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Diritto commerciale

Coinvolge il mondo delle attività economiche.

Il diritto privato serve da base per comprendere il diritto commerciale, che però comprende regole peculiari.

7 novembre 2016

Le categorie di lavoratori:

  • Lavoratori dipendenti
  • Lavoratori indipendenti: liberi professionisti, professionisti intellettuali.
  • Imprenditori: gli agenti immobiliari sono mediatori, mettono in contatto chi vende e chi compra.

Non c’è molta differenza tra professionista intellettuale e imprenditore.

Nell’Unione Europea non c’è differenza.

  • Imprenditore è il soggetto
  • Impresa è l’attività che il soggetto pone in essere
  • Azienda è il complesso dei beni attraverso cui l’imprenditore esercita l’attività “impresa”

Art. 2082 definisce l’imprenditore che “è la persona che esercita l’attività. È chi esercita professionalmente attività economica organizzata finalizzata a produzione o scambio di beni o servizi”.

L’imprenditore organizza servizi volti allo scambio e lo fa professionalmente, per un guadagno (almeno deve pareggiare i costi) e con un minimo di organizzazione. L’imprenditore può fallire.

Produzione di beni significa finalizzata allo scambio del bene, altrimenti non c’è impresa.

Elementi che caratterizzano il concetto di imprenditore

3 elementi che caratterizzano il concetto di imprenditore:

1. Attività esercitata professionalmente: significa che l’attività di impresa deve essere quella principale di un soggetto (non per forza unica), quella da cui ricava la parte più importante del suo sostentamento.

Si pongono delle questioni:

  • Può considerarsi imprenditore il proprietario dell’impianto di risalita in montagna? (stagionale). Anche colui che esercita l’attività stagionale è considerato imprenditore perché vi è una ripetizione nello svolgimento dell’attività.
  • Il singolo affare può essere considerato come attività imprenditoriale: il singolo affare non qualifica una persona come imprenditore, siccome l’ha fatto una tantum. Il singolo affare è considerato attività d’impresa se si tratta di un affare complesso.

Es. società compra terreno, costruisce appartamenti e li vende. È un affare complesso perché bisogna comprare il terreno, ottenere i permessi, gestire la costruzione, vendere.

Quando l’affare è complesso il soggetto che pone in essere l’attività è considerato imprenditore.

2. Economica: il concetto di economicità va considerato come la finalità di un soggetto di guadagno, di utile. Normalmente l’attività dell’imprenditore è lucrativa, quindi porta a un guadagno. (Le onlus non possono produrre utili e dividerli tra i soci).

L’imprenditore paga il lavoratore per trasformare i beni o produrli, cercando di guadagnare qualcosa di più rispetto ai costi che ha sostenuto. Es. il prezzo del pane deve coprire i costi di produzione dello stesso.

Le mutue cooperative hanno lo scopo di realizzare un beneficio per gli associati senza produrre utili che vanno divisi tra i soci.

La società cooperativa non ha lo scopo di lucro. Lo scopo della cooperativa non è il lucro ma è il vantaggio mutualistico. Es. le cooperative edilizie consentono di comprare un appartamento ai soci, a prezzi ridotti.

Gli enti pubblici economici (era Enel, Eni, Autostrade, Alfa e Lancia, panettoni Motta) sono imprenditori ma non operano con criteri della economicità prevista dal codice civile; realizzavano bilanci in perdita e lo Stato doveva risanare i bilanci con le tasse dei cittadini. La produzione di panettoni e auto avveniva con un ente chiamato “IRI” per risollevare dalla crisi del 1930 e mantenere la pace sociale poiché assumeva anche dove non c’era bisogno (esubero). Siccome lo Stato ripiana il bilancio, l’ente pubblico non si preoccupa di lucrare perché non ne ha l’obbligo. Con le privatizzazioni si sono tolti di mezzo molti enti pubblici economici.

L’economicità, è normalmente, il guadagno ma è imprenditore anche chi non ha guadagno, ma quantomeno copre le uscite con i ricavi, quindi ha un bilancio a zero.

La società a diritto speciale è una società creata per legge e non si applica alle regole del codice civile (es. Rai).

3. Organizzata: un minimo di organizzazione deve essere presente in ogni attività d’impresa, è un requisito essenziale anche per le imprese di piccole dimensioni. Es. il grafico web è imprenditore o altro? Secondo alcuni si tratta di un “imprenditore civile”, ma anche chi opera da solo è un imprenditore. Il fatto stesso che abbia una linea veloce e un computer potente per creare i siti, può costituire una sorta di organizzazione.

L’articolo 2083 dice che “i piccoli imprenditori sono coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività commerciale organizzata”.

L’articolo 2555 di che “l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore”.

I professionisti intellettuali

All’interno del lavoro autonomo, il codice civile riconosce la categoria dei professionisti intellettuali (art. 2229).

“La legge determina le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi o elenchi, che sono tenuti da un ente”.

Questo ente determina tariffe, inclusione ed esclusione del professionista intellettuale.

Il senso del professionista intellettuale è quello per cui per esercitare la professione bisogna essere abilitati con il superamento dell’esame di Stato. Es. il laureato deve superare l’esame di Stato per diventare avvocato.

L’imprenditore opera su un mercato con una contrattazione, ma il professionista intellettuale non opera su una base di una libera contrattazione, ma su una base di tariffe predeterminate.

L’idea è che anche le professioni intellettuali debbano liberalizzarsi, avvicinarsi all’attività d’impresa. Ovvero vi è un allargamento delle maglie del tariffario, si può chiedere di pagare di più o meno al cliente, dopo aver proposto un preventivo.

Ma i professionisti intellettuali non possono farsi pubblicità, es. per fare un sito proprio un avvocato deve chiedere l’accordo dell’ordine degli avvocati.

I professionisti intellettuali non falliscono.

Il decoro della professione fa sì che il professionista intellettuale non possa comportarsi come un imprenditore perché svilirebbe l’alta professione che svolge; quindi egli non può contrattare il prezzo della sua prestazione.

Dal 2001 è possibile stabilire società tra avvocati, dal 2013 tutti i professionisti intellettuali possono dare vita a una società di professionisti (s.d.p.), una forma organizzativa tipica dell’impresa, ovvero la società. Il discrimine tra professionista intellettuale e imprenditore si sta erodendo. L’Unione Europea ha già dichiarato che i professionisti intellettuali non hanno ragione di essere trattati diversamente dagli imprenditori.

Ci sono alcune professioni considerate non protette, per cui è possibile esercitare l’attività senza essere iscritti a un albo (es. nel libro).

Distinzione tra imprenditore di impresa agricola (art. 2135) e imprenditore di impresa commerciale (art. 2195).

8 novembre 2016

Le categorie di imprenditori

Imprenditori agricoli (art. 2135): nel 2001 si amplia la definizione di imprenditore agricolo. Lo è chi esercita: coltivazione del fondo, coltivazione del bosco, allevamento di animali utilizzando acque dolci, salmastre o marine.

L’imprenditore agricolo può limitarsi a vendere il prodotto o esercitare la commercializzazione. Può essere un imprenditore agricolo per via principale o per attività connesse.

Attività commerciale è trasformare un prodotto in un altro e alienarlo.

La trasformazione è un’attività di natura commerciale, non agricola (es. trasformazione di uva in vino). Nella normalità dei casi l’imprenditore agricolo oltre ai prodotti ricavati ha la possibilità di trasformarli.

Commi 1 e 2 dell’art. 2135:

Attività essenzialmente agricole: selvicoltura (raccolta del legname), coltivazione di un fondo, allevamento di animali.

Per essere imprenditore agricolo devo abbattere le piante, venderne il legname e ripiantare gli alberi che ho abbattuto: selvicoltore.

Per la coltivazione del fondo e gli allevamenti di animali (una volta era solo per “bestiame” ovvero mucche, capre, pecore e galline: una volta chi allevava visone per fare pellicce, non era considerato imprenditore agricolo, ma commerciale). Si può realizzare la coltivazione di piante anche in ambienti che non sono un classico fondo come la campagna, e si possono allevare animali non nel classico fondo o il classico “bestiame”.

Si può considerare imprenditore agricolo anche chi coltiva nella serra e non nel fondo. Sono imprenditore agricolo anche se vendo i germogli nei vasetti.

Il rischio d’impresa e il rischio ambientale sono rischi che corre l’imprenditore agricolo, ma egli non subisce il fallimento perché subisce già un duplice rischio (d’impresa e ambientale).

Il secondo comma della norma dice che per coltivazione o allevamento si intendono attività e cura di uno sviluppo biologico o di una fase del ciclo stesso non necessariamente sfruttando il fondo, ci possono essere metodi alternativi. Un ciclo biologico è il ciclo della vita, es. un animale = dalla nascita, crescita alla morte. Ci si può anche limitare a prendersi cura di una fase dello sviluppo biologico, es. allevo vitellini.

Se il collegamento con il fondo non è attuato, deve essere almeno potenziale. Es. se allevo i pulcini in batteria e non uso il terreno, in astratto quell’attività può essere esercitata utilizzando il terreno. Es. se si realizzano attività che non potrebbero essere realizzate sul fondo, non si è imprenditori agricoli. Es. azienda farmaceutica che alleva in laboratorio batteri per ricerca, esercita attività di allevamento ma non ha collegamento potenziale con il fondo perché nel fondo non si possono far crescere batteri e virus. Quindi manca il collegamento potenziale con il fondo e la casa farmaceutica non può essere considerata imprenditore agricolo.

Comma 3 dell’art. 2135:

L’imprenditore agricolo è solo colui che fa crescere l’albero di pesco e poi vende le pesche, non è quello che le trasforma in marmellata. Le attività che hanno natura intrinsecamente commerciale, e sono attività connesse:

  • Manipolazione
  • Conservazione
  • Commercializzazione
  • Valorizzazione

L’agriturismo in campagna che utilizza i prodotti del fondo per sfamare i clienti, è attività di impresa agricola perché si fa dove si hanno le strutture di allevamento di animali e coltivazioni. Anche chi utilizza animali con le strutture del fondo, per la pet therapy è considerato imprenditore agricolo.

Quando esercitare attività commerciale non fa perdere la qualifica all’imprenditore agricolo:

  • Requisito della prevalenza dell’attività agricola verso quella commerciale (attività agricola è prevalente su quella commerciale).
  • Necessario che ci sia una connessione di tipo soggettivo e oggettivo tra attività agricola e commerciale.

Requisito di natura soggettiva: si intende che deve essere lo stesso imprenditore agricolo che svolge anche l’attività connessa. Es. se l’agricoltore coltiva uva, la trasforma in vino e lo vende, rimane un imprenditore agricolo.

Requisito di natura oggettiva: le attività connesse devono avere come oggetto i prodotti dell’agricoltore.

Lo statuto dell’imprenditore commerciale è costituito dalle regole che fanno riferimento a:

  • Obbligo di avere delle scritture contabili.
  • Mancata soggezione al fallimento (imprenditore commerciale fallisce, l’agricolo non fallisce mai).
  • Nel caso di rappresentanti dell’imprenditore commerciale compare la figura di institore che è il rappresentante, e questa non si applica all’imprenditore agricolo.

Imprenditore commerciale (art. 2195): quello che non è agricolo è commerciale. Il codice lo disciplina senza definirlo.

L’imprenditore commerciale esercita:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (es. produzione di vetture)
  • Attività intermediaria nella circolazione di beni (es. Fiat fa le macchine e perché arrivino al consumatore, il commerciante deve fare da intermediario con la sua concessionaria; si frappone nella circolazione di un bene, fra produttore e consumatore).
  • Attività per trasporto di beni
  • Attività bancaria/assicurativa: la banca prende in prestito i soldi e li presta a qualcun altro, il depositante mette i soldi in banca per usarli, e la banca riconosce un interesse. Il guadagno della banca sta nella differenza del tasso di interesse del cliente e del debitore.
  • Attività ausiliarie delle precedenti: attività che sia funzionale o di ausilio alle precedenti, è attività commerciale. Es. agenzie pubblicitarie. Es. chi crea siti internet per imprese in modo da pubblicizzare prodotti, o chi crea siti per vendita online, fa attività di ausilio alle imprese commerciali. Es. chi è lavoratore autonomo come agente di commercio (propone prodotti per farli acquistare), è imprenditore commerciale.

Il fenomeno di holding è conosciuto in tutto in mondo, ed è un “capogruppo” costituito da società o persona fisica.

È un’impresa/persona “capogruppo” che dà vita a gruppi di imprese. C’è un’entità che avendo la maggioranza di azioni di alcune società, le controlla, decide che cosa far fare a loro.

Es. una volta lo era l’assicurazione “Generali” o il quotidiano “La Stampa” erano controllate da una holding che gestisce le partecipazioni nelle varie società del gruppo.

La holding è un’impresa commerciale perché la sua attività è quella di gestire le partecipazioni in imprese commerciali. Il suo oggetto è in via mediata. La sua natura commerciale deriva da quella delle società controllate.

Piccolo imprenditore: ha lo stesso trattamento “privilegiato” dell’imprenditore agricolo. Non è soggetto all’iscrizione al registro delle imprese, la disciplina della rappresentanza è quella della rappresentanza volontaria civilistica. Può essere sia agricolo che commerciale.

La definizione si trova nell’articolo 2083: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (=piccolo imprenditore agricolo), gli artigiani (=piccolo industriale), i piccoli commercianti (=piccolo imprenditore commerciale).

Sono piccoli imprenditori coloro che esercitano attività organizzata in proprio o con i componenti della famiglia in misura maggiore rispetto al lavoro dei dipendenti che ha assunto e rispetto al capitale investito.

Es. orefice vende gioielli e lavora da solo con la moglie = non è piccolo commerciante perché prevale il capitale investito perché per comprare i gioielli (per poi rivenderli) deve investire un importante capitale. L’investimento è tale per cui è un imprenditore commerciale e non un piccolo imprenditore.

La prevalenza va anche riferita al capitale investito, il capitale investito non deve prevalere sul lavoro di imprenditore e familiari. Es. orafo non è piccolo imprenditore, perché l’acquisto dei gioielli è di valore maggiore rispetto al lavoro che esercita.

L’artigiano è un piccolo imprenditore, tutelato dalla legge 443, legge speciale del 1985, definita “legge quadro sull’artigianato” (competenza legislativa concorrente regionale).

Nell’articolo 3 si definisce la figura dell’artigiano, quanti dipendenti può avere.

L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non significa che si ha riconoscimento dell’attività artigianale. Bisogna constatare che ci sia prevalenza di lavoro rispetto al capitale e prevalenza di lavoro familiare rispetto a quello di terzi. L’iscrizione all’albo non è riconoscimento della figura di artigiano per il giudice. È un indice dell’essere impresa artigiana, ma non vincola un giudice civile. Rileva le dimensioni dell’impresa: piccola o medio-grande.

La legge fallimentare, modificata nel 2007-8, all’articolo 1 dice quando un soggetto è fallibile, i presupposti per il fallimento:

  • Soggettivo: essere imprenditore commerciale non piccolo.
  • Oggettivo: l’insolvenza.

È considerato imprenditore commerciale non piccolo, colui che ha:

  • Attivo patrimoniale annuo superiore ai 300.000 euro
  • Ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro
  • Debiti anche non scaduti per più di 500.000 euro

Due casi:

  • Quando si ragiona in termini di fallimento si applica la disciplina della legge fallimentare, in tutti gli altri casi si applica il codice civile.

Se qualcuno chiede il mio fallimento, il giudice verificherà se sono piccolo o meno dai miei bilanci.

  • Ma se come artigiano chiedo di insinuarmi nel fallimento
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher c597 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Riolfo Gianluca.
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