Capitolo 1: La costituzione della società
Le indicazioni dell’atto costitutivo
L’atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica e la società acquista la personalità giuridica a seguito della sua iscrizione nel registro delle imprese.
L’atto costitutivo deve indicare solo il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie, ma non occorre che ne venga indicato anche il loro indirizzo e ciò per evitare che occorra procedere alla modifica dell’atto costitutivo ogni qualvolta la sede della società venga trasferita da un indirizzo all’altro nell’ambito dello stesso comune.
Pertanto chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, dove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Nell’atto costitutivo deve essere indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale (non più l’oggetto sociale) e ciò accogliendo l’orientamento della giurisprudenza onoraria contrario ad ammettere che nell’oggetto sociale possa essere compreso l’esercizio di più attività, anche di natura non omogenea o addirittura completamente diversa (ad es. attività siderurgica e attività alberghiera).
Campobasso premette che la specificazione del tipo di attività economica della società è un’indicazione di particolare rilievo organizzativo e che i principi di tutela dei soci di minoranza e dei terzi che sono alla base di norme fondamentali e di altre disposizioni possono concretamente funzionare solo se
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l’oggetto sociale è determinato in modo sufficientemente analitico. E poi osserva che, tuttavia, l’attuale testo normativo si limita a richiedere che l’atto costitutivo indichi l’attività che costituisce l’oggetto sociale con la conseguenza che si continueranno ad avere oggetti sociali estremamente generici ed omnicomprensivi.
Secondo Corsi sono ammissibili società ad attività plurisettoriale purché l’attività o le attività siano sufficientemente determinate.
Poiché nella s.n.c. è rimasto il riferimento al solo oggetto sociale si possono proporre 2 interpretazioni:
- Svalutare la portata del riferimento all’attività introdotto, per cui la situazione normativa non è cambiata;
- Ritenere che con l’espressione attività si sia effettivamente ristretta l’autonomia negoziale dei soci (della società di capitali) o la restrizione deve considerarsi applicabile in via estensiva anche alle società di persone?
Nell’atto costitutivo non è obbligatoria l’indicazione della durata.
L’art. 2473 cod. civ. stabilisce che nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con 1 preavviso di almeno 180 gg.; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
Anche se nell’atto costitutivo non è detto nulla circa la durata, l’atto va iscritto ugualmente e la società si intende contratta a tempo indeterminato.
Se la società è contratta a tempo determinato, ma il termine è così distante si pone il problema se la società debba considerarsi a tempo indeterminato.
Un altro problema è quello di stabilire se è applicabile l’art. 2273 cod. civ. che ravvisa un caso di proroga tacita a tempo indeterminato delle società di persone quando, decorso il tempo per cui sono state contratte, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
Questo problema si risolve in modo negativo in quanto nelle società di capitali è inderogabile l’esigenza di una modifica formale dell’atto costitutivo. Non è neppure ammissibile inserire nell’atto una clausola che disponga una proroga del
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termine di scadenza o la sua rinnovazione per un tempo predeterminato dallo stesso atto se entro un certo tempo prima della scadenza uno o più soci non comunichino agli altri un apposito atto di disdetta.
Atto costitutivo e statuto
Ai sensi dell’art. 2328 cod. civ. lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
L’art. 2463 cod. civ. non richiama l’art. 2328 ult. comma cod. civ., di conseguenza si sono diffuse interpretazioni secondo cui nelle s.r.l. non sarebbe consentita la redazione dello statuto e che anche le norme sul funzionamento della società dovrebbero essere inserite nell’atto costitutivo, senza potere redigere un atto separato.
Ma tali interpretazioni contrastano con l’idea del legislatore di sviluppare l’autonomia statutaria.
In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde anche quando lo statuto non forma oggetto di un atto separato.
Nelle s.r.l. è inammissibile un’applicazione in via diretta dell’art. 2328 cod. civ. in quanto l’art. 2463 cod. civ. lo richiama… quindi l’applicazione potrebbe essere analogica ed in questo caso si deve stabilire se si applica in via analogica la regola della prevalenza oppure si debbano applicare le regole generali sull’interpretazione del contratto poste negli artt. 1362 e ss. cod. civ. (quest’ultimo è l’orientamento-Laurini).
L’iscrizione nel registro delle imprese
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L’iscrizione nel registro delle imprese viene effettuata su richiesta del notaio rogante.
Mediante l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica.
La valutazione circa la legittimità dell’atto costitutivo (e cioè della mancanza di vizi che ne possano comportare la nullità) e circa l’esistenza delle condizioni legali compete al notaio; mentre all’ufficio compete solo di verificare la regolarità formale della documentazione.
Modifiche dell’atto costitutivo
Tutte le modifiche dell’atto costitutivo devono essere decise in sede assembleare.
A seguito della riforma, nelle s.r.l., non si ha più la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria; tuttavia, le delibere di modifica dell’atto devono essere approvate da una maggioranza qualificata, precisamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Può accadere che i soci intendano introdurre nell’atto costitutivo un’apposita disposizione della distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria.
Nessun problema si pone se i soci per assemblea straordinaria intendano le riunioni che hanno ad oggetto delibere modifica