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L'altro elemento importante dello stato contemporaneo

L'altro elemento importante dello Stato contemporaneo è rappresentato dal circuito delle garanzie, cioè un insieme di organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di legittimazione democratica che agiscono sulla base di una legittimazione tecnico-giuridica. Sono organi estranei al mondo politico e si fanno garanti nel prendere decisioni molto delicate che devono essere adeguatamente motivate in modo imparziale.

Organi più importanti

  • Corte Costituzionale: Esercita la funzione di giustizia costituzionale e rappresenta un elemento caratteristico di questa forma di Stato.
  • Magistratura: Applica le regole giuridiche alla risoluzione delle controversie e ha acquisito più indipendenza dal passaggio dallo Stato liberale a quello contemporaneo.
  • Autorità indipendenti.

Il Presidente della Repubblica svolge un ruolo cruciale dato che si trova nel confine tra i due circuiti. La giustizia costituzionale è una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della Costituzione, ovvero della sua supremazia su tutti gli atti e i comportamenti dei poteri pubblici, compresa la legge del Parlamento. Per garanzia giurisdizionale si intende che questa funzione decisionale è svolta da un soggetto o un organo esterno al circuito politico che agisce con la forma del processo e si pronuncia soprattutto con le sentenze. Ovviamente questi enti non si occupano solo della costituzionalità o meno di una legge, ma pure della risoluzione dei conflitti, controllo sui partiti e giudizi di accuse verso vari organi.

Origine della giustizia costituzionale

La giustizia costituzionale nasce negli Stati Uniti con il caso "Marbury vs Madison" del 1803, dove la Corte stabilì di poter controllare la Costituzionalità di una legge. Questa convinzione nasce dal fatto che le 13 colonie ex britanniche decisero che la Costituzione fosse l'elemento cardine del nuovo ordinamento e che occorresse un procedimento aggravato. Ad affermare ciò è il giudice Marshall, il quale disse: “[…] la Costituzione è una legge superiore prevalente, non modificabile con gli strumenti ordinari, oppure è posta sullo stesso livello della legislazione ordinaria e, come le altre leggi, è alterabile quando il legislatore ha piacere di alterarle. Se la prima parte dell'alternativa è vera, allora una legge contraria alla Costituzione non è legge; se la seconda parte è vera, allora le Costituzioni scritte sono un tentativo assurdo, da parte del popolo, di limitare un potere per sua stessa natura illimitabile".

Nonostante fosse una Carta flessibile, il giudice capì il valore della Costituzione quindi, in una contraddizione tra legge ordinaria e Costituzione deve prevalere la seconda. La legge non viene eliminata, viene solo disapplicata ma essa diventerà un precedente quindi, nei futuri casi i giudici dovranno tenere conto di ciò che è stato detto in passato. Con questa sentenza nacque il controllo di costituzionalità delle leggi che è chiamato modello statunitense e che è stato ripreso da alcuni ordinamenti di origine britannica. In Europa dobbiamo aspettare il 1920 con la Costituzione dell'Austria e Cecoslovacchia sotto l'influenza del giurista Kelsen ed infatti viene chiamato modello kelseniano.

Modelli di controllo di costituzionalità

Confronto: il modello statunitense è diffuso, cioè, il controllo di costituzionalità delle leggi è svolto da qualsiasi giudice nell’esercizio dei suoi ordinari poteri interpretativi; concreto quindi, il controllo avviene quando il giudice deve applicare la legge in un caso concreto; incidentale per il fatto che il controllo sia un incidente processuale nell’ambito di un giudizio che ha un oggetto diverso nel quale sorga un dubbio sulla costituzionalità della norma; infine è inter partes perché la legge non è eliminata ma è inefficace tra le parti coinvolte ed ex tunc (retroattiva).

Il modello austriaco o kelseniano è anzitutto accentrato, perciò non tutti i soggetti dell'ordinamento possono vegliare su quella legge e sin quando il giudice costituzionale (tribunale costituzionale) preposto alla cosa non ne dichiara l'incostituzionalità deve essere utilizzata; inoltre è astratto, pertanto il controllo è svolto indipendentemente dall'applicazione della legge in questione ed è pure principale visto che esiste un giudizio ad hoc instaurato come strumento di controllo su iniziativa dei soggetti ai quali tale potere è conferito come le minoranze parlamentari. In conclusione è pure erga omnes e vale per il futuro (ex nunc).

Sia l’uno che l’altro modello sono stati adottati e modificati da vari Paesi del mondo, in alcuni ordinamenti i giudici, in caso di dubbio, possono sospendere il giudizio e rivolgersi in via incidentale e concreta al giudice costituzionale oppure, in alcuni casi, i singoli individui se ritengono lesi alcuni diritti fondamentali possono andare dal giudice costituzionale per chiedere l’annullamento della legge tramite ricordo principale e concreto. In Italia abbiamo un sistema misto dato che il sindacato è accentrato - vedi titolo VI sezione I art 134-137 - l’accesso è concreto quindi, oltre a non andare direttamente dobbiamo essere coinvolti in una causa. Infine, è un controllo diffuso fatto dalla Corte costituzionale con valenza erga omnes ed ex tunc.

Corte Costituzionale in Italia

La Corte Costituzionale nasce nel 1948 con la promulgazione della Costituzione, ma solo nel 1956 entrerà definitivamente in funzione. Prima del '48 non c'era. Come sappiamo, prima non vi erano organi dediti alla protezione del Documento dato che era una Carta flessibile. La nostra è un ibrido tra il modello austriaco e il modello americano, come si evince dalla tabella soprastante perciò, solo la Corte può pronunciarsi sull’incostituzionalità di una legge ed esse, sino alla dichiarazione di incostituzionalità dovranno essere utilizzate e saranno i giudici a sollevare dubbi sulla legge e vi sarà la sospensione del caso sin quando non ci sarà la pronuncia della Corte. I giudici sono tenuti a disapplicare le norme interne in contratto con le direttive self-executing. La Corte è disciplinata dalla lezione I titolo VI Cost art 134-137 e le disposizioni sono completate dalla legge cost n. 1/1948, 1/1953 e 87/1953.

Fonti e competenze della Corte Costituzionale

Fonti:

  • Costituzione;
  • Leggi costituzionali;
  • Leggi ordinarie;
  • Regolamenti (norme integrative e di regolamento generale).

Competenze: risultano dall'art 134 Cost e riguardano:

  • Legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e regioni;
  • Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, Stato vs regioni e regioni vs regioni;
  • Accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il Presidente della Repubblica;
  • Giudizio ammissibilità del referendum abrogativo.

Composizione e nomina

Vengono chiamati professori, magistrati, professori ordinari dell’università e avvocati con una carriera di minimo 20 anni. Nel caso del Presidente della Repubblica se ne aggiungono altri 16 nominati a sorte, il mandato non può essere rinnovato e ogni tre anni viene eletto un presidente.

Le competenze tecnico giuridiche sono assicurate dalla presenza dei giudici provenienti dalle supreme magistrature e dal fatto che i membri vengono dal mondo del diritto. La sensibilità politica è garantita dal fatto che Parlamento e Presidente svolgono un ruolo molto importante. Per garantire che la nomina non rispecchi la maggioranza del momento sono richieste ampie maggioranze, 2/3 nei primi due scrutini e poi i 3/5. Ci sono una serie di doveri e garanzie per i giudici della Corte: anzitutto, non vi devono essere conflitti di interesse con il mondo politico, devono avere delle specifiche competenze e conoscenze, hanno l’immunità che è simile a quella parlamentare, un buon trattamento economico, autonomia finanziaria e normativa con una storia simile all’autonomia normativa e finanziaria delle Camere. Ultimamente la Corte ha ammesso la partecipazione di associazioni di vario genere e portatori di interessi importanti (amicus curie).

Vie d'accesso

Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni può essere instaurato in modo incidentale e principale. Nel primo modo il ruolo dei giudici è molto importante dato che solo loro possono sollevare una questione di costituzionalità (giudice a quo), quando deve applicare una legge per risolvere un caso e ritiene che quella legge sia incostituzionale solleva il caso alla Corte la quale dovrà giudicare. A tal fine il giudice deve sospendere il giudizio ed emanare un’ordinanza di remissione dove motiva la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Per rilevanza si intende l’applicabilità del testo normativo che si ritiene incostituzionale nel giudizio dinanzi al giudice a quo (“del quale”) quindi, deve motivare la sua richiesta se ritiene che quella legge sia l’unica utilizzabile e che l’unica sua interpretazione plausibile sia incostituzionale. Per non manifesta infondatezza si intende l’esistenza di un dubbio ragionevole, quindi deve dimostrare il fumus ovvero, un dubbio ragionevole.

Nel secondo caso, il ricorso è fatto dallo Stato se ritiene che la legge regionale ecceda nella competenza o dalle regioni quando pensano che una legge statale (o anche regionale) invada l’altrui competenza. La legge deve essere impugnata entro 60 giorni dalla pubblicazione se invece si sfora si utilizzerà l’altro metodo. Questo tipo serve ad assicurare le sfere di competenza anche se lo Stato può far valere qualsiasi vizio delle leggi regionali per esigenze di unità e per il “permesso” della Corte che ha ampliato l’interpretazione dell’art 117. Per le regioni è ammesso solo per la difesa delle proprie competenze legislative.

Le vie d’accesso sono due ma entrambe strette dato che non esiste un accesso diretto per i cittadini quindi, nel caso un soggetto volesse rivalersi su una lesione deve instaurare un giudizio davanti a un giudice impugnando l’atto applicativo della legge. Il giudice se lo ritiene ammissibile solleva la domanda alla Corte quindi, non sono obbligati e nel caso venisse rigettata il soggetto può solo riproporre la questione nel successivo grado di giudizio. Essi, pertanto, sono dei portieri, dei guardiani che aprono o chiudono la porta per arrivare alla Corte.

Oggetto del giudizio

Nell’atto introduttivo del giudizio deve essere indicato l’oggetto cioè, la questione di costituzionalità che si aggiunge al parametro che è l’elemento posto a confronto. La questione costituisce il thema decidendum sul quale la Corte è chiamata a decidere: sulla base del principio della corrispondenza tra richiesta e pronuncia, la Corte non può pronunciarsi su un oggetto o in relazione a un parametro diversi da quelli indicati nell’atto introduttivo anche se, può succedere che dalla dichiarazione derivi l’incostituzionalità di un’ulteriore norma non indicata nell’ordinanza (illegittimità costituzionale consequenziale). In poche parole, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è costituito da atti della cui legittimità si dubita. Gli atti sindacabili sono: (vedi tabella).

Per quanto riguarda le leggi costituzionali possono essere impugnate solo se violano i principi supremi. Nel ritenere incluse nell’oggetto di controllo anche le norme di diritto internazionale consuetudinario la Corte ha ritenuto che debbano essere sottoposte al suo controllo tutte le leggi, atti e norme che, pur provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano venute ad esistenza per vie extralegislative.

Alcuni atti sono insindacabili:

  • Regolamenti governativi e parlamentari per il principio della insindacabilità degli interna corporis acta, poiché atti interni alle Camere;
  • Le altre fonti secondarie;
  • Regolamenti europei;
  • Atti amministrativi.

Riguardo a tali atti e fonti esiste un controllo di costituzionalità diffuso e quindi, possono essere disapplicati inter partes dai giudici ordinari, o annullati dai giudici amministrativi. Per parametro si intende la norma della Costituzione che si reputa violata, vi entrano la Costituzione e le leggi costituzionali mentre, quelle primarie generalmente sono escluse. Infatti, esse possono essere violate in forma indiretta come nel caso delle norme interposte: fonti primarie richiamate dalla Costituzione che ne integrano il contenuto, ne sono un esempio la legge di delega, i trattati internazionali e le norme UE non self-executing.

In alcuni casi possono mancare i requisiti necessari ed è quindi dichiarata inammissibile. Già i giudici a quo ma anche la Corte possono fare un'analisi preliminare per capire se può essere analizzato il caso o meno. Anzitutto troviamo la mancanza di requisiti oggettivi o soggettivi, ad esempio se l'indicazione è s.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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