Cap. 2 La società semplice e la società in nome collettivo
1. Le società di persone
Sono società di persone:
- La società semplice, che può esercitare solo attività non commerciale. È il regime residuale dell’attività societaria non commerciale, destinato a trovare applicazione ove non risulti che le parti hanno voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi previsti;
- La società in nome collettivo, che può esercitare sia attività commerciale che attività non commerciale. Nella snc tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario. La snc è il regime residuale dell’attività societaria commerciale; una specifica opzione per questo tipo di società è necessaria solo se l’attività da esercitare non è commerciale;
- La società in accomandita semplice, si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:
- I soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita.
È un tipo di società che deve essere scelto specificatamente dalle parti.
La società semplice ha un particolare rilievo normativo, in quanto la sua disciplina si applica anche alla snc e alla sas per i rinvii del legislatore, art. 2293, art. 2315.
Il codice circoscrive l’utilizzabilità della ss al settore delle attività non commerciali e ciò ha comportato che essa poteva essere legittimamente impiegata solo per le imprese agricole. Ma, in pratica, le attività agricole preferiscono dar vita a società diverse dalla ss.
1 Art. 2293 Norme applicabili
La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo Capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.
2 Art. 2315 Norme applicabili
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
La costituzione della società
2. L’atto costitutivo. Forma e contenuto
Secondo l’art. 2251, nella società semplice il contratto non é soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Inoltre, non sono dettate disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo.
In base al codice del 1942 la ss non era assoggettata alla iscrizione nel registro delle imprese, ma con la riforma del 1993 è stata introdotta anche per le ss, art. 8, 4° comma legge 580/1993, oggi art. 2 dpr 558/1999.
L’iscrizione avviene nella sezione speciale ed in origine aveva solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, mentre oggi l’art. 2 d.lgs 228/2001 ha attribuito all’iscrizione delle attività agricole, funzione di pubblicità legale con efficacia dichiarativa ex art. 2193. Quindi, tutte le ss sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.
La costituzione della ss resta improntata alla massima semplicità formale e sostanziale, anche perché la registrazione non incide né sull’esistenza né sulla disciplina della società.
Il contratto di ss può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto).
Invece, per l’atto costitutivo della snc sono dettate regole di forma, art. 2296, e regole di contenuto, art. 2295. Entrambe sono prescritte solo ai fini dell’iscrizione della snc.
3 Art. 2 Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le societa' semplici. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1.
3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, societa' semplice e artigiano nonche' di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.
4 Art. 2 Iscrizione al registro delle imprese
1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
5 Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2436/2).
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
6 Art. 2296 Pubblicazione
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l'ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio (2626).
7 Art. 2295 Atto costitutivo
L'atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:
- Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- La ragione sociale;
- I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'oggetto sociale;
Società nel registro delle imprese, iscrizione che è condizione di regolarità della società, ma non è condizione di esistenza della stessa. Infatti, l’omessa iscrizione incide solo sulla disciplina della snc. Ciò comporta che i rapporti tra società e terzi sotto alcuni aspetti sono regolati dalla disciplina della ss, art. 2297.
Da qui la distinzione fra snc regolare e snc irregolare. È regolare la snc che è iscritta nel registro delle imprese ed è integralmente disciplinata dalle norme della snc.
È irregolare la snc non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l’atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso. In entrambi i casi la disciplina applicabile è quella della collettiva irregolare.
Perciò, solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l’atto costitutivo snc deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Inoltre, deve contenere:
- Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- La ragione sociale, che deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale, art. 2292, 1° comma;
- I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'oggetto sociale;
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- Le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- La durata della società.
La libertà di forma per la costituzione della società di persone incontra un limite quando sono richieste forme speciali dalla natura dei beni conferiti, art. 2251.
Quando il conferimento ha per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari è richiesta la forma scritta a pena di nullità, art. 1350.
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
- Le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- La durata della società.
8 Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
9 Art. 2292 Regime sociale
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (2563, 2567).
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono (att. 207).
10 Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643).
11 Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
- I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643).
È tuttavia opinione diffusa che la forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare e non per la validità del contratto di società. In mancanza, perciò, sarà nullo solo il vincolo del socio conferente e nullità della società si avrà solo se la partecipazione di quel socio è essenziale, art. 1420.
3. Società di fatto. Società occulta
Per la costituzione di una società di persone non è necessario l’atto scritto, infatti il contratto di società può perfezionarsi anche con fatti concludenti. In tal caso si parla di società di fatto.
La società di fatto è regolata dalle norme della ss se l’attività esercitata è non commerciale, o dalle norme della snc irregolare se l’attività è commerciale, con la conseguenza che tutti i soci risponderanno personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento come ogni altro imprenditore. Di conseguenza falliranno anche tutti i soci, palesi ed occulti, art. 147 legge fallimentare, non essendo necessaria l’esteriorizzazione della qualità di socio ai terzi.
Dalla società di fatto va distinta la società occulta, cioè la società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rilevarne l’esistenza all’esterno. Essa può essere una società di fatto, ma può risultare anche da un atto scritto tenuto segreto dai soci. Ciò che la caratterizza è il dato che, per comune accordo, l’attività di impresa deve essere svolta ed è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. La società esiste nei rapporti interni fra i soci, ma non viene esteriorizzata.
Nei rapporti esterni l’impresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci o di un terzo, che operano spendendo il proprio nome.
Lo scopo per cui non viene esteriorizzata la società è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore, evitando che ne rispondano anche la società e gli altri soci.
Tramite la società occulta i soci mirano a conseguire tali benefici segretamente e pertanto al di fuori di ogni regola e controllo.
9) I contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
12 Art. 1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
13 Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata)
La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e' riferibile ad una società di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile.
Contro la sentenza del tribunale e' ammesso appello a norma dell'articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.
La giurisprudenza prima e la riforma del diritto fallimentare del 2005, d.lgs 5/2006, ha disposto che qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci illimitatamente responsabili la regola del fallimento del socio occulto.
In breve, la legge tratta allo stesso modo il socio occulto di società palese e la società occulta. In entrambi i casi ritiene non necessaria l’esteriorizzazione e sufficiente la prova dell’esistenza del contratto di società nei rapporti interni.
Ma socio occulto di società palese e società occulta sono fattispecie fra loro diverse.
Nella fattispecie socio occulto di società palese l’attività di impresa è svolta in nome della società e ad essa è imputabile in tutti i suoi effetti. La responsabilità di impresa della società è fuori contestazione e la partecipazione alla società è titolo sufficiente a fondare la responsabilità ed il fallimento sia dei soci palesi sia di quelli occulti.
Nella fattispecie società occulta, invece, l’attività di impresa non è svolta in nome della società, e quindi gli atti di impresa non sono ad essa formalmente imputabili.
Chi opera con i terzi agisce in nome proprio, sia pur negli interessi e per conto di una società di cui è socio, quindi agisce come mandatario senza rappresentanza della società occulta. Quindi gli atti sono a lui imputabili, art. 1705.
4. La società apparente
Secondo la giurisprudenza, una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve considerarsi esistente all’esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l’incolpevole affidamento circa l’esistenza effettiva della società. Questa società è detta società apparente.
Quindi i soci apparenti non possono eccepire l’inesistenza della società e la società apparente è assoggettata a fallimento come una società di fatto realmente esistente.
Ma questa forma di società ha suscitato vivaci reazioni critiche in dottrina.
Il principio dell’apparenza può determinare la responsabilità dell’apparente socio nei confronti dei terzi di buona fede che hanno fatto ragionevole affidamento sui suoi comportamenti esterni. Non mai il fallimento della società apparente, dato che al fallimento partecipano
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Diritto commerciale - Società in nome collettivo
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Diritto commerciale - la società semplice e la società in nome collettivo
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Diritto commerciale - le società in nome collettivo