Dirizzini 1 - Cap. 1 stampa (by Stefano)
Libertà di stampa e Stato liberale
Libertà di stampa si afferma con l’affermarsi dello Stato liberale.
Con le rivoluzioni francese e americana si definiscono modelli di tutela di questa libertà:
- Modello francese, rigorosamente positivista, si fonda sulla Costituzione e sulla Legge del Parlamento, definizione del punto di equilibrio tra ragioni della libertà.
- Modello americano, 1787 e ragioni dell’autorità, stampo giusnaturalista, ispirato ad una concezione che vede la libertà di espressione come elemento preesistente alla costituzione e quindi non limitabile a priori.
Un equilibrio che fonda su tre pilastri:
- Libertà in parola;
- Divieto di censura;
- Riserva di legge, compito del legislatore definire la nozione di “abuso” nell’esercizio della libertà di stampa, cui ancorare l’intervento, solo repressivo, deciso dal giudice (riserva di giurisdizione).
I due modelli di tutela che si affermano a fine ’700. Sarà proprio questo secondo modello quello al quale si ispireranno le Costituzioni liberali europee del secolo scorso.
L’art. 28 dello Statuto Albertino, divenuto poi Carta costituzionale, porta con sé gli elementi caratteristici del modello francese: «La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi».
Contemporaneamente allo Statuto, l’Editto sulla stampa del 1848 ha per oggetto ogni forma di pubblicazione a stampa, sia comune che periodica.
Obblighi della stampa
Obbligo stampa comune: obbligo di una copia presso l’autorità giudiziaria.
Obblighi stampa periodica:
- Obbligo di comunicare l’inizio delle pubblicazioni con l’indicazione della natura della pubblicazione;
- Il nome della tipografia;
- Nome e dimora dello stampatore;
- Nome del proprietario;
- Obbligo di nomina di un gerente responsabile (l’attuale direttore responsabile).
Dirizzini 2 - Cap. 1 stampa (by Stefano)
La nozione di abuso e l’Editto sulla stampa
Quanto alla nozione molto ampia di “abuso” (arma nelle mani delle maggioranze di turno), l’Editto sottrae all’ordinaria disciplina la configurazione delle ipotesi di reato a mezzo stampa per affidarla ad una disciplina speciale.
I reati potevano essere lesivi di interessi privati, art. 28 dello Statuto Albertino, ingiuria, diffamazione, ecc.; lesivi di interessi pubblici, adesione a forme costituzionali diverse, incitamento all’odio fra classi, ecc.
Per questi ultimi le pene previste sono inferiori agli stessi reati non commessi a mezzo stampa.
L’Editto si mantenne sostanzialmente fedele allo spirito della norma statutaria, ma non passerà molto tempo che questo atteggiamento subirà una trasformazione più restrittiva.
Dall’Editto sulla stampa all’avvento del regime fascista
Con il governo Pelloux si avranno fortissime restrizioni, con il governo Giolitti abbiamo i primi segnali di una attenuazione delle tendenze restrittive.
La svolta liberale subì una brusca battuta d’arresto con l’inizio delle ostilità belliche, si ebbe una vera e propria censura dei prefetti, e con i moti sociali del primo dopoguerra.
Restrizioni che recavano i tratti distintivi di quello che di lì a poco sarebbe divenuto l’asse portante della legislazione fascista in materia.
L’avvento del fascismo segnerà anche il passaggio progressivo della disciplina della libertà di stampa da essenzialmente repressiva degli abusi a prevalentemente preventiva.
Si procede sotto due profili fondamentali:
- Il passaggio dal gerente al direttore responsabile, con la successiva approvazione del codice penale, nel 1930, viene prevista la responsabilità al direttore come responsabilità aggettiva per fatto altrui. L’art. 57 stabiliva che il direttore era «per ciò solo, chiamato a rispondere, insieme all’autore dello scritto, del reato a mezzo stampa».
- Quello dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti affidati dall’Editto al gerente.
Dirizzini 3 - Cap. 1 stampa (by Stefano)
L’istituzione dell’Ordine e dell’Albo dei giornalisti
L’istituzione dell’Ordine si realizzò nel 1928, risposta alle legittime aspirazioni espresse dalla classe giornalistica, che avrebbe visto così accrescere il proprio prestigio professionale.
In realtà si trattava di un meccanismo di filtraggio politico.
L’Albo si divideva in tre elenchi:
- Praticanti: esercitavano in modo esclusivo la professione da meno di 18 mesi o fossero minori di 21 anni;
- Professionisti: esercitavano la professione in modo esclusivo da più di 18 mesi;
- Pubblicisti: svolgevano attività giornalistica in modo non esclusivo.
L’istituzione dell’Ordine e dell’Albo dei giornalisti. Oltre ai requisiti positivi, cittadinanza, diritti politici, ecc., si richiedevano anche dei requisiti negativi che fanno cogliere la vera ratio del provvedimento: l’art. 6 precludeva l’iscrizione per coloro che avessero riportato una condanna penale superiore ai 5 anni, mentre chiunque avesse svolto una «pubblica attività contraria agli interessi della Nazione» ne veniva escluso senza appello.
La legge 2307 prevedeva, inoltre, anche che la tenuta dell’Albo avvenisse a cura dell’Ordine dei giornalisti ma, quest’ultimo, non fu mai istituito e le sue funzioni, di fatto, furono esercitate dal sindacato fascista.
Il nuovo assetto con il codice Rocco del 1930
Il nuovo assetto della disciplina della libertà di stampa con codice Rocco del 1930: l’intero settore dei reati a mezzo stampa è ricondotto nell’ambito della disciplina codicistica.
Quanto alle fattispecie criminose, la nuova disciplina si segnala sia per un loro notevole arricchimento, sia per l’aggravamento delle pene relative.
La disciplina dei reati a mezzo stampa nel nuovo codice penale del 1930. Tali fattispecie erano raggruppabili in due grandi categorie:
- La prima è rappresentata da quelle ipotesi nelle quali l’elemento della pubblicità legato all’uso della stampa costituisce un elemento essenziale del reato;
- La seconda categoria è quella rappresentata dai reati nei quali l’elemento della pubblicità rappresenta una circostanza aggravante: è il caso del reato di istigazione dei militari a disubbidire alle leggi e del reato di diffamazione.
In questo quadro si inscrive la riforma della legislazione di pubblica sicurezza.
I dati salienti sono due:
- La trasformazione dell’istituto del sequestro degli stampati da strumento repressivo a strumento preventivo, azionabile direttamente da parte della polizia;
- L’inasprimento del regime delle licenze di polizia legate all’esercizio di attività connesse alla stampa.
Nel breve volgere di un biennio 1930-1931, intervento preventivo affidati P.S., intervento repressivo affidati al giudice.
Dirizzini 4 - Cap. 1 stampa (by Stefano)
Gli interventi a favore della stampa
Nella prima metà degli anni ’30, sostegno economico alla stampa.
L’Ente nazionale cellulosa e carta, nel 1935, sviluppa una politica protezionistica verso le aziende italiane, in base agli indirizzi autarchico-corporativi del fascismo, della quale finirono per avvantaggiarsi anche le aziende editrici.
Si assiste alla nascita di apparati amministrativi che operano su due versanti:
- Controllo del contenuto;
- Interventi economici.
Gli interventi a favore della stampa e la nascita di apposite strutture di settore. L’Ufficio Stampa passa dal Ministero dell’interno alla Presidenza del Consiglio e, attraverso le c.d. «istruzioni alla stampa», opererà per un omogeneo allineamento dell’informazione politica agli indirizzi politici del regime.
All’Ufficio Stampa succederà un apposito Sottosegretariato e infine il Ministero per la Stampa e la propaganda.
Arriverà, poi, il Ministero della Cultura Popolare cui il regime assegnò il compito di coordinare le diverse forme di controllo non solo sulla stampa ma su ogni aspetto della vita culturale del paese.
Nel 1940 venne istituito l’Ente stampa, chiamato a svolgere un’azione tesa a garantire l’omogeneità e il coordinamento dei diversi organi di informazione.
La libertà di stampa durante il periodo costituzionale provvisorio
Solo nell’imminenza dei lavori dell’Assemblea costituente, si assiste ad una svolta radicale che testimonia il ritorno alla libertà di stampa.
La nuova disciplina, che richiama quella del 1906, prevede solo in due casi il sequestro da parte della polizia:
- Propaganda ai mezzi anticoncezionali;
- In caso di offesa al buon costume e solo strettamente collegato all’accertamento giudiziale, con rito direttissimo, dell’effettiva sussistenza di responsabilità penali.
Dirizzini 5 - Cap. 1 stampa (by Stefano)
La nuova disciplina costituzionale della libertà di stampa
I costituenti si orientarono verso una disciplina garantista con una inversione di tendenza nella definizione dei rapporti tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza.
Riserva di legge, riserva di giurisdizione, secondo le quali solo la legge del Parlamento può stabilire limitazioni alla libertà di stampa e solo il giudice può disporne l’applicazione.
La polizia è così titolare solo di poteri provvisori da esercitarsi in via provvisoria in sostituzione dell’azione del giudice.
Quindi:
- Recupero del modello liberale di tutela della libertà di stampa, sia per la riserva di legge;
- Nuovo ruolo del Parlamento e dell’autonomia del potere giudiziario.
Attenzione minore ebbero invece i profili legati allo sviluppo del settore dell’informazione rispetto alle esigenze di pluralismo e diversificazione necessario a soddisfare in un sistema democratico.
I precetti dell’art. 21 della Costituzione
La nuova disciplina costituzionale della libertà di stampa nel dibattito all’Assemblea Costituente.
- La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure;
- Sequestro della stampa solo per atto dell’autorità giudiziaria;
- In caso di urgenza sequestro per atto della polizia giudiziaria da convalidarsi entro e non oltre 24 ore;
- Trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa;
- Divieto di manifestazioni contrarie al buon costume.
Libertà negativa di manifestazione del pensiero
- Diritto a non esprimere il proprio pensiero;
- Diritto al silenzio;
- Diritto alla riservatezza.
Art. 21 e art. 15 Cost.: differenze
- Articolo 21: libertà di manifestazione del pensiero diretta al pubblico, tutela di beni protetti dalla Costituzione;
- Articolo 15: libertà di comunicazione e corrispondenza diretta a soggetti determinati.
Dirizzini 6 - Cap. 1 stampa (by Stefano)
La legge n. 47 del 1948
Quella che doveva diventare la legge n. 47 del 1948 nasce da un disegno di legge governativo assai complesso e articolato ma la ristrettezza del tempo consentirà all’assemblea di approvare solo uno stralcio dell’originario disegno di legge.
Rimangono esclusi sia il tema della responsabilità per i reati a mezzo stampa e la loro riforma, sia quello della definizione delle modalità di pubblicizzazione delle fonti di finanziamento delle imprese editoriali.
L’attuazione del dettato costituzionale: la legge n. 47 del 1948. La vera novità sta nell’abolizione della autorizzazione prefettizia e la sua sostituzione con un semplice obbligo di registrazione delle testate presso l’autorità giudiziaria.
Due anni più tardi il legislatore intervenne con una modifica del testo originale dell’art. 57 c. p. nella quale si esplicita la configurazione della responsabilità del direttore come responsabilità per omissione di controllo e si prevede nei suoi confronti una riduzione, fino ad un terzo, della pena prevista per l’autore dello scritto.
Per ciò che riguarda i reati a mezzo stampa, la legge n. 47 non riuscì a ribaltare la scelta operata con il codice penale del 1930, riconducendo la disciplina di questa materia ad una legge speciale secondo quanto previsto dallo stesso art. 21 Cost.
Legge n. 47 del 1948: rimaneva sostanzialmente inalterata la legislazione di pubblica sicurezza così come la disciplina codicistica dei reati a mezzo stampa.
Su entrambi questi fronti l’azione riformatrice del parlamento si rivelerà assolutamente carente e le uniche novità si devono alla Corte costituzionale.
- Sentenza n. 49 del 1971: veniva vietato il sequestro di stampati che pubblicizzavano metodi anticoncezionali.
- Sentenza n. 1 del 1956: eliminate le licenze di polizia relative all’affissione degli stampati, mentre rimane tuttora in vigore l’istituto dell’autorizzazione all’esercizio dell’arte tipografica da parte del questore.
I residui poteri di intervento preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza e i reati a mezzo stampa al vaglio della Corte costituzionale.
Per ciò che riguarda i reati a mezzo stampa le novità sono ancora meno significative, essendo risultata particolarmente prudente anche l’azione del giudice costituzionale.
Si è finito così per legittimare una serie di interventi repressivi, che potenzialmente possono rivolgersi contro manifestazioni del pensiero anche fortemente critiche dell’ordine costituito.
Hanno avuto un peso decisivo, invece, quelle opinioni dottrinali che tendono ad individuare dei limiti impliciti, ancorati, ad esempio, alla distinzione tra manifestazioni del pensiero per così dire «pure» e manifestazioni del pensiero dirette soprattutto a provocare un’azione e concludono nel senso di escludere le seconde dalla disciplina di cui all’art. 21: un’operazione del tutto arbitraria.
Dirizzini 7 - Cap. 1 stampa (by Stefano)
La riforma della disciplina dell’Ordine e dell’Albo dei giornalisti
Legge n. 69 del 1963: completa riforma della precedente legislazione fascista relativa all’Ordine e all’Albo dei giornalisti.
Tutte le attività connesse alla tenuta dell’Albo affidate all’Ordine dei giornalisti, attraverso i consigli regionali e nazionale, che decidono in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni, ed esercitano il potere disciplinare nei confronti dei loro iscritti.
Scompare ogni criterio selettivo non strettamente ancorato ai profili professionali.
Un primo e più radicale motivo di critica ha investito la stessa introduzione di un meccanismo di iscrizione obbligatoria all’Albo per coloro che intendano eserci
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