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La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e il regolamento (CE) n. 44/2001

Sommario

  • 1) Introduzione
  • 2) Il regolamento (CE) n. 44/2001: considerazioni generali
  • 3) La competenza giurisdizionale
  • 3.1) I criteri generali
  • 3.2) I criteri speciali di competenza giurisdizionale concorrente
  • 3.3) I criteri di concentrazione della competenza giurisdizionale
  • 3.4) I criteri di competenza giurisdizionale protettiva
  • 3.5) I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva
  • 3.6) Il foro dei provvedimenti cautelari e provvisori
  • 4) La proroga della competenza giurisdizionale
  • 4.1) L’accordo extraprocessuale
  • 4.2) La cd. proroga tacita
  • 5) Controllo della competenza giurisdizionale, litispendenza e connessione
  • 6) Il riconoscimento delle decisioni
  • 7) L’esecutività delle decisioni e degli atti

1) Introduzione

Nel cammino verso l’integrazione dei sistemi giudiziari intrapreso dai paesi appartenenti all’Unione europea - con particolare riferimento alla semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (art. 293, già 220, del Trattato CE, quarto trattino), ma anche con riflessi sul potenziamento nella Comunità della tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio (prospettiva che riecheggia, in qualche misura, l’obiettivo fissato dal primo trattino della stessa disposizione) - la convenzione adottata a Bruxelles il 27.09.1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con L. 21.06.1971, n. 804, costituisce, per comune osservazione, uno degli snodi essenziali, all’un tempo approdo e trampolino di lancio di quella progressione verso forme sempre più evolute che negli ultimi anni ha registrato ulteriori, sensibili accelerazioni.

Corso decentrato di diritto comunitario presso la Corte di Appello di Salerno del 21.02.2003 - La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e il regolamento (CE) n. 44/2001 -

Con essa, i sei Stati membri originari della Comunità europea hanno fissato - a tempo illimitato (art. 66) - un regime uniforme al fine di stabilire i criteri di individuazione della competenza giurisdizionale in ordine alle liti in materia civile e commerciale (e questo settore non sembrava rientrare in via immediata nel programma indicato dall’art. 293 cit.), sì da evitare o attenuare i fenomeni di forum shopping nell’àmbito del loro spazio giudiziario, e di disciplinare un rito semplificato per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni (oltre che delle transazioni giudiziarie e degli atti autentici) emesse nello stesso spazio (settore pienamente rientrante nel quarto trattino dell’art. 293 cit.).

La convenzione ha registrato la progressiva adesione degli Stati che sono entrati man mano a far parte della Comunità europea: con la convenzione di Lussemburgo del 9.10.1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito, poi con la convenzione di Lussemburgo del 25.10.1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, poi con la convenzione di San Sebastian del 26.05.1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché con la convenzione di Dublino del 29.11.1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica della Finlandia e del Regno di Svezia.

Essa, poi, è stata “duplicata” mediante la conclusione della convenzione di Lugano del 16.09.1988 - resa esecutiva in Italia con L. 10.02.1992, n. 198 -, stipulata fra i paesi della Comunità europea e quelli appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (AESL oppure EFTA: area oggi circoscritta, dopo la progressiva adesione alla Comunità dei paesi sopra citati, a Svizzera, Norvegia ed Islanda).

Mentre la prima si è caratterizzata per la clausola si omnes (art. 62 della convenzione di Bruxelles, in base a cui essa è entrata in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che vi ha proceduto per ultimo), l’efficacia della seconda è stata modulata sulla base delle progressive ratifiche (art. 61 della convenzione di Lugano in base a cui essa è entrata in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati, uno membro della Comunità ed uno membro dell’Associazione europea di libero scambio, hanno depositato gli strumenti di ratifica, mentre nei confronti di ogni altro Stato firmatario essa è entrata in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica).

Sono state così assorbite svariate convenzioni bilaterali che regolavano la materia nei rapporti fra i singoli Stati aderenti agli strumenti sopra indicati.

La proiezione verso le future forme di cooperazione si profila, del resto, iscritta nel codice genetico della convenzione di Bruxelles che, all’art. 63, importa il riconoscimento che ogni Stato che diventa membro della Comunità ha l’obbligo di accettare le convenzione stessa come base per i negoziati necessari ad assicurare l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 220 (ora 293) del Trattato nei rapporti fra gli Stati contraenti e quello Stato.

Esula dall’economia di queste note ripercorrere le tappe che hanno contraddistinto un trentennio di applicazione di questo strumento; di esse si potrà dare soltanto qualche (disorganico) accenno nel corso dell’esame della normativa del regolamento n. 44/2001. Mette, tuttavia, conto ricordare quello che viene considerato uno degli strumenti che hanno determinato la diffusione applicativa della convenzione stessa: il radicamento in capo alla Corte di Giustizia delle Comunità europee della competenza ad interpretarne le disposizioni.

Questa competenza, non prevista direttamente nella convenzione, bensì semplicemente prefigurata in una Dichiarazione comune rilasciata all’atto della firma, è stata sancita dal Protocollo relativo all’interpretazione da parte della Corte suddetta adottato a Lussemburgo il 3.06.1971, ratificato in Italia con L. 19.05.1975, n. 180. Il Protocollo ha conferito alla Corte la competenza a pronunziarsi sull’interpretazione della convenzione, del Protocollo ad essa (contestualmente) allegato e dello stesso Protocollo istitutivo della competenza in esame; man mano che sono state stipulate le convenzioni di adesione dei paesi diventati membri della Comunità europea, la competenza interpretativa si è estesa a queste ulteriori convenzioni (art. 1 del Protocollo).

Il sistema di rinvio delle questioni interpretative alla Corte di giustizia si connota per elementi di contiguità, ma anche per elementi di distinzione rispetto al rinvio pregiudiziale disciplinato dall’art. 234 (già 177) del Trattato CE.

Invero, con riferimento alla giurisdizione di ultima istanza della Corte di Cassazione (per quanto concerne l’Italia: cfr. le altre giurisdizioni elencate per gli altri Stati all’art. 2), quando la questione interpretativa dei succitati testi si presenti necessaria per emettere la decisione sul punto, 2 Corso decentrato di diritto comunitario presso la Corte di Appello di Salerno del 21.02.2003 - La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e il regolamento (CE) n. 44/2001 - essa è tenuta a rimettere la questione stessa alla Corte di giustizia. Inoltre, sono abilitate a rimettere la questione interpretativa rilevante alla Corte comunitaria, senza peraltro esservi obbligate, le altre giurisdizioni quando giudicano in grado d’appello e quando giudicano in sede di opposizione nel procedimento di somministrazione dell’exequatur regolato dall’art. 37 della convenzione (art. 3). E, dunque, il rinvio è, per il sistema di interpretazione della convenzione, precluso ai giudici di primo grado, allo scopo di evitare il paventato affollamento di istanze, il carattere dispersivo delle iniziative ed il conseguente rallentamento dei processi.

Ulteriore procedimento finalizzato all’estrinsecazione della competenza interpretativa della Corte di giustizia è dal Protocollo (art. 4) previsto, per così dire, a posteriori, ossia quando una decisione emessa da una giurisdizione di uno Stato contraente e che sia passata in giudicato si profili in contrasto con la già fornita interpretazione della Corte comunitaria oppure con l’interpretazione data da una decisione emessa dalle giurisdizioni di ultima istanza (per l’Italia, la Corte di Cassazione) o da giurisdizioni in grado di appello. Il potere di promuovere il procedimento interpretativo spetta ai Procuratori Generali presso le Corti di cassazione ed ogni altra autorità designata dai singoli Stati. La finalità di ottenere, per il futuro, la certezza del diritto uniforme comporta che l’interpretazione che la Corte di giustizia viene in questo procedimento raggiunta senza, peraltro, poter intaccare il giudicato della decisione che ha dato materia allo stesso.

Il ruolo giocato dalla Corte nel garantire la certezza del diritto convenzionale e l’uniforme applicazione della relativa sfera normativa, in consonanza con gli scopi dalla stessa perseguiti, è generalmente considerato di grande rilevanza. Esso si è estrinsecato valorizzando, in tale prospettiva e per quanto possibile, un’interpretazione autonoma dei precetti convenzionali al fine (sempre per quanto consentito dall’articolazione del sistema convenzionale) di non far prevalere le interpretazioni, inevitabilmente eccentriche, rivenienti dai singoli sistemi giuridici degli Stati membri (cfr., fra le varie pronunzie che evidenziano l’esigenza di assicurare, nella misura del possibile, l’eguaglianza e l’uniformità dei diritti e delle obbligazioni che discendono dalla convenzione per gli Stati contraenti e per i soggetti interessati ed, in tale prospettiva, di determinare in maniera autonoma, nel diritto comunitario, il senso dell’espressioni interpretate, con riferimento nella specie ai diritti reali immobiliari al fine del riscontro della competenza esclusiva, Corte giustizia Comunità europee, 15.05.1990, n. 365/88, in Foro it., 1991, IV, 57).

Il legame con il complessivo ordinamento comunitario si è per tale via rafforzato, essendosi realizzato, anzi, un processo in certa misura osmotico fra l’interpretazione della convenzione ed i principi di quel più vasto ordinamento, in modo che questo strumento convenzionale viene considerato come parte non avulsa dal tutto (cfr. per ogni più ampio ragguaglio le riflessioni di ROSSI, 37-51). In tale cornice, si è anche posto l’interrogativo sul se la Corte comunitaria fosse competente a pronunziarsi sulla normazione dettata in sede nazionale per estendere l’applicazione dei precetti convenzionali; la Corte, tuttavia, si è dichiarata non competente a pronunciarsi sull’interpretazione di norme della convenzione di Bruxelles che siano state rese applicabili da una legge nazionale al di fuori del campo d’applicazione della convenzione stessa, quando tale legge non operi un rinvio diretto ed incondizionato a tale convenzione e non sussista il vincolo del giudice nazionale all’interpretazione fornita dalla Corte (arg. ex Corte giustizia Comunità europee, 28.03.1995, n. 346/93, in Foro it., 1996, IV, 365, sulla base, fra l’altro, dell’osservazione che, diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che le soluzioni fornite dalla Corte di giustizia ai giudici degli Stati contraenti abbiano valore puramente consultivo e siano prive di efficacia vincolante: il ché snaturerebbe la funzione della Corte di giustizia quale concepita dal sopra citato Protocollo del 3.06.1971, vale a dire quella di un organo giurisdizionale che pronuncia sentenze vincolanti; per un’interessante ricostruzione tesa a riscontrare nell’estensione dell’applicazione della convenzione di Bruxelles all’àmbito previsto dall’art. 3, comma secondo, L. n. 218/95, un corrispondente spazio di estrinsecazione della competenza interpretativa della Corte cfr., poi, MARI, I, 366 e ss.). Lo sviluppo di tale tesi viene pertanto indirizzato (cfr. CARBONE, 33-34, sulla scorta anche degli elementi esposti da Corte giustizia Comunità europee, 17.07.1997, n. 28/95, in Raccolta, 4161) nel senso che, quando invece il rinvio operato dalla legislazione interna al sistema convenzionale allo scopo della sua applicazione in ipotesi ulteriori rispetto alla sua sfera di operatività sia diretto ed incondizionato, dovrebbe sussistere la competenza interpretativa vincolante della Corte comunitaria.

La funzione interpretativa così lumeggiata non riguarda direttamente l’àmbito della convenzione di Lugano, non essendosi ritenuto da parte degli Stati contraenti non appartenenti alla Comunità europea di accettare in modo diretto la correlativa giurisdizione della Corte di giustizia, organo comunque appartenente ad un’entità a cui essi non partecipano. Tuttavia il Protocollo 2 allegato a questa convenzione stabilisce che i giudici di ciascuno Stato contraente “tengono debitamente conto” nell’applicazione e nell’interpretazione della convenzione dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alla disposizioni della stessa convenzione. Si è apprestato, così, per via indiretta, un meccanismo per cui le decisioni degli Stati contraenti (già) aderenti alla convenzione di Bruxelles e, dunque, anche gli arresti interpretativi della Corte di giustizia (a cui si deve adeguare la giurisprudenza nazionale degli Stati contraenti) entrano a far parte del patrimonio ermeneutico di cui debbono disporre i giudici che applicano la convenzione di Lugano, in tal senso essendosi poste le basi per attenuare, se non escludere, i pericoli di divergenze interpretative: perciò il Protocollo contempla anche i criteri per la trasmissione e la raccolta delle decisioni rilevanti a cura di un organismo centrale. Per altro verso, l’art. 54 ter della stessa convenzione lascia espressamente impregiudicata l’applicazione della convenzione di Bruxelles fra gli Stati membri della stessa, stabilendo in modo tassativo i casi in cui ha la prevalenza l’applicazione dei criteri posti dalla convenzione di Lugano al fine di proteggere la posizione del convenuto domiciliato in uno Stato contraente di questa sola convenzione ed espressamente statuendo che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione possono essere rifiutati se la competenza giurisdizionale che l’ha fondata differisce da quella della convenzione stessa ed il riconoscimento o l’esecuzione sono richiesti contro una parte domiciliata in uno Stato contraente di detta convenzione che non sia anche membro della Comunità europea (salvi i concorrenti criteri in vigore nello Stato richiesto).

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A fronte di tale contesto, sempre più evoluto, si è registrata (dopo la spinta data dall’Atto unico europeo del 1986) l’inclusione nel Trattato di Maastricht del 7.02.1992 sull’Unione europea della cooperazione in materia di giustizia ed affari interni al fine di favorire - anche sul piano giudiziario e di sicurezza interna - la sempre maggiore circolazione dei cittadini dell’Unione attraverso le frontiere interne, sì da realizzare tendenzialmente un’unica, esterna frontiera. Nel cd. terzo pilastro scaturente dal cennato Trattato si è regolata la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (inizialmente comprensiva, per quanto concerne il campo giudiziario, del ramo civile e di quello penale), prevedendo che il Consiglio dell’Unione europea potesse adottare posizioni comuni (le quali definiscono l’orientamento dell’Unione in ordine a questioni specifiche), procedesse ad azioni comuni, quando ciò fosse considerato necessario in base al principio di sussidiarietà, elaborasse, fatta salva la sfera di operatività dell’art. 220 (poi 293) del Trattato CE, convenzioni la cui adozione venisse raccomandata agli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (art. K3 del Trattato di Maastricht).

Tuttavia (cfr. la chiara ricostruzione di GIACALONE, 2-9), la difficoltà emersa nella concreta realizzazione delle cooperazione giudiziaria secondo i moduli previsti da quella fonte ha inciso in sede di revisione del Trattato di Maastricht con la conseguente concentrazione dello sforzo innovatore verso un modello tendente alla comunitarizzazione della materia, adottato sulla falsariga della disposizione (detta “norma passerella”) di cui all’originario art. K9 del Trattato suddetto. Così, all’esito del Trattato di Amsterdam del 2.10.1997, nel Titolo IV (ex Titolo III bis), dedicato alla disciplina di visti, asilo, immigrazione ed altre posizioni connesse con la libera circolazione delle persone, è stato introdotto nel Trattato CE l’art. 65 (già art. 73M) che ha fissato la competenza della Comunità ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, sempre “per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno”, ed ha incluso espressamente fra le misure da assumersi quelle che riguardano:

  • A) Il miglioramento e la semplificazione di tre settori:
  • A1) Del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziari;
  • A2) Della cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova;
  • A3) Del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziarie;
  • B) La promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e
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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Gestri Marco.
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