Anna Domenichini Università degli Studi di Trento
Diritto internazionale
Prof. Elena Fasoli
Università degli Studi di Trento 1
13/02 - Lezione introduttiva
Presentazione programma del corso.
14/02 - Lezione 1
L’ordinamento giuridico internazionale
1. Principi fondativi
Il sistema giuridico internazionale è un insieme di regole e principi che governano i diritti e i doveri degli Stati, questi diritti principalmente riguardano i rapporti fra Stati ma non solo perché a riguardo abbiamo anche i rapporti tra Stati e individui o imprese di altri Stati. Il diritto internazionale è anche il trattamento dei propri cittadini e individui che sono sotto la giurisdizione del diritto internazionale; riguarda anche la creazione di organizzazioni internazionali da parte degli Stati che sono entità giuridiche separate dagli Stati ma che entrano in cooperazione con essi.
Si parla di soggettività internazionale anche degli individui, i quali hanno un ruolo di interazione con gli Stati e non soltanto come titolari di diritti ma responsabili di aver violato regole internazionali, soggetti a responsabilità penale internazionale. Il ruolo dell’individuo è l’eccezione che non conferma la regola perché i soggetti primari sono gli Stati.
1.1 Uguaglianza sovrana degli Stati
La carta ONU è rilevante per l’individuazione dei principi fondamentali del diritto internazionale. Sebbene essi non si esauriscano nella carta, non è necessario il testo scritto, perché i principi possono essere ritrovati attraverso la prassi consuetudinale, infatti essa è una fonte del diritto internazionale.
Il primo principio che caratterizza l’ordinamento giuridico internazionale è l’uguaglianza sovrana degli Stati, non in riferimento alla chiara disuguaglianza economica e politica, ma sul piano dei diritti e obblighi.
1.2 1648, Pace di Westfalia
Momento fondamentale è il 1648, Pace di Westfalia, perché si afferma il principio dello Stato moderno. Nasce una consistenza di Stati basati su un basso tasso di istituzionalizzazione perché non c’è un potere centralizzato; infatti prima della pace di Westfalia vi era la guerra dei 30 anni, guerra di religioni, in cui erano visti due centri di potere: il papato e l’imperatore.
A partire dal 1648 la società cambia perché tale pace crea la possibilità per una serie di Stati di federarsi, determinandone la frammentazione, l’un l’altro e di non essere più, 100 Stati, soggetti all’autorità sovrana: si passa da una struttura verticistica ad una orizzontale. Ai fini della convivenza, gli Stati si dotano di alcune regole basilari di coesistenza per dialogare e commerciare generando un modello europeo con valori condivisi.
Tali regole sono:
- Standard di trattativa dei cittadini all’estero;
- Gestione bellica;
- Libertà dei mari.
2. Ugo Grozio (1583-1645)
Giurista, filosofo e scrittore olandese; egli gettò le basi del Diritto internazionale, basato sul diritto naturale.
2.1 Il diritto del mare
Esso è il diritto fondante della società internazionale in relazione a uno dei padri internazionali, Ugo Grozio, giovane avvocato olandese che difende il principio della libertà dei mari nel suo trattato “Il mare libero”, il quale difende in sede giuridica la legittimità del diritto di preda degli olandesi di una nave commerciale portoghese.
Il principio della libertà dei mari si fonda sul diritto universale e dunque naturale alla libertà di commercio e secondo Grozio è legittimo che il monopolio si spezzasse perché i portoghesi non possono essere sovrani di oceani nemmeno sulle terre occupate.
Anna Domenichini Università degli Studi di Trento
3. Uguaglianza sovrana degli Stati
3.1 Tre corollari relativi alla struttura della società interstatale
Dal principio primario dell’uguaglianza tra Stati discendono 3 corollari importanti relativi alla struttura della società:
- Primo corollario → Modalità consensuale e partecipativa del procedimento di formazione delle regole internazionali: gli Stati partecipano direttamente nella formazione delle regole attraverso accordi e le consuetudini in applicazione delle regole costituzionali: consuetudine e trattati.
- Secondo corollario → Natura consensuale dei meccanismi di soluzione delle controversie con la prevalenza dell’autoaccertamento: nessuno Stato può essere convenuto in giudizio senza consenso, perché se uno Stato non accetta la giurisdizione della corte essa non può giudicare lo Stato perché vale il principio della consensualità.
- Terzo corollario → Autotutela nell’attuazione del diritto: autotutela coercitiva di integrità degli Stati.
3.2 Tre corollari relativi al diritto sostanziale
- Primo corollario → Assoluta indipendenza politica dello Stato sovrano rispetto agli altri Stati o altra autorità esterna: a prescindere dalla sovranità economica territoriale e politica anche sul piano della limitazione su determinate competenze, nell’UE esiste una fortissima cessione là dove gli Stati cedono la loro sovranità per la finalità della partecipazione europea, e ciò che accomuna i due campi è il consenso.
- Secondo corollario → Principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati per il principio della sovranità.
- Terzo corollario → Sul piano dell’invasione, principio di integrità territoriale degli Stati ed è collegato al divieto di ingerenza.
3.3 Spinte egemoniche
Il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati viene costantemente violato. Ci sono stati molti tentativi verticistici per tornare alla struttura egemonica. Alcuni esempi:
- Progetto napoleonico;
- Rivoluzione russa;
- Nazismo;
- George Bush Jr. unilateralismo egemonico;
3.4 Esercizio sovranità esterna e limitazione propria sovranità
Tra gli elementi costitutivi si collocano due tendenze nate dopo la seconda metà del 900:
1. Nascita di istituzioni internazionali o organizzazioni intergovernative.
Tendenza degli Stati, non più solo alla coesistenza, ma alla cooperazione con la creazione di organismi internazionali o organizzazioni intergovernative: c’è una fortissima cessione della sovranità, che diventa maggiormente integrata, modalità comunitaria; mentre la modalità intergovernativa è meno integrata perché manca la cessione del potere da parte degli Stati, banca mondiale, ONU, OMC, ossia enti sempre di derivazione statale.
2. Sviluppo di regole materiali a tutela di interessi generali.
Dalla 2° guerra mondiale in poi si diffondono nuovi valori, dignità umana, pace, sicurezza ambientale, e gli Stati creano anche nuove regole, generatrici di obblighi indivisibili e solidali così importanti che se un trattato confligge con esse è da ritenersi nullo: sono “gli obblighi erga omnes”. Nel senso che sono dovute dagli Stati nei confronti di tutti gli altri Stati, come il divieto dell’uso della forza ai fini della soluzione conflittuale.
Non esiste una gerarchia tra le fonti del diritto internazionale, certamente esiste un ambito di regole che creano obblighi erga omnes che, se violate, danno vita a conseguenze ulteriori, responsabilità aggravata, rispetto alla normale violazione di una regola non così importante.
Anna Domenichini Università degli Studi di Trento
15/02 - Lezione 2
I soggetti del diritto internazionale
1. Soggettività giuridica degli Stati
1.1 Titolarità di diritti e di obblighi nell’ambito dell’ordinamento giuridico internazionale
I soggetti del diritto internazionale hanno soggettività giuridica internazionale.
In primis, perché titolari di diritti e obblighi che derivano dalle norme poste dall’ordinamento giuridico internazionale. Infatti, gli Stati sono in grado di utilizzare le regole per governare la convivenza degli individui che vi risiedono; tali soggetti coesistono e cooperano sul piano della legalità.
1.2 Soggettività giuridica degli individui?
Esiste una soggettività a favore degli individui?
Per capire meglio si ricorre ad un esempio.
Vi sono obblighi contenuti nella convenzione Aarhus sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali ambientali, un esempio è l’art. 1: “Al fine di contribuire alla protezione del diritto di ogni persona di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute e benessere, il trattato deve garantire l’accesso all’informazione ambientale, la partecipazione del pubblico al processo decisionale ambientale, garantire l’accesso alla giustizia in materia ambientale, quindi il diritto di ricorrere ad un giudice.”
Ciò fa nascere il diritto di soggettività internazionale del diritto, e la cosa interessante è che alle convenzioni si possono apporre dichiarazioni interpretative che vengono annesse sul portale dell’ONU. La garanzia all’ambiente sano non è un’obbligazione di risultato ma è relativa alla partecipazione e all’accesso delle politiche ambientali, è un impegno procedurale e non sostanziale; infatti, tale disposizione dà la distinzione tra obblighi di risultato e obblighi di mezzo.
È vero che esistono nuove opportunità per gli individui per farsi valere, ma è anche vero che l’obbligo è rivolto agli Stati i quali devono farsi carico di tale aspirazione; ma la struttura dell’obbligo è interstatale tra le parti di questo trattato: sono gli Stati che la creano o ne escono come membri.
La CEDU scardina l’approccio internazionale solito in cui un individuo può agire vs uno Stato e non solo Stato vs Stato.
Ma questi sviluppi hanno davvero creato una soggettività giuridica degli individui? Forse no, oppure su un piano limitato.
2. I soggetti del diritto internazionale
2.1 Gli Stati
Lo Stato è un ente di governo effettivo e indipendente all’interno della comunità internazionale, e occorre la presenza di due o più individui governanti che intendono regolare la vita di altri individui, governati, stanziati in un territorio delimitato da confini. I governanti devono riuscire a farsi obbedire, principio dell’effettività, e non devono dipendere da altri Stati, sovranità esterna, principio di indipendenza.
Il territorio deve essere delimitato da confini ma non è necessario siano definiti perché se pensa alle controversie internazionali, moltissime riguardano la delimitazione dei confini territoriali sia terrestri che marittimi, quindi lo Stato non cessa di essere tale se i confini non sono definibili; non conta la dimensione dello Stato ai fini della sovranità.
Anna Domenichini Università degli Studi di Trento
Il popolo è un insieme di individui che risiedono in un territorio, e non è necessaria la cittadinanza dello Stato, né la religiosità.
Governo effettivo e indipendente → Deve essere valutato se: le corti funzionano, il congresso legifera, l’opposizione non determina un sostanziale conflitto, vale a dire un governo che mantenga gli impegni contrattuali, anche internazionali.
Tutto ciò viene affermato in un passaggio della sentenza arbitrale 1929, Deutsche Continental Gas-Gesellschaft: “Uno Stato non esiste se non soddisfa le condizioni di avere un territorio, un popolo che vi abita e un potere pubblico”.
2.1.1 Convenzione di Montevideo, 1933
“Lo Stato come persona di diritto internazionale dovrebbe possedere: 1) popolazione permanente; 2) territorio definito; 3) governo; 4) capacità di intrattenere rapporti con gli altri Stati”.
2.1.2 Il governo effettivo
In merito si può prendere in considerazione la sentenza arbitrale Tinoco del 1923.
- 1917: Federico Tinoco, ministro della guerra del Costa Rica, rovescia il governo in carica e ottiene il consenso popolare governando fino al 1919;
- Tornato al potere il governo precedente si pone la questione della validità dei contratti stipulati dal governo precedente con società private di cittadini stranieri;
- Il tribunale arbitrale afferma che il Governo precedente doveva considerarsi illegittimo governo del Costa Rica nel periodo in cui era rimasto in carica, in quanto effettivo.
2.1.3 Esistono anche delle aree grigie
1. Stati non riconosciuti.
Lo Stato perché non riconosciuto, cessa di essere uno Stato?
Dipende dalle circostanze, sebbene il non riconoscimento pone limiti esterni allo Stato. La reputazione internazionale è cruciale, infatti è considerata come una sanzione, una umiliazione soprattutto nell’ambito diplomatico.
2. Stati insolventi.
State building → Non solo intervento militare sul territorio per contrastare la guerra civile, ma per proteggere la popolazione perché essa non veniva protetta dallo Stato di appartenenza per cui lo Stato internazionale interviene. Si parla anche di assistenza elettorale, monitoraggio sul rispetto dei diritti umani.
3. State-building (Responsibility to Protect - R2P).
Intervento invasivo sul territorio in quanto lo Stato effettivo non riusciva più a proteggere la propria popolazione. Per questo il consiglio ha autorizzato l’uso della forza che si accompagnava ad una ricostruzione → State building. Per proteggere la popolazione civile, ricostruendo il sistema giuridico interno e l’apparato giudiziario.
4. Governi in esilio.
Molti popoli indigeni verranno spostati in altri Stati, ed è necessario studiare una integrazione costituzionale negli usi e costumi di queste popolazioni, es. Nuova Zelanda.
5. Stati membri di Stati federali o suddivisioni amministrative.
Le regioni dell’Italia possono essere considerate soggetti del diritto internazionale? Sì, per il principio dell’unitarietà dello Stato dalla prospettiva esterna di un altro Stato: non è la regione a subire la responsabilità internazionale, ma lo Stato Italia, perché secondo tale principio agli Stati non interessa nulla che sia stata la regione a stipulare un trattato e l’Italia a violarlo, perché risponderà sempre lo Stato.
6. Governi fantoccio.
Anna Domenichini Università degli Studi di Trento
2.2 Organizzazioni internazionali
Dopo la 2° guerra mondiale nascono organizzazioni internazionali tra le quali l’ONU, intergovernativa, quindi non integrata come l’UE.
2.2.1 Nozione OI (organizzazioni internazionali)
Le organizzazioni internazionali sono associazioni di Stati create con un trattato internazionale ai fini di cooperazione e regolate dal diritto internazionale. Queste operano mediante organi propri, dotati anch’essi del diritto di un grado di autonomia.
2.2.2 Altre forme di associazione
Organizzazioni non governative.
Una organizzazione non governativa è un'organizzazione senza fini di lucro che è indipendente dagli Stati e dalle organizzazioni governative internazionali.
Imprese internazionali.
Una multinazionale è un’impresa che organizza e realizza una o più attività in almeno due diversi Stati del mondo.
2.2.3 Autonomia delle OI
Le OI godono di una relativa autonomia concessa dagli Stati. Tale autonomia aumenta:
- Quando l’organizzazione opera attraverso organi di “individui”;
- Quando gli organi dell’OI sono abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti, soprattutto se a maggioranza;
- Quando l’organizzazione ha risorse finanziarie proprie;
- Quando l’OI ha un ordinamento interno proprio;
- Quando esiste al suo interno un organo rappresentativo dei popoli degli Stati membri.
2.2.4 Soggettività internazionale delle OI
Parere consultivo sulla Riparazione danni del 1949: la CIG si pronuncia sugli eventi che hanno interessato un funzionario dell’ONU, che aveva origini svedesi. Egli era stato mandato in Israele per mediare determinati conflitti, ma venne ucciso.
Questa vicenda diede lo spunto per esporsi nel tema della soggettività internazionale.
- Dire che l’ONU ha soggettività equivale a dire che sia uno Stato o un super Stato?
- Se i danni sono richiesti in relazione all’uccisione di questo individuo chi interviene? La Svezia o l’ONU?
- Può l’ONU agire in giudizio per ottenere la riparazione dei danni del suo funzionario?
La Corte nel 1949 dà la risposta:
“L’ONU gode di funzioni e diritti che si giustificano sulla base di un possesso di un forte grado di personalità internazionale e la capacità di operare sul piano internazionale, questa è la soggettività internazionale, quindi dobbiamo riconoscere che l’ONU è stata investita della competenza richiesta ad esercitare tali funzioni, ossia il diritto di agire in giudizio chiedendo a Israele il risarcimento dei danni morali e materiali che sono stati provocati dall’individuo”.
“L’organizzazione delle nazioni unite è una persona internazionale, e non vuol dire che questo sia uno Stato e nemmeno un < super Stato >, ma che sia capace di possedere diritti e doveri e la capacità di agire in giudizio a livello internazionale, ergo l’ONU è legittimata a far partire una procedura d’inchiesta. La protezione diplomatica a livello internazionale significa sia agire in giudizio che a livello diplomatico per proteggere il proprio cittadino chiedendo il risarcimento del danno diretto, un danno morale.”
La CIG quindi afferma che: dire che l’ONU ha soggettività non equivale a dire che sia uno Stato o un “super-Stato”, ma equivale a dire
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto Internazionale - Appunti
-
Diritto internazionale dell'economia - Prof. Porro Giuseppe - Appunti
-
Diritto internazionale - Appunti
-
Appunti di Diritto internazionale