L’imprenditore
La disciplina dell’imprenditore è prevista all’art. 2082 c.c. anche se non è una definizione applicabile a tutti i tipi di imprenditori, poiché essi sono divisibili in base a 3 criteri:
- Oggetto dell’impresa determina la distinzione tra imprenditore agricolo/commerciale;
- Dimensione piccolo imprenditore/imprenditore medio-grande;
- Natura impresa individuale/società/impresa pubblica.
Statuto generale dell’imprenditore: sono l’insieme di norme che il c.c. prevede vengano applicate a tutti gli imprenditori/imprese, senza specificare altro. Questa disciplina comprende:
- Norme sull’azienda;
- Segni distintivi;
- Consorzi;
- Disciplina dei contratti;
- Disciplina sulla concorrenza.
Statuto dell’imprenditore commerciale: è un corpo di norme che integra lo statuto generale dell’imprenditore privato commerciale non piccolo, e comprende:
- Iscrizione nel registro delle imprese;
- Effetti della pubblicità legale;1
- Disciplina della “rappresentanza commerciale”;
- Scritture contabili;
- Fallimento e altre procedure concorsuali.
Norme rivolte all’imprenditore agricolo/piccolo imprenditore (anche commerciale): sono norme che hanno rilievo in “negativo”, in quanto delimitano l’ambito di applicazione dell’imprenditore commerciale. Questi in particolare:
- Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili;
- Non sono assoggettati alle procedure concorsuali;
- Si iscrivono nel registro delle imprese, in passato non erano tenuti a farlo.
La nozione generale di imprenditore
Art. 2082: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni/servizi.
Requisiti giuridici: sono ricompresi i requisiti minimi, necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un soggetto possa essere esposto alla disciplina dell’imprenditore. Con questi requisiti viene tracciata una linea fra chi non è imprenditore e chi lo è. Dall’art. 2082 si evince che:
- L’impresa è una attività coordinata di atti unificati da una funzione unitaria;
- Caratterizzata da uno specifico scopo, produzione/scambio di beni/servizi;
- Specifiche modalità di svolgimento, organizzazione/economicità/professionalità.
Altri requisiti non indispensabili ma accessori sono:
- Intento dell’imprenditore di ricavare profitto dall’esercizio dell’impresa, cd. scopo di lucro;
- Destinazione al mercato di beni/servizi prodotti;
- Liceità dell’attività svolta.
1 Gli effetti della pubblicità legale si hanno per le società diverse dalla s.s. (quindi per le società commerciali) che sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese e questo ha effetto di pubblicità legale anche se l’attività esercitata non è commerciale.
I requisiti previsti all’art. 2082 servono a individuare la nozione civilistica di imprenditore ma non esiste una sola definizione di impresa (esiste quella tributaria, civilistica, comunitaria).
Attività produttiva
L’impresa è una attività composta da una serie di atti coordinati, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È quindi una attività produttiva che prescinde dalla natura dei beni/servizi prodotti, per cui esercita una impresa anche chi offre servizi di natura assistenziale, culturale, ricreativa.
Attività di godimento: una attività di questo tipo non dà luogo alla produzione di beni o servizi, quindi non è impresa. Es.: il proprietario di un immobile che gode dei frutti concedendoli in locazione.
Attività di godimento e impresa non sono antitetiche tra loro perché è possibile una attività di godimento che comporta la produzione di nuovi beni o servizi.
Attività di godimento + produttiva = il proprietario del fondo agricolo che lo destina alla produzione.
Attività di investimento e di finanziamento: le attività di godimento/amministrazione del proprio patrimonio possono dar vita a un’impresa commerciale quando ricorrono gli ulteriori requisiti previsti dalla legge. In particolare questo si verifica quando atti di investimento, speculazione, finanziamento, sono coordinati per configurare una attività unitaria.
Quindi sono imprese commerciali:
- Le società di investimento: hanno per oggetto l’impiego del proprio patrimonio nella compravendita di titoli frazionando i rischi e riuscendo a offrire ai soci un dividendo costante;
- Società finanziarie: erogano credito con mezzi propri o comunque che non derivano dal pubblico, quindi non sono attività bancarie.
Organizzazione
L’organizzazione imprenditoriale è un dato essenziale perché possa aversi attività di impresa; in particolare per aversi un’attività di questo tipo, bisogna che i fattori produttivi, capitale + lavoro, vengano impiegati in maniera coordinata.
La funzione organizzativa si esplicita anche con la creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone, macchine, locali, merci.
L’insieme di questi fattori costituisce l’attività organizzata.
Quali sono i requisiti essenziali perché un’attività produttiva possa dirsi organizzata nella forma dell’impresa?
- Non è necessario che ci sia anche la prestazione di lavoro autonomo/subordinato;
- È imprenditore anche chi utilizza solo capitale e proprio lavoro, es.: gioielleria;
- Non è necessario che ci sia la creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile, macchine, locali, mobili, perché è sufficiente l’impiego di mezzi finanziari propri.
Impresa: è qualificata dall’utilizzo di fattori produttivi, compreso il capitale finanziario, e dal coordinamento di questi da parte dell’imprenditore, per finalità produttiva.
La qualità di imprenditore non può essere negata quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori o quando il coordinamento di altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.
Impresa e lavoro autonomo
Campobasso sostiene che il lavoro autonomo non sia attività di impresa perché manca di etero-organizzazione, il lavoro autonomo è basato sull’auto-organizzazione.
Il punto è controverso perché parte della dottrina fa leva sulla nozione di piccolo imprenditore.2
Viene considerato imprenditore anche il lavoratore autonomo e il requisito dell’organizzazione richiesto all’art. 2082 è da considerarsi uno “pseudo-requisito”.
Lavoro autonomo e piccola impresa: per Campobasso sono due cose diverse. Il lavoro autonomo prevede una semplice auto-organizzazione del lavoro proprio, ma secondo lui questa non è una organizzazione di tipo imprenditoriale, il quale necessita di un coefficiente minimo di etero-organizzazione.
La piccola impresa è quella organizzata con la prevalenza del lavoro proprio e dei familiari, e l’organizzazione del lavoro di questi è pur sempre organizzazione del lavoro altrui.
Il requisito dell’economicità dell’attività
È stato sollevato il problema se “attività economica” possa ritenersi un requisito superfluo e sinonimo di “attività produttiva”, quindi vuol dire attività rivolta allo scambio di beni/servizi.
Campobasso dice: nell’art. 2082 sono richiesti:
- Scopo produttivo;
- Economicità.
L’attività produttiva deve essere condotta con metodo economico, che altro non è se non la copertura dei costi con i ricavi, perché si possa considerare attività imprenditoriale.
Non è imprenditore chi produce beni/servizi che vengono erogati a un prezzo politico o in modo gratuito, cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi.
Non è ente pubblico: ente/associazione privata che gestiscono gratuitamente, o a prezzo politico, un ospedale, mentre è imprenditore chi esercita questi servizi con metodo economico, cioè coprendo i costi con i ricavi.
La professionalità
La professionalità è l’ultimo requisito richiesto dall’art. 2082 c.c.: “è l’esercizio abituale e non occasionale di una data unità produttiva”.
Non è professionale l’attività di chi compie una isolata operazione di acquisto e rivendita di merci, perché non si potrebbe neanche parlare di attività in senso proprio.
Non è imprenditoriale l’attività di chi compie una pluralità di atti economici coordinati in attività quando da circostanza oggettiva si denota il carattere non abituale/occasionale dell’attività.
Attività stagionali: non è richiesta che l’attività debba essere esercitata in modo continuato e senza interruzioni, perché rientrano fra le attività di impresa anche quelle cicliche o stagionali, la costanza, la ripetizione di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quella determinata attività.
2 La dottrina considera imprenditore chi svolge una attività organizzata con il lavoro proprio e i componenti della sua famiglia. Viene considerato tale anche chi si limita a organizzare il proprio lavoro senza impiegare lavoro altrui o capitali.
Pluralità di attività. Perché si abbia professionalità non è neppure richiesto che quella sia l’unica attività di impresa, perché si considera imprenditore anche chi fa il prof. o l’impiegato e contestualmente gestisce un negozio o un albergo.
È possibile svolgere in contemporanea l’esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto.
Unico affare. Si può avere attività di impresa anche quando si svolge un unico affare, perché costituisce attività di impresa quando l’unico atto viene a creare un apparato produttivo di operazioni complesse, tale da escludere il carattere occasionale.
È imprenditore il costruttore di un singolo edificio perché la costruzione è finalizzata alla vendita degli alloggi. La professionalità va accertata tramite indici esteriori e oggettivi.
Professionalità & organizzazione. Non è necessario qualificare “professionale” una serie di atti di impresa reiterati nel tempo, ma può essere un indice anche la creazione di un complesso aziendale idoneo a svolgere una attività potenzialmente stabile e duratura.
Attività di impresa e scopo di lucro
Ora ci si occupa dei criteri non essenziali per identificare una determinata attività come “impresa”, cioè si è in dubbio se considerare questi criteri come essenziali. Questi sono:
Lo scopo di lucro: è vero che normalmente lo scopo dell’imprenditore è quello di realizzare il massimo profitto stabilito dal mercato, ma è anche vero che bisogna chiedersi se tale movente è necessario per qualificare un soggetto imprenditore.
Si può applicare la qualifica di imprenditore a un soggetto che possiede tutti i requisiti dell’art. 2082 ma a cui manca lo scopo di lucro?
Per Campobasso lo scopo di lucro non è elemento essenziale, nel senso che anche se manca lo scopo di lucro, un soggetto si può identificare come imprenditore ugualmente.
Lucro soggettivo è il movente psicologico dell’imprenditore che non rileva per la qualifica dell’imprenditore perché la disciplina della tutela dei terzi che entrano a contatto con l’imprenditore, deve basarsi su criteri esteriori e oggettivi.
Lucro oggettivo: l’attività deve essere svolta con modalità astrattamente lucrative, mentre non rileva che sul piano pratico questo utile sia stato effettivamente conseguito.
L’attività di impresa deve svolgersi con metodo lucrativo, le modalità di gestione devono tendere alla realizzazione di più ricavi eccedenti i costi, o con metodo economico, attività svolta secondo metodo oggettivo che tende al pareggio di costi e ricavi?
Si tende a optare per il solo metodo economico.
La nozione di imprenditore è unitaria, comprensive di imprese private e di imprese pubbliche, quindi il requisito essenziale deve essere per forza un parametro comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.
L’impresa pubblica infatti opera solo secondo criteri di economicità, e non è obbligata alla realizzazione di un profitto.
Lo scopo di lucro. È caratteristica dell’attività delle società, che sono tenute a operare secondo metodo lucrativo, nel senso:
- Oggettivo: l’attività di impresa è volta al conseguimento di utili;
- Soggettivo: l’utile deve essere devoluto ai soci.
Impresa mutualistica. È l’attività di impresa esercitata dalle società cooperative, che hanno uno scopo mutualistico, cioè volta a realizzare un vantaggio patrimoniale dei soci, che opera per fornire beni, servizi ai membri di tale società, in maniera più vantaggiosa di quanto essi otterrebbero operando singolarmente sul mercato.
Impresa sociale. Hanno il divieto di distribuire utili in qualsiasi forma a chiunque, soci, amministratori, ma hanno la caratteristica di svolgere una attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni/servizi.
In imprese di questo tipo lo scopo di lucro è requisito non necessario alla qualificazione di impresa e imprenditore.
L’impresa per conto proprio
Campobasso dice che secondo lui l’imprenditore che esercita attività per conto proprio è comunque un imprenditore, perché la destinazione dei beni sul mercato di fatto non è richiesta da nessuna norma.
Ma la teoria maggioritaria della dottrina afferma la tesi contraria, per cui l’imprenditore per conto proprio non svolge attività di impresa, perché bisogna ricordare che l’imprenditore è una figura intermediaria tra i proprietari dei fattori di produzione e i consumatori. Quindi secondo loro è necessario che sia presente il requisito dello scambio della produzione sia richiesto a chi svolge attività di impresa.
Chi non entra a contatto con i terzi non svolgerebbe attività di impresa, anche se è pacifico che per acquistare la qualità di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della distribuzione della produzione sul mercato.
Cooperative edilizie sono quelle che producono esclusivamente per i propri soci.
Aziende di Stato/enti pubblici non sono imprese per conto proprio che producono beni/servizi da fornire dietro corrispettivo solo per l’ente di pertinenza.
Sono imprese per conto proprio: coltivazione del fondo destinato al soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltore e della sua famiglia; costruzione in economia, appartamenti non destinati alla rivendita.
Questo caso è significativo perché dimostra che non c’è incompatibilità tra impresa per conto proprio ed economicità. Chi costruisce in questo modo è imprenditore commerciale, perché tale è anche chi costruisce un singolo appartamento. Non rileva il fatto che costruisca per sé o per altri.
Il problema dell’impresa illecita
La qualità di imprenditore può essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita?
L’attività è illecita quando è contraria a:
- Norme imperative;
- Ordine pubblico;
- Buon costume.
Sono esempi di imprese illecite: il contrabbando di sigarette, fabbricazione/smercio di droga, gestione organizzata della prostituzione, attività bancaria esercitata senza autorizzazione della Banca d’Italia.
L’illecito va sempre punito e sanzionato, quindi è esclusa qualunque forma di protezione giuridica a chi svolge una attività illecita e chi entra in affari con questo tipo di imprese.
Bisogna tenere presente però che anche una attività illecita possa comunque produrre una serie di atti leciti e validi.
L’illiceità globalmente perseguita dall’imprenditore non comporta di per sé l’illiceità della causa o dell’oggetto.
I terzi creditori che sono meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività di impresa è illecita e quindi si tende a includere tra gli imprenditori soggetti al fallimento anche coloro che svolgono attività commerciali illecite.
Impresa illegale. È di questo tipo una impresa illecita che ha violato norme imperative, subordinate alla concessione o autorizzazioni amministrative.
Questo illecito permette comunque al soggetto che esercita attività di impresa di essere qualificato come imprenditore commerciale con pienezza d’effetti, è esposto al fallimento.
Impresa immorale. Si ha per le imprese che hanno oggetto illecito: contrabbando, fabbricazione di droga. In questo caso si tende a dire che non esiste impresa. Il pericolo è che dalla tutela del terzo si debba dover tutelare anche l’autore dell’illecito stesso.
A questa soluzione si giunge anche applicando il principio generale dell’ordinamento per cui da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti leciti per l’autore dell’illecito o chi ne è stato parte.
Impresa e professioni intellettuali
Per le professioni intellettuali è esclusa in via di principio la qualifica di imprenditore.
Esonero dalla disciplina
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