Diritto commerciale: ripasso concetti di diritto privato
Common law e civil law
Common Law: the judge make law, il giudice fa legge.
Vs Civil Law: il diritto nasce dalle norme, è la norma che stabilisce il precetto.
Diritto Privato vs Diritto Pubblico: il primo è diretto al singolo.
Ci sono molti rami del diritto privato, uno di questi è il diritto commerciale (Libro V parte V), che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa.
Concetti di diritto privato
- Norma giuridica: è il significato della deliberazione normativa, la regola del principio che si riceve dalla disposizione. Essa non presuppone un altrui riconoscimento. Le norme (generali e astratte) possono essere: imperative (la cui applicazione è inderogabile) o dispositive (la cui applicazione può essere evitata mediante opportuno accordo delle parti), suppletive (regola anche in mancanza di disposizioni delle parti).
- Parte: centro dell’interesse; titolare verso cui si rivolgono gli effetti posti in essere dal contratto.
- Negozio giuridico: dichiarazione di volontà.
- Fattispecie: situazione alla quale la norma ricollega determinate conseguenze:
- Astratta: quella considerata dalla norma.
- Concreta: quella a cui trova applicazione la norma.
La rappresentanza
Art. 1387: fonti della rappresentanza
La rappresentanza (mandato e procura) è l’istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito dalla legge o dall’interessato un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridiche per conto di quest’ultimo e con effetti diretti alla sua sfera giuridica, agendo con propria discrezionalità (altrimenti è solo un mero portavoce: nuncius).
I negozi per i quali è esclusa la rappresentanza sono quei negozi che riguardano la persona interessata, quelli di diritto familiare (es. matrimonio e testamento).
Essa può essere:
- Diretta, se si agisce in nome e per conto dell’interessato, quindi gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (art. 1388: Contratto concluso dal rappresentante). Contemplatio domini: dichiaro di concludere un negozio nel nome ed interesse altrui.
- Indiretta, se la rappresentanza è quella di colui che agisce per conto di un altro senza dichiararne il nome, quindi colui che emette la dichiarazione acquista i diritti e diventa soggetto agli obblighi nascenti dal negozio; occorrerà poi un secondo negozio per trasmettere gli effetti nel patrimonio del rappresentato.
La rappresentanza può essere:
- Volontaria: trova la sua fonte nella volontà dei soggetti.
- Legale: trova la sua fonte nella legge.
Art. 1393: giustificazione dei poteri del rappresentante
L’Art. 1393: Giustificazione dei poteri del rappresentante parla della Giustificazione del contratto concluso dal rappresentante: ‘Il terzo che contragga col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.’
Il terzo ha la facoltà e non il dovere di esigere la giustificazione dei poteri: pertanto, se emerge che questi mancavano non può imputarsi al terzo un comportamento negligente.
Nel caso di procura: è il documento che attesta che il rappresentante è effettivamente investito del potere di agire in nome e per conto.
Art. 1397: restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati, bisogna restituire il documento per evitare di essere ancora rappresentato dopo la conclusione.
La procura
La procura è il negozio unilaterale recettizio (negozio giuridico che non richiede una pluralità di parti per la sua costituzione ma che si perfeziona grazie alla dichiarazione di volontà di una sola parte. I negozi unilaterali di regola sono recettizi, cioè producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati) con il quale una persona conferisce ad un'altra la rappresentanza e riguarda solo il lato esterno, serve solo a render noto ai terzi con il quale il procuratore avrà a che fare che egli è autorizzato ad agire per conto e in nome, e può essere espressa o tacita.
Può riguardare un solo affare o più affari determinati (speciale), ma anche tutti gli affari del rappresentante (generale). Di regola non è richiesta, ad substantiam, una forma particolare (se non per natura particolare del bene oggetto del negozio es. beni immobili: forma scritta).
Poiché la procura è conferita nell’interesse del rappresentato, quest’ultimo può modificare o estinguere i poteri conferiti al rappresentante.
Vs mandato
A differenza della procura, il mandato è un contratto (non unilaterale) che riguarda il rapporto interno: è un contratto con cui una parte (mandatario) ha il potere di compiere atti giuridici per conto del mandante, non in nome.
Esso può essere senza rappresentanza (procura), non c’è contemplatio domini o con rappresentanza:
- Con rappresentanza: ossia al mandato è conferita una procura. Gli effetti giuridici compiuti dal mandatario in nome del mandante, si verificano sulla sfera giuridica del mandante. (contemplatio domini)
- Senza rappresentanza: il mandatario agisce in nome proprio e ne riceve gli effetti derivanti dal negozio. Non c’è contemplatio domini, i terzi non hanno nessun rapporto con il mandante e il mandatario avrà poi l’obbligo di trasferire al mandante gli effetti giuridici con un secondo contratto.
Art. 1398: rappresentanza senza potere
Se un soggetto agisce in nome e per conto di un altro soggetto, senza avere il potere di rappresentanza: Art. 1398: Rappresentanza senza potere, colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Il negozio compiuto da chi ha agito come rappresentante senza averne il potere o eccedendo i limiti della facoltà conferitegli non produce alcun effetto giuridico nella sfera dell’interessato, è inefficace ma non nullo (la nullità implica un vizio intrinseco).
Il terzo avrà il diritto di chiedere il risarcimento al pseudo-rappresentante. Se il terzo, avendo la facoltà di chiedere la giustificazione della rappresentanza, non l’ha fatto, la colpa è sua; se ha agito in buona fede allora pagherà il procuratore.
Il rappresentante può comunque ratificare (accettare) gli effetti del negozio giuridico stipulato dal falsus procurator, con effetto retroattivo (si considera efficace ad initio).
Art. 1396: modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza (tra queste vi è la morte o l'incapacità sopravvenuta del rappresentato o del rappresentante, il compimento dell'affare da parte del rappresentante, la scadenza del termine, la nomina di un nuovo incaricato. Esse non esigono particolari forme di pubblicità ma non possono essere opposte ai terzi che, fatto il possibile per esserne al corrente, non ne siano venuti a conoscenza) conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Per essere opponibile questo deve essere posto a conoscenza del terzo con mezzi idonei.
Il contratto
Il contratto (cosa è, la classificazione, patologia, causa, forma e rescissione e risoluzione).
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, è un negozio ovvero la manifestazione di volontà di più soggetti.
L’accordo, l’essenza del contratto è l’incontro della volontà dei due soggetti. Per la sua formazione è necessaria la proposta ed accettazione, due elementi prenegoziali (proposta, dichiarazione recettizia che contiene gli elementi del contratto, e accettazione, dichiarazione che esprime la volontà a voler stipulare in modo conforme la proposta).
Elementi essenziali sono l’accordo tra le parti, la causa (la funzione del contratto, lo scopo che si vuole perseguire), l’oggetto (possibile, lecito, determinato e determinabile) e la forma (se è richiesta ad substantiam). Le parti possono scegliere liberamente il tipo di contratto e stabilirne il contenuto.
Il contratto può essere:
- Tipico (la causa è già stata stabilita dal legislatore) o atipico (la causa non è stata stabilita dal legislatore).
- Plurilaterale (contratto tra due o più parti, comunione di scopo).
- Di scambio: la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte, o associativi\a comunione di scopo (la prestazione di ciascuno è diretta alla realizzazione di uno scopo comune. Presuppone un centro di interesse e un vizio che colpisce una parte non porta alla nullità dell’intero contratto se si tratta di associazione, non nelle società).
- Unilaterale (perfezionato con la dichiarazione di una sola parte).
- Sinallagmatico (a prestazioni corrispettive): c’è corrispondenza tra le due parti, la prestazione effettuata da una parte deve essere corrisposta dall’altra parte.
- Gratuito o oneroso.
- Commutativi (in cui i reciproci ‘sacrifici’ sono certi) o aleatori (c’è incertezza riguardo reciproci ‘sacrifici’).
- Ad esecuzione istantanea, in cui la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento, o di durata, in cui continua nel tempo o si ripete periodicamente.
- Forma libera o vincolata.
- Ad efficacia reale\consensuali (realizzano in modo automatico, per effetto del solo consenso, il risultato perseguito), o obbligatoria (obbligano le parti ad attuare il risultato perseguito).
Gli effetti del contratto sono limitati alle parti e non possono danneggiare o gravare un terzo estraneo. Il contratto si ritiene concluso nel momento e nel luogo (appena giunto all’indirizzo del destinatario) che il preponente ha conoscenza dell’accettazione della proposta del contraente.
Il contratto è effetto da invalidità se mancano i presupposti e requisiti richiesti dalla legge. Essa può assumere due profili distinti: ‘Annullabilità’ o ‘Nullità’.
Il negozio nullo è invalido ma anche inidoneo a produrre in alcun modo gli effetti ai quali è orientato (inefficace), l’annullabilità invece costituisce un anomalia di minor gravità rispetto alla nullità e deriva dall’inosservanza di regole che mirano in particolare a proteggere uno dei soggetti.
Nullità e annullabilità nei contratti plurilaterali
Nei contratti plurilaterali per la nullità e annullabilità valgono gli articoli 1420: Nullità del contratto plurilaterale: ‘Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (contratto tra una pluralità di soggetti che eseguono le loro obbligazioni per uno scopo unico e comune (es. scopo di una società è l'esercizio in comune di un'attività economica per dividerne gli utili), la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale’ e 1446: Annullabilità nel contratto plurilaterale: ‘Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale’.
Solo per i contratti a prestazione corrispettive ovvero sinallagmatici vi può essere: la rescissione può chiedersi per anomalie genetiche (es. stato di pericolo, lesione come la sproporzione tra le due prestazioni, lo stato di bisogno della parte danneggiata ecc…), e la risoluzione, ovvero lo scioglimento dei vincoli contrattuali e la cessazione degli effetti da esso derivanti, ed è prevista per anomalie nel funzionamento del sinallagma (inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità).
Cessione del contratto
Cessione del contratto: Art. 1406: Nozione, si ha quanto una parte (cedente) di un contratto a prestazione corrispettive non ancora eseguite, stipula con un terzo (cessionario) un contratto di cessione con il quale il cedente e cessionario si accordano di trasferire al cessionario il contratto originario.
Indispensabile è il consenso del ceduto. Il cessionario acquista tutti gli obblighi e diritti del cedente e il cedente è liberato da tutti gli obblighi verso il ceduto anche in tema di inadempimento del cessionario o del ceduto, salvo espressa garanzia.
Cessione del credito
Cessione del credito: il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto). Qualsiasi credito può essere ceduto a meno che non abbia carattere strettamente personale o sia vietato dalla legge o esclusa dalle parti.
Purché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che gli venga notificata o sia da lui accettata e ciò rende la cessione opponibile ai terzi. Se il debitore prima della notifica paga il cedente, esso non è tenuto ad effettuare una seconda volta la prestazione al cessionario a meno che non si provi che esso in realtà era a conoscenza del perfezionamento del negozio.
Se la cessione è a titolo oneroso il cedente garantisce l’esistenza del credito ma non la solvenza del debitore mentre se a titolo gratuito garantisce solo se espressamente promessa, l’esistenza del credito.
Si dice Pro Soluto quando il cessionario liberi il cedente dell’obbligo di cessione accollandosi l’intero rischio della solvenza del ceduto, e Pro Solvendo il contrario.
Accollo
Accollo: (Art. 1273: Accollo) accordo bilaterale tra debitore (accollato) e terzo (accollante) in forza del quale quest’ultimo assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del debito del primo.
Esso si dice ‘interno’ quando non si attribuisce alcun diritto all’accollatario, il creditore quindi non acquista un nuovo debitore, ed ‘esterno’ quando è un contratto a favore di terzi quindi il creditore ha il diritto di pretendere direttamente all’accollante l’adempimento del proprio credito.
Obbligazione
Obbligazione: vincolo giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire una prestazione nei confronti di un altro soggetto, creditore. La prestazione può essere di fare, dare o non fare.
Il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri, ossia tutto il patrimonio (art. 2740). Le obbligazioni devono essere costituite almeno da due soggetti (una parte passiva e una attiva), ma nulla vieta che ci siano una pluralità di soggetti:
- Obbligazioni solidale passiva: nel lato passivo ci sono una pluralità di soggetti che sono tenuti ad eseguire la prestazione e l’adempimento di uno di loro, libera gli altri.
- Obbligazione solidale attiva: nel lato attivo ci sono una pluralità di creditori, e l’adempimento verso un solo creditore, libera il debitore da tutti gli altri.
L’imprenditore
Cap. 1 - Art. 2082: imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’azienda è l’oggetto.
Questo articolo definisce la nozione generale di imprenditore (sia impresa privata che pubblica) ed è una norma sulla fattispecie, ovvero non dà un comando ma fissa la situazione giuridica alla quale si applicherà una certa disciplina.
Esso infatti fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per l’imprenditore.
Professionalmente
Professionalmente: esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Questo però non richiede che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni, per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di imprese secondo le cadenze proprie dell’attività (es. stabilimenti balneari).
Inoltre, la professionalità non richiede neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale (è imprenditore anche il professore che gestisce un negozio).
È imprenditore anche chi opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo si un apparato produttivo complesso, o chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale, in quanto l’applicazione della disciplina dell’impresa si fonda esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati nell’articolo, e la destinazione al mercato della produzione non è richiesta.
Organizzata
Organizzata: impiego coordinato di fattori produttivi (aspetto sottolineato nel art. 2082: Imprenditore ma anche nel 2555: Nozione quando definisce l
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