Istituzioni di diritto privato
Introduzione al concetto di diritto
Bibliografia: Roppo Diritto Privato 2020 / Torrente 2019 / Mazzanuto 2017 (sceglierne uno). + Codice Civile aggiornato.
“Diritto” deriva dal latino medievale directus, mentre nel diritto romano la parola era espressa dal vocabolo ius, persa come sostantivo ma permasta come radice di “giuridico”. Si distinguono diritto oggettivo e soggettivo e diritto positivo e naturale.
Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo è sinonimo di ordinamento o sistema giuridico, è quindi un complesso di norme. Diritto soggettivo è invece il potere di un soggetto giuridico di fare, non fare o pretendere qualcosa. Il significato del termine diritto si chiarisce nel contesto nel quale il termine è utilizzato. Può darsi che nella stessa frase la stessa parola ricorra con accezioni diverse: “il diritto italiano attribuisce al proprietario il diritto di disporre del bene”. Nel primo uso è diritto oggettivo, nel secondo è nella sua accezione soggettiva. In inglese è la differenza tra law e right. Nella gran parte dei casi i diritti soggettivi (proprietà, diritto alla vita, diritto alla salute) nascono dal diritto oggettivo.
Diritto positivo e naturale
Il diritto positivo, che noi studiamo, è il diritto positum (posto e vigente). Posto significa emanato, promulgato e stabilito da una determinata autorità preposta a farlo tramite strumenti detti “fonti del diritto”. Il diritto positivo non esaurisce il diritto, perché accanto (o sopra addirittura) si pone il diritto naturale. Quest’ultimo racchiude una serie di norme e principi che non sono posti da un’autorità, ma che sono fatti derivare da fonti non formali come ad esempio la natura umana, la ragione, addirittura Dio. Si può pensare che non uccidere e non rubare siano principi di diritto naturale; la rivendicazione storica che sta alla base del diritto naturale è quella dei diritti soggettivi come diritti innati, cioè spettanti a ogni uomo in quanto tale a prescindere dal loro essere stati attribuiti al soggetto dallo Stato o da altre autorità. “Non uccidere” significa che bisogna rispettare la vita altrui anche se per assurda ipotesi il Codice Penale non precisasse ciò. L’obiettivo è quello di moralizzare quindi il diritto positivo.
L’orizzonte giuridico non si esaurisce con ciò che si trova nei codici, perché ci sono regole che prescindono da ciò. Detto con un’espressione latina, il diritto naturale dice che qualcosa non è iustum quia iussum, ma è iussum quia iustum (non è giusto perché comandato dall’autorità, ma semmai è comandato perché è giusto).
Un momento storico in cui massimo è stato l’incontro tra i due tipi di diritto (positivo e naturale) è quello delle Costituzioni successive alla II guerra mondiale. La Costituzione italiana è rigida, questo per preservare il suo contenuto dall’arbitrio delle maggioranze politiche nel momento. In seguito alla guerra molti diritti sono stati positivizzati, passati quindi dal diritto naturale al diritto positivo.
Il ruolo del diritto nella società
Il diritto è quindi uno strumento di organizzazione della società. Ubi societas, ibi ius (dove c’è la società c’è il diritto). Nessuna società può vivere senza un minimo di organizzazione. Quanto più una società è complessa, tanto più c’è bisogno di diritto. In una società in cui la produzione economica è prevalentemente agricola ci si può accontentare di poche norme agrarie, ma con la rivoluzione industriale cambia tutto. Oggi la grande sfida è disciplinare la tecnologia.
Interessi giuridici e di fatto
Il diritto mira a tutelare determinati interessi nei soggetti giuridici: l’interesse cos’è? L’interesse è l’attenzione dell’uomo verso un bene della vita che è in grado di soddisfare un suo bisogno. Tizio ha bisogno di una casa dove abitare, c’è un immobile a Piacenza che si presta alle sue richieste; Tizio è idoneo ad abitarlo, è interessato.
Quando l’interesse ad abitare un certo immobile diventa interesse giuridico? Quando Tizio può abitare in quel determinato immobile? Potrebbero esserci conflitti di interessi tra più portatori dello stesso bisogno: è per questo che il diritto interviene.
Il diritto all’abitazione non è un diritto naturale. Chiamando in causa il diritto positivo, ci devono essere delle leggi che normano tutto ciò. Tizio deve avere innanzitutto il diritto di proprietà (art. 832 Codice Civile, definizione di proprietà). Potrebbe darsi che Tizio non sia proprietario ma abbia diritto di usufruire del bene? Usufrutto, sì. Ci sono anche contratti di locazione con cui Tizio può godere dell’immobile verso (versus, contro) un corrispettivo di prezzo che da al locatore sotto il nome di canone. L’interesse di Tizio di godere dell’immobile diventa un interesse rilevante quando o è proprietario o c’è un contratto. Lo scopo del diritto è quindi selezionare negli interessi di fatto quelli di tutela giuridica.
C’è qualche differenza tra l’essere proprietari o l’essere conduttori: la proprietà è perpetua. Il diritto privato regola gli interessi dei privati e ha una duplice funzione: quella preventiva dei conflitti e quella risolutiva dei conflitti.
Funzioni preventive e risolutive del conflitto
Preventiva: Tizio è interessato a godere dell’immobile X ma non è né proprietario né conduttore, si accorge che il bene è di proprietà di Caio. È ragionevole pensare che Tizio non occuperà abusivamente quell’immobile perché sa che se lo facesse dovrebbe essere costretto ad abbandonarlo con la forza pubblica. L’ordinamento è in grado di prevenire il conflitto, perché i consociati entro una certa misura maggiore o minore a seconda del grado di civiltà spontaneamente rispetteranno e osserveranno le norme giuridiche. Se c’è il semaforo rosso non passo; per non morire, per non subire una sanzione, per non ammazzare nessuno. La sola vigenza di una regola giuridica ha un’efficacia preventiva del conflitto, perché gran parte dei consociati si predispongono a rispettarle. Il conflitto nemmeno sorge, perché la regola lo previene. L’inquilino deve pagare il canone, se non lo fa viene sfrattato per morosità.
Risolutiva: Se la funzione preventiva non si è esplicata scatta poi la funzione risolutiva del conflitto: le norme sono coattive, quindi il soggetto protetto dalla norma può pretenderne l’osservanza anche contro la volontà del soggetto che non l’ha rispettata. Bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti secondo Hobbes; questo sarebbe un mondo senza norme, perché Tizio, Caio e Sempronio lotterebbero per la stessa casa. Ne cives ad arma ruant, affinchè i cittadini non corrano alle armi: questa è la funzione del diritto.
Diritti e libertà
La costituzione tutela la libertà di pensiero e la libertà di stampa in senso lato (televisioni, giornali…). Il diritto di libertà però può ledere il diritto all’onore e alla reputazione, che ciascuno di noi ha: la diffamazione è ciò con cui questo avviene. L’ordinamento italiano detta tre criteri per prevenire il conflitto e reprimerlo, tre criteri sulla base dei quali prevale la libertà di cronaca giornalistica. Questi criteri sono: l’interesse sociale all’informazione, la verità anche solo putativa dei fatti esposti (ritenuta, da puto) e la continenza espositiva. Se questi tre criteri concorrono, prevale la libertà di cronaca. Se anche solo uno di questi non sussiste prevale il diritto all’onore e scatta il reato di diffamazione. I fatti descritti dal giornalista devono essere veri o quanto meno ritenibili veri sulla base di fonti attendibili. Infine bisogna farlo in una forma civile, con un’esposizione civile. È molto probabile che il giornalista li rispetti spontaneamente per evitare di finire citato in giudizio. Ma, qualora non lo faccia, il diritto può ottenere il risarcimento del danno all’onore. L’ordinamento spesso bilancia, trovando il punto di equilibrio tra l’uno e l’altro.
Norme giuridiche
Il diritto, dunque, opera una selezione o cernita degli interessi: tra tutti gli interessi stabilisce quali siano degni di tutela. Un interesse di fatto soccombe di fronte ad un interesse giuridico, che è sempre prevalente. L’ordinamento giuridico consta di una pluralità di norme giuridiche. La norma giuridica è a sua volta la sintesi di una regola, di una sanzione e dell’apparato preposto a applicare o irrogare la sanzione. La regola è per lo più, ma non necessariamente, una regola di condotta che stabilisce quale deve, non deve o può essere il comportamento di certi soggetti. Nel codice civile si trova la regola “il debitore deve eseguire la prestazione”, qui la regola impone. Sempre nel codice civile c’è la regola che stabilisce che non bisogna arrecare danno ad altri (neminem laedere). Questa norma stabilisce un divieto. Entrambe queste regole hanno la loro sanzione, prevista sempre dalla norma.
Nel caso del debitore che non paga, quest’ultimo non finisce in carcere, ma il creditore può pretendere l’adempimento della prestazione dovuta, e, se il debitore persiste nell’inadempimento, nel poter soddisfarsi in misura pari al valore del credito, su uno o più beni del suo patrimonio. Se ho un credito di 100.000 e il debitore è proprietario di un immobile di 200.000, ottengo dall’immobile 100.000, gli altri rimangono al debitore. La sanzione viene irrogata da un apparato: il giudice condannerà ad adempiere. Il diritto trova il suo applicatore nel giudice. La sanzione è applicata dal giudice previa verifica dell’effettivo danno recato. La sanzione ha una funzione afflittiva perché colpisce il trasgressore, ma in ogni caso ha anche una funzione preventiva o deterrente.
Accanto alle norme giuridiche ci sono le norme morali, è che la norma morale o non ha una sanzione oppure, anche se ce l’ha (biasimo morale), manca comunque l’apparato che agisce punendo. Il biasimo lo si sente dai discorsi, l’arresto invece sono azioni concretamente irrogate da un certo apparato. Mentre le norme giuridiche e quelle morali comandano o vietano come comportarsi nel rapporto con gli altri, le norme religiose spesso prescrivono cosa pensare (ad esempio i dieci comandamenti). Questo il diritto non lo farà mai, non imporrà mai obblighi o divieti di coscienza. Ci sono regole di condotta che non vietano né impongono, ma facoltizzano dando la possibilità giuridica, la facoltà: consentono o permettono. L’articolo 832 già citato stabilisce: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e le norme stabilite dall’ordine giuridiche”. La sanzione qua può seguire all’illiceità del proprietario che oltrepassa i limiti di quello che può fare.
Applicazione delle norme giuridiche
Art. 1322: norma che dà fondamento all’autonomia contrattuale (prezzo, luogo di consegna nella vendita). Ci sono norme che invece dispongono effetti giuridici al verificarsi di una determinata situazione, stabilendo che se si verifica una situazione scatta un determinato effetto giuridico. Esempio di ciò è all’art. 1376: quando si diventa proprietari del bene? Con la firma del contratto, ma può anche non esserci. L’accordo può essere verbale e il momento coincide con lo scambio di consensi.
Fattispecie e rilevanza giuridica
Fattispecie (species facti, immagine del fatto), astratta o concreta: la fattispecie astratta è la descrizione normativa o ipotetica di una determinata situazione con una certa conseguenza. La fattispecie concreta è il fatto storico, reale che accade e che il giurista deve ricondurre alla fattispecie astratta pertinente per vedere se ha rilevanza giuridica, e se sì quale. Sussunzione, cioè ricondurre un fatto concreto sotto una fattispecie astratta. Il discorso presuppone che ci siano fatti giuridicamente irrilevanti e fatti giuridicamente rilevanti (qualificati da norme). La qualificazione può essere positiva o negativa (fatto giuridicamente riprovato, anti giuridico). Se il vicino di casa non ci saluta è sicuramente un maleducato, ma non è un fatto giuridicamente rilevante. Il fatto che il proprietario di un terreno lo coltivi è invece conforme ad una norma permissiva: lui fa ciò che può fare, il fatto è giuridicamente rilevante.
Tizio e Caio non si vedono da tanto tempo quindi fanno cena insieme: andando via Caio, l’invitato, va per prendere il cappotto e urta un vaso cinese nella casa di Tizio. Quest’ultimo si arrabbia. Il fatto che il vaso si sia rotto può avere rilevanza giuridica? Bisogna conoscere le norme per arrivare da una fattispecie all’altra. Troviamo quindi l’Art. 2043: il fatto è giuridicamente rilevante e oggetto di una qualificazione negativa, è un fatto illecito perché difforme da una norma che vieta: Caio deve pagare il vaso. Ci sono elementi giuridicamente rilevanti e elementi irrilevanti, il fatto che fossero amici è irrilevante. Il fatto che il vaso sia della dinastia Ming o sia stato comprato sotto casa è rilevante, perché influisce sul risarcimento. Il giurista non è tanto colui che si occupa della ricostruzione del fatto, ma colui che conosce le norme.
Se il pavimento della stanza era bagnato ma Tizio ha avvisato Caio di ciò c’è un concorso di colpa, se Tizio non glie l’aveva detto la colpa è esclusivamente di Tizio stesso. Ecco che il 2043 non sussiste più. Ma cambiamo ancora la situazione: in quella casa scoppiò un incendio e scappando Caio distrusse il vaso. C’è l’articolo 2045 per questo motivo: si parla di Stato di necessità, e Caio risulta a questo punto obbligato a versare un’equa indennità, non un risarcimento. Il risarcimento è pari al danno inferto al danneggiato, l’indennità invece non presuppone la natura illecita del fatto e non è commisurata al danno, e la decide il giudice secondo equità. Se il vaso non fosse stato vicino alla porta e Caio fosse passato irrazionalmente nell’altra stanza, lo stato di necessità non reggerebbe più perché per necessità sarebbe dovuto andare dalla porta.
Ultima ipotesi: è Tizio che va a prendere il cappotto a Caio, ed è Tizio che urta il vaso. La rilevanza giuridica cambia: era il proprietario del vaso, il 2043 non regge ovviamente più perché specifica “ad altri”. Non intelligere quod omnes intellegunt, non capire ciò che tutti comprendono. Lata culpa dolo aequiparatur, la colpa grave è equiparata la dolo. Una norma è generale quando si riferisce a una categoria di soggetti o a una classe di fatti ampia. Una norma è speciale quando si riferisce a una categoria o a una classe più ristretta.
La norma dell’Art. 2043 è generale, specifica “qualunque”. Il 2043 è applicabile a tantissime situazioni: se all’ASL fanno una trasfusione con sangue infetto devono risarcire i danni. Il campo di applicazione è vastissimo, e non si applica praticamente solo quando c’è un’altra norma ad hoc. Art. 2054: alla guida si è colpevoli se non si prova di aver fatto il possibile per evitare il danno. Ma l’articolo specifica “veicolo non a rotaie”, quindi per i tram ci sarà un’articolo ad hoc a cui far riferimento. La norma specifica deroga a quella generale: non le toglie vigore, ma l’interprete applica quella speciale. Lex specialis deroga generali. La legge 2043 resta certamente valida, ma se ce n’è una più specifica si applica quella. Ma allora cosa cambia? Il dolo e la colpa sono cose diverse. La differenza tra 2043 e 2054 sta nell’onere della prova.
Nel 2043 l’onere di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito grava sul danneggiato: è Tizio a dover dimostrare che Caio gli ha dato un danno. Nel 2054 si presume la colpa del conducente fino a prova contraria, ma è onere del conducente provare il contrario. il 2054 è una norma con colpa presunta, quindi avvantaggia il danneggiato. Ci sono anche le norme eccezionali, quelle che dettano una disciplina apposita per circostanze emergenziali (quelle per Covid), hanno vigore temporalmente limitato.
Se un’auto in sosta prende fuoco e reca danni ad un’altra auto, la logica direbbe di applicare il 2043 e non il 2054, perché l’auto non è in circolo. Ma il principio vuole sempre che si applichi la legge specifica. Una norma giuridica pone una regola che si può applicare infinite volte, se non avrebbe senso di esistere.
Tipi di norme
- Norme imperative o cogenti: quando i destinatari delle norme stesse non possono accordarsi per non rispettarle.
- Norme dispositive o derogabili: quando i destinatari delle norme stesse, tramite accordo, possono convenire tra di loro di non rispettarle in tutto o in parte.
Articolo 143: i coniugi in matrimonio possono di comune accordo di non essere reciprocamente fedeli? La risposta è una variabile dipendente dalla natura dell’articolo 143. Se riteniamo che il 143 enunci una norma dispositiva, possiamo dire che i coniugi possono scegliere l’infedeltà. Se riteniamo il 143 imperativo invece no. Il 143 è imperativo, perché c’è un’altra norma che lo identifica come imperativo, cioè il 160. Il 151 stabilisce che in matrimonio possano esserci dei fatti che giustificano la separazione. Articolo 1490, ambito compravendita: se ti vendo una cosa con dei “vizi” che quindi peggiorerà sono colpevole. Un Istituto giuridico è un determinato complesso normativo che regola una specifica situazione giuridica.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti di Istituzioni di diritto privato, seconda parte del corso
-
Appunti Istituzioni di diritto privato
-
Appunti di Istituzioni di diritto privato
-
Appunti Istituzioni di diritto privato