Appunti di diritto internazionale
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Evoluzione
(1648 Pace di Westfalia: creazione stati moderni, fine interferenze potere spirituale su quello temporale, nasce l’idea della sovranità degli stati).
Fine ‘800 il concetto di uso della forza armata nelle relazioni internazionali era al centro delle relazioni tra stati, nonostante l’affermazione dell’eguaglianza della sovranità degli stati.
Es. l’Italia alla fine dell’800 concretizzava la propria potenza nella realizzazione d’infrastrutture in America Latina, in particolare in Venezuela; di fronte al diniego delle autorità venezuelane di pagare le imprese italiane, il governo italiano schiera le proprie navi da guerra di fronte alle coste venezuelane. A fine ‘800 questo era ritenuto grossomodo il normale modo in cui dovevano avere corso dei rapporti di tipo commerciale.
Le cose cambiarono molto rapidamente: questo tipo di operazioni non risolvevano il problema dal punto di vista delle imprese che investivano in determinati paesi e nemmeno per i paesi presso i quali le opere pubbliche venivano poste in essere, pertanto intorno al 1889 si afferma un movimento commerciale che nel 1907 porta alla convenzione dell’Aja che tendeva a regolare le questioni concernenti rapporto commerciali tra stati, in quella circostanza si iniziò a dire che l’uso delle forze armate doveva essere un’estrema soluzione.
Dopo il primo conflitto mondiale è evidente la necessità di non considerare l’uso della forza armata per risolvere le controversie internazionali.
Si tenta una società delle nazioni, proposta dal presidente americano, ma gli USA non ne fecero mai parte, portando ad un attentato alla credibilità di questa società che si cercava di fondare, in più non servì la causa del diniego dell’uso della forza armata.
Un accordo che invece ebbe abbastanza successo fu il patto Biran-Kellog del 1928 (ministri della Francia e USA e businessmen): per la prima volta si pervenne ad una visione comune in relazione al divieto dell’uso della forza nelle elezioni internazionali.
Punto di svolta si ebbe solo nel 1945 con la Carta delle Nazioni Unite che all’art. 2 paragrafo 4: I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Fu il primo vero bando della forza armata, nonostante non si trovi la parola “armata” perché alcuni paesi come il Brasile avrebbero voluto ricomprendere anche la forza economica all’interno delle minacce fatte attraverso la forza; questo risultato non venne raggiunto e ormai con interpretazione indiscutibile si ritiene che si faccia riferimento soltanto al divieto dell’uso della forza armata.
Nel 1986 si sancisce anche una norma inderogabile dalla volontà delle parti.
Nel 1885 anche il congresso di Berlino ebbe una certa importanza: spartizione dell’Africa.
Attraverso una serie di accordi e talvolta anche conflitti si arriva alla delimitazione più o meno chiara dei confini all’interno dei quali gli stati coloniali esercitavano il proprio potere.
Si arrivò prima ad un’alterazione di questi domini coloniali e poi dopo la seconda guerra mondiale in nome del principio di autodeterminazione dei popoli si avviò il processo di decolonizzazione, che portò alla creazione di numerosi stati all’interno del continente africano.
Questo processo servì a fare in modo che i popoli indigeni potessero autogovernarsi ed utilizzare come meglio credessero le risorse naturali dei loro terreni.
Questo processo diede nascita anche ad organizzazioni.
Si è giunto al moltiplicarsi degli stati africani, che si sono uniti quasi tutti alle Nazioni Unite.
Autodeterminazione = Diritto dei popoli a combattere contro l’occupazione straniera, ed in tempi più recenti, contro regimi di segregazione razziale.
Tutela dei diritti umani
Anche a questo principio fa riferimento la carta dell’ONU anche se successivamente al secondo conflitto mondiale erano diverse le percezioni del contenuto dei diritti fondamentali dell’uomo da parte dei diversi attori internazionali, in particolare era diversa la percezione di quali tipi di diritti dovessero prevalere sui altri diritti: dualismo tra diritti civili e politici (dei quali si facevano paladini i paesi dell’ovest) e dall’altro dei diritti economici e culturali (ritenuti fondamentali dal blocco sovietico).
Nel negoziato della carta dell’ONU si era tentato di inserire la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ma inizialmente fallì, poi nel ’48 si arrivò ad un accordo con delle enunciazioni di principio accettate da tutti, anche se un po’ al ribasso rispetto alla carta.
In successione si avviò un negoziato concluso nel ’66 con l’adozione di due patti:
- Il patto sui diritti civili e politici: su quelle questioni concernenti la tutela della libertà di pensiero, di riunione, religiosa ecc.
- Il patto sui diritti economici e culturali: promosso dai paesi socialisti, che secondo l’idea socialista-comunista dell’epoca dovevano prevalere sui diritti civili e politici; erano diritti riguardanti ad es. lavoro, alimentazione, acqua ecc.
Secondo quest’ideologia questi diritti avevano la precedenza, pertanto se si dovevano sacrificare alcuni diritti civili e politici per la loro realizzazione, questo era giustificato.
Altra questione importante sulla tutela dei diritti umani: dopo la seconda guerra mondiale nacquero organizzazioni internazionali che avevano ad oggetto la tutela dei diritti internazionali —> convenzione di Roma del 4 novembre del ’50 (CEDU): vengono elencati i diritti fondamentali all’interno degli stati che fanno parte del consiglio d’Europa + sistema di tutela quasi giurisdizionale che permetteva la facoltà di presentare ricorso individuali in relazione alla violazione da parte degli stati della convenzione stessa (cosa rivoluzionaria per l’epoca).
In seguito a quanto avvenuto in Europa anche in America ed in Africa vengono varate convenzioni per la tutela dei diritti dell’uomo.
Sempre nell’ambito dei diritti umani c’è il fenomeno dell’opzionalizzazione: una tecnica negoziale che si applica nella costruzione delle corti internazionali quando in certe circostanze non si riesce a trovare un accordo su certe questioni, allora gli stati decidono di trattare quella situazione separatamente, poi viene redatto un protocollo rispetto al quale gli stati che fanno già parte dell’accordo sono liberi di aderire o meno.
Diritto internazionale umanitario
Diritto internazionale umanitario = aka diritto dei conflitti armati: tutela dei diritti umani in tempo di conflitti.
Il comitato internazionale di croce rossa fu creata dopo la metà dell’800 in seguito ad alcuni episodi gravissimi bellici svoltisi a Solferino. In quella circostanza il fondatore, svizzero, restò colpito dal fatto che fossero state usate armi molto letali e che fossero stati colpiti non solo dei combattenti, ma anche la popolazione civile. Come conseguenza fondò l’organizzazione per prendersi cura di chi partecipa ai conflitti e soprattutto della popolazione civile che viene coinvolta nei conflitti.
Questa sua creazione diede luogo ad una conversazione che convinse gli stati a promuovere due conferenze internazionali nel 1899 e nel 1907 all’Aja, dalle quali derivarono le prime convenzioni di diritto internazionale umanitario che si occuparono della regolamentazione di alcuni conflitti: vietavano l’uso di determinate armi e tentavano di tutelare i diritti di chi non era direttamente coinvolto, o chi aveva combattuto ma in posizioni molto deboli che non li rendevano adatti al combattimento.
Queste convenzioni furono utili nella prima guerra mondiale, ma non furono applicate in maniera sistematica.
Successivamente alla prima GM si tennero nuove conferenze: protocollo di Ginevra del 1925 che vietava l’uso e la detenzione e lo stoccaggio di armi chimiche e batteriologiche; erano armi che colpivano indiscriminatamente e causavano danni irreversibili.
Il momento in cui davvero si riuscì a sistematizzare l’intero ambito del diritto dei conflitti armati è successivo alla seconda guerra mondiale: 1949 adozione delle quattro convenzioni di Ginevra sul diritto internazionale umanitario, con particolare attenzione all’uso di certe armi, alla protezione dei combattenti e della popolazione civile.
Queste norme continuano ad essere al centro di alcuni importanti conflitti.
Queste sono più o meno universalmente ratificate dagli stati!!, così come buona parte degli stati che fanno parte dell’ONU si ritengono vincolati anche ai protocolli aggiuntivi (che riguardano invece i conflitti armati non internazionali).
Grazie a queste norme si sono sviluppati alcuni principi molto importanti in questa materia, con sviluppi ulteriori con l’attività più recente dei tribunali internazionali ad hoc, specie nella definizione dei crimini di guerra e contro l’umanità.
Principio del non intervento negli affari interni
Gli stati sono sovrani: non riconoscono nessuna sovranità al di sopra —> coerente è questo principio del non intervento negli affari interni: art. 2 par. 7 carta delle Nazioni Unite.
Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio però non pregiudica l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.
Questa norma è stata pensata soprattutto da parte di alcuni stati che pensavano all’eventualità che stati più forti potessero intervenire negli affari interni fino a sovvertire l’ordine esistente all’interno dello stato.
Inizialmente quindi è stata pensata per tutelare gli stati più deboli (es. l’intervento della Russia in Crimea è illegittimo secondo questo principio, in quanto la Russia sostiene di aver invaso militarmente la zona per proteggere una popolazione russa che c’era dai tempi dell’URSS).
In realtà questa norma fu poi usata dopo la seconda GM per evitare che gli stati criticassero gli altri stati, cioè in relazione ad alcune ideologie presenti in certi paesi. Es. nei paesi comunisti eventuali violazioni dei diritti umani secondo questo principio avrebbero dovuto restare interne al paese.
“Arcipelago Gulag” denunciava quanto avveniva nell’URSS in quel periodo —> La sezione sovietica fu forte proprio in ragione di questo principio, sostenendo che nessun paese potesse intervenire nelle loro questioni.
Stessa posizione venne assunta qualche anno dopo dalla Cina: notoriamente di fronte ai dissidenti che cercavano di far valere le loro ragioni la Cina popolare reagì in maniera molto violenta con esecuzioni primarie, internamento nei campi di lavoro ecc., sempre sulla base del principio del non intervento negli affari interni.
Un principio che era nato per difendere stati più deboli finisce a favore di stati forti per evitare che la comunità internazionale si potesse occupare di certe questioni.
Nel 2016 la federazione russa e la Cina hanno rilasciato una dichiarazione comune in cui si conferma la centralità delle norme di diritto internazionale, la necessità del loro rispetto, a condizione che questo rispetto si ispiri al principio del non intervento negli affari interni, permettendo a ciascuno stato di porre in essere comportamenti non sanzionabili dagli altri stati ed organizzazioni internazionali.
L’amministrazione americana che invece aveva fatto della cooperazione e solidarietà internazionale la sua parola ordine, con l’amministrazione Trump ha completamente cambiato opinione: dal 2017 i collaboratori di Trump dicono che l’epoca della cooperazione e della solidarietà è finita e che l’arena internazionale è un ambito nel quale deve prevalere la cooperazione degli stati.
Questo cambio di atteggiamento è significativo perché evidenzia come l’amministrazione americana percorra la strategia del rilancio, del contrattacco, del vince chi è più forte.
Si finisce con una terza lettura del principio del non intervento negli affari interni.
Atto finale di Helsinki: salvo che per alcuni paesi non c’era mai stato un accordo di pace successivo alla seconda guerra mondiale, ci sono voluti 30 anni per giungere a questo accordo che costituisce una sorta di momento di pacificazione mondiale benché si vivesse ancora in un’epoca di guerra fredda.
In quell’occasione uno dei principi stabiliti fu ancora quello del non intervento, letto dai paesi a seconda dei propri interessi.
Organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali sono gli altri soggetti del diritto internazionale, rispetto agli Stati.
Si pongono all’interno della vita del diritto internazionale con una posizioni diverse rispetto agli stati che ne fanno parte.
Nascono con scopi utilitaristici per avere delle nozioni comuni fra i vari stati: le prime avevano scopi molto pratici es. concordare la ripartizione dei fusi orari nel mondo.
Dopo la I GM si cercò di fare la prima vera organizzazione internazionale mondiale: società delle nazioni unite che raccoglieva i pochi stati che facevano parte della comunità internazionale. Aveva degli organi che rendevano evidente l’esistenza di una struttura diversa da quella degli USA.
Questo progetto fallì anche perché gli USA non entrarono mai e poi arriva la seconda GM.
Post seconda GM: ONU, che hanno una loro struttura che rende visibile il fatto che si tratta di enti con una volontà diversa da quella degli stati membri. Inoltre già nella parte iniziale dello statuto si indica una serie di principi ai quali si devono ispirare gli Stati che vogliono fare parte dell’ONU.
Nascono poi una serie di organizzazioni regionali o di carattere settoriale o specialistico: es. Consiglio d’Europa che nei paesi del continente europeo promuove la convenzione di Roma per la tutela dei diritti umani.
Organizzazioni regionali che dovrebbero occuparsi di diverse questioni come la lega degli stati arabi o l’organizzazione per l’unità africana, che riuniscono gli stati facente parte di una certa area geografica. Anche questi hanno trattati istitutivi ed un apparato burocratico.
Poi ci sono alleanze militari: NATO - Patto di Varsavia.
Hanno come fine l’assicurare che in caso di aggressione da parte di altri stati i membri reagiscano automaticamente.
CEE — COMECOM (per gli stati dell’URSS).
La creazione di queste organizzazioni si ispira alla cooperazione internazionale: in alcune situazioni è fondamentale contare sulla cooperazione di stati che hanno qualcosa in comune rispetto a certe tematiche.
I soggetti del diritto internazionale sono principalmente stati ed organizzazioni internazionali.
Le fonti del diritto internazionale
Fonti del diritto internazionale: Statuto della Corte internazionale di Giustizia art. 38.
La Corte, la cui funzione è decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:
- Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
- La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto;
- I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- Con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.
L’inclusione di queste norme nell’art. 38 vengono ricordati a titolo esemplificativo. (non è un ordine gerarchico).
Consuetudini internazionali
Le consuetudini internazionali costituiscono le norme di base del diritto internazionale al contrario di quello che succede negli ordinamenti interni.
Hanno un ruolo importante innanzitutto per la natura (non organica) dell’ordinamento internazionale + perché sintetizzano alcune delle norme di base dell’ordinamento.
Definizione: È un comportamento ripetuto nel tempo da parte degli stati nella convinzione dell’obbligatorietà dal punti di vista giuridico del comportamento stesso.
Es: le immunità diplomatiche costituiscono delle norme di diritto consuetudinario, una delle più importanti fra queste è quella che si concretizza nell’obbligo degli stati di permettere lo svolgimento delle attività diplomatiche, cioè gli stati devono fare di tutto perché l’attività diplomatica possa essere svolto pacificamente e con la loro protezione (aka Ambasciator non porta pena). Questa è una norma consuetudinaria di base accettata da tutti gli Stati.
Anche fare sì che il capo dello stato saluti la bandiera di un altro paese nel momento in cui vi si reca è un comportamento ripetuto, ma non è una consuetudine, solo un atto di cortesia perché non è percepito come obbligatorio.
Tradizionalmente si è ritenuto che le consuetudini fossero derogabili dalla volontà degli stati, tuttavia in tempi più recenti si è affermata una categoria di consuetudini internazionali con caratteristiche diverse: c.d. diritto cogente = inderogabile dalla volontà degli Stati.
Quindi nell’ambito delle consuetudini ci sono delle norme che gli Stati non ritengono derogabili dalla loro volontà.
Sono norme particolari che sono state definite nell’art. 53 della Convenzione di Vienna: qualsiasi sua conclusione, che, c
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