Lezione 1: introduzione all'attività bancaria
Il settore bancario e le sue funzioni
Il settore bancario è altamente normato: si basa sulla fiducia, pertanto, la mancanza di tale elemento non consente al sistema di funzionare correttamente. La banca di credito ordinario si occupa di raccolta del risparmio e di erogazione del credito trasformando le scadenze temporali tra soggetti in surplus e soggetti in deficit. La Banca Centrale Europea si occupa soprattutto del controllo sulle banche di grandi dimensioni, dette sistemiche. Prima della BCE, la supervisione e la stampa di moneta erano in capo a Banca d’Italia, che ad oggi svolge solo più attività di vigilanza su banche e altri intermediari (SIM, SGR, SICAV).
Organismi di controllo e tutela
La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha attribuzioni sul corretto funzionamento dei mercati e degli Intermediari Finanziari abilitati alla trattazione dei prodotti finanziari e delle emittenti quotate, che vanno sul mercato per l’acquisizione di capitale di rischio. Ha poteri più o meno invasivi e può arrivare anche al delisting di un’azienda che fallisce (Liquidazione Coatta Amministrativa fallimenti non gestiti da tribunali locali; prima vi è una sostituzione degli organi di gestione e se non vi è modo di rimetter in bonis la banca, allora si procede alla liquidazione).
A tutela dei correntisti vi è il Fondo di Tutela dei Depositi, formato da versamenti da parte degli istituti di credito in bonis, nel limite dei 100.000€ per correntista.
Il controllo interno nelle banche è svolto dal collegio sindacale e dalla società di revisione (controllore esterno, il quale testimonia che la Banca si è attenuta a principi di prudenza e di trasparenza, che discendono dall’applicazione dei Principi dell’IFRS 9 alla valutazione dei crediti).
Gestione normativa e strutture di bilancio
Il passivo del bilancio bancario non è complesso da valutare, le difficoltà risiedono nella comprensione e nella definizione dell’attivo e della sua rischiosità. Diversamente, nelle compagnie di assicurazione, la difficoltà principale risiede nella determinazione delle riserve tecniche.
Gli schemi di bilancio delle banche e gli altri intermediari sono simili tra loro, ma non identici: entrambe le tipologie di aziende hanno una connotazione di base di tipo finanziario (gestione del risparmio e impiego di depositi dei depositanti), ognuna, però, ha le sue caratteristiche. La SIM che si occupa di investimenti mobiliari ha una maggior attenzione a tutti gli aspetti di separazione degli investimenti degli investitori rispetto al patrimonio della SIM, pertanto, le rappresentazioni di bilancio e il contenuto della Nota integrativa sono differenti.
Normativa e direttive
La base è quella di una normativa legislativa e regolamentare sostanzialmente omogenea, con diverse attuazioni per motivi informativi. I due testi unici a cui faremo riferimento sono:
- Decreto Legislativo 1º settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario (ultimo aggiornamento D.L. 22 del 25.03.2019): detta le regole per la gestione della banca, nasce per la regolamentazione della banca e discende dalla legge bancaria degli anni ’30.
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 Decreto Draghi Testo Unico della Finanza (ultimo aggiornamento D.L. 76 del 16.07.2020 semplificazione e innovazione digitale): copre una parte più legata agli emittenti e agli investitori, contiene anche aspetti che si rifanno al TUB, completa lo scenario in cui si muovono gli intermediari finanziari. Il TUF è più recente rispetto al TUB.
Direttive comunitarie
- Direttiva Transparency 2004/109/CE in vigore dal 6 novembre 2007: Obiettivo: armonizzazione degli obblighi di informativa degli emittenti al fine di integrare i mercati (es. art.154 ter TUF attestazione del Dirigente preposto).
- Direttiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) 2014/65/EU in vigore dal 3 gennaio 2018: Obiettivo: migliorare la tutela degli investitori, attraverso la creazione di mercati finanziari omogenei e competitivi e rafforzamento della tutela degli investitori.
- Direttiva Market Abuse 2003/6/CE in vigore: Obiettivo: armonizzare la normativa europea in materia di investimenti e abusi di mercato che possono essere compiuti da soggetti che collaborano con gli intermediari finanziari, attraverso l’armonizzazione degli obblighi di informativa price-sensitive.
Regolamenti attuativi
La normativa principale (TUB e TUF) viene applicata attraverso regolamenti attuativi, rispettivamente da parte di Banca d’Italia e CONSOB, ognuno per le sue finalità. Banca d’Italia - i cui regolamenti attuativi sono più legati alla gestione delle banche e degli intermediari finanziari da un punto di vista gestionale, legato al dettare regole attuative della normativa sugli intermediari finanziari (sia TUF che TUB) in termini operativi (modalità di ottenimento di autorizzazioni, sistemi dei controlli interni, governance) in modo da garantire omogeneità dei comportamenti degli intermediari vigilati.
Banca d'Italia e vigilanza
Questo è lo scenario in cui si devono muovere gli intermediari finanziari, ai fini di:
- Attuare una sana e prudente gestione.
- Consentire la disponibilità di un’informativa che permetta di controllare la gestione degli intermediari.
Banca d’Italia ha l’obiettivo principale della vigilanza:
- Sia regolamentare (intervento tramite norme).
- Sia ispettiva.
- Sino ad arrivare ai provvedimenti di rigore.
Essa ha l’obiettivo di assicurare la sana e prudente gestione della banca o dell’intermediario finanziario. Banca d’Italia, a parte le SIM (la cui attività è autorizzata da CONSOB), autorizza l’attività di svolgimento di banche e alcune società che si occupano di investimenti, come SGR e SICAV.
Normativa regolamentare di Banca d'Italia
La normativa regolamentare che riguarda l’attività di Banca d’Italia è compresa in una serie di circolari, tra cui quella che è diventata una sorta di testo unico che regola l’attività bancaria è la Circolare 285 del 17.12.2013 (36º agg. 20.07.2021). Il sistema dei controlli interni:
- In genere, quando esce una normativa comunitaria o della BCE, questa circolare subisce un aggiornamento.
- Contiene la normativa secondaria regolamentare che riguarda gli aspetti operativi della gestione bancaria, quindi: ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, quali sono i documenti necessari e le modalità per l’impostazione di quali sono gli investimenti in immobili e partecipazioni che la banca può fare, quali sono le regole che devono stare alla base della governance e, conseguentemente, l’impostazione di tutto il sistema dei controlli interni che, data la delicatezza della materia trattata dalle banche, è estremamente importante proprio perché l’attività di governance che ha come obiettivo l’impostazione delle linee strategiche della banca e deve avere un sistema di controllo interno che verifichi l’aderenza delle direttive strategiche che vengono dal consiglio di amministrazione con le regole della sana e prudente gestione.
Pertanto, si tratta di consentire al CdA e alla Banca d’Italia, nello svolgimento dell’attività ispettiva, di apprezzare la capacità della banca di reagire correttamente a quello che succede sul mercato.
Poi ci sono regolamenti operativi, riferiti in modo specifico ad allestimento e contenuti dei bilanci:
- Analogo discorso della circolare 285 si applica alla Circolare 288 del 03.04.2015 4º agg. 20.07.2021, che è la normativa regolamentare speculare rispetto alla circolare 285.
- Riguarda gli altri intermediari finanziari (Sim, Sicav, Sgr, Confidi, istituti di moneta elettronica), nell’aspetto della loro gestione.
Poi vi sono dei provvedimenti specifici, che riguardano il bilancio sia delle banche che degli altri intermediari:
- Bilancio bancario e Bilancio consolidato e capo gruppo di gruppi bancari (Circ. 262 del 22.12.2005): Bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali che, nonostante i PCI non prevedano uno schema fisso ma macro-classi, prevede uno schema analitico e non derogabile, se non quando l’informativa che ne viene fuori non è sufficientemente chiara per rappresentare particolari situazioni del bilancio della banca (al professore è capitato solo una volta nella sua carriera). In questa circolare è contenuto non solo lo schema di bilancio, ma anche la nota integrativa con l’esemplificazione delle diverse tabelle che la nota integrativa deve contenere per essere compliant con la circolare 262, per evitare che in sede ispettiva vengano sollevati problemi sulle modalità di allestimento del bilancio da parte della banca.
- Bilancio di SIM e SGR (Provvedimento 27.12.2017) - bilancio 2018: Anche qui, abbiamo uno schema preciso del contenuto della Nota integrativa, con tabelle etc.
- Bilancio SICAV e rendiconti fondi (Provvedimento 19.01.2015- agg. 23.12.2016): Le Sicav sono società di investimento a capitale variabile: è come se fossero il risultato della fusione tra fondo comune ed Sgr, pertanto, nel momento in cui l’investitore mette dei soldi nella Sicav aumenta il capitale della SpA e quando la Sicav disinveste e restituisce l’investimento ai soci diminuisce il capitale. Questo non succede nelle Sgr, dove l’investitore mette il denaro nel fondo e la Sgr si occupa della gestione dello stesso. I rendiconti dei fondi, che sono i bilanci periodici che i fondi di investimento devono redigere per informativa ai loro investitori, hanno uno schema fisso che è in questi provvedimenti di Banca d’Italia.
Regolamenti attuativi Consob
La Consob ha la finalità di assicurare la trasparenza dei mercati dove operano:
- Gli investitori, tramite gli intermediari.
- Gli emittenti che emettono i titoli oggetto di investimento.
Soprattutto con riferimento al TUF, la Consob ha emanato regolamenti attuativi che riflettono i grandi capitoli del TUF:
- Regolamento Intermediari Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Vigilanza): Prestazione di servizi di investimento (dà le regole per autorizzare le SIM e attuare le modalità di gestione collettiva per Sgr, Sicav etc. per i rapporti sul mercato).
- Gestione individuale (SIM).
- Gestione collettiva (SGR, SICAV, SICAF).
- Offerta fuori sede - collocamento a distanza.
- Prodotti Bancassurance.
- Promotori finanziari.
- Regolamento Mercati Delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007:
- a) Modalità di funzionamento dei mercati regolamentati:
- MTA Mercato Telematico Azionario
- SeDex Securitised Derivatives
- MOT Mercato Telematico Obbligazioni
- MIV Mercato degli investment vehicles
- ETF Plus Mercato OICR
- IDEM Mercato Derivati
- MTS Mercato Titoli di Stato
- BondVision Negoziazione Internet Titoli di Stato
- MTS Corporate Mercato Ingrosso Titoli di Stato
- IDEX (Italian Derivative Energy Exchange)
- AIM small cap
- Mercati esteri riconosciuti in virtù di accordi (es. NYSE)
- b) Caratteristiche delle società di gestione dei mercati:
- Borsa Italiana S.p.A.
- MTS S.p.A.
- Capitale minimo € 5 mil. (€ 12,5 mil. se svolge servizio di compensazione e liquidazione titoli)
- c) Disciplina delle quotazioni
- d) Disciplina dell’informativa di mercato
- e) Manipolazione del mercato
Regolamento emittenti
Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999:
- Sollecitazione all’investimento (prospetti e informativa)
- Offerte Pubbliche di Acquisto e di Scambio
- Ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati
- Informazione societaria: Consob mette a disposizione di tutti l’informativa
- Assetti proprietari
- Modalità di voto e tutela delle minoranze
- Organi di amministrazione e controllo
- Revisione contabile
- Informazioni privilegiate
C’è tutta un’informativa che serve per mettere dei paletti che permettano di assicurare - lato intermediari - una corretta gestione dell’intermediario in sé (ci pensa BdI), un corretto rapporto con il mercato (Consob).
Regolamenti attuativi Banca d'Italia
- Istruzioni di vigilanza e di vigilanza prudenziale per le banche
- Circolare 229 del 21.04.1999 Istruzioni di vigilanza (in gran parte superata dalla Circ. 285)
- Circolare 263 del 27.12.2006 Nuovo sistema dei controlli interni (Tit. V) disposizioni trasferite nella Circolare 285
- Circolare 285 del 17.12.2013 concerne il sistema dei controlli interni
- Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circ. 288 del 03.04.2015 4º agg. 20.07.2021)
- Regole di compilazione del bilancio
- Bilancio bancario (Circ. 262 del 22.12.2005)
- Bilancio consolidato e capo gruppo di gruppi bancari (Circ. 262 del 22.12.2005 - App. B)
- Bilancio di SIM e SGR (Provv. 27.12.2017) - bilancio 2018
- Bilancio SICAV e rendiconti fondi (Provv. 19.01.2015 - agg. 23.12.2016)
Direttiva MiFID II: principali innovazioni
Obiettivi:
- Favorire la creazione di mercati finanziari integrati
- Assicurare agli investitori un alto livello di protezione
- Assicurare la best execution delle transazioni e attenuare i conflitti di interesse
- Consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta l’UE
Lato Intermediari
- Amplia la nozione di strumento finanziario
- Introduce dei requisiti organizzativi: compliance, risk management, audit
- Suddivide la clientela tra:
- Retail
- Professional
- Eligible counterparties (Operatori finanziari)
- Prevedendo differenti obblighi di comportamento
Lato Mercati
- Elimina obbligo di concentrare gli scambi sul mercato
- Introduce obbligo di transaction reporting (comunicazione alle autorità di vigilanza)
Direttiva MiFID II Regolamento MIFIR Dir. 2014/65/UE Reg. 600/2014 Revisione MiFID I
Caratteristiche:
- Applicabile dal 03.01.2018
- Miglioramento degli obiettivi MiFID I:
- Trasparenza
- Tutela dei consumatori
- Accesso ai mercati delle PMI
- Regolamentazione trading - High-frequency trading
Testo Unico della Finanza D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- Disposizioni comuni
- Disciplina degli intermediari
- Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari
- Disciplina degli emittenti
- Sanzioni
- Disposizioni transitorie e finali
Definizioni
- Autorità europee
- Imprese di investimento (svolge servizi di investimento)
- S.I.M.
- SICAV - SICAF - fondo comune di investimento (patrimonio autonomo)
- OICR (fondo) aperto - fondo chiuso
- Organismi investimento collettivo del risparmio (Fondi comuni, SICAV e SICAF)
- Altre forme di OICR (FIA – Fondo investimento alternativo, FIA riservato, EuVECA venture capital, EuSEF imprenditoria sociale, OICR feeder e master)
- Investitori al dettaglio e professionali
- Gestione collettiva del risparmio
- S.G.R.
- GEFIA UE e non UE
- Banca depositaria
- Definizione strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati
- Servizi di investimento
- Servizi accessori
- In generale definizione dei termini usati successivamente nel TUF
Rapporti con il diritto comunitario
- Le norme devono essere in armonia con il diritto comunitario e nei limiti stabiliti
- Collaborazione tra Autorità di controllo
- Banca d’Italia, Consob, COVIP e Ivass collaborano tra loro e con le autorità amministrative e giudiziarie italiane e UE (SEVIF)
- Individuazione dell’Autorità competente e scambio di informazioni
Disciplina degli intermediari
Finalità della vigilanza
- Salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario
- Tutela degli investitori
- Stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario
- Competitività del sistema finanziario
- Osservanza delle disposizioni in materia finanziaria
Responsabilità delle Autorità di Vigilanza
- Banca d’Italia – ha come obiettivi: il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari
- Consob trasparenza e correttezza dei comportamenti e dei mercati
Vigilanza
- Vigilanza regolamentare (art. 6 contiene le attribuzioni di ciascuna Autorità di Vigilanza)
- Convocazione organi e personale; adozione provvedimenti restrittivi; rimozione esponenti aziendali (art. 7)
- Vigilanza informativa; obbligo di informativa a BdI (art. 8)
- Revisione legale obbligatoria per le SGR il revisore rilascia il giudizio anche sui fondi gestiti (art. 9)
- Vigilanza sul gruppo (art. 11 e 12)
Esponenti aziendali e partecipanti al capitale
Per quanto riguarda questa tematica, è stato emanato un decreto attuativo che concerne:
- Requisiti di professionalità esponenti (art. 13) avere esercitato attività che rientra nel settore per un numero di anni tale da poter gestire l’incarico
- Requisiti di onorabilità partecipanti (art. 14) non essere stati condannati per reati che concerno il patrimonio.
- Partecipazione al capitale controllo BdI (art. 15)
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