Il circuito delle garanzie
Vediamo ora le principali istituzioni di garanzia che costituiscono il circuito delle garanzie. Con "circuito delle garanzie" ci riferiamo all'insieme degli organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di legittimazione democratica, che agiscono sulla base di una legittimazione di tipo tecnico-giuridico.
Autorità amministrative indipendenti
Sono parte delle amministrazioni pubbliche ma, vista la loro indipendenza, sono considerate come istituzioni di garanzia.
AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un'autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l'attività e le deliberazioni. L'AGCOM è innanzitutto un'autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.
ANAC - Autorità nazionale anticorruzione
La chiave dell'attività dell'ANAC è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.
AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è un'autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato". L'Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell'Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili.
GPDP - Garante per la protezione dei dati personali
Collegio composto da 4 membri. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy, poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest'ultimo ha confermato che il Garante è l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.
Definizione
Istituzioni pubbliche statali poste in condizione di indipendenza rispetto agli altri poteri pubblici (in particolare rispetto al Governo) operanti in base ai principi di neutralità e imparzialità nello svolgimento di un ruolo di garanzia:
- A tutela di alcuni diritti fondamentali
- Al fine della regolazione di settori economici
Riprendono un modello organizzativo tipico degli ordinamenti anglosassoni. Non sono previste dalla Costituzione, ma sono istituite da leggi e hanno scopo di tutelare valori costituzionali. Sono state istituite per sottrarre settori chiave dell'economia all'indirizzo politico governativo (su spinta di integrazione comunitaria). Un'adeguata definizione di autorità indipendente viene data dal TAR Lombardia: "si definiscono autorità indipendenti i corpi amministrativi dotati di particolari competenze tecniche preposte alla cura di interessi sensibili che abbisognano dell'apporto qualificato di organismi muniti di una particolare posizione di terzietà".
Le autorità indipendenti
Le AAI sono un insieme di amministrazioni pubbliche che operano per la tutela di interessi di rilievo costituzionale in ambito economico e sociale, sono indipendenti dal potere di direttiva e di controllo del governo e hanno una connotazione neutrale rispetto alla politica e agli interessi su cui intervengono. Hanno un alto grado di competenza tecnica nel settore di pertinenza.
Le autorità possono operare
- Per lo svolgimento di funzioni di garanzia o di regolazione
- Con ambiti di intervento settoriali o trasversali
Caratteri di indipendenza
Si manifesta nei confronti dei soggetti regolati e del Governo. Tale indipendenza è garantita:
- Dalle modalità di decadenza, che prevedono un esercizio a termine del mandato con rigide incompatibilità e divieti di riconferma
- Dall'autonomia rispetto alle direttive del Governo
- Dall'autonomia contabile e organizzativa
Sotto il profilo strutturale-statico essa si manifesta
- Nelle modalità di nomina dei componenti (parlamentare, mista, governativa)
- Nei requisiti richiesti per essere membri
- Nel regime delle incompatibilità
- Nella durata del mandato
Sotto il profilo funzionale-dinamico essa si manifesta come
- Autonomia organizzativa
- Autonomia finanziaria
- Autonomia contabile
Presenza di poteri diversi
La loro funzione consiste nel provvedere al corretto svolgimento di taluni diritti e libertà. Per questo motivo le autorità sono dotate di poteri non solo amministrativi (principali), ma anche normativi e quasi-giurisdizionali. Le ultime due sono assoggettate al principio di legalità e vengono quindi sottoposte al controllo giurisdizionale.
Protezione interessi deboli
Neutrali e imparziali rispetto ai consociati. Si concretizza in particolare nella fissazione di garanzie di trasparenza e partecipazione nei procedimenti.
Necessarie allo svolgimento di un ruolo di garanzia
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (LEGGE N. 249/1997)
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (LEGGE N. 287/1990)
- Autorità nazionale anticorruzione (LEGGE N. 125/2013)
- Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (LEGGE N. 481/1995)
- Garante per la protezione dei dati personali (LEGGE N. 657/1996)
- Banca d'Italia: compiti in materia di vigilanza e politica monetaria (ora vs UE)
- CONSOB (LEGGE N. 216/1974, LEGGE N. 281/1985)
- Commissione di garanzia per lo sciopero (LEGGE N. 146/1990)
- IVASS (LEGGE N. 576/1982): vigilanza sulle assicurazioni
- COVIP (LEGGE N. 214/1993): commissione di vigilanza sui fondi pensione
- Autorità per la regolazione dei trasporti (LEGGE N. 214/2011)
- Garante per l'infanzia e l'adolescenza (LEGGE N. 112/2011)
Autorità di regolazione dei mercati finanziari
Si tratta essenzialmente di quattro autorità amministrative indipendenti.
IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
È stato istituito con la legge N. 7 agosto 2012, N.135, subentrando all'ISVAP a partire dal 2013. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Persegue:
- La sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela
- La stabilità del sistema e dei mercati finanziari
Opera a tutela degli assicurati, i quali sono considerati soggetti più deboli a causa dell'asimmetria informativa che ne indebolisce il potere contrattuale. L'intervento pubblico serve quindi a tutelare l'interesse del più debole garantendone la tutela.
Banca d'Italia
La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, ha una struttura organizzativa riconducibile a quella di un'impresa societaria. È attualmente disciplinata dall'Articolo 19 N. 262/2005 e dall'Articolo 4 N. 133/13 conv. con LEGGE N. 5/2014. Si articola nei quattro seguenti organi: governatore, direttorio, assemblea generale dei partecipanti, consiglio superiore. Ad essa ed ai componenti dei suoi organi è assicurata l'indipendenza.
Ha i seguenti fondamentali ruoli
- È la Banca centrale della Repubblica Italiana
- È parte integrante del sistema europeo di banche centrali (funzione monetaria svolta in qualità di autorità federata europea)
- È autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unica di cui all'Articolo 6 del Regolamento (UE) N 1024/2013 del Consiglio
Persegue obiettivi di settore bancario, sana e prudente gestione delle banche, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema, correttezza delle operazioni bancarie, osservanza di disposizioni in materia creditizia.
Intermediari finanziari
Stabilità patrimoniale e contenimento del rischio. È dotata di:
- Poteri normativi
- Potere consultivo
- Poteri di amministrazione attiva (autorizzazioni, sanzioni)
Esercita attività di vigilanza e controllo sul mercato bancario in Italia e pubblica annualmente una relazione su di essa che viene poi presentata al Parlamento.
CONSOB - Commissione nazionale per la società e per la borsa
Istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, che inizialmente la qualifica come organo del Ministero del Tesoro (priva di autonomia, opera spesso tramite delega del ministro), con poteri di controllo sulla borsa e valori e poteri ordinatori in materia di società.
Rinnovata
- Dalla legge 23 marzo 1983, N. 77, che estende i poteri di controllo su tutto il mercato mobiliare (non solo la borsa valori)
- Dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, che le attribuisce personalità giuridica pubblica, la inserisce nella rete europea dei poteri pubblici preposti alla vigilanza sul mercato mobiliare e le attribuisce compiti in tema di controllo della sollecitazione del pubblico risparmio
Attualmente disciplinata dal decreto legislativo 24 Febbraio 1998, N 58 e successive modificazioni, che definisce l'assetto attuale dei suoi compiti, e dall'Articolo 23 della legge N. 22 dicembre 2011, n 214, che definisce la sua composizione (un presidente, ...)
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