regolano eventi passati ma solo futuri.

Diritti della personalità

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti = diritti che spettano al soggetto e fatti valere nei confronti di tutti. Sono pretese che il soggetto può far valere indifferentemente nei confronti di coloro che possono interferire con l’esercizio del diritto:

  • Diritti che tutelano l’integrità fisica della persona biologicamente intesa: diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute
  • Diritti che hanno ad oggetto la persona nel suo rapporto/relazionarsi con gli altri: diritto al nome, all’immagine, all’onore ed alla reputazione, alla riservatezza, diritto morale d'autore o inventore, diritto all’identità personale (creato dai giudici), diritto all’oblio = diritto di essere dimenticati, è un diritto più recente.

Tutela dei diritti della personalità

I diritti alla personalità hanno una tutela di tipo:

  • Costituzionale (art.2): la Costituzione riconosce le libertà fondamentali dell’individuo. La costituzione è la nostra carta fondamentale e riconosce le libertà dell’individuo.
    Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
  • Penale: abbiamo norme del codice penale che tutelano i diritti della personalità. Come? Attraverso una previsione di una sanzione penale per chi viola tali diritti ovviamente le sanzioni variano a seconda della gravità della violazione.
  • Civile: tutela civile nel senso che è attribuita ad es all’interno del codice civile. Il legislatore quando tutto ciclicamente questi diritti prevede a carico di chi viola tali diritti di: risarcimento del danno, reintegrazione in forma specifica > andare a ripristinare la situazione che un soggetto è andato a violare ossia ripristinare la situazione antecedente al fatto che ha causato un danno al diritto della personalità (ad esempio scusandosi) e pubblicazione della sentenza > quando soprattutto la sentenza dà ragione alla persona lesa > si pubblica la sentenza per andare a riabilitare l’immagine della persona il cui diritto è stato leso. Possono essere applicate tutte e tre, non sono alternative, ma possono essere cumulative.

Caratteri generali

Valgono per tutti i diritti della personalità:

  1. Assolutezza: fatti valere e sono protetti nei confronti di tutti
  2. Indisponibilità: il titolare di un diritto della personalità non può vendere (alienare) tale diritto o rinunciarci. Il carattere dell’indisponibilità può subire delle attenuazioni per cui è un carattere vero fino ad un certo punto: si può anche alienare o rinunciare ad alcuni diritti (es. se cedo la mia immagine o per farla pubblicare o come influencer allora perdo il diritto all’immagine). Il titolare non può alienarli né rinunciarvi.
  3. Imprescrittibilità: diritti che non si estinguono per non uso prolungato nel tempo. Se non faccio valere il diritto, non per questo perdo il diritto.
  4. Non patrimonialità: non si possono cedere, non sono suscettibili di controvalore economico anche in questo caso è un concetto valido ma fino ad un certo punto, infatti con l’evolversi della situazione e con l’aumento di questi contratti di sfruttamento dell’immagine, questo carattere è venuto man mano sfumando.
  5. Inviolabilità: non possono essere violati né dallo Stato (pubblica amministrazione) né da altri individui > dell'inviolabilità si manifesta l’assolutezza di questi diritti.

Diritto all'identità personale

Questo diritto non è stato riconosciuto subito e non è contenuto nel codice civile, ma è stato elaborato dalla giurisprudenza e riconosciuto dai giudici e dai tribunali a partire degli anni '70. Si è affermato in maniera faticosa. Ha per oggetto l’interesse della persona all’intangibilità (che non venga intaccata all’esterno di fronte a terzi) della propria proiezione sociale (tutto quello che fa parte del sua personalità, tutto quello che fa parte del suo patrimonio intellettuale quindi le nostre idee/modo di pensare/rapportarci con l’esterno) e a vedersi riconoscere all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico e religioso = le nostre idee, credenze ecc. È il diritto di ogni persona a che non sia travisata la propria immagine intellettuale, politica, etica, religiosa, professionale o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni dallo stesso non professare. È il diritto a che ad un soggetto non vengano attribuite convinzioni/opinioni/azioni che il soggetto stesso non ha commesso. È incluso nel catalogo aperto dei diritti della personalità (con integrità morale, identità sessuale, identità informatica, riservatezza). Questo cosa significa? Non è chiuso il catalogo nel senso che non sono un numero chiuso ma si possono sempre aggiungere diritti a quelli già esistenti, se la giurisprudenza dovesse riconoscerne altri. Si specificherebbe nel diritto al nome, diritto all’identità sessuale e morale. Come tutti i diritti della personalità trova il suo fondamento nell’art.2 della Costituzione. Presenta caratteri tipici/generali dei diritti della personalità e inoltre presenta tutte le caratteristiche dei diritti soggettivi. Ha natura giuridica di diritto soggettivo, assoluto, personalissimo, non patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, imprescrittibile e irrinunciabile.

Caso 1: Prof. Veronesi

Caso: non consentita estrapolazione ai fini pubblicitari di una parte di un’intervista resa ad un famoso settimanale (“Oggi”) dall’oncologo Prof.Veronesi avente ad oggetto la minore nocività della sigaretta a basso contenuto di nicotina. La frase relativa alle sigarette leggere veniva inserita nella pubblicità delle sigarette Milde Sorte e ciò rappresenta una subdola distorsione dell’immagine del Prof.Veronesi. Il prof Veronesi è un oncologo famoso che è sempre stato attivo nella lotto contro i tumori. Egli rilascia un'intervista dove dice che le sigarette a basso contenuto di nicotina sono meno nocive rispetto alle altre; questo frame di intervista rilasciata viene estrapolata a fini pubblicitari senza il suo consenso e viene inserita in una pubblicità di un brand di sigarette chiamata Milde Sorte; questo comporta a una subdola distorsione dell’immagine del prof Veronesi che si era sempre battuto contro l’utilizzo di tabacco. Veronesi si rivolge così al tribunale che si esprime a favore di Veronesi facendo riferimento al fatto che il diritto al nome del prof è stato intaccato. Successivamente la Milde Sorte non contenta della sentenza...

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia_natta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia digitale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Iocca Maria Grazia.
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