Contratto di compravendita
- Concluso quando proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
- Art. 1470 c.c.: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Il contratto di compravendita ha un doppio oggetto: trasferimento del diritto/cosa e prezzo pagato → di regola contratto di compravendita produce immediatamente effetto reale.
- Obbligazioni del venditore: Art. 1476 c.c.: “Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) consegnare la cosa al compratore; 2) fargli acquistare la proprietà della cosa/il diritto; 3) garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa”.
Casi in cui diritto di proprietà non viene trasferito immediatamente
Vendita obbligatoria
- La compravendita produce nell’immediato solo effetti obbligatori.
≠ Contratto con effetto reale: Art. 1376 c.c.: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione/trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà/il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”. È necessaria la legittimazione; questa ce l’hanno il proprietario del diritto di proprietà e il rappresentante.
- Vendita di cosa determinata solo nel genere: Art. 1378 c.c.: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore/spedizioniere”. Es. compro 100 bottiglie: finché queste non sono separate dalle altre, quindi non sono individuate, il diritto di proprietà non si trasferisce al compratore.
- Vendita alternativa: Art. 1285 c.c.: “Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle 2 prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra”. Solo nel momento in cui effettuerà la scelta, il contratto produrrà effetti di trasferimento del diritto di proprietà su quel bene.
Facoltà di scelta: Art. 1286 c.c.: “La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle 2 prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.”.
- Vendita di cosa altrui: Art. 1478 c.c.: “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”. Fino a quando il venditore non entra in possesso del bene che vuole vendere, il diritto di proprietà di questo non può essere passato al compratore.
Buona fede del compratore: Art. 1479 c.c.: “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Salvo il disposto dell’art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore/è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore/deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie”. Buona fede del compratore = ignoranza del fatto che il bene fosse di proprietà di un terzo e non del venditore.
Vendita di cosa parzialmente altrui: Art. 1480 c.c.: “Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’art. 1479, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno”.
Vendita a rate con riserva di proprietà
- Passaggio della proprietà e dei rischi: Art. 1523 c.c.: “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata, ma assume i rischi dal momento della consegna”. Il trasferimento del diritto di proprietà questo avviene con il pagamento dell’ultima rata. Il venditore deve però consegnare immediatamente il bene al compratore, sul quale ricadono immediatamente i rischi legati al perimento del bene.
- Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi: Art. 1524 c.c.:
- Inadempimento del compratore: Art. 1525 c.c.: “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi 1/8 del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
Risoluzione del contratto (in caso di inadempimento del compratore): Art. 1526 c.c.: “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti”.
Vendita con patto di riscatto
- Proprietà passa immediatamente al compratore, ma il venditore la può riscattare. Diritto di riscatto può essere chiesto unilateralmente → diritto potestativo.
- Patto di riscatto: Art. 1500 c.c.: “Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza”.
Art. 1501 c.c.: “Il termine per il riscatto non può essere maggiore di 2 anni nella vendita di beni mobili e di 5 anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge non si può prorogare”.
- Obblighi del riscattante: Art. 1502 c.c.: “Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa. Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele”.
- Esercizio del riscatto: Art. 1503 c.c.: “Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro 8gg dalla scadenza del termine. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.”.
Garanzia per vizi della cosa
- Es. acquirente compra il bene e non appena lo vede (dopo averlo acquistato) scopre aver difetti.
- Garanzia per i vizi della cosa venduta e mancanza di qualità: Art. 1490 c.c.: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude/limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
- Esclusione della garanzia: Art. 1491 c.c.: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
- Effetti della garanzia: Art. 1492 c.c.: “Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se è perita per caso fortuito/per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata/trasformata, egli può domandare solo la riduzione del prezzo.”.
- Effetti della risoluzione del contratto: Art. 1493 c.c.: “In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi”.
- Risarcimento del danno: Art. 1494 c.c.: “Il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
- Termini e condizioni per l’azione: Art. 1495 c.c.: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro 8gg dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti/dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza