G.F. Campobasso diritto commerciale 2 diritto delle società
4° Edizione 0
I. Le società
1. Il sistema legislativo
I tipi di società tra i quali i soggetti possono scegliere sono otto:
- Società semplice
- Società in accomandita per azioni
- Società in nome collettivo
- Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita semplice
- Società cooperativa
- Società per azioni
- Mutue assicuratrici
A. La nozione di società
2. Il contratto di società
Società = con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. (art. 2247)
Oggi le SRL e le SPA possono essere costituite anche con atto unilaterale.
In generale, comunque, le società si caratterizzano per:
- Conferimenti dei soci
- Esercizio in comunità di una attività economica (scopo – mezzo)
- Divisione degli utili
3. I conferimenti
Capitale di rischio = contributi dei soci alla formazione del capitale iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.
È essenziale che tutti i soci facciano o si obbligano a fare un conferimento che si esporrà al rischio d’impresa: beni o servizi.
Oggetto del conferimento secondo l’art. 2247 possono essere quindi denaro, beni in natura, prestazioni di attività lavorativa (seppure non possibile in tutte le società). Si applica alle società di persone e, dopo la riforma del 2003, nelle società a responsabilità limitata. Mentre per le società per azioni ha espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizio.
4. Patrimonio sociale e capitale sociale
Il patrimonio sociale = complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi della società (attività e passività).
Esso (o meglio l’attivo di bilancio) costituisce la garanzia principale o esclusiva (con responsabilità limitata) dei creditori della società.
Il capitale sociale = valore in danaro dei conferimenti all’atto costitutivo.
Il CS è un valore storico e non cambia nel corso della vita della società. Ha funzione:
- Vincolistica = È una voce che vincola i valori dell’attivo = garanzia patrimoniale supplementare. Esso sarà stabilmente destinato all’attività sociale e non sarà distribuibile.
- Organizzativa = Esso è organizzativo nel senso che è rilevante nel verificare se la società ha conseguito utili o perdite.
1 Schemi da “Manuale di diritto commerciale – Diritto delle Società” vol.2 di Campobasso
Funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive di carattere amministrativo (diritto di voto) o patrimoniale (partecipazione agli utili) in quanto i diritti spettano in modo proporzionale alle quote conferite.
5. L’esercizio in comune di attività economica [scopo – mezzo delle società]
Scopo-mezzo = oggetto sociale = attività con la quale la società creerà gli utili da distribuire. L’attività deve essere:
- Iscritta nell’atto costitutivo e può essere modificata in base alle norme sulle modificazioni di tale atto.
- Produttiva = attività condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi.
- Non godimento dei beni conferiti dai soci: disciplina sulla comunione (aggressione dei creditori personali anche sulla cosa comune).
NB! Quindi società di mero godimento vietate ma godimento + attività produttiva consentite! Le società immobiliari di comodo (locazione a terzi di immobili) sono quindi vietate ≠ società immobiliari che gestiscono residence (sì attività produttiva).
6. Società e impresa. Le società occasionali.
7. Società tra professionisti.
Come già visto, i professionisti intellettuali, pur svolgendo attività economica, non svolgono ai fini di legge attività d’impresa. Ma possono costituirsi in società??
No, vi sono alcune norme rigorosamente:
- 2229 C.c.: carattere personale dell’attività intellettuale. ≠ ente impersonale come la società.
- Lgg 1815/1939: se più professionisti si uniscono allora “studio legale, tecnico, commerciale, contabile amministrativo o tributario” con i nomi dei consociati nella denominazione dell’ufficio.
Comunque, oggi le società tra professionisti assumono sempre più carattere imprenditoriale e si necessita di una nuova legge sulle società tra professionisti.
(Segue) La società tra avvocati.
In deroga a tale principio vi è la disciplina delle società tra avvocati.
Le società tra avvocati:
- Hanno per oggetto l’esercizio in comune della attività professionale di rappresentanza, difesa e assistenza svolta dai propri soci.
- Si applicano le norme sulla SNC se non diversamente disposto.
- Sono soci solo avvocati e no soci di più società contemporaneamente.
- La ragione sociale deve contenere l’indicazione “Società tra professionisti” e i nomi e le professioni dei soci.
- È iscritta nell’albo degli avvocati → applicazione norme deontologiche degli avvocati.
- Non è soggetta a fallimento.
Inoltre, per valorizzare il carattere personale della professione:
- L’amministrazione non può essere affidata ai terzi.
- Il cliente può chiedere l’assistenza da un particolare socio.
2 Schemi da “Manuale di diritto commerciale – Diritto delle Società” vol.2 di Campobasso
Il socio e i soci incaricati dal cliente (e non tutti) sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico + patrimonio della società, oppure tutta la società se si è omesso di comunicare il socio assistente al cliente.
Esistono forme di società tra professionisti che sono ammesse (cioè lecite e valide) perché non hanno come oggetto sociale l’esercizio della professione:
- Società di mezzi = acquisto e gestione in comune di beni strumentali per l’esercizio individuale delle professioni.
- Società di servizi imprenditoriali = professione + servizi di carattere imprenditoriale (es. società di ingegneria = progettazione + realizzazione e vendita impianti industriali).
8. Lo scopo – fine delle società
Lo scopo fine della società può essere diverso:
- Lucrativo = conseguire utili (lucro oggettivo) e dividerli tra i soci (lucro soggettivo). Scopo tipico affidato dal legislatore a società di persone e società di capitali.
- Mutualistico = scopo perseguito dalle società cooperative: fornire ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che può consistere in un risparmio di spesa o in una maggior remunerazione del lavoro dei soci nella cooperativa. Necessario metodo economico per la realizzazione di scopi economici.
- Consortile = tutti i tipi di società tranne la società semplice possono realizzare lo scopo consortile. Metodo economico per la realizzazione di uno scopo economico degli imprenditori quali minori costi o maggiori ricavi. Non devono perseguire scopo di lucro in senso proprio.
Queste sono le tre categorie fondamentali degli scopi della società che sempre perseguono un risultato economico a favore esclusivo dei soci.
9. (Segue) Società ed associazioni. L’impresa sociale.
Vi sono norme eccezionali che prevedono società senza scopo di lucro. Previste per legge (legislazione speciale quindi) hanno scopi esclusivamente pubblici o incompatibili con la causa economica (es. società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari) ≠ ONLUS!!!
Oggi si stanno riducendo.
10. Società e comunione
11. (Segue) Società e “comunione d’impresa”
12. (Segue) L’impresa coniugale
B. Tipi di società
1. Nozione. Classificazioni.
I tipi di società tra i quali i soggetti possono scegliere sono otto:
- Società semplice
- Società in accomandita per azioni
- Società in nome collettivo
- Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita semplice
- Società cooperativa
- Società per azioni
- Mutue assicuratrici
3 Schemi da “Manuale di diritto commerciale – Diritto delle Società” vol.2 di Campobasso
Si possono classificare in vari modi:
- In base allo scopo:
- Lucrative
- Mutualistiche e cooperative
- Tra le lucrative, in base alla natura dell’attività:
- Società semplice = solo attività non commerciale (con la riforma del 2001 obbligo iscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale).
- Tutte le altre = attività commerciale e non con iscrizione nel registro delle imprese.
- In base alla personalità giuridica:
- Società di capitali e società cooperative = con personalità giuridica.
- Società di persone = senza personalità giuridica.
S.s. Att. non commerciale.
No personalità giuridica SNC lucrative SAS att. commerciale SRL.
Personalità giuridica SPA SAPA.
Soc. Cooperative mutualistiche.
Nelle società di capitali:
- Vi è una pluralità di organi.
- Principio di maggioranza nel funzionamento degli organi.
- Il singolo socio non ha diretto potere di amministrazione e controllo.
Nelle società di persone:
- Non vi è una pluralità di organi.
- Si riconosce al socio il potere di amministrare la società (e di esserne illimitatamente responsabile) + il consenso dei soci per modificare l’atto costitutivo.
- Il singolo socio ha potere di amministrazione e rappresentanza nella società.
Ulteriore distinzione può essere fatta sul regime di responsabilità delle obbligazioni sociali:
- Società in cui rispondono patrimonio + soci personalmente e illimitatamente.
- Società in cui rispondono patrimonio + alcuni soci personalmente e illimitatamente.
- Società in cui risponde solo il patrimonio.
14. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale delle società
Personalità giuridica e autonomia patrimoniale sono due tecniche giuridiche per ottenere lo stesso obiettivo economico che consiste in:
- Rendere il patrimonio della società aggredibile solo dai creditori sociali.
- Separare il patrimonio sociale e quello personale.
Le società di capitali hanno personalità giuridica:
- Società sono soggetti di diritto formalmente distinti dai soci (patrimonio società autonomo).
- Autonomia patrimoniale perfetta (patrimonio soci autonomo).
Le società di persone non hanno personalità giuridica ma:
- Autonomia patrimoniale imperfetta.
- I creditori personali non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi.
- I creditori personali possono (con limitazioni) al massimo far liquidare la quota societaria.
4 Schemi da “Manuale di diritto commerciale – Diritto delle Società” vol.2 di Campobasso
Beneficio di preventiva escussione sul patrimonio sociale = responsabilità sussidiaria dei soci.
È comunque diffuso che le società di persone formino soggetti di diritto a sé stanti seppur senza personalità giuridica. Da cui deriva che:
- I beni sociali non sono in comproprietà speciale ma della società.
- Le obbligazioni sociali non sono personali ma della società.
- Imprenditore è la società e non il gruppo dei soci.
NB. Se non si sceglie un tipo di società tra quelli indicati dal codice:
- Società semplice se attività non commerciale.
- SNC se attività commerciale.
Volendo si possono con apposite clausole (cd. clausole atipiche), non incompatibili con il modello scelto, disegnare un assetto organizzativo diverso da quello impostato dal legislatore.
Non è possibile creare società di tipo diverso da quelle indicate dal codice = No società atipiche.
15. La soggettività delle società di persone.
16. Tipi di società ed autonomia privata.
17. Contratto di società ed organizzazione.
II. La società semplice. La società in nome collettivo.
A. Le società di persone
1. Le società di persone.
2. L’atto costitutivo. Forma e contenuto.
3. Società di fatto. Società occulta.
4. La società apparente.
5. La partecipazione degli incapaci.
6. Partecipazione di società in società di persone.
7. L’invalidità della società.
B. L’ordinamento patrimoniale
8. I conferimenti.
9. La disciplina dei conferimenti.
10. Il socio d’opera.
11. Patrimonio sociale e capitale sociale.
12. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite.
13. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
14. Responsabilità della società e responsabilità dei soci.
15. I creditori personali del socio.
C. L’attività sociale
16. Modello legale e modelli statutari.
17. L’amministrazione della società.
18. Amministrazione e rappresentanza.
19. I soci amministratori.
20. I soci non amministratori.
21. Il problema dell’amministratore estraneo.
5 Schemi da “Manuale di diritto commerciale – Diritto delle Società” vol.2 di Campobasso
22. Il divieto di concorrenza.
23. Le modifiche dell’atto costitutivo.
24. Metodo collegiale e principio maggioritario.
D. Scioglimento del singolo rapporto sociale
25. Scioglimento del singolo rapporto e scioglimento della società.
26. La morte del socio.
27. Il recesso.
28. L’esclusione.
29. La liquidazione della quota.
E. Scioglimento della società
30. Le cause di scioglimento.
31. La società in stato di liquidazione.
32. Il procedimento di liquidazione.
33. L’estinzione della società.
34. Il fallimento della società estinta.
III. La società in accomandita semplice
1. Nozione e caratteri distintivi
È disciplinata dagli art. 2313 – 2324.
La SAS si basa su norme della SNC ma in pratica anticipa leggermente la disciplina delle società di capitali. Essa è l’unica che permette l’esercizio dell’impresa commerciale con la distinzione dei soci.
Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:
- Soci accomandatari. Rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
- Soci accomandanti. “Rispondono” solamente della quota conferita solo obbligo di eseguire i conferimenti promessi (= divieto di immistione).
1 Significa che rischiano soltanto la quota conferita.
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2. La costituzione della società. La ragione sociale.
L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese pena irregolarità della SAS.
L’atto costitutivo:
- Deve indicare soci accomandanti e accomandatari.
- Deve indicare la ragione sociale nella quale deve essere indicato il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione SAS.
NB. Se viene iscritto nome accomandante → stessa disciplina accomandatario ma senza amministrazione, diventa solo illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali.
3. I soci accomandanti e l’amministrazione della società.
Divieto di immistione Art. 2420:
Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procure speciali per singoli affari.
- Risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali.
- Se la società fallisce, fallisce anche lui al pari degli accomandatari.
- Può essere escluso dalla società con decisione a maggioranza dei soci (tranne che sia stato autorizzato / ratificato dagli amministratori).
Quindi il socio accomandante:
- Non può prendere decisioni e non ha potere decisionale autonomo.
- Non può agire come institore.
- Può solo concludere affari in nome di procure speciali concesse dagli amministratori → no responsabilità per l’operazione = no violazione divieto.
I soci accomandanti partecipano con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori che deve avere il consenso unanime dei soci accomandatari + maggioranza del capitale dei soci accomandanti.
I soci accomandanti possono partecipare all’attività d’impresa limitatamente a:
- Procure speciali per singoli affari (v. sopra).
- Prestare opera all’interno della società sotto la direzione degli amministratori.
- Dare autorizzazioni e pareri su determinate operazioni se l’atto costitutivo lo consente.
Comunque i soci accomandanti hanno diritto a:
- Comunicazione annuale del bilancio.
- Controllo dell’esattezza del bilancio consultando libri e documenti societari.
- Approvare il
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