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Diritto del lavoro

Capitolo 1: Diritto del lavoro e dintorni

Diritto del lavoro: definizione e partizioni

Il diritto del lavoro insegna molteplici forme giuridiche nelle quali viene prestata un’attività lavorativa, tra cui la più importante è quella del lavoratore subordinato (o dipendente). La materia tradizionalmente non copre l’altra grande macro-area del lavoro: il lavoratore autonomo. A guardarla con le lenti del diritto del lavoro questa magna divisio tra lavoratore sub. e lavoratore aut. appare quasi l’esemplificazione di una differenza antropologica: da un lato i lavoratori subordinati, deboli, a rischio sfruttamento; dall’altro i lavoratori autonomi, proiettati sul mercato del lavoro quali operatori economici.

Ma, siccome talvolta anche i lavoratori subordinati sono operatori economici e i lavoratori autonomi sono meritanti di protezione, l’ambito soggettivo del diritto del lavoro è venuto a coprire, se pur in modo incerto e oscillante, anche alcune classi di lavoratori non subordinati. Il diritto del lavoro è applicabile anche, se non in toto, nei riguardi dei datori di lavoro non titolari di un’impresa (impresa = controparte del lav. subordinato).

Partizione diritto del lavoro ➔ Il diritto del lavoro è composto dal diritto sindacale e dal diritto del lavoro in senso stretto.

La funzione del diritto del lavoro

La funzione sociale perseguita consiste nella vocazione protettiva di lavoratori reputati economicamente, socialmente e giuridicamente deboli. Le ragioni d’essere del diritto del lavoro sono:

  • Funzione di riequilibrio della disparità di potere;
  • Funzione di demercificazione del lavoro;
  • Funzione di redistribuzione del reddito a vantaggio della classe penalizzata.

Le norme del diritto del lavoro sono norme di ordine pubblico e inderogabili, che si impongono a imprenditori e anche agli stessi lavoratori.

Diritto del lavoro e diritto privato

Il diritto del lavoro, sebbene appartenga alla macrocategoria del diritto privato, è connesso in contrasto, in quanto nega la libertà contrattuale delle parti implicate (lavoratori e imprenditori), onde evitare i dettami dell’imprenditore sui lavoratori deboli, attuata invece nella disciplina privatistica.

Le spinte a favore dell’autonomizzazione del diritto del lavoro dal diritto privato sono state molteplici. Il diritto del lavoro ha trovato un’autonomia e un’unità d’impianto per la prima volta nella Costituzione e nel codice civile del 1942 nell’ambito del quale le disposizioni relative al lavoro sono state collocate nel libro V, intitolato al lavoro ma dominato dall’impresa, e non nel libro IV, dedicato a obbligazioni e contratti; ed entrambi si sono ritrovati unanimemente consapevoli nell’affermare che il contratto di lavoro (ora detto “subordinato”), necessitava di una disciplina speciale (in quanto vi è un coinvolgimento diretto della persona del lavoratore).

Tuttavia tali problemi sono rimasti irrisolti, e malgrado l’acquisita specialità numerosissimi sono i fili teorici e normativi che legano le due discipline, per due motivi:

  • Il contratto collettivo, che è stato ricostruito dalla giurisprudenza in termini privatistici;
  • Il contratto individuale di lavoro subordinato che rimane sempre un contratto, per cui tutte le volte che non si riesce a trovare la soluzione di un caso, ai giudici non resta che fare ricorso ai principi generali dei contratti.

In conclusione, il tentativo del diritto del lavoro di spezzare il legame con il diritto privato può dirsi non riuscito anche perché il diritto privato si è avvicinato alla disciplina del lavoro in quanto si è accorto dell’esistenza dei contraenti deboli (consumatore): quindi la distanza fra le due discipline sembra assai più ridotta che in passato, al punto da creare le condizioni di un dialogo teorico.

Il diritto del lavoro pubblico "privatizzato"

Tradizionalmente, il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è stato escluso dalla privatizzazione, poiché era disciplinata da una normativa di carattere pubblicistico. Con il d.ls n.29/1993 e con altri seguenti, questo principio è stato superato e si è realizzata la privatizzazione del lavoro pubblico. Le finalità sono state diverse:

  • Accrescere l’efficienza;
  • Razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
  • Realizzare una migliore utilizzazione delle risorse umane e applicare condizioni simili a quelle del lavoro privato.

Per raggiungere tali finalità si sono seguite due vie:

  • Quella dell’organizzazione degli uffici pubblici che spetta al potere amministrativo;
  • Quella che riguarda il rapporto di lavoro con i dipendenti, che essendo stato sottoposto alle leggi privatistiche, ha acquisito una natura contrattuale.

Tuttavia la posizione di supremazia del lavoro pubblico è stata riqualificata in termini di potere direttivo, come per un datore di lavoro privato, e vi è stato anche il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario per quanto riguarda le controversie (contrasto di opinioni sostenuto con ragioni proprie da ciascuna delle parti). Questo processo però non ha portato ad una totale omogeneizzazione delle discipline, in quanto il lavoro pubblico è pur sempre lo strumento di un’azione ispirata a finalità pubbliche, e questa specialità si rispecchia nel d.ls 165/2001, in cui è sancita la prevalenza sul codice civile e sulle leggi che regolano il lavoro privato, e anche in una serie di riforme come il Decreto Biagi, la Riforma Fornero e Jobs act; arrivando sino al d.lgs. n. 75/2017, che ha previsto soltanto per il lavoro pubblico un peculiare regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo, riproducente quello dell’art. 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori nella versione precedente alla Riforma Fornero del 2012. Tali riforme hanno contribuito ad avviare i processi di miglioramento dell’efficienza, senza togliere la protezione dei diritti del dipendente.

In seguito, sempre al fine di un recupero dell’efficienza, con d.lgs 150/2009 del Ministro Brunetta, sono stati accusati: la dirigenza pubblica, al fine di farle assumere le responsabilità del loro ruolo controllando i dipendenti, e i sindacati, che hanno impedito la valorizzazione dei meritevoli.

Da questa critica è scaturito il d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (Decreto Brunetta), che ha modificato o sostituito molte disposizioni del d.lgs. n. 165/2001. La riforma, definita successivamente “Terza riforma del lavoro pubblico”, è stata caratterizzata da un netto ridimensionamento della contrattazione collettiva con il fine di esercitare una pressione nei confronti dei dirigenti per indurli ad assumersi tutte le responsabilità inerenti al ruolo. Questa incontrò diversi ritardi e problemi di implementazione ed è andata soggetta a diverse modifiche, culminate nell’approvazione della legge 7 Agosto 2015, n.124, che delegò il Governo ad adottare un’ulteriore e ampia normativa di “riforma della riforma”, nota come Riforma Madia. Il processo di attuazione della riforma si sviluppò prevalentemente nel corso del 2016-2017, sebbene con grande fatica.

Tra i numerosi decreti legislativi successivi, quelli più rilevanti per il diritto del lavoro sono stati:

  • D.lgs. 20 Giugno 2017, n.116, finalizzato a incoraggiare i licenziamenti disciplinari dei dipendenti pubblici resisi colpevoli di gravi abusi sul lavoro;
  • D.lgs. 25 Maggio 2017 n.74, in tema della valutazione della performance dei lavoratori pubblici;
  • D.lgs. 25 Maggio 2017, n.75, che ha modificato numerose disposizioni del d.lgs. n. 165/2001, nel testo risultante delle precedenti riforme.

Nell’insieme i risultati della privatizzazione sono controversi, anche per la forte resistenza alle innovazioni.

Il diritto amministrativo del lavoro

Il diritto amministrativo del lavoro è volto a regolare la struttura e le funzioni dei numerosi organismi pubblici con competenze sul lavoro. Gli organismi pubblici sono:

  • Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, che elabora le politiche del lavoro e interpreta la normativa. Il Ministero ovviamente si avvale di organi periferici: le (DIL) Direzioni Interregionali del Lavoro e le (DTL) Direzioni Territoriali del Lavoro. A seguito della riforma introdotta nel quadro del Jobs Act, le loro funzioni sono state trasferite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con funzioni ispettive su (assunzione, gestione degli orari ecc), i quali hanno il potere di irrogare sanzioni in caso di illeciti e di lavoro nero. Le imprese contro tali sanzioni possono però proporre ricorsi sia amministrativi che giuridici.
  • Le aziende sanitarie locali che svolgono attività di vigilanza in tema di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
  • I centri per l’impiego, che svolgono funzioni che riguardano i servizi per l’impiego.
  • Vari istituti, come la cassa integrazione gestita dall’INPS che interviene nella gestione della crisi di impresa, o per ammortizzare l’impatto sociale delle crisi sui lavoratori.

Il diritto della previdenza e della sicurezza sociale

Il lavoratore oltre al diritto al lavoro ha anche il diritto della previdenza e della sicurezza sociale che si realizza tramite un complesso di istituti previdenziali pubblici, che hanno finalità sociale a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno. Questi compiti sono stati assunti dallo Stato, e ne sono espressione i commi 2 e 4 dell’art 38 della Costituzione, secondo i quali: “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Il beneficiario tradizionale è il lavoratore subordinato e attorno a lui si svolgono 2 rapporti:

  • Rapporto contributivo, che si realizza all’inizio del rapporto di lavoro, attraverso l’imposizione di obblighi contributivi sui datori di lavoro dipendente al fine di finanziare il sistema previdenziale;
  • Rapporto previdenziale, che sorge tra il lavoratore beneficiario e l’ente tenuto all’erogazione delle prestazioni.

Quindi l’onere contributivo ricade sia sul lavoratore (tramite trattenute sulla retribuzione) che sul datore di lavoro; ma l’obbligo di pagamento ricade sul datore che è obbligato a versare le trattenute all’ente previdenziale-assistenziale.

Le principali forme previdenziali sono:

  • Gli istituti di carattere pensionistico, gestiti dall’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), previsti a tutela della pensione di vecchiaia e dell’anzianità lavorativa. A causa dell’aumento dell’età media, sono conseguiti maggiori oneri finanziari, per cui con la legge del 2011, n.214 adottata dal Governo Monti, è stato effettuato un riassetto del sistema pensionistico, come l’innalzamento dell’età pensionabile. Tuttavia sono state successivamente introdotte misure correttive, quale l’Anticipo Pensionistico (APE), introdotto dai Governi Renzi e Gentiloni. Per superare la crisi delle pensioni pubbliche si sta peraltro cercando di sviluppare una previdenza complementare gestita da fondi privati.
  • La tutela dell’invalidità e inabilità da rischio professionale; dell’invalidità e inabilità da rischio comune; per la salute; la maternità; la disoccupazione la famiglia.

Capitolo 2: Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è strettamente collegato al fenomeno della Rivoluzione industriale, che comporta due fattori:

  • Fattore di tipo tecnologico: nascita della macchina a vapore;
  • Fattore di tipo politico: processo di liberazione dai vincoli feudali e di affermazione della libertà economica.

Con questi due fattori si passa dall’economia medioevale all’economia capitalistica. Ciò raggiunge il massimo sviluppo inizialmente in 3 paesi: Francia, Inghilterra e Germania (in Italia arriva in ritardo). 1791: legge Chapelier proibì l’associazione fra lavoratori e lo sciopero, creando così un regime di repressione penale che lasciava i lavoratori in balia della “dittatura contrattuale” dell’imprenditore. Da questo squilibrio contrattuale scaturì un “contromovimento” spontaneo dal basso, fomentato da movimenti socialisti, che condussero alla nascita dei sindacati (il primo sindacato nacque in Inghilterra con la Trade Unions), ovvero coalizioni organizzate dei lavoratori che insieme, creano una forza che riesce a imporre all’imprenditore delle condizioni meno sfavorevoli rispetto a prima (es. Introducono i concordati di tariffa = accordi con cui si stabilisce il salario). Tuttavia il loro operato era senza garanzie giuridiche.

La prima legislazione e prime tutele vi sono alla fine dell’800 con lo Stato Liberale (es. Riduzione ore di lavoro, vietati lavori pesanti ai minori etc.). L’azione sindacale ha avuto maggiori legami con la politica, nacquero infatti due sindacati in Italia:

  • CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), è stato istituito per impulso del partito socialista.
  • CISL, sindacato di ispirazione cristiana.

In virtù della legge del 1893 ci fu l’importante capitolo della “giurisprudenza dei probiviri”, che erano arbitri cui i lavoratori potevano ricorrere per fare decidere, secondo equità, le controversie intentate verso i propri datori di lavoro. Con l’avvento del fascismo (1926) vengono emanati i registri speciali che trasformeranno l’assetto istituzionale italiano da democrazia liberale a monarchia (dittatura). Inoltre la Confindustria riconobbe alle associazioni sindacali fasciste il monopolio sindacale, aprendo così la strada al regime corporativo per il quale l’interesse dei singoli e delle classi doveva essere subordinato al perseguimento dell’interesse della nazione. Furono soppressi la libertà sindacale e lo sciopero che fu penalmente incriminato nel codice penale Rocco del 1930 ed i conflitti di lavoro dovevano essere risolti da una Magistratura del lavoro costituita da magistrati ed esperti. I contratti collettivi stipulati dai sindacati di partito erano estesi a tutte la categorie (erga omnes) e consentivano fra lavoratore e datore di lavoro pattuizioni diverse dal contratto collettivo, al fine di attribuire al dipendente condizioni più favorevoli.

Nel 1942 vi è l’emanazione del codice civile. Dopo la caduta del fascismo, nel 1943, il governo militare alleato dispose l’eliminazione delle strutture sindacali-corporative e la ricostruzione di un regime di libertà sindacale che trovò unità nella CGIL, ma nel 1948 l’unità si spezzò e si formarono la CISL (cattolica) e la UIL (repubblicano-socialista). Nel 48 vi è l’emanazione della costituzione italiana e lo Stato liberale si trasformò in Stato democratico liberale sul piano politico; e in Stato sociale su quello dei rapporti economico-sociali. Il periodo che va dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 60, vede la creazione della riforma per la lavoratrice madre, la tutela per la famiglia e la tutela per i licenziamenti (a favore dei lavoratori) fino ad arrivare allo Statuto dei lavoratori (1970).

Fino al 1970 c’è stata una crescita del diritto del lavoro (Il momento più alto è stato con la creazione dello Statuto dei lavoratori). Dalla seconda metà degli anni 70 e così via vi è la linea della deregolazione, ossia della riduzione costante dei diritti dei lavoratori. Questa tendenza deregolativa è espressione di più fenomeni di cui il primo è la Globalizzazione. Il diritto del lavoro è influenzato sia dalle innovazioni tecnologiche ma anche dalle innovazioni organizzative e dall’economia in senso lato (meccanismi economici che regolano il mercato).

Dagli anni 90 ci fu la ricerca di nuovi modi e livelli di conciliazione fra l’istanza di tutela dei diritti orientata al progresso delle condizioni dei lavoratori e quella dell’efficienza economica. La riforma strutturale da adottare pertanto fu vista nella necessità di aumentare la flessibilità nella gestione della forza lavoro in relazione alle esigenze dell’azienda, o eliminando alcune garanzie normative. La flessibilità quindi si traduce in una richiesta di liberalizzazione del mercato del lavoro. La più importante normativa emanata è stata la privatizzazione del lavoro pubblico (1993).

Nel 2001 Berlusconi sale al potere e scrisse il “Libro bianco sul mercato del lavoro”. Nacque dalla constatazione dei limiti strutturali del mercato del lavoro italiano, individuati nel basso tasso di attività, e dalla conseguente volontà di promuovere la crescita del tasso di occupazione ai fini del raggiungimento del livello fissato al 70% entro il 2010. Nasce una necessità di innovazione dei rapporti di lavoro.

Il programma del libro bianco è stato tradotto in numerosi provvedimenti legislativi, fra i quali particolare attenzione ebbe la legge Biagi (2003), che si limitò ad un consolidamento di tendenze già in atto dagli anni ‘90 (riduzione del tasso di disoccupazione e un debole incremento del tasso di occupazione), però ha favorito le debolezze legate agli anziani, all’occupazione delle donne e dei giovani. Nel 2006 ci fu un ritorno al Governo del centro-sinistra guidato da Prodi ➔ si manifestarono subito due difficoltà:

  • Programma di sinistra ➔ intervento a sopprimere i provvedimenti legislativi del governo precedente, a cominciare dal Decreto Biagi;
  • Bassa competitività della produzione italiana ➔ non consentiva di introdurre misure troppo rigide.

Il Governo evitò questi due punti e si concentrò sulla tutela della salute, della sicurezza, sul contrasto alla pre

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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