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[5.2] Natura del diritto a morire (chiarimento concetti non univoci)

Questione qui posta: possibilità di riconoscere un diritto a morire dal punto di vista morale, partendo dal caso più semplice come appello esplicito del diritto (negativo) a non subire inutili sofferenze (es. Ramon Sampedro, Quinlan, E. E.).

Il diritto a morire può essere fatto valere principalmente come diritto negativo: pretesa a non subire sofferenze o limitazioni della propria libertà fisica contro la propria volontà. È, in questo caso, giustificato sulla base della minimizzazione delle sofferenze non volute.

Prendendo questo interpretato come parte di un diritto all’autonomia, sarebbe la → manifestazione del diritto a condurre autonomamente la propria vita pretesa positiva: salvaguardia della vita di ciascuna persona, giustificata con un principio che considera parte della felicità generale la salvaguardia di autonomia di ognuno per quanto riguarda la propria vita. Tralasciando il ricorso ai diritti naturali, si potrebbe – all’argomentazione di Mill – ricorrere per giustificare ciò per cui, con il diffondersi di autonomia e libertà individuali si diffonde anche la felicità individuale e, così, quella generale. Diversa questa concezione da quella di Charlesworth o Jonas che considerano la persona umana come concezione metafisica.

[5.3] Limiti: fino a che punto estendere la sfera di decisione; come garantire il diritto

Lecaldano parte, qui, approfondendo le diverse nozioni (che non sono sinonimi per lo stesso fenomeno del morire ma tentativi di individuare situazioni diverse) poiché la maggior parte dei problemi etici si crea con la difficoltà di fornire definizioni compiute, adeguate ed universali a certi concetti (→ larga parte della vaghezza semantica deriva dalla risonanza emotiva e persuasiva di questi termini, il cui significato descrittivo è secondario e dipendente).

[Definire: tracciare un confine tra casi inclusi ed esclusi dall’area di riferimento.]

Tutti questi modi del morire si differenziano dai modi “naturali” di morire, poiché entra in causa la nozione di volontà (morire: causato dall’azione del morente o da altri).

[5.4] Liceità dell’appello al diritto a morire che spinga fino al suicidio

Partendo dalla caratterizzazione formale della nozione di “suicidio” (unica volontà qui in gioco: del morente).

Bisogna qui fare riferimento al “suicidio razionale”: morte causata da un’azione del morente, lucido, che cerca una via per evitare sofferenze (fisiche e morali) insostenibili.

Problemi aperti relativamente alla caratterizzazione delle “capacità” o “competenze” che rendono un suicidio razionale; → c’è chi si spinge a dire che il fatto stesso di compiere un suicidio escluda l’essere razionale, pretese di definire in modo assoluto e neutro ciò che è razionale.

In una caratterizzazione etica: è razionale la condotta che siamo pronti a difendere sulla base dei nostri princìpi morali.

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Lecaldano: è, qui, possibile distinguere tra un suicidio di una persona depressa ed una consapevole. Questa è un’etica che ammette come moralmente legittimo il suicidio razionale.

Tipo di accettazione: diversa è l’etica che ritiene il suicidio razionale solo in certe circostanze (non è diritto a morire quando non ci sono ragioni morali dietro) e quella (Hume) che lo considera un dovere in certe circostanze. I primi considerano moralmente legittimo l’atto di suicidio in quanto valuteranno come accettabili e lecite le ragioni. Incomprensibile come una volta riconosciuto che ci sono ragioni obbliganti per spingere qualcuno a suicidarsi ci si rifiuti di considerare moralmente legittima la sua richiesta di aiuto a morire in caso non sia in grado di farlo da solo.

Ultimi decenni: ampia discussione sulla distinzione tra suicidio razionale e suicidio assistito. Legittimità morale della richiesta di morire.

Due livelli: distinguere empiricamente le due situazioni (suicidio razionale ed assistito) e affrontare la questione del giudizio etico da dare ad esse.

È già, spesso, negata empiricamente la possibilità di riconoscere il suicidio assistito; largamente derivata dalla considerazione giuridica di scegliere rigidamente tra due sole fattispecie, suicidio ed omicidio.

Lecaldano: differenze tra le situazioni.

Suicidio razionale, suicidio assistito, eutanasia attiva.

Suicidio assistito: rilevante l’intervento che viene offerto da chi assiste colui che ha espresso volontà di morire e le condizioni/ragioni che il morente avanza per giustificare razionalmente il suo suicidio.

Diversa sarà, quindi, (1) la situazione in cui ciò che si fa è assistere chi è in condizioni di usare un mezzo che gli è stato, eventualmente, procurato, (2) da quella in cui qualcuno aiuta materialmente a morire partecipando al processo della morte.

Da una parte, quindi, si può ritenere una forma di assistenza la prima (assistenza che non è parte del processo); difficile ritenere tale la seconda (spinge il suo aiuto alla morte – come il dottore Kevorkian aiutò a morire introducendo un ago nella vena anche se lasciava decidere al morente il tipo di liquido). Non si tratta di dare un giudizio positivo o negativo ma di segnare le differenze empiriche tra le due linee di comportamento.

L’assistenza al suicidio (2) è comunque differente da un atto eutanasico poiché non richiede accertamento medico sulla condizione sanitaria del paziente (parte integrante dell’eutanasia attiva).

Qui: contrastare l’idea che il suicidio assistito possa essere assimilato alla sospensione di strumenti vicarianti o all’eutanasia attiva, poiché rifiutato o approvato in base ad argomentazioni non adeguate a ciò che realmente accade (specificità di questo modo di morire). Etica qui sottoscritta: situazioni in cui il suicidio assistito (come l’eutanasia) può essere del tutto moralmente legittimo (Ramon Sampedro).

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La decisione sulla legittimità chiama in causa libertà e competenza di colui che richiede assistenza al suicidio (compiuto da lui stesso) e la non costrizione di chi dà tale aiuto.

[5.5] Distinguere le condizioni del morire

Distinguere le condizioni del morire e, in esse, la possibilità di riconoscere la liceità o meno di fare appello ad un “diritto a morire”.

Rifiutare il trattamento medico: → prima situazione in cui far valere l’appello al diritto di morire, diritto da parte di una persona cosciente e consapevole di rifiutare il trattamento medico in caso di sofferenze senza speranza. Jonas: situazioni così aumentate per i progressi della medicina in generale benefici poiché prolungano le vite – poiché ci sono situazioni in cui ricorrere a tutti i mezzi medici disponibili è moralmente disapprovabile (“accanimento terapeutico”).

Apparente convergenza già contro l’accanimento terapeutico (spesso solo verbale con la forma “accanimento”) ci sono differenze. Non si capisce in che modo non ricada in forma di “accanimento terapeutico” la posizione di chi, accettando anche la possibilità di andare incontro alla richiesta di un morente di sospendere un trattamento, finisce con il limitare questa possibilità.

Strategie argomentative: per esempio, una radicale (specialmente cura medica italiana, ispirata dalla morale cattolica) è quella di escludere dalle terapie interventi come alimentazione e idratazione artificiali, considerati mezzi necessari e quindi mai sospendibili. Un’altra è quella di ricorrere a distinzioni tra “cure straordinarie” che si possono sospendere e “cure ordinarie” che non si possono sospendere.

La distinzione tra cure straordinarie e cure ordinarie crea problemi etici e scientifici: dal punto di vista etico dà per scontato l’ultima parola sulla morte al medico, dal punto di vista scientifico dà per scontato che sia semplice distinguere tra mezzi straordinari ed ordinari. È una casistica interna alla morale cattolica (Pio XII).

Difficoltose sono le situazioni in cui si chiede di essere lasciato morire e anche di alleviare sofferenze insostenibili → Jonas: in uno stadio finale insensibile a trattamenti, la richiesta di calmanti e persino l’accorciamento della vita dovrebbero trovare ascolto. Non è possibile porre su uno stesso piano, né morale né giuridico, l’uccidere con una sorta di scambio concordato con il paziente.

Lecaldano: questa strada potrebbe equivalere a giungere che il riconoscimento di un diritto a morire equivale ad ammettere la legittimità di interventi attivi in certe condizioni per abbreviare la vita del malato. Non è la stessa conclusione di Jonas, che ritiene che la salvaguardia del diritto del morente ad una morte per lui dignitosa debba estendersi fino ad uno “scambio concordato con il medico. Il riconoscimento di questo diritto fa nascere la questione di quanto sia accettabile lasciar la salvaguardia alla compassione o al paternalismo altrui e quanto si debba cercare di fissarla giuridicamente.

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Come si sostiene criticamente in questo libro, è approvabile moralmente la volontà espressa di morire seguendo una linea responsabile; è giusta l’azione del medico che va incontro alle richieste del morente. Dunque, non si potrà non ritenere un diritto di ogni essere umano quello di essere libero di fronte alla morte e fare in modo che questo diritto abbia un riconoscimento o che si spinga fino ad una regolamentazione giuridica adeguata.

Diversa è la situazione dei casi come quello di Quinlan o di E. E., cioè di una persona che si trova in coma, poiché quasi sempre è una condizione terminale che può prolungarsi in cui la persona non è cosciente e (per quel che si sa) non soffre → “coma vegetativo permanente”. Significativa, qui, diventa la possibile differenza di persone espresse a favore della sospensione del trattamento precedentemente al coma e chi ha espresso negativamente o chi non si è espresso.

Ne consegue, quindi:

  1. Cosa fare in assenza di indicazioni della volontà della persona (soluzione oggettivistica – va mantenuto in vita – o a discapito dei medici; soluzione soggettivistica – parere dei familiari, e ancora classe dei familiari com’è intesa e contrasti tra i familiari stessi);
  2. Cosa fare per favorire la disponibilità della vita del morente.

[5.6] Tentativo di rendere disponibile una più ampia conoscenza delle volontà di ognuno

Tentativo di rendere disponibile una più ampia conoscenza delle volontà di ognuno sulla fine della propria vita con il diffondersi delle carte di autodeterminazione.

Mettendo in pratica l’etica dell’autonomia, in casi come quello di Quinlan o E. E., in linea di principio molti problemi potrebbero essere risolti o impostati in modo corretto, laddove si disponesse della volontà espressa in precedenza dalla persona coinvolta.

Preliminare: quale nozione privilegiare per caratterizzare il documento con cui si esprime la volontà della persona riguardo ai trattamenti. Molteplicità di formulazioni: in Italia corrente è “testamento di vita”, corrispondente al “living will” inglese, ma sono giusti i dubbi riguardanti l’omologazione tra volontà della persona e su che fine farebbero i suoi beni dopo la morte.

Un’espressione usata è “dichiarazione anticipate di trattamento”, da evitare poiché la dichiarazione fa perdere di vista il ruolo normativo e descrittivo che i documenti vogliono avere sulla condotta degli altri. Accanto alla “carta di autodeterminazione” è privilegiata la nozione di “direttiva anticipata di trattamento”, e quindi usi linguistici prescrittivi o normativi (Scarpelli).

Necessità dei fautori dell’etica dell’autonomia di disporre di “direttive anticipate” da parte del morente → promuovere la istituzionalizzazione delle “carte di autodeterminazione” e vere leggi che ne riconoscano la validità giuridica. Ciò implicherebbe un conseguente dovere di riconoscere le volontà espresse in questi documenti da parte del personale sanitario. Per essere effettiva, questa, deve essere legata ad un qualche dovere da parte dei cittadini e anche giuridicamente sanzionato. La discussione su ciò, dunque, verte sulla formulazione delle parti che la costituiscono

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e sul peso che tale carta può avere sulle azioni altrui, non solo da un punto di vista morale ma anche da un punto di vista giuridico.

Occorre, dunque, stabilire la base di obbligatorietà di queste carte: se vincolino anche colui che le sottoscrive in modo da limitare una sua stessa volontà successiva. Va chiarita la differenza tra gli obblighi a cui ci si impegna quando si sottoscrive una promessa e ciò che moralmente implica la firma. La sottoscrizione va vista come una procedura con cui il firmatario fornisce una deroga, sempre revocabile, ad altri, e non come un suo obbligo. Non sono rilevanti, quindi, le obiezioni che sottolineano l’eventualità di cambiare decisione, poiché è l’ultima volontà espressa consapevolmente quella eticamente rilevante, anche se va in senso contrario ad un documento già sottoscritto.

Rimangono, comunque, le questioni delle capacità personali sia per sottoscrivere, sia per annullare tali carte. Da questa concezione razionalistica dell’agente morale: difficoltà non solo per valutare la competenza razionale nella sottoscrizione, ma soprattutto per valutarla in uno stadio successivo di annullamento deroga.

Difficoltà a cui va incontro un principio di salvaguardia dell’autonomia razionale dell’agente: superate non perdendo di vista quei pazienti morali con diritto di trattamento morale anche quando abbiano perso o mai avuto competenza per essere moralmente (razionalmente) responsabili → far valere una più ridotta concezione dell’agente morale in termini di capacità di esprimere preferenze sulla propria vita → per l’inclusione nell’universo della moralità condizione minima sarà la capacità di essere sensibili alle sofferenze altrui per non trattarle diversamente dalla considerazione che chiediamo per le nostre sofferenze (e non la formulazione di principi universali). Così, condizione di possibilità delle carte di autodeterminazione è una volontà cosciente delle sofferenze che sono davanti alla persona coinvolta.

Meno complesso annullare una volontà precedentemente espressa, di più sottoscriverla pensando ad una condizione futura. Questa è, in realtà, una capacità di prodotta prudenziale disponibile a tutti gli esseri umani.

Contestazione del principio di autonomia morale assunto da chi pensa alla diffusione delle carte di autodeterminazione come unico fondamento di validità etica:

  • Critiche di coloro che denunciano le carte per il limite di dare una forma di autonomia individuale che è irrealizzabile e che comporta una concezione egoistica della vita morale e, quindi, isolamento e solitudine del morente così concepito.
  • Critiche più normative sono mosse da etiche differenti che denunciano la negatività di una concezione morale che ipotizza un agente astratto lasciato in isolamento.

Potrebbe, comunque, essere condivisa la richiesta di istituzionalizzare forme di accompagnamento del morente più attente.

Bisogna analizzare il tutto per collocare l’autonomia individuale in una concezione morale che definisce la natura in termini di responsabilità. Il tipo di utilitarismo

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proposto può considerare come un prerequisito l’autonomia morale individuale strumentale della realizzazione del bene e del giusto, non perdendo, così, di vista le condizioni che non realizzano autonomia morale di tanti esseri umani. Il principio dell’autonomia morale è una componente di una prescrizione etica che raccomanda di creare le condizioni in cui le persone divengano più autonome. Autonomia morale come responsabilità che va riconosciuta a tutte le persone in quanto miglior via disponibile per accrescere la felicità generale. In più, attenzione alle componenti sentimentali = dipendenza dalle relazioni affettive per realizzare la propria autonomia morale. Così, le carte di autodeterminazione sarebbero viste come strumento per accrescere il progresso morale delle persone e se ne potrebbe favorire la diffusione e riconoscimento giuridico.

Contenuti delle carte: progressivamente possono essere sottoscritte richieste sempre più eticamente disponibili, dalla sospensione di cure straordinarie/ordinarie all’intervento che aiuti a morire. L’eutanasia è la richiesta più forte da affrontare.

L’eventualità che – in Paesi che lo permettano giuridicamente – possa essere sottoscritta una richiesta di essere aiutato attivamente a morire, crea problemi relativi all’obbligatorietà delle carte per gli altri. Per esempio, in strutture quali ospedali o cliniche, si dovrà garantire la non discriminazione con diverse esigenze morali → nessuna richiesta eticamente rilevante può creare un vincolo morale oggettivo, si deve ammettere che un’altra persona con una propria coscienza morale possa obiettare. Sul piano pubblico, però, bisogna prendere decisioni politiche rivolte a mettere condizioni richieste o pretese legittimate da un punto di vista etico possano essere realizzate, in qualche modo.

Secondo la concezione alla base delle carte, la volontà espressa nelle direttive

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-FIL/03 Filosofia morale

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