Diritto civile I 29.02.2012
Esame di due grandi contratti tipici → il contratto di compravendita e il contratto di locazione di immobili urbani.
Si tratta di figure contrattuali che presentano alcuni tratti comuni, regolati da una pluralità di fonti.
Compravendita e pluralità delle fonti
Compravendita → regolata sì dal codice civile, ma anche dagli usi che sono richiamati dal codice civile e quindi gli usi hanno sicuramente un ruolo quanto a fonte che concorre a regolare il contratto.
Ma la vendita presenta una particolarità nel senso che è una figura contrattuale regolata non soltanto dal codice civile, ma anche da altre fonti alternative o concorrenti: ad esempio di vendita dei beni di consumo (artt. 128-135) si occupa in maniera intensiva il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) e se ne occupa in maniera intensiva perché costruisce un regime per la garanzia per vizi che è radicalmente opposto a quello costruito dal codice civile.
Della vendita si occupa anche una Convenzione internazionale che individua una disciplina dedicata alla c.d. vendita internazionale di beni mobili; questa disciplina è contenuta nella Convenzione Vienna 1980, entrata in vigore nel 1988 e che regola i rapporti fra soggetti che sono appartenenti a stati diversi.
= contratto oggetto di pluralità di fonti (codicistica, codice del consumo, fonte sovrannazionale).
11.10.2011 la Commissione europea ha varato una bozza di regolamento su “diritto comune europeo della vendita” → l'idea che la Commissione sta cavalcando è quella di creare un diritto comune europeo della vendita, che dovrebbe essere un diritto opzionale, cioè che si applicherà se le parti lo avranno scelto.
Codice civile: Codice de Nova.
Libri
- Luminoso – La compravendita – ed. 2011 n. 7 – Giappichelli.
- Cedam – La locazione – Padovini + Gabrieli.
Mercoledì 7.03 15-17 in H3.
Esame di due moduli 12.03.2012.
Se c'è una molteplicità di discipline, occorre porsi due grandi problemi, da risolvere subito per poter lavorare su sottotemi.
I due temi
- Vincolatività → grado di vincolatività che hanno le singole discipline dettate dalle singole fonti.
- Ambito di applicazione delle varie discipline evocate e dai rapporti fra l'una e l'altra disciplina.
Vincolatività delle fonti
Cominciamo dalla vincolatività.
Ci concentreremo su 4 fonti, 3 vigenti (c.c., cod. cons., conv. Vienna) + proposta di regolamento per il diritto comune europeo della vendita.
Qual è il grado di vincolatività delle norme riconducibili alle 4 fonti.
Cominciamo dal codice civile: 2969 articoli, di principio sono derogabili e quindi saranno norme dispositive o suppletive. Ci sono però anche delle norme imperative (alcune in materia di vendita, alcune di portata generale, altre che mirano a regolare singoli problemi in materia di sottotipi di vendita).
Esempi di norme imperative
Art. 458 in materia di patti successori (= patti con i quali un soggetto dispone della successione propria o della successione altrui – dispositivi – o rinuncia alla successione altrui – abdicativi –).
Nel nostro ordinamento questi patti sono vietati → ognuno dev'essere libero di testare fino all'ultimo giorno della sua vita. È vietata quindi anche la vendita dei diritti che saranno compresi nella propria eredità.
Il patto di famiglia non è una deroga al divieto di patti successori, perché si tratta di un contratto tra vivi.
Nell'ambito della responsabilità patrimoniale vi sono alcune regole fondamentali; una tra queste introduce il divieto di patto commissorio (= con il quale si conviene che il creditore ipotecario/pignoratizio acquista la proprietà del bene in caso di inadempimento del debitore) → art. 2744 → introduce un limite inderogabile ai contratti di vendita dove il pagamento del prezzo sia garantito da un pegno o da un'ipoteca.
Ci sono poi regole specificamente dedicate alla vendita e sono inderogabili.
Esempi
In materia di garanzia per vizi, il venditore deve garantire.
Art. 1490.2 → il patto è lecito purché il venditore non abbia taciuto in malafede i vizi della cosa.
Clausole di esonero da resp. In generale → sono lecite purché la condotta non derivi da dolo/colpa grave (1229 c.c.).
Art. 1786 e ss → norme che si applicano all'albergo che ospita turisti, alle case di cura, agli stabilimenti di pubblici spettacoli, alle pensioni, alle trattorie, …
Queste norme prevedono che i gestori sono responsabili per ogni deterioramento/distruzione delle cose importanti in albergo. La responsabilità è pari 100 volte il prezzo giornaliero.
Patto di riscatto → con il quale il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta con la restituzione del prezzo.
C'è una responsabilità finanziaria intrinseca.
È fissato un termine massimo (max 2 anni per i mobili e 5 anni per gli immobili).
Divieto a pagamento ulteriore rispetto al prezzo + valore temporale del riscatto (artt. 1500-1501).
Ultima norma inderogabile
Vendita con riserva della proprietà → costruita per rispondere a chi abbia esigenze finanziarie. È possibile che io compri una cosa, la riceva in consegna ma diventi proprietario solo alla fine del pagamento (es. pagamento a rate).
Il legislatore si preoccupa di che cosa succede se l'acquirente è inadempiente e il venditore ottiene la risoluzione per inadempimento. La risoluzione ha, tra le parti, efficacia retroattiva (fatta eccezione per i contratti di durata); questo significa che le prestazioni eseguite devono essere restituite. Secondo le regole dell'indebito oggettivo – il nostro caso – le prestazioni vanno sempre restituite (mentre nell'indebito soggettivo chi paga sbaglia e chi riceve riceve in modo corretto, le prestazioni vanno restituite se l'errore del presunto debitore era in errore scusabile) [artt. 2033 e 2036].
Succede però che certe volte la vendita preveda un c.d. Patto di ritenzione delle rate (tu ritorni il bene, io mi tengo le rate): il legislatore dice che questo patto non è in assoluto valido e anzi il giudice può ridurre l'indennità pattuita, quindi è un patto sottoposto al giudizio (un po' come succede con la clausola penale, che può essere ridotta se manifestamente iniqua) [art. 1526.2].
Artt. 128-135 Cod. cons.
“Carattere imperativo delle disposizioni” → sono norme inderogabili, strettamente vincolanti.
Attenzione che questa norma, come la gran parte di quelle del Cod. cons., imperativa sì ma con delle peculiarità perché questa norma esordisce dicendo che “è nullo ogni patto anteriore...”
“La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore ...” → è una scelta normativa, voluta, che vuole fissare le discipline per la violazione di norme imperative a tutela del consumatore, che sia una disciplina singolare o specifica, perché in particolare questa norma prevede che si parli di nullità, ma prevede che la nullità non possa essere fatta valere dal professionista, bensì soltanto dal consumatore → è una soluzione radicalmente diversa rispetto alla disciplina generale sulla nullità, dove la legittimazione è generale.
Questa è una scelta che troviamo qui, ma che troviamo spesso applicata in materia di tutela del consumatore.
Art. 36 primo e terzo comma → nullità di protezione → nullità perché frutto di contrarietà a una norma imperativa, di protezione perché vuole proteggere la parte legittimata a invocare il vizio.
Questa disciplina ha una storia lunga che si fonda sulla disciplina della nullità in generale, o meglio sulla nullità parziale.
In caso di nullità parziale il contratto è valido a meno che non risulti che i contraenti non avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità → bisognerà verificare la volontà delle parti (art. 1419.1).
L'applicazione del 1419.1 significherebbe che se una norma imperativa è posta a tutela del consumatore, la nullità parziale potrebbe essere fatta valere anche dal professionista, con un risultato paradossale (il contratto sarebbe nullo interamente a discapito della parte debole).
Condizioni generali del contratto → condizioni contrattuali che una parte ha costruito per regolare una serie indefinita di rapporti (molto diffuse in materia assicurativa, bancaria, di trasporto).
Il nostro codice detta due norme in materia di condizioni generali: si presumono note se conoscibili (es. allo stabilimento balneare) art. 1341.1, le c.d. Clausole vessatorie siano specificamente approvate per iscritto 1341.2 [doppia firma]; se non specificate sono inefficaci → soltanto la parte aderente può eccepire la propria mancata specifica approvazione; non lo può fare né il disponente né il giudice.
Allora la regola dell'art. 134 e la regola di cui all'art. 36 Cod. cons. nascono per superare due problemi:
- Per evitare che si applichi la regola sulla nullità parziale → la norma di tutela imperativa non dev'essere invocabile dal professionista.
- La regola sull'inefficacia è limitante perché rimette nelle mani del consumatore – parte debole – la scelta dell'avvalersi o no dell'inefficacia; attraverso le nullità di protezione il legislatore vuole risolvere questi problemi, attribuendo il potere di provocare la nullità al consumatore e non al professionista (così è bypassato il 1419) ma attribuisce anche ai giudici il potere di rilevare d'ufficio, sempre per tutelare il consumatore magari un po' inesperto.
La nullità è imprescrittibile, compresa quella di protezione.
Non è suscettibile di sanatoria – come la nullità generale – però si ammette che dopo la contestazione della difformità del vizio si possa convalidare il patto; perché l'art. 134 ci dice che sono nulli i patti anteriori quindi dopo si può raggiungere un accordo → quindi la convalida successiva è ammissibile.
Segnalazioni
La norma segnalata dice che “è nullo ogni patto … volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto … “ → sappiamo che esiste il contratto in frode alla legge che ha come elemento oggettivo la necessità che venga raggiunto un risultato analogo a quello vietato, attraverso uno strumento diverso + elemento soggettivo è la tecnica elusiva delle parti. La locuzione “anche in modo indiretto” significa che in questi casi non occorre verificare l'elemento soggettivo, basta che il risultato perseguito dalla clausola sia oggettivamente sovrapponibile a quello vietato (= basta l'elemento oggettivo). Es.: fino al '75 esisteva la dote; art. 166 bis “divieto di costituzione in dote” → questa norma non si limita a dire che è vietata la dote, ma è nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote → questo significa che è vietata ogni convenzione che, al di là dell'elemento soggettivo, oggettivamente sia una costituzione di beni in dote. → la nullità di protezione opera anche in relazione a condotte elusive purché ci sia l'elemento oggettivo.
Patti volti ad “escludere o limitare”.
Art. 134.3 incide su fenomeni internazional-privatistico → questa regola vuole evitare il forum-shopping (ricerca delle regola più favorevole alla parte forte = professionista).
Alla vendita regolata dal cod. cons. si applica anche la disciplina generale del c.c. che è inderogabile per certe parti e derogabile per altre.
Convenzione di Vienna
Terza fonte che dobbiamo esaminare è la Conv. Vienna.
Regola rapporti internazionali, dove il consumatore non esiste, principalmente fra imprenditori appartenenti a ordinamenti diversi.
Il punto di vincolatività è semplice da capire: libertà assoluta, autonomia assoluta, le parti possono escludere l'applicazione della convenzione o possono derogare a regole della convenzione.
Questo principio è fissato all'art. 6 della Conv.
Un sistema molto più articolato è quello che viene prefigurato – futuribile – dalla bozza di regolamento dell'UE su un diritto comune della vendita. 14.03.2012.
Proposta di regolamento sul diritto comune della vendita
Un ultimo ambito di attenzione, in previsione del futuribile: la disciplina oggetto della proposta di regolamento relativa a un diritto comune della vendita (Commissione europea, 11.10.2011).
Quali caratteristiche presenterà se verrà approvato il regolamento?
Presenta intanto una funzione/natura opzionale e cioè sarà una disciplina che avrà applicazione soltanto se le parti avranno optato a favore della sua applicazione; in particolare avrà una natura opzionale nel senso che le parti dovranno scegliere in positivo questa disciplina.
Questa soluzione, del carattere facoltativo della disciplina, fa sì che di principio la disciplina dettata dal futuro regolamento sia una disciplina di principio derogabile.
Tutto questo viene fissato da due norme diverse di questa bozza; perché due regole diverse? Perché la commissione ha operato con una tecnica normativa, un po' singolare: cioè vi è un regolamento in senso stretto, che fissa le grandissime regole sull'applicazione del diritto comune della vendita e poi vi è, in allegato rispetto al regolamento, il testo sul diritto comune della vendita (come in Italia: codice + legge).
Scaricare il testo del regolamento.
Il principio di facoltatività è fissato dall'art. 3 del regolamento in senso stretto: “le parti possono convenire ...” → se non convengono la disciplina non si applica; se poi andiamo a vedere la disciplina comune sulla vendita, l'allegato, all'art. 1 – autoeloquente – intitolato “libertà contrattuale” leggiamo “le parti sono libere di concludere contratti …” → principio codificato: autonomia contrattuale (= libertà).
Libertà di decidere se concludere il contratto, con chi, il contenuto → ecco le tre grandi manifestazioni dell'autonomia contrattuale.
Anzi, il comma 2 dell'art. 1 precisa che le parti possono escludere l'applicazione di qualsiasi disposizione di diritto comune della vendita oppure derogarle → la libertà viene esplicitata anche in un'eventuale deroga.
= disciplina che avrà come quo un principio di libertà.
Come funziona il meccanismo di opzione? Come si esercita l'opzione a favore della disciplina comune?
Ovviamente l'opzione dev'essere bilaterale, perché è un accordo sulla legge applicabile (è un contratto a valore normativo), una scelta oggetto di contratto; e questo è previsto in maniera espressa all'art. 8.1 della bozza di regolamento.
Il legislatore europeo ha però pensato a questa proposta di diritto comune come una proposta destinata a favorire i rapporti transfrontalieri, ma soprattutto destinata a favorire rapporti tra piccole imprese o tra imprese e consumatori. Nella grossa debolezza di questo diritto comune destinato a regolare rapporti tra imprese e consumatori, il legislatore europeo si preoccupa anche con riguardo al momento della scelta della legge del consumatore, cioè dettando due regole per permettere alle parti di scegliere eventualmente lo strumento europeo.
Che scelta fa questa proposta di regolamento? Adotta la soluzione classica: la tutela è anzitutto fatta di informazione e consapevolezza; l'idea è che il consumatore sia protetto se innanzi tutto capisce cosa fa. (effetto sorpresa per il consumatore).
La sorpresa del diritto civile classico: 1195 imputazione del pagamento.
Come si evita la sorpresa?
Attraverso informazione preventiva.
Recesso penitenziale (14 giorni).
Allora la proposta di regolamento adotta una soluzione fortemente orientata sul piano dell'informativa e prevede in primo luogo che la scelta opzionale sia univoca al consumatore (la univocità, la non equivocità della scelta, viene consacrata dall'art. 8.2 con la richiesta di una dichiarazione esplicita espressa – no tacita – che sia distinta rispetto al contenuto del contratto); in secondo luogo si prevede che il professionista, prima di stipulare il contratto con il consumatore, richiami l'attenzione del consumatore rilasciandogli una nota informativa sui contenuti del diritto opzionale europeo.
Riassumendo: libertà assoluta, derogabilità delle norme di disciplina comune, se una parte è il consumatore → nota informativa, consenso espresso e distinto da parte del consumatore.
Nei rapporti professionista-consumatore (B2C → professionista-consumatore / B2B → professionista-professionista) la scelta, se viene fatta con informativa ed è espressa, non può che essere una scelta globale.
Ancora un elemento in relazione a questa proposta di regolamento: questo testo normativo, applicabile sia B2B che B2C, contiene una disciplina fortemente protezionistica/protettiva/capace di tutelare la parte debole del rapporto. Il legislatore europeo allora che scelta fa, dopo aver scelto di tutelare la parte debole? Detta una pluralità di regole positive, laddove prevede che le regole dettate volta per volta per i singoli fenomeni, siano derogabili nei rapporti tra professionisti e siano inderogabili nei rapporti B2C → non è dettata una disciplina specificamente pensata per i consumatori, ma è comunque fortemente protettiva per la parte debole, per questo è inderogabile.
→ la doppia finalità/natura di questa disciplina si manifesta nella scelta di rendere inderogabili norme che altrimenti sarebbero derogabili (le stesse norme hanno doppia natura!).
Ci sono le norme dedicate alle informazioni precontrattuali che il professionista deve fornire al consumatore → art. 22 sono norme inderogabili.
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