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Segni distintivi

Sul mercato operano più imprenditori, imprenditori che possono andare a produrre o distribuire beni o servizi risultanti, comunque, simili o addirittura identici, ecco perché è necessario per l’imprenditore utilizzare uno o più segni distintivi che riescano ad individuarlo o comunque a distinguerlo dagli altri imprenditori. Inoltre, i segni distintivi hanno anche lo scopo di formare e di mantenere la clientela e secondo Campobasso sono da considerarsi beni immateriali. Vediamo quali sono i più importanti:

  • Prima di tutto troviamo la ditta che consiste nel nome commerciale dell’imprenditore. Nel caso in cui è assente il nome commerciale coincide con quello civile.

Requisiti della ditta

Quando parliamo di ditta sono richiesti due requisiti:

  • Da una parte la novità in quanto la ditta non deve essere uguale o simile proprio per non creare confusione, a quello di un altro imprenditore.
  • Dall’altra parte invece parliamo di verità ossia in questo caso facciamo una distinzione tra quella che è la ditta originaria formata dall’imprenditore che la utilizza e deve contenere almeno il cognome o comunque la sigla dell’imprenditore.

Si distingue dalla ditta derivata che invece è formata da un imprenditore ma poi viene trasferita successivamente ad un altro imprenditore insieme all’azienda. In questo caso deve avere verità storica nel senso che la ditta originaria deve essere integrata con il nome o appunto la sigla del nuovo imprenditore. Sappiamo poi che la ditta è trasferibile ma solo insieme all’azienda. Ora se il trasferimento avviene per atto tra vivi è necessario il consenso espresso da parte dell’alienante, mentre se l’azienda è acquistata tramite successione quindi per causa di morte la ditta si trasmette al successore a meno che non sia previsto diversamente da disposizioni testamentarie. Sappiamo che poi in quest’ultimo caso c’è alterazione del principio di verità perché il nuovo imprenditore opera con il nome dell’imprenditore commerciale senza richiedere una verità storica.

Il marchio

Il marchio: è invece il segno distintivo dei prodotti e dei servizi dell’impresa. Possiamo parlare di marchio nazionale, comunitario e internazionale per i quali è prevista una specifica disciplina. Importante è soprattutto la registrazione del marchio perché attraverso la registrazione del marchio si dà la possibilità al titolare di attribuire allo stesso il diritto all’uso esclusivo di quel determinato marchio registrato. Il marchio è importante perché ha diverse funzioni. La prima funzione è quella di differenziare i propri prodotti da quelli che sono invece i prodotti di aziende di imprenditori concorrenti. In secondo luogo indica la provenienza del prodotto. In terzo luogo vale come garanzia della qualità dei prodotti. E infine funzione attrattiva proprio perché molto spesso vengono acquistati dei beni solo perché appartenenti ad un marchio famoso.

Tipologie di marchio

I marchi possono essere divisi in 3 tipologie proprio in base a quella che è la natura dell’attività svolta dal titolare del marchio:

  • Marchio di fabbrica che è quello posto in essere da parte del fabbricante.
  • Marchio di commercio che è quello del commerciante, che quindi vende offre quei determinati prodotti.
  • E infine il marchio di servizio che è appunto quello dell’impresa che offre servizi, e in questo caso ha proprio una funzione di pubblicità.

Distinzione tra marchio generale e speciale

Altra distinzione che può essere fatta per quanto riguarda il marchio è la distinzione tra quello che è un marchio generale e un marchio speciale. Il marchio generale viene utilizzato dall’imprenditore per tutti i suoi beni a differenza del marchio speciale dove l’imprenditore utilizza più marchi per quelli che sono i suoi prodotti per differenziare i vari prodotti.

Requisiti di validità del marchio

Per quanto riguarda la creazione del marchio viene comunque sempre data ampia libertà, anche se sappiamo che ci sono dei requisiti minimi che devono essere rispettati affinché possa essere considerato valido quel determinato marchio:

  • Liceità che è determinata da 3 punti: ossia il marchio non deve contenere quelli che sono segni contrari alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico.
  • In secondo luogo non deve contenere stemmi o comunque altri segni che siano protetti da convenzioni internazionali senza che vi sia stata l’autorizzazione.
  • In terzo luogo non deve contenere segni lesivi di quello che potrebbe essere un altrui diritto di autore o anche della proprietà industriale.

Altro requisito oltre la liceità del marchio è invece la verità proprio perché tutto ciò che rappresenta il marchio non deve ingannare il pubblico su quella che è la provenienza geografica, la natura o comunque la qualità dei beni prodotti. Ancora come altro requisito c’è l’originalità: deve essere infatti originale e per essere tale:

  • Non deve contenere delle denominazioni generiche su quello che è il prodotto o il servizio.
  • In secondo luogo, non vi devono essere indicazioni descrittive sul prodotto offerto.
  • E ancora non devono essere utilizzati quelli che sono segni definiti uso come ad esempio super extra.

Infine, ultimo requisito è quello della novità proprio perché non deve essere già stato usato da un altro imprenditore proprio per evitare che si crei confusione. La registrazione del marchio dà al titolare la possibilità di avere un diritto esclusivo all’uso dello stesso su tutto il territorio nazionale. Questo però non impedisce che un altro imprenditore possa registrare utilizzare lo stesso marchio ma farlo per quelli che sono prodotti diversi. Ci sono però delle conseguenze particolarmente gravi quando questo viene applicato per marchi celeri o magari di alta rinomanza proprio perché gli stessi hanno una capacità attrattiva e suggestiva nei confronti della clientela. Sappiamo poi che il diritto di esclusiva per la registrazione del marchio decorre dalla data in cui viene presentata la domanda all’ufficio brevetti proprio perché in questo modo il titolare riesce ad essere utilizzato anche prima della registrazione dello stesso. La registrazione nazionale può essere estesa anche in ambito internazionale, dura 10 anni, però è rinnovabile un numero illimitato di volte. Il marchio decade anche parzialmente in 3 casi, ossia:

  • Quando lo stesso risulta essere ingannevole.
  • Quando c’è una mancata utilizzazione del marchio entro 5 anni.
  • Quando lo stesso viene volgarizzato.

Abbiamo poi anche quello che viene detto marchio di fatto: ossia l’ordinamento tutela anche chi utilizza il marchio ma senza averlo registrato. In questi casi infatti il diritto di esclusiva del marchio si fonda su quello che è l’uso di fatto e del grado di notorietà sia a livello nazionale che locale. Sappiamo poi che il marchio è trasferibile e può essere trasferito sia a titolo definitivo e sia in maniera temporanea. Può essere trasferito anche separatamente rispetto all’azienda e la cessione può essere anche parziale e quindi riguardare solo determinati beni.

Imprenditore agricolo

Il testo originario dell’art.2135 c.c. stabiliva che è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Specificava poi il secondo comma: si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Le attività agricole possono quindi distinguersi in due grandi categorie:

  • Le attività agricole essenziali.
  • Le attività agricole per connessione.

Questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta nel 2001 che ha tuttavia ampliato rispetto al testo originario sia le une che le altre. Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole. Esse però hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi a causa del processo tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura.

La società a responsabilità limitata

La SRL è una società di capitali in cui:

  • Delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
  • Le quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni, ma da quote.
  • A differenza della società per azioni non è ammessa la stipula dell’atto costitutivo per pubblica sottoscrizione.
  • Il capitale minimo richiesto è di 10.000 euro, anziché 120.000.
  • La denominazione sociale può essere liberamente formata, ma deve indicare che si tratta di una SRL.
  • Può essere costituita a tempo indeterminato e in questo caso ai soci è riconosciuto il diritto di recesso che può essere esercitato dando un preavviso di almeno 180 giorni.
  • E può essere creata anche da un unico socio limitatamente responsabile, a patto però che osservi le disposizioni previste.

Conferimenti

Nelle società a responsabilità limitata è possibile conferire tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica. Se non sono specificati, tutti i conferimenti devono essere fatti in denaro. E si prevede, come per le spa, il versamento presso una banca del 25% più il totale sovrapprezzo: questo versamento può essere sostituito però da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria. Il socio moroso inadempiente riceve una diffida ad adempiere, ma se non adempie entro 30 giorni la società procede alla vendita coattiva della sua quota, prima tramite offerta agli altri soci e poi successivamente mediante vendita all’asta se l’atto costitutivo lo consente. Se la vendita coattiva non dà alcun esito, gli amministratori escludono il socio moroso trattenendo le sue quote, ma il capitale sociale dovrà essere ridotto in misura corrispondente. I conferimenti in natura: come nelle spa devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione, e la relazione giurata di stima va fatta da un esperto individuato dal socio (quindi non dal tribunale come avviene nella spa). Inoltre, non è prevista la revisione della stima. È poi consentito conferire anche prestazioni d’opere a condizione però che siano garantite da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria o, se l’atto costitutivo lo prevede, con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo.

Titoli di debito

La SRL può emettere titoli di debito se l’atto costitutivo lo prevede ed è l’atto costitutivo che stabilisce a chi spetta questa decisione (se all’assemblea dei soci o agli amministratori) e le modalità con cui deve essere presa. È riconosciuta ampia autonomia nella determinazione del contenuto dei titoli di debito, ma questi devono essere emessi a fronte di un apporto a titolo di prestito. Non attribuiscono la qualità di socio e il diritto al rimborso del capitale prestato non dipende dall’andamento della società. I titoli di debito delle SRL non sono collocati direttamente tra il pubblico e possono essere sottoscritti solo da investitori professionali, che in caso di insolvenza della società risponderanno verso chi ha acquistato in seconda battuta i titoli.

Quote sociali

Nella SRL la suddivisione del capitale sociale avviene mediante un criterio personale: il capitale è cioè diviso in base al numero dei soci. Le quote possono essere di diverso ammontare e il loro valore è proporzionale a quello dei conferimenti, ma l’atto costitutivo può anche prevedere che il loro valore non sia proporzionale ai conferimenti.

Trasferimento delle quote

Le quote sono trasferibili. Tuttavia, l’atto costitutivo può limitare o escludere del tutto questo diritto. Inoltre, il trasferimento può essere subordinato al consenso degli altri soci o degli organi sociali, o addirittura di terzi. E dal 2009 le variazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese. Se la quota trasferita non è però interamente liberata l’alienante risponde in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La responsabilità dell’alienante però è solo sussidiaria, perché il pagamento deve essere preventivamente richiesto al socio attuale cioè all’acquirente: solo dopo la società può rivolgersi all’alienante.

Diritto di recesso

L’atto costitutivo può stabilire quando il socio può recedere e con quali modalità. Se non viene specificato nulla si adottano i criteri previsti per la spa ove compatibili. In ogni caso il recesso è riconosciuto inderogabilmente per legge:

  • Se la società è a tempo indeterminato: il socio deve dare un preavviso di almeno 180 giorni, prolungabile ad 1 anno massimo.
  • Se la società è a tempo determinato: possono recedere i soci che non hanno partecipato alle decisioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale, la fusione, la scissione, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all’estero, l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una modifica dell’oggetto sociale o una modifica dei diritti attribuiti ai soci.

Inoltre, il diritto di recesso è riconosciuto anche al socio contrario all’aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione. I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso della società. L’atto costitutivo può prevedere poi anche cause di esclusione del socio per giusta causa.

Organizzazione

Anche in questo caso abbiamo 3 organi sociali ovvero:

  • L’assemblea.
  • L’organo amministrativo.
  • L’organo di controllo.

Assemblea

Lo statuto può riservare alcune materie ai soci e altre decisioni agli amministratori. Sono dalla legge rimesse inderogabilmente alla competenza dei soci:

  • L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.
  • La nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo.
  • La nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore.
  • Le modificazioni dell’atto costitutivo.
  • Le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.
  • L’assemblea decide su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione da 1/3 del capitale sociale.

Le delibere possono essere prese sia con metodo assembleare e sia se previsto dallo statuto tramite consultazione. In questo secondo caso le delibere sono adottate con il voto favorevole della metà del capitale sociale, ma non è possibile utilizzare questo metodo per le modifiche dell’atto costitutivo, per la riduzione del capitale sociale per perdite, per le modifiche dei diritti dei soci. Quindi in questi casi deve essere per forza adottato il metodo assembleare. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Amministrazione

L’amministrazione è affidata ad uno o più soci nominati con decisione di questi i quali restano in carica a tempo indeterminato. L’amministrazione può essere come nelle spa (E quindi se vi sono più amministratori questi costituiscono il CDA) oppure ricalcare il modello delle società di persone, e quindi essere congiuntiva o disgiuntiva.

Il collegio sindacale

Il collegio sindacale è obbligatorio solo se:

  • È previsto nell’atto costitutivo.
  • Se il capitale sociale supera il livello minimo previsto per le spa (e cioè 120.000 euro).
  • E se si superano i limiti previsti per il bilancio abbreviato.

Bilancio

Per quanto riguarda la redazione del bilancio e la distribuzione degli utili non ci sono sostanziali differenze rispetto alla spa.

Modifiche dell'atto costitutivo

Modifiche sono di competenza inderogabile dell’assemblea. Occorre il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Società di persone: s.s. e snc

Responsabilità soci

Nelle società di persone delle obbligazioni sociali risponde innanzitutto la società col proprio patrimonio. In via sussidiaria rispondono personalmente e illimitatamente i singoli soci. La responsabilità per le obbligazioni precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci. E lo scioglimento del rapporto sociale non fa venire meno la responsabilità per le obbligazioni sorte anteriormente allo scioglimento del rapporto sociale. Nella s.s. il principio della responsabilità illimitata di tutti i soci è parzialmente derogabile perché per i soci non investiti del potere di rappresentanza la responsabilità può essere limitata con apposito patto sociale, che è opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei. Nella snc. invece, la responsabilità illimitata di tutti i soci è inderogabile. Quindi l’eventuale patto contrario non produce alcun effetto verso i terzi.

Beneficio di preventiva escussione

I creditori sociali possono...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria-ballerina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Miola Massimo.
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