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Il codice deontologico del farmacista

Il codice deontologico è composto di 40 articoli suddivisi in XV capitoli (o titoli) ed il giuramento professionale rappresentano lo strumento di riferimento dell'Ordine dei Farmacisti per offrire ai cittadini i requisiti di professionalità e correttezza del comportamento degli iscritti, a garanzia del rapporto di fiducia tra utente e operatore sanitario. È obbligo del farmacista tutelare la salute del paziente nelle attività di dispensazione e di preparazione galenica e nella attività di farmacovigilanza. In tal senso la farmacia può fornire servizi di autoanalisi per la rilevazione di parametri biometrici semplici (pressione arteriosa o frequenza cardiaca) e di parametri ematici (glicemia o colesterolemia). È altresì obbligo del farmacista indossare il camice bianco e la spilla distintiva dell'ordine. Il farmacista è tenuto al segreto professionale che rappresenta un imprescindibile dovere morale oltre che un obbligo giuridico. Fra i doveri del farmacista, espressi nel codice deontologico, vi è anche quello di promuovere l'informazione ed educazione sanitaria. Questo aspetto non concerne solo il perseguimento della compliance del paziente, ottenibile attraverso una corretta informazione che miri a istruire ad utilizzo cosciente, alla conservazione nonché alla adeguata assunzione e posologia del medicinale.

Articolo 4 del Codice Deontologico

Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali. Non da ultimo il farmacista ha poi un ruolo di primo piano nell'ambito della farmacovigilanza, è, infatti, tenuto a segnalare ogni effetto collaterale grave e/o inatteso di cui venga direttamente a conoscenza, in particolare se relativo a farmaci senza obbligo di prescrizione, ma anche per gli altri medicinali per uso umano e per quelli per uso veterinario, per i dispositivi medici, i cosmetici, gli alimenti speciali. Il solo sospetto che un determinato medicinale possa aver causato una reazione avversa, costituisce un motivo sufficiente per la segnalazione, che deve avvenire attraverso apposite schede codificate, da trasmettere all'AIFA, tramite l'ASL.

Conduzione tecnica della farmacia

La farmacia è tenuta a garantire il servizio con orari di apertura ben definiti, comunicati alla ASL competente. Essa deve collaborare a garantire il servizio farmaceutico anche al di fuori del consueto orario di apertura per mezzo dei turni con le altre farmacie della zona. La ASL può essere suddivisa in frazioni territoriali facenti capo a diverse città o a diverse realtà locali. La Farmacia garantisce sette giorni di turno ogni sedici settimane. Durante il turno la farmacia rimane aperta secondo il normale orario, mentre al di fuori di questo viene garantita la presenza del farmacista entro 15 minuti dalla chiamata. È corrisposto un compenso per la chiamata, sia essa notturna o diurna. Essendo un locale aperto al pubblico la farmacia deve rispettare la specifica normativa sull'igiene e sulla sicurezza, ed è cura del direttore interessarsi di questi aspetti.

Nella farmacia lavorano un titolare, eventualmente sostituito da un collaboratore che assume pro tempore la funzione di direttore responsabile, alcuni farmacisti collaboratori e alcuni magazzinieri. Le figure professionali che possono essere presenti in farmacia si classificano sulla base del titolo di studio, dell'eventuale iscrizione all'ordine e, soprattutto, sulla base della mansione. La suddivisione dei compiti attraverso la compilazione di un mansionario non è richiesta, ma è buona norma per la funzionalità dell'esercizio avere una chiara distinzione dei ruoli. Come ogni attività commerciale la farmacia è soggetta al rispetto della normativa fiscale. Essa vede poi una significativa movimentazione di denaro ed è opportuno, anche se non cogente, mantenere giornalmente sotto controllo la situazione di cassa, effettuando una registrazione dell'incasso sul registro dei corrispettivi.

In Italia è vietata la vendita (non l'acquisto) di qualsiasi medicinale su internet mentre in altri paesi della zona Euro questo è consentito.

Medicinali stupefacenti

Sostanze stupefacenti-psicotrope sono sostanze farmacologicamente attive capaci di alterare l'attività mentale e di indurre, in diverso grado, fenomeni di tolleranza e dipendenza. L'azione psicotropa si distingue in:

  • Psicolettica: depressione di funzioni del SNC (es. Barbiturici, BZD)
  • Psicoanalettica: funzione eccitatoria del SNC (es. Amfetamine, caffeina)
  • Psicodislettica: alterazione delle percezioni, dello stato di coscienza e del comportamento (es. Oppiacei, cannabinoidi, allucinogeni)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9.10.1990: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". DPR 309/90 è il testo di riferimento per ogni attività concernente l'utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope. È stato più volte modificato nel corso del tempo (Legge 12/2001, Legge 49/2006, Legge 38/2010, Legge 79/2014).

La quinta tabella o “Tabella dei medicinali”: è quella di interesse per il farmacista. È suddivisa in cinque sezioni indicate con lettere (A- B-C-D -E), nelle quali sono inseriti i medicinali di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il relativo regime di dispensazione. La classificazione in tabelle segue criteri chimico-farmaceutici, farmacologici, tossicologici e rischi di abuso. L'approvvigionamento della farmacia avviene attraverso i canali autorizzati dal Ministero (ovvero l'azienda produttrice o, più di frequente il grossista). Il buono di acquisto (eventualmente corredato di preventivo) viene generato sulla base delle vendite e in funzione delle richieste di magazzino. Esso viene trasmesso al fornitore qualificato che provvede alla sua evasione.

Approccio all'approvvigionamento

L'approvvigionamento dei medicinali stupefacenti avviene tramite buono-acquisto stupefacenti, che può essere individuale se effettuato con il bollettario che si ritira all'ordine, oppure cumulativo qualora generato per via informatica dal gestionale della farmacia. Al fine di snellire la procedura di approvvigionamento degli stupefacenti, con DM 18 dicembre 2006, è stato predisposto il nuovo formato del buono acquisto che le farmacie e le ditte autorizzate possono utilizzare sia per le richieste singole che per quelle cumulative delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Questi moduli vengono stampati o compilati in quadruplice o triplice copia secondo i formalismi richiesti e riportano le quantità e le specialità medicinali di cui viene richiesta fornitura. Dopo l'approvvigionamento gli stupefacenti devono essere conservati in un armadio chiuso a chiave. Essi vengono riportati nel registro di Entrata e Uscita degli Stupefacenti. Tale registro, vidimato dal direttore della ASL o da un suo delegato, conterrà anche le movimentazioni in uscita dei medicinali, con le relative formalità richieste. La dispensazione dei medicinali avviene nel rispetto delle norme vigenti. Al controllo dei formalismi della ricetta segue la dispensazione vera e propria, la tariffazione ed il timbro della ricetta. Le registrazioni in entrata (carico) o in uscita (scarico) devono essere eseguite nel termine di 48 ore dalla movimentazione. Ciascuna pagina del registro deve essere intestata a una sola preparazione o specialità medicinale seguendo un ordine numerico progressivo delle operazioni di carico e scarico. Per ogni operazione di carico devono essere annotati: numero progressivo dell'operazione, giorno, mese e anno della registrazione, numero del buono di approvvigionamento, unità operative di provenienza, quantità di medicinale in entrata e in giacenza. Alla fine di ciascun anno debbono effettuarsi le operazioni di chiusura, che consistono nell'indicare la somma delle entrate e delle uscite, verificatesi durante l'anno, e la quantità in giacenza. Quest'ultima deve essere riportata all'inizio dell'anno successivo. Il registro viene conservato dal responsabile.

Preparazioni in farmacia

In farmacia è possibile allestire preparati magistrali e preparati officinali. I primi sono destinati a un determinato paziente e preparati come conseguenza di una prescrizione medica. I secondi sono allestiti sulla base delle monografie delle preparazioni presenti in una delle Farmacopee dell'Unione Europea. Al fine di garantire la qualità dei medicinali tutti i preparati devono essere allestiti seguendo le Norme di Buona Preparazione e poi vanno etichettati con il prezzo stabilito in base al Tariffario Nazionale.

La Farmacopea della Repubblica Italiana è il testo di riferimento a cui il farmacista preparatore si rivolge per la gestione complessiva di tutti gli aspetti della preparazione dei medicinali galenici. Per ciascuna preparazione si provvede anche alla compilazione del foglio di lavorazione che va conservato nel laboratorio, con il numero progressivo della preparazione, il nome della preparazione, la data, la quantità totale allestita, l'elenco delle sostanze utilizzate con la relativa quantità, il periodo di validità della preparazione e la firma del preparatore. Nel laboratorio, si tengono due registri delle preparazioni, uno per quelle officinali (ove presenti) e uno per quelle magistrali (insieme alle quali si allega una copia della prescrizione, o la ricetta stessa che si conserva in questo caso per sei mesi). inoltre si tiene il registro delle materie prime corredato dalle relative schede di sicurezza.

Dispensazione dei medicinali

Da un punto di vista strettamente economico la dispensazione dei medicinali soggetti a ricetta medica è bipartita tra medicinali a carico del paziente e medicinali parzialmente a carico del paziente. I primi (in classe A o in classe C, il regime di dispensazione viene decretato dall'AIFA) vengono dispensati tramite le RR, RNR o le RMR mentre gli ultimi (in classe A o in classe C in solo caso di Invalidità di Guerra) sfruttano la ricetta unificata SSN comunemente nota come ricetta rossa. Tale ricetta, compilata dal medico di base con gli opportuni formalismi, ha validità di 30 giorni esclusa la data di redazione e permette di accedere ai medicinali in regime misto. A seconda della classe di esenzione, (per patologia, o per stato di invalidità civile totale come parziale, per invalidità di guerra o per età pediatrica) indicata attraverso codici alfanumerici, il paziente può avere diritto a due, tre prodotti (se nel caso di terapia antibiotica iniettabile). A questo codice può essere associata una esenzione per reddito, fissata su base regionale, che richiede la firma per autocertificazione sulla ricetta. Il prezzo totale della ricetta è quindi costituito da una quota fissa (non sempre presente e dipendente dalla tipologia di esenzione) più una quota variabile che corrisponde alla differenza tra il prezzo del medicinale ed il prezzo di riferimento dello stesso a livello europeo.

Le ultime riforme hanno impartito sempre più alla farmacia la connotazione di presidio delle Aziende Sanitarie Locali sul territorio. In tale logica si colloca la possibilità che la farmacia fornisca direttamente prodotti e beni che, precedentemente, potevano essere ottenuti dal paziente solo presso la ASL stessa. La possibilità di ottenere presso la propria farmacia le forniture di presidi per pazienti diabetici, di materiale per pazienti allettati nonché di alimenti per celiaci o per nutrizione parenterale completa rappresenta un grande vantaggio per l'utenza stessa e riduce la necessità di recarsi presso le ASL. Tale possibilità si rivolge anche a categorie di medicinali normalmente concessi solo in regime ospedaliero che possono essere ritirati presso la farmacia. La farmacia ed la sua rete di distribuzione capillare permette così una consegna tempestiva del prodotto, riducendo la difficoltà di accesso alle cure da parte del paziente. L'approvvigionamento avviene attraverso un canale dedicato: al momento della dispensazione sarà allegata alla ricetta la bolla di consegna con il relativo ordine. Tra le categorie di farmaci che rientrano in questa casistica si trovano gli eparinosimili (solo alcuni dosaggi o specialità medicinali), medicinali particolarmente onerosi, numerosi principi attivi sul SNC.

Stupefacenti allestiti in farmacia

  • Per le preparazioni contenenti uno o più sostanze appartenenti alla sez. A e B della tabella dei medicinali è prevista l'applicazione del supplemento, come descritto nella Tariffa Nazionale.
  • Controllare dosaggi abituali e massimi, pro-dose e nelle 24 ore presenti in Tab. n.8 FU XII ed., oppure, se non presenti, quelli corrispondenti ad una specialità medicinale a base dello stesso P.A. regolarmente in commercio.

Obblighi

  • Riportare sull'etichetta la dicitura: "soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e successive modifiche, tab. Medicinali, sez..."
  • Consegnare un numero di unità
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Scienze biologiche BIO/14 Farmacologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ctfunibologna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Farmacologia generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Locatelli Alessandra.
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