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Diritto commerciale prima parte

Primi concetti di impresa commerciale

Il concetto di imprenditore commerciale si basa su quanto affermato negli articoli 2082 e 2195.

Art. 2082 c.c. → Imprenditore

“È imprenditore [1330, 1368, 1655, 1722, 1824, 2139, 2710] chi esercita professionalmente [2070] un'attività economica [2062, 2069] organizzata [1655, 2195, 2238, 2247] al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [230 bis, 320, 371, 397, 425, 1339, 1368, 1722, n.4, 1824, 2085, 2135, 2195, 2202, 2214, 2221, 2555, 2597].”

(1)

Ratio Legis

Si tratta di una norma centrale in quanto fornisce la nozione generale di imprenditore, soggetto dell'attività economica che costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento per ogni tipo di imprenditore.

Art. 2195 c.c. → Imprenditori soggetti a registrazione

“Sono soggetti all'obbligo [2194, 2200] dell'iscrizione, nel registro delle imprese [2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709] gli imprenditori [2201, 2202, 2205] che esercitano [2308, 2556, 2564, 2566:

  • 1) Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];
  • 2) Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];
  • 3) Un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;
  • 4) Un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];
  • 5) Altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [836].”

Leggendo il 1° comma dell’art. 2195 possiamo cadere in inganno, pensando dunque che l’impresa non è altro che un comportamento dell’imprenditore.

Attenzione! Definizione azienda → l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Quindi l’impresa non è l’attività dell’imprenditore o il suo comportamento, ma bensì possiamo capire che l’impresa è un organismo, un’istituzione.

Azienda

Nozione di azienda

Nozione di azienda → Art. 2555 c.c.

“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio (1) dell'impresa”.

I beni possono essere mobili o immobili, mobili registrati, immateriali… quindi definiamo l’azienda come il complesso di tutti questi beni che si caratterizza per essere unificato dall’imprenditore e destinato a produrre ricchezza.

Peculiarità azienda → complesso di beni unificato dalla gestione dell’imprenditore al fine che egli ne faccia un’impresa. Beni che devono essere organizzati unitariamente al fine di una gestione unitaria.

La caratteristica dell’azienda è quella di essere effettivamente soggetto di destinazione dell’indirizzo di impresa.

Differenza tra azienda e impresa

Azienda e impresa sono due concetti che vanno tenuti distinti: l'azienda è il complesso dei beni impiegati nel processo produttivo aziendale da parte dell'imprenditore.

L'impresa, invece, è l'attività legata all'azienda da un rapporto di mezzo a fine.

L’azienda come complesso di beni esprime di regola un valore economico che è maggiore del valore dei singoli beni presi uno per uno e sommato. Questo plusvalore assume il nome di avviamento.

Avviamento

Avviamento → definizione: capacità che ha quel complesso di beni oggettivamente considerato di produrre reddito, di attirare clientela.

Da cosa dipende l’avviamento?

In larga parte l’avviamento dipende dalle capacità dell’imprenditore. Possiamo però affermare che questo è un valore che sopravvive alla vita dell’imprenditore stesso, infatti (come detto anche per quanto riguarda l’impresa commerciale) anche se l’imprenditore dovesse venire a mancare il valore dell’avviamento rimarrebbe comunque.

Quindi possiamo dire che sopravvive alla esistenza o meno dell’imprenditore. Il problema sorge però nel riuscire a conservare tale valore, quindi ad esempio se una determinata azienda dovesse chiudere per un anno come farebbe a conservare tale valore?

Avviamento

Non può circolare senza l’azienda → perciò possiamo dire che l’avviamento coincide con la clientela!

È una cosa precaria e non può essere sottoposta a tutela →

  • Esigenza di tutelare il valore d’uso dell’azienda
  • Provare a monetizzare questo valore per consentire tutela

Art. 2555 e seguenti → concorrenza sleale

Tutelano l’avviamento, o come oggetto di potenziale lesione da parte di terzi, in secondo luogo sono norme pensate per regolare il trasferimento dell’azienda e per poterlo tutelare.

Concorrenza sleale articoli 2598 e seguenti (solo per guardarli)

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

(1)

  • 1) Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  • 2) Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; (2)
  • 3) Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo ad anneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600].”

Vediamo che il legislatore si disinteressa di come l’azienda viene formata. Non pone interesse nemmeno per le combinazioni dei beni che l’imprenditore pone in essere per svolgere al meglio la sua attività di impresa (efficacia e efficienza gestione aziendale).

Pone però interesse per quanto riguarda la conservazione dell’azienda = norme di conservazione dell’azienda. Conservazione di un qualsiasi bene.

Trasferimento e cessione azienda

Da art. 2556 a art. 2562 → trasferimento e cessione azienda

2556 I comma → “Per le imprese soggette a registrazione [2195, 2560] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda [2565, 2573] devono essere provati per iscritto [2725], salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.”

(1)

Il legislatore con questo articolo oltre che per il trasferimento a titolo definitivo vuole alludere alla possibilità dunque che l’azienda possa essere ceduta “in affitto”.

Quindi possiamo distinguere

  • Trasferimento a titolo definitivo
  • Trasferimento a titolo temporaneo

Articolo 2112 5 comma

“Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.”

(2)

Oggetto del trasferimento

Implica il trasferimento del potere di gestione:

  • A titolo definitivo
  • A titolo temporaneo

Non è detto che i singoli beni siano oggetto di trasferimento.

Quando pensiamo al trasferimento anche temporaneo di una azienda, potremmo intuitivamente pensare al trasferimento dell’intero complesso di beni, ma in realtà è possibile che sia oggetto di trasferimento anche una singola parte dell’azienda che il codice definisce “ramo d’azienda”.

L’art. 2112 5 comma seconda parte, infatti dice che le norme si applicano tanto al trasferimento per intero dell’azienda quanto a un singolo ramo capace di (produttività) autonome.

Come devono essere i contratti per il trasferimento?

II comma art. 2556

“I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”.

Dove emerge la peculiarità dei singoli beni?

I comma art. 2556

“Per le imprese soggette a registrazione [2195, 2560] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda [2565, 2573] devono essere provati per iscritto [2725], salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.”

(1)

Quindi per effettuare il trasferimento di proprietà di una azienda devo oltre che fare il contratto “per l’azienda”, il quale basterebbe ab sustantiam, essere ma se all’interno dell’azienda stessa ci sono ad esempio beni immobili devo per forza effettuare contratti di trasferimento per i singoli beni nella forma prevista (in questo caso sarebbe richiesta ad esempio la forma scritta).

Funzione disciplina → tutela dell’avviamento

Avremo:

  • Norme che si applicano a tutti i tipi di trasferimento
  • Norme peculiari che si applicano a godimento temporaneo dell’azienda

1° norma → art. 2557

“Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza [2125, 2573] in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento [2596].

Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento [1339].

Nel caso di usufrutto [978] o di affitto 1615] dell'azienda [2561, 2562] il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela [2135].”

Impone in ogni ipotesi di trasferimento, il divieto di porre atti di concorrenza idonei a sviare la clientela dell’azienda ceduta. È come se il cedente offra una garanzia all’avviamento. Questa norma è stata ideata anche per i casi in cui il cedente dovesse acquistare le quote maggioritarie di un’altra società.

II comma 2557 → trasferimento a titolo definitivo. Impone che per 5 anni dopo che è avvenuto il trasferimento vige il divieto di concorrenza.

Nell’affitto invece, la durata del divieto di concorrenza ha la stessa durata del “contratto di locazione” dell’azienda.

Il divieto di concorrenza è previsto dalla legge come effetto naturale, (ovvero automatico) che discende come disciplina ragionevole di regolare i rapporti tra le parti, ma le parti potrebbero anche accordarsi diversamente allora possono dire, ad esempio, che si può fare concorrenza fin da subito (il quale potrebbe sembrare una cosa che va contro la legge, ma in realtà la legge non esclude questa possibilità).

D’altra parte però (l’altra faccia della medaglia) le parti potrebbero rendere il divieto ancora più stringente, purché questo non comporti che il cedente non possa svolgere alcuna attività professionale.

II comma → durata → il divieto di concorrenza, non può andare oltre i 5 anni per i contratti di vendita a titolo definitivo. Per i contratti di locazione, collaborazione, può durare fino alla durata del contratto stesso.

Cosa succede se il cessionario viola il divieto di concorrenza?

In quel caso a differenza della concorrenza sleale, dove si va ad analizzare come avviene la concorrenza, in questo caso è sleale (senza se e senza ma. È sleale e basta).

Disciplina dell’impresa

  • 1. Pubblicità (già viste)
  • 2. Scritture contabili (ora)
  • 3. ….

Scritture contabili

2 - scritture contabili

Dall’art. 2214 all’art. 2220 → obbligo storico dell’imprenditore → tenuta delle scritture contabili

Consiste in 3 fasi:

  • 1. Rilevazione, ovvero acquisizione e conoscenza da parte dell’impresa dei fatti di gestione.
  • 2. Documentazione, occorre che i fatti rilevati siano consegnati su documenti scritti.
  • 3. Sistemazione, ovvero questi documenti devono essere iscritti e raccolti nei libri contabili.

Le tre fasi rispondono a un duplice interesse:

  • 1. Interessa all’impresa, poiché è un esigenza propria dell’imprenditore. Art. 2086 II comma mi spiega appunto questo. Se è una società è obbligo degli amministratori.
  • 2. Interesse dei terzi e del mercato, che sono appunto interessati affinché l’impresa abbia una corretta rilevazione contabile. Un interesse dei terzi emerge soltanto ex post per le imprese che non sono società di capitali e quindi società che non pubblicano i loro bilanci. Quindi per queste categorie di imprese la documentazione serve per eventuali azioni di regresso se l’impresa dovesse fallire.

Reato bancarotta semplice → art. 217 legge fallimentare ci dice che o in caso di bancarotta questa viene considerata fraudolenta se l’imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in maniera incompleta la documentazione necessaria.

Esistono comunque diverse sanzioni di tipo tributario per mancanze riguardanti le scritture contabili.

Modalità per la tenuta delle scritture

Disciplina generale → Art. 2219 c.c.

Disciplina specifica → Art. 2215 c.c.

Art. 2219 c.c.

“Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710].”

(1)

Art. 2215 c.c. bis

“I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici (continua…).”

P.S. non si possono lasciare spazi bianchi perché potrei scrivere qualcosa dopo. Queste

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.portaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Rossi Massimo.
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