Diritto costituzionale
Ordinamento giuridico
Un ordinamento giuridico è, in generale, composto da un gruppo di persone accomunate da interessi che cooperano per realizzarli, dotandosi di un'organizzazione tale per cui si fissano attraverso precetti determinate regole e funzioni fondamentali per il funzionamento dell’organizzazione stessa.
L’ordinamento giuridico adempie a tre funzioni:
- Qualificazione delle fattispecie astratte rilevanti: si occupa di individuare quali condotte dell’ordinamento giuridico rilevano per il diritto.
- Condotte necessarie: sono doveri e obblighi che si è tenuti a rispettare.
- Condotte antigiuridiche: sono le condotte che se poste in essere hanno come conseguenza una sanzione.
- Regolazione dei rapporti: sia sul piano orizzontale, sia sul piano verticale.
- Piano orizzontale: tra cittadini.
- Piano verticale: rapporto tra governati e governanti.
- Definizione dell’autorità: al vertice dell’organizzazione si trova un’autorità, che deve essere definita nei suoi caratteri e nei suoi limiti.
- Chi ha l’autorità.
- Da quali organi è rappresentata l’autorità.
- Come viene esercitato il potere dell’autorità.
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
Lo Stato è un ordinamento giuridico, tuttavia non è l’unico. Vi sono, infatti, una pluralità di ordinamenti giuridici, che è possibile descrivere attraverso delle caratteristiche fondamentali.
- Originari: non hanno bisogno di una legittimazione esterna, poiché si legittimano da soli.
- Derivati: devono ottenere un riconoscimento dall’esterno da un ordinamento sovraordinato.
- Necessari: la partecipazione non è facoltativa ma dipende dall’attribuzione di uno Stato.
- Facoltativi: è possibile partecipare all’ordinamento tramite un atto di adesione.
- Territoriali: si stanzia su un territorio definito.
- Non territoriali: non insistono su un territorio definito, ma hanno un carattere trasversale.
- Fluidi: detti anche diffusi o paritari, non c’è una gerarchia interna, ma i soggetti partecipanti sono in una condizione di parità.
- Concentrati: detti anche autoritari, l’ordinamento è definito da una gerarchia, che distingue tra governati e governanti.
- A fini generali: l’ordinamento persegue fini di carattere generale.
- A fini particolari: l’ordinamento persegue fini particolari e specifici.
Stato
Lo Stato è un ordinamento giuridico:
- Originario
- Necessario
- Territoriale
- Concentrato
- A fini generali
Nascita dello Stato
Esso si costituisce, per definizione generale, quando un’autorità si impone su un gruppo di persone stabilmente stanziato in un territorio. Le modalità in cui ciò può avvenire possono essere distinte secondo due punti di vista:
- Storico: lo Stato si può formare (e si è formato) dal punto di vista storico in due modi:
- Per trasformazione: attraverso una scissione o una disgregazione.
- Per estinzione: attraverso una incorporazione, un'annessione o un frazionamento.
- Concettuale: lo Stato può nascere da un potere costituente o come potere costituito.
- Potere costituito: lo Stato nasce come derivato da un altro, e mantiene un certo legame con esso.
- Potere costituente: lo Stato nasce da una rottura dell’ordine precedente, e solitamente non mantiene nessuno dei principi e capisaldi su cui quello prima si basava.
Stato moderno
Si tratta di una particolare forma dell’organizzazione del potere politico, nella quale l’autorità esercita il monopolio della forza legittima in un territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Le sue caratteristiche fondamentali sono:
- La concentrazione del potere di comando legittimo in capo ad un’autorità.
- La presenza di una organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.
A caratterizzare, però, lo Stato moderno sono tre elementi, che si possono ricavare dalla definizione di esso come “organizzazione che nasce da una sovranità che si impone su un popolo stanziato in un territorio”.
Sovranità
La sovranità ha una duplice accezione:
- Profilo esterno: prevede che l’ordinamento sia originario e indipendente giuridicamente rispetto a tutti gli altri ordinamenti che esistono nella comunità internazionale.
- Profilo interno: riconoscimento dell’autorità e della titolarità della sovranità nei confronti di tutti gli ordinamenti giuridici interni e dei soggetti che vi operano all’interno (concetto del superiorem non recognoscens).
Sono però diversi i soggetti a cui può essere attribuita la sovranità all’interno dello Stato:
- Persona giuridica dello Stato: come prevedeva lo Statuto Albertino, la sovranità è riconosciuta alla persona giuridica dello Stato.
- Nazione: come in Francia, riconoscendo la sovranità alla Nazione, la si identifica in una serie di valori e legami portanti per il Paese.
- Popolo: come in Italia, riconoscere la sovranità al popolo significa riconoscerla alla comunità politica di riferimento.
Territorio
Il territorio è lo spazio o area su cui lo Stato esercita la propria autorità sovrana in modo indipendente da qualsiasi altro Stato, in quella che possiamo definire una sfera di applicabilità oggettiva del diritto dello Stato.
Esso è composto oltre alla terraferma, le acque interne, lo spazio superiore e inferiore e alle sedi di rappresentanza diplomatiche, anche da alcuni elementi particolari, che sono:
- Mare territoriale: fascia di terra costiera sottoposta interamente alla sovranità dello Stato.
- Piattaforma continentale: parte del fondo marino a profondità costante che circonda le terre emerse.
- Zona di sfruttamento esclusivo: zona di mare superficiale ad una certa distanza dalla linea costiera di cui lo Stato ha diritto di sfruttamento esclusivo.
Popolo
Il popolo è la comunità che si unisce e che è caratterizzata da un legame con lo Stato, tale per cui ha titolo a partecipare attivamente alla determinazione delle scelte politiche. Esso non è da confondersi con altri concetti:
- Popolazione: insieme di coloro che risiedono stabilmente nel territorio dello Stato.
- Corpo elettorale: insieme di coloro che hanno diritti politici, in particolare di elettorato attivo.
- Nazione: storicamente, un gruppo sociale caratterizzato da identità linguistica, religiosa, culturale e di origine etnica.
Lo status di cittadino si ottiene tramite l’attribuzione della cittadinanza, che può essere concessa secondo tre modalità diverse:
- Per nascita
- Ius soli: per nascita in territorio dello Stato (tipico dei paesi di immigrazione).
- Ius sanguinis: per discendenza biologica da cittadino italiano (tipico dei paesi di emigrazione).
- Per fatti successivi alla nascita
- Matrimonio con cittadini italiani.
- Adozione da cittadini italiani.
- Riconoscimento giuridico della parentela.
- Per naturalizzazione (ius electio): cittadinanza è concessa da uno degli organi dello Stato
- Istanza dell’interessato: gravata dall’onere di pagamento di un contributo.
- Straniero dopo 10 anni di residenza.
Si può rinunciare alla cittadinanza italiana e si può perdere la cittadinanza (per condotte contrarie a interessi dello Stato, ma non per motivi politici.
Dal 1992, è stata introdotta anche la cittadinanza europea, ovvero una cittadinanza accessoria (che non si sostituisce, quindi, alla cittadinanza nazionale) che viene riconosciuta ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.
Esso consente di:
- Agire in giudizio davanti agli organi dell’UE.
- Libera circolazione.
- Diritto di elettorato attivo e passivo.
- Alle elezioni comunali dei Paesi membri (in Italia solo come consigliere).
- Alle elezioni del Parlamento europeo per lo Stato membro di residenza.
Forma di Stato
La forma di Stato definisce le regole e i principi che regolano il rapporto tra società civile e autorità. Le forme di Stato si possono classificare in base a tre diversi criteri:
- Rappresentatività del Capo dello Stato: permette di distinguere tra monarchia (in cui il titolo di sovrano è trasmesso generalmente per discendenza) e repubblica (in cui il capo dello Stato è eletto).
- Classificazione diacronica: in base all’evoluzione storica che ha avuto la forma di Stato nel corso del tempo.
- Distinzione sincronica: relativa all’articolazione del potere all’interno di uno stesso Stato.
In base alla classificazione diacronica, ovvero all’evoluzione storica affrontata dalla forma di Stato in generale, possiamo distinguere tra diversi momenti:
- Stato assoluto
- Stato di polizia
- Stato liberale
- Stato autoritario
- Stato totalitario
- Stato di democrazia pluralista
- Stato sociale
Stato assoluto
Lo Stato assoluto nasce convenzionalmente a metà del Seicento in Europa ed è caratterizzato da una coincidenza tra forma di Stato e forma di governo. Ciò era reso possibile da una concentrazione di tutti i poteri nelle mani della Corona, rappresentata dalla figura del Sovrano: in questo modo, la volontà del Re era anche volontà dello Stato.
Questi si occupa, quindi, di fare le leggi (che prendevano la forma dell’ordinanza), di farle rispettare e di amministrare la giustizia, anche se questo in via indiretta tramite la nomina di giudici che sedevano in “Parlamenti” (ovvero plessi giurisdizionali).
L’esercizio delle diverse funzioni era poi coadiuvato da una serie di funzionari che assistevano il Re nella regolazione del funzionamento dello Stato in qualità di consiglieri (ad esempio, il ruolo ricoperto dal Cardinale Richelieu).
L’unico limite che vincolava il sovrano era quello delle leggi successorie, che definivano il discendente al trono e che non potevano essere derogate nemmeno dal Re.
Viene annoverata tra le forme di Stato in virtù dello sviluppo e della consolidazione della burocrazia e di un apparato di amministrazione pubblica, che venne istituito prevalentemente per raccogliere ai sudditi i contributi per le spese di guerra.
Stato di polizia
Lo Stato di polizia (dal greco politheia, ovvero cittadinanza) è la prima (e parziale) evoluzione dello Stato assoluto, di cui abbiamo esempi in Austria, Prussia e in parte nella Russia di Caterina II.
Esso viene ritenuto una forma di dispotismo illuminato, poiché gli ideali e i principi del pensiero illuminista vennero applicati alla forma di Stato assoluto. Il risultato fu uno Stato la cui finalità principale divenne il perseguimento e la realizzazione del benessere dei cittadini, attraverso l’erogazione di una serie di servizi sociali, tramite anche la costruzione di nuove strutture (come ospedali, scuole pubbliche e ospizi per i poveri).
L’elemento, tuttavia, che rende lo Stato di polizia solo una parziale evoluzione dello Stato assoluto fu il ruolo dei cittadini che non cambiò: questi, pur essendo i destinatari di una serie di attività, non vennero mai chiamati o presi in considerazione per le loro reali esigenze e per un intervento mirato alle effettive necessità.
Stato liberale
Lo Stato liberale si sviluppò nel periodo tra le rivoluzioni e la Prima guerra mondiale, in seguito alla crescita delle rivendicazioni da parte della borghesia la quale, sempre più conscia della propria importanza, cominciò a reclamare un ruolo all’interno della società.
Anche in quelle istanze in cui l’ascesa della borghesia non portò a risultati concreti, il movimento del ceto sociale portò alla messa in moto di un meccanismo di contrasto nei confronti delle concentrazioni di potere nelle mani di un unico soggetto.
Lo Stato liberale è, innanzitutto, uno Stato monoclasse: gli interessi portati avanti nella politica del Paese sono in larga parte quelli della borghesia. La finalità principale è quella garantistica in riferimento alla sfera individuale di libertà di ciascun soggetto: con lo Stato liberale, infatti, la tutela è riservata unicamente ai diritti di libertà individuale del cittadino come singolo.
Si parla per questo motivo di uno Stato minimo, in cui l’intervento delle istituzioni è riservato al caso specifico in cui una di queste libertà viene violata; nelle altre circostanze, l’impegno è quello di non intervenire e non di interferire con le attività dei cittadini.
Si assiste, in questa fase, anche ad un disinteressamento rispetto alla sfera economica, la cui regolamentazione viene lasciata ai cittadini, che in base alle proprie scelte e alle interazioni del mercato portano ai diversi spostamenti delle variabili economiche.
Con lo Stato liberale si forma, però, anche un principio fondamentale che è quello della separazione dei poteri, il quale fu principalmente spinto dalle pressioni della borghesia contro la concentrazione dei poteri statali in pochi soggetti. Si andò, così, a distinguere tra i tre poteri tipici dell’organizzazione statale:
- Potere legislativo: esercitato principalmente dalle Assemblee nazionali, elette in queste fasi ancora in base ad un suffragio ristretto su base generalmente censitaria o in base al livello di istruzione.
- Si definisce anche il principio di rappresentatività, per cui l’Assemblea nazionale rappresenta l’intera Nazione: tuttavia, nello Stato libero, essa è eletta solo da una porzione della Nazione.
- Potere esecutivo: generalmente del Capo dello Stato (che tendenzialmente è ancora un monarca), il quale dà l’assenso alle leggi prima che queste vengano emanate. Si tratta, tuttavia, di un assenso che acquisirà un valore sempre più simbolico e scontato.
- Potere giudiziario: i giudici sono ancora nominati da re, anche se gradualmente si emanciperanno.
Un altro principio fondamentale che si andò a delineare nello Stato liberale è quello di legalità: si parla, in questo caso, di legalità dal punto di vista formale, per cui la legge diventa fondamento positivo per l’azione dello Stato e delle sue istituzioni, che potranno fare solo ciò che il diritto gli riconosce di poter fare.
Effetto del principio di legalità formale fu anche una prima delineazione del principio di eguaglianza, alla luce del fatto che a tutti venivano applicate le stesse normative: solo, tuttavia, con lo Stato sociale si arriverà alla consapevolezza per cui si rende necessario tenere conto anche della situazione in cui vive ciascun soggetto, la quale può limitare il godimento dei diversi diritti.
Stato di diritto
Lo Stato liberale si classifica come uno Stato di diritto (il quale non è, però, necessariamente uno Stato liberale), ovvero una forma di Stato che rispetta una serie di criteri fondamentali:
- Separazione dei poteri.
- Tutela giurisdizionale dei diritti.
- Principio di legalità.
- Principio di eguaglianza.
- Indipendenza dei giudici.
Stato autoritario
Lo Stato autoritario si sviluppò nel primo Dopoguerra, come effetto delle tensioni tra borghesia e il movimento operaio, che nel corso del conflitto aveva assunto una nuova consapevolezza del proprio ruolo nella società.
Il risultato fondamentale fu una negazione della tolleranza e del pluralismo: con la formazione di una forma di Stato basata sulla repressione di qualsiasi idea che fosse diversa da quella stabilita dai vertici del Paese.
Con lo Stato autoritario si assiste, inoltre, ad un’incorporazione dei corpi intermedi all'interno dello Stato, di cui si ha un esempio perfetto con lo Stato fascista e le corporazioni.
Stato totalitario
Lo Stato totalitario si differenzia da quello autoritario per una caratteristica fondamentale: l'ideologia stabilita dagli organi del potere si impone al resto della società, e determina totalmente la vita dei cittadini. Si assiste, quindi, ad una unificazione della politica con la società: per cui i principi che guidano determinati soggetti saliti al potere vengono applicati all’intera popolazione, che è obbligata a seguirli a sua volta.
Un esempio, chiaramente, è quello dello Stato nazista.
Stato di democrazia pluralista
Lo Stato di democrazia pluralista è l’evoluzione – in positivo – dello Stato liberale, che andò a delinearsi dopo la Seconda guerra mondiale per effetto, ancora una volta, della spinta di un nuovo attore all’interno dello scenario politico: il proletariato.
Lo Stato di democrazia pluralista si caratterizza, innanzitutto, come Stato pluriclasse: l’allargamento della base sociale non permetteva più che fossero perseguiti unicamente gli interessi di un unico gruppo di cittadini, ma si richiedeva un compromesso tra le diverse forze politiche.
Ovviamente, ulteriore effetto fu anche un allargamento della base elettorale, che si espanse prima ad un suffragio universale maschile per arrivare, successivamente, ad un suffragio universale che comprendeva anche la componente femminile.
Furono tre i fattori determinanti per questa evoluzione della forma di Stato.
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