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Istituzioni di diritto canonico

Diritto canonico = triplice specificazione:

  • Ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, ossia l’insieme di tutti gli elementi che danno alla Chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata.
  • Scienza che studia l’ordinamento canonico.
  • Disciplina che insegna l’ordinamento canonico nelle aule universitarie.

Il diritto canonico vigente è il frutto di un processo di evoluzione giuridica di circa 2000 anni.

2 principi fondamentali:

  • Principio di libertà: ciascuno deve essere libero di scegliere in materia religiosa.
  • Principio di uguaglianza: gli uomini sono tutti uguali e il messaggio cristiano è rivolto a tutti.

→ Il diritto canonico è il primo ordinamento a vocazione universale. Il Codice di diritto canonico si applica in tutto il mondo, solo alle persone battezzate.

La Chiesa assume una triplice forma, è:

  • Un popolo: i cristiani appartengono ad una stessa stirpe, quella dei figli di Dio.
  • Una comunità: gli interessi dei fedeli devono essere ordinati al principio di solidarietà.
  • Una società: la Chiesa ha una struttura unitaria, organica e visibile.

Teoria della socialità del diritto e della pluralità degli ordinamenti giuridici: teoria esposta da Santi Romano per rispondere alle critiche sull’ordinamento canonico = una norma di condotta deve essere sempre qualificata come giuridica quando è imposta in un gruppo sociale e le persone possono essere sottoposte anche contemporaneamente a più ordinamenti.

Divisione del diritto canonico

Il diritto canonico si divide in:

  • Diritto divino: diritto eterno, fisso e immutabile perché posto da Dio, ma la sua conoscenza non è fissa e immutabile ma si realizza tramite un progressivo …
  • → Diritto divino naturale: segnato nei cuori degli uomini; con la sua ragione l’uomo conosce il diritto naturale senza che qualcuno glielo insegni; gli uomini ne prendono conoscenza gradualmente.
  • Diritto divino positivo: diritto che è stato promulgato attraverso gli interventi compiuti da Dio nella storia per rivelare se stesso e il suo disegno salvifico, tramite le rivelazioni. È quello che si trova espresso in due fonti: nella Bibbia, in modo particolare nel Nuovo Testamento, e nella fonte della tradizione. In linea di principio riguarda soprattutto gli uomini battezzati.
  • Diritto umano: diritto che si evolve con l’evolversi dei tempi; i cardinali sono un’istituzione voluta dall’uomo quindi sono un’istituzione di diritto umano e la stessa cosa anche il sinodo dei vescovi.

Rapporto diritto umano-diritto divino: il diritto divino sta sopra al diritto umano, infatti nessuna legge umana può contraddire il diritto divino; nel caso in cui una legge promulgata dal legislatore risulti in contrasto con il diritto divino, è nulla.

Origini della Chiesa cattolica

→ Origini della Chiesa cattolica: tutto ha inizio in un triplice contesto:

  • Contesto ebraico: si pone il problema della disciplina giudaica per i battezzati non provenienti dall’ebraismo, in particolare la prima controversia sulla quale la Chiesa fu chiamata a prendere decisioni fu la questione della circoncisione: i non ebrei che voglio essere battezzati devono o no essere circoncisi? Si raggiunge la decisione di non obbligatorietà della circoncisione, è la prima norma che viene quindi data dagli apostoli.
  • Contesto socio-politico dell’Impero romano: persecuzione violenta nei confronti del primo gruppo di credenti cristiani sorto in Palestina perché percepiti come minaccia a causa della solidità e coesione che manifestavano i suoi membri.
  • Contesto dei credenti: si percepì l’esigenza di dotarsi di una nuova organizzazione interna anche in relazione al nascere di molte dispute private che devono essere risolte; per essere risolte in alcuni casi si attinge al diritto romano ma in generale si attinge ai principi evangelici. Un importante aspetto normativo è quello della successione apostolica: chi deve succedere agli apostoli? 1° disputa importante: conflitto nella Chiesa di Corinto dove intervenne Clemente, il terzo papa; si ha così una manifestazione della predominanza della Chiesa cristiana.

Riassumendo, fino a che la Chiesa non ebbe una consistente dimensione numerica, non ci fu bisogno di un diritto e di una struttura organizzativa, bisogno che emerse invece quando le comunità cristiane presero consistenza e cominciarono a trovarsi di fronte a problemi concreti di tipo organizzativo e disciplinare che devono essere risolti, ex: funzioni degli organi della Chiesa, il mantenimento e la vita dei sacerdoti, l’ammissione ed espulsione dalle comunità, i diritti e gli obblighi dei chierici e dei laici…

Storia del diritto canonico

Storia del diritto canonico: 4 grandi periodi.

Periodo pregrazianeo

Periodo pregrazianeo, I-XI sec.:

  • Nella prima parte di questo periodo, dalle origini della Chiesa all’editto di Costantino del 313 d.C., il diritto canonico era basato esclusivamente sul diritto divino e sul diritto naturale.
  • Successivamente nasce una nuova fonte di diritto: la Tradizione = insegnamenti degli apostoli e dei loro successori.
  • → Cominciano a formarsi le Chiese particolari e di conseguenza anche diversi riti e liturgie; nascono così le divisioni territoriali e le figure di Vescovo. I vescovi cominciarono ad intraprendere una prima forma di legislazione locale importando vari istituti di diritto romano.
  • IV sec.: prendono avvio i Concili Ecumenici = riunioni di tutti i vescovi per definire argomenti controversi di fede e fissare varie regole giuridiche, cioè canoni, raccolte in decisioni conciliari. 1° Concilio ecumenico: a Nicea nel 325 convocato da Costantino.

Editto di Costantino, 313 d.C.: si afferma la libertà della Chiesa, la quale viene riconosciuta come qualcosa di simile alla persona giuridica; nasce un’interazione tra diritto della Chiesa e diritto romano. L’istituzione rappresentativa di questa interazione è il Concilio.

Periodo classico

Periodo classico, XII-XVI sec.:

  • Questo periodo inizia con il Decretum di Graziano, il quale poi con il fiorire delle università italiane e della dottrina giuridica sarà oggetto di numerosi studi.
  • Questo periodo si chiude con la Riforma Protestante e il conseguente Concilio di Trento, 1545-1563, che fissa regole dottrinarie e disciplinari per contribuire all’aspetto giuridico dell’organizzazione ecclesiastica.

Periodo moderno

Periodo moderno, XVII-XIX sec.:

  • Periodo caratterizzato da un forte accentramento del potere nelle mani di Roma a discapito delle Chiese particolari e locali per mantenere unita la Chiesa, a causa della precedente riforma protestante.
  • → Aumenta sempre di più il conflitto tra Chiesa e stati temporali; periodo del giusnaturalismo. Dopo la rivoluzione francese il diritto canonico si scinde definitivamente dal diritto secolare, “separatismo”.

Tradizione conciliare

Tradizione conciliare: 4 grandi periodi.

1° periodo

1° Periodo, II-III sec.:

  • I concili si svolgono sotto il patrocinio dell’imperatore.
  • Tendenza a giungere alla decisione con una certa unanimità.
  • Abitudine di inviare lettere sinodali ad altre chiese locali non intervenute nel Concilio per informare delle decisioni adottate.

2° periodo

2° Periodo, IV-IX sec.: prima fase dei grandi concili ecumenici.

  • 1° Concilio ecumenico: a Nicea nel 325 convocato e presieduto da Costantino.
  • Elevato numero di vescovi anche se non partecipavano tutti i vescovi.
  • Temi principali: puntualizzare la dottrina della Chiesa.
  • Si svolgono tutti in Oriente e sono presieduti dall’imperatore.

3° periodo

3° Periodo, X-XV sec.: grandi concili medievali.

  • Tutti i concili sono in Occidente, spostamenti dell’asse conciliare.
  • Il Pontefice è considerato primus tra i vescovi.
  • Si occupano di condannare le eresie che si stavano diffondendo ma soprattutto diventano preponderanti le decisioni disciplinari e giuridiche, ex: disciplina sul matrimonio canonico, stati di vita dei chierici, superamento dell’elezioni dei vescovi da parte di clero e popolo…
  • Non partecipano ancora tutti i vescovi.
  • → Si consolida il fatto che è il Papa a convocare e presiedere i concili; presiede personalmente o tramite delegati e delibera quanto deciso.
  • Tendenza al “conciliarismo” a causa dello scisma d’Occidente: movimento che tende a mettere il concilio al di sopra del papa, ex: le decisioni conciliari sono superiori e quindi più importanti delle decisioni prese singolarmente dal Papa. Risultato: si affida al Concilio Ecumenico un ruolo istituzionale e ordinario e continuativo anziché straordinario ed eccezionale.

4° periodo

4° Periodo, XVI-XX sec.: concili moderni e contemporanei.

  • Solo 3 concili: Trento, Vaticano I, Vaticano II.
  • Decisioni più importanti:
    • Obbligo di residenza dei vescovi.
    • Definizione dottrina sul Sacramento dell’ordine.
    • Vengono avviati i seminari x la formazione del clero.
    • Dottrina del primato del papa e della sua infallibilità.
    • Rinnovamento strutturale della Chiesa.

Tot: 21 Concili Ecumenici.

Corpus Iuris Canonici

Corpus Iuris Canonici = corpo normativo sulla materia del diritto canonico della Chiesa Cattolica, pubblicato ufficialmente nel 1582, composto da: Decretum Gratiani + “Liber Extra” o decretales + “Liber Sextus” + “Clementinae”. In seguito, se ne considerarono parte anche le “Extravagantes Johannis XXII” e le “Extravagantes communes” del corpus; si sono avute diverse edizioni nel tempo, dovute ad aggiunte di nuovi testi.

Decreto di Graziano

Decreto di Graziano, inizi II millennio: 1° raccolta di diritto canonico, opera di sintesi di tutte le fonti di diritto canonico composta da almeno 4000 autorità testuali in 3 parti in modo sistematico, non meramente cronologico.

  • Opera alla quale l’ordinamento canonico guarda con grande attenzione anche se l’opera non fu mai approvata come autentica e quindi il diritto contenuto nel Decreto non è un diritto promulgato.
  • Graziano monaco camaldolese e professore di Ius Canonicum a Bologna.
  • Opera che nasce in contemporanea alla riscoperta parziale del diritto romano.

Fonti principali:

  • Passi biblici, Genesi, Antico e Nuovo Testamento…
  • Canoni conciliari: norme generali e astratte elaborate durante i Concili Ecumenici. I Concili Ecumenici del I millennio si celebravano nella parte orientale dell’impero ed erano convocati e dominati dagli imperatori, nessun intervento effettivo del Papa, quando la Chiesa non era ancora stata divisa dallo scisma d’Oriente dell’XI sec.
  • Canoni di Sinodi topici, cioè concili particolari/territoriali.
  • Decretali pontificiae: risposte da parte del Pontefice a dei casi concreti, ex: conflitti di giurisdizione tra vescovi territoriali e monasteri. Perché ci si rivolgeva al Papa? Perché in quel periodo il Papa veniva identificato con il principe/sovrano; successivamente le decretali saranno così diffuse che cominceranno a perdere il loro valore iniziale di risposta ad un singolo caso e assumeranno valore di legge generale di tipo astratto e quindi vincolante per tutti i fedeli.
  • Libri penitenziali: tariffari spirituali dove venivano catalogate le singole colpe con le rispettive pene canoniche, utilizzati dai direttori di anime per l’amministrazione del Sacramento della penitenza. Ebbero origine in Irlanda, VI-VII sec.; sono importanti perché raccontano quali erano le abitudini di una determinata epoca medievale.
  • Leggi secolari, ex: citazioni di Costituzioni imperiali.

Quinque compilationes antiquae

Quinque Compilationes Antiquae = 5 testi che raccolgono le decretali omesse da Graziano e quelle successive alla sua opera; le più “famose” sono la terza emanata da Innocenzo III e la quinta emanata da Onofrio III.

Liber Extra

Liber Extra, 1234: raccolta in 5 libri di tutte le decretali emanate dal Decreto di Graziano fino al pontificato di Gregorio IX + altre decretali fittizie di Gregorio IX per risolvere dubbi o colmare lacune.

  • Autore: Raimondo di Peñafort su ordine di Gregorio IX.
  • 4 caratteristiche principali:
    • Autenticità: tutti i testi sono autentici perché sono stati promulgati con la bolla del 1234 da Gregorio IX.
    • Universalità: contiene le decretali che sono leggi particolari ma che assumono valore generale.
    • Unità: ogni decretale ha lo stesso valore delle altre, no gerarchie tra le fonti interne.
    • Esclusività: tutto ciò che è stato emanato dai pontefici dopo il Decreto di Graziano e non è stato incluso nel Liber Extra è abrogato.

Liber Sextus

Liber Sextus, 1298: collezione di decretali promulgata da Bonifacio VIII per completare il Liber Extra ed eliminare alcune incongruenze nel diritto canonico.

  • Autori:
    • Guglielmo Mandagot, arcivescovo di Embrum.
    • Riccardo Petroni, vice cancelliere di Siena.
    • Berengario Fredoli, vescovo di Beziers.
  • Ha le stesse caratteristiche del Liber Extra.
  • In appendice sono presenti 88 regolae iuris, cioè regole di diritto che sintetizzano in brevi sentenze alcuni principi di diritto.

Clementinae ed Extravagantes

Clementinae, 1317: raccolta di decretali emanate da Clemente V + alcune decretali di Giovanni XXII + canoni conciliari, promulgata da Giovanni XXII. Attenzione: rispetto alle raccolte precedenti, questa non ha il carattere dell’esclusività.

Extravagantes Johannis XXII + Extravagantes communes: 2 raccolte private aggiunte al Corpus Iuris Canonici nel 1500 da Giovanni Chappuis.

Norme generali

Norme generali = 203 canoni suddivisi in 11 Titoli che hanno come oggetto elementi essenziali dell’ordinamento; sono precedute da 6 canoni preliminari.

Canoni preliminari

Canoni preliminari = precisano la relazione tra le disposizioni del nuovo codice con quello precedente e con altre norme:

  • Can. 1: il Codice di diritto Canonico riguarda la sola Chiesa latina.
  • Can. 2: carattere extracodiciale del diritto liturgico = le leggi liturgiche vigenti fino ad ora restano in vigore a meno che non siano contrarie ai canoni del nuovo codice.
  • Can. 3: gli accordi tra la Santa Sede e gli Stati/organismi internazionali rimangono alterati.
  • Can. 4: i diritti acquisiti e i privilegi che sono stati concessi fino ad ora dalla Sede Apostolica alle persone fisiche e giuridiche e sono in uso e non revocati, permangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai canoni di questo Codice.
  • Can. 5: le consuetudini contro le disposizioni di questi canoni sono abrogate del tutto, a meno che non sia disposto diversamente dal Codice oppure siano centenarie o immemorabili a giudizio dell’Ordinario competente.
  • Can. 6: si dispone l’abrogazione di:
    • Codice di diritto canonico del 1917.
    • Altre leggi contrarie alle disposizioni del nuovo codice, a meno che non sia disposto diversamente per quanto riguarda le leggi particolari.
    • Ogni legge penale, a meno che non sia ripresa dal nuovo codice.
    • Tutte le altre leggi disciplinari che riguardano materie regolate ex novo dal nuovo codice.

Fonti del diritto canonico di natura generale

Leggi

  • Il CIC non dà una definizione di lex, questo perché la presuppone in quanto è regolata dal diritto naturale. La legge è ordo rationis, cioè ordine della ragione, promulgata per il bene comune, non per i beni dei singoli, da parte del legislatore che ha la Suprema cura di una comunità.
  • Caratteristiche principali:
    • Generalità, di norma.
    • Astrattezza.
    • Stabilità nel tempo.
    • Irretroattività generale.
  • Diverse classificazioni:
    • In base all’estensione:
      • Leggi Universali: hanno come destinatari tutta la Chiesa e sono date da chi ha potere legislativo sulla Chiesa, cioè Papa e Collegio Episcopale. Ci sono alcune leggi universali che non sono in vigore in un determinato territorio per cui chi si trova in quel territorio beneficia della non vigenza della legge universale.
      • Leggi Particolari: hanno come destinatari una porzione/parte della Chiesa, ex: diocesi, provincia ecclesiastica, nazione… e sono date da chi ha competenza legislativa su quella porzione, ex: vescovo diocesano, Concilio provinciale…
    • In base alla condizione giuridica dei destinatari:
      • Leggi territoriali: le leggi particolari si presumono siano sempre territoriali; le leggi particolari del proprio territorio di appartenenza non obbligano quando ci si trova fuori da quel territorio mentre le leggi territoriali di un territorio dove ci si trova temporaneamente obbligano il forestiero solo se riguardano beni immobili del luogo, l’ordine pubblico o le formalità da osservare negli atti.
      • Leggi personali.
    • In base al fondamento ultimo della loro obbligatorietà:
      • Leggi meramente ecclesiastiche: vincolano solo i battezzati cattolici e quelli accolti come tali nella Chiesa e che godono di sufficiente uso di ragione e abbiano compiuto i 7 anni d’età.
      • Altre leggi: hanno come limite di obbligatorietà la non contrarietà delle singole disposizioni al diritto divino e alle disposizioni canoniche. Solitamente il CIC rinvia alle leggi civili, fenomeno della “canonizzazione”.

Leggi pontificie

Leggi pontificie: leggi emanate dal Pontefice. 2 tipologie:

  • Costituzioni Apostoliche, ex: Pastor Bonus, legge peculiare sulla Curia Romana.
  • Motu Proprio, ex: De Concordia Inter codices.
  • Formazione delle leggi canoniche: tramite la promulgazione da parte dell’autorità competente.
  • Periodo di vacatio legis:
    • Leggi universali: di norma 3 mesi dal giorno della pubblicazione.
    • Leggi particolari: di norma 1 mese dal giorno della pubblicazione.
  • Interpretazione delle leggi: le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo.
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescamuttivr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Miele Manlio.
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