Diritto commerciale seconda parte
Segni distintivi dell'impresa
Essendoci nel mercato una competizione tra imprese, ognuna di queste ha interesse a non essere confusa con le altre. Come fa un'impresa a individuarsi nel mercato?
Esistono:
- Segni distintivi tipici, classici → marchio, ditta, insegna.
- Segni distintivi atipici → nome di dominio, emblemi aziendali…
Questi segni, che dividiamo in tipici e atipici, sono funzionali per distinguere le imprese. In alcuni momenti individuiamo i prodotti delle imprese utilizzando il marchio, ma se pensiamo al luogo fisico dove l'impresa opera pensiamo all'insegna. Altre volte si tratta di individuare l'impresa nel suo complesso, in questo caso viene individuata tramite la ditta. La "DITTA" in realtà non è come la pensiamo noi, ovvero un complesso aziendale, ma in realtà la ditta corrisponde al nome che viene speso dall’impresa.
Ditta → è l'unico elemento obbligatorio.
Principio unitarietà dei segni distintivi
Art.22 codice proprietà industriale → “È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”
Art.12 codice proprietà industriale → NOVITÀ
“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
1. a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni…”.
Questa disciplina tutela un duplice interesse:
- L’interesse dell’impresa a distinguersi.
- L’interesse del consumatore a riconoscere la provenienza di un certo prodotto.
Interesse dell'impresa
Realizza l’interesse a distinguersi e l’interesse a sfruttare il segno. Interesse a non essere confusa con le altre imprese concorrenti. Come fa?
Attinge ad una disciplina che offre una tutela limitata nel tempo e a pagamento. Anche se, in realtà c’è già accanto a questa una tutela garantita che è quella riconosciuta nell’ambito della concorrenza sleale. Il segno distintivo per essere tutelato ha bisogno della creazione di un ambito di esclusiva, ovvero c’è bisogno che l’ordinamento attribuisca al titolare del segno un’esclusività per l’uso. Questa legge di relatività. Esclusività è sottoposta a un principio che è quello della. In definitiva la tutela che viene riservata all’esclusività dei segni distintivi è legata al non creare confusione tra le imprese.
Art.2564 → MODIFICAZIONE DELLA DITTA
“Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione [2598 n. 1] per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla [7, 2292].
Per le imprese commerciali [2195] l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore [2188, 2314].”
Marchio
Il marchio è regolato nell’Art.2569 → “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. (1) In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.”
Art.20 codice prop. industriale → “I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato…”
1° interesse → interesse a distinguermi.
2° interesse → sfruttare il segno in sé. È un interesse che tende a superare i limiti del principio di relatività. Dare valore a un segno è il prodotto che contraddistingue il segno. Oggi a dir la verità succede un po’ il contrario, ovvero che è il marchio che contraddistingue un prodotto.
Valore suggestivo del segno
Il legislatore accetta di superare il principio di relatività cioè estende il criterio di esclusiva anche al di là dei prodotti non affini, ovvero per i prodotti per cui non è stato registrato quel marchio.
Marchi celebri
Marchio che ha acquisito rilevanza, finisce per ricevere tutela che va al di là di quella per cui era stato ideato. In questi casi la tutela diventa assoluta perché è estesa non soltanto a un certo prodotto ma a tutto ciò che ha a che fare con quel marchio.
Particolarità
La legge consente di registrare il marchio anche a chi non è in possesso di un’impresa.
Lato del consumatore
Ciascuno di noi si avvale degli strumenti distintivi al fine di avere un risparmio nella ricerca. Tutti noi facciamo affidamento al funzionamento di questi metodi. Possiamo riconoscere 2 diversi interessi del consumatore:
- Interesse a che un prodotto o servizio consegnato da un “certo segno” mantenga una costanza qualitativa. Questo viene definito interesse possibile. positivo Interesse possibile → l’ordinamento non tutela in questo interesse, ovvero non impone di tenere un determinato standard tutela di tipo negativo qualitativo. L’ordinamento sceglie una ingannevole cioè stabilisce il divieto di utilizzare segni in modo. Se non si rispetta tale divieto si può far perdere il marchio.
- Interesse al mantenimento della provenienza di un prodotto che è contrassegnato da un segno. Ovvero ho interesse che se c’è un prodotto con un determinato segna provenga solo da quella determinata impresa. Questo tipo di interesse era tutelato soprattutto nel tempo ovvero si ponevano limiti al trasferimento del segno con il trasferimento di azienda.
Trasferimento del marchio ieri
La legge NON consentiva ad un'impresa di trasferire solo il marchio. Questo perché partiva dal presupposto che la qualità del prodotto non derivasse dal marchio del prodotto ma dall’azienda che lo produceva.
Oggi lo stesso ragionamento lo si fa per la DITTA. Infatti “la ditta non può essere trasferita senza l’azienda.
Trasferimento del marchio oggi
Art.2573 c.c. → TRASFERIMENTO DEL MARCHIO
“Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.”
Si è passati allora ad una situazione in cui non viene posto il divieto di trasferimento, ma viene posto il divieto di inganno nei confronti del pubblico. Infatti oggi, in realtà si consente anche la circolazione del marchio senza che questo comporti la circolazione dell’azienda, a patto che questo non inganni il pubblico.
Un interesse simile si pone anche in un momento sincrono (nello stesso tempo). Ovvero, quando, nello stesso tempo prodotti o servizi contrassegnati con uno stesso simbolo presentino le stesse peculiarità. Questo implicherebbe che il prodotto/servizio provenga sempre dalla stessa azienda.
In realtà la legge consente (art. 23 codice proprietà industriale) che ci sia un trasferimento solo parziale del marchio, ovvero si ammette la possibilità che un certo segno apposto su un bene provenga da imprese diverse purché il titolare abbia concesso licenza anche non esclusiva di utilizzarlo.
Detto ciò dalla lettura dell’articolo 23 codice proprietà industriale emergono 2 importanti principi:
- Comma 4 →”In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.”
- Comma 2→ “Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.”
Riassumendo peculiarità del marchio
Marchio - disciplina più estesa
Oggi trova disciplina nel codice della proprietà industriale.
Che cos'è il marchio?
La legge definisce il marchio, come il segno che contraddistingue non l’impresa, ma che contraddistingue prodotti o servizi erogati dall’impresa.
Art.7 codice della proprietà industriale → i marchi possono avere natura molto ampia:
“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.”
Qual è il limite il quale oltrepassato non si ha la possibilità di avere il marchio?
Lettera b articolo 7 → “b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.”
Articolo 9 codice della proprietà industriale → MARCHI DI FORMA E ALTRI SEGNI NON REGISTRABILI
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:
- a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto.”
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