Istituzioni di diritto privato
Il diritto privato regola i rapporti tra individui, privati cittadini, sia una persona fisica che un'aggregazione di persone di ambito giuridico. Il diritto privato corrisponde alla frase "hominis ad hominem proportio": al mio dovere corrisponde il diritto di qualcun altro e viceversa. Il Codice civile è il corpo in cui troviamo le fondamentali regole di diritto privato. Avente 2969 articoli, è suddiviso in 6 libri.
Ciascun cittadino ha una serie di diritti e fondamentali inalienabili (diritto alla vita, al voto, al libero pensiero, alla salute e così via) che non possono essere ceduti né venduti a nessuno. Di questi diritti si fa menzione anche nella carta della costituzione. Ogni individuo quando nasce ha infatti la capacità giuridica, cioè la capacità di essere titolare di diritti e di doveri. Non tutti i diritti di cui si è titolare possono essere scardinati, questi sono i diritti inalienabili, collegati all’essenza dell’essere umano. La capacità giuridica è definita dall’articolo 1 del Codice civile, ed è un fondamentale cardine della civiltà.
Il diritto è un fenomeno che è connaturato all’uomo come essere sociale, poiché l’uomo per vivere in società ha bisogno di una serie di regole secondo cui si organizza la vita di una determinata collettività, l’ordinamento giuridico, composto da norme giuridiche, disposizioni che impongono o proibiscono ai destinatari un determinato comportamento.
Diritto privato e pubblico
Dunque, il diritto privato può essere considerato un diritto soggettivo, poiché, nonostante alluda a un complesso di regole che la società si è data per dare ordine alla convivenza con altri individui, si tratta di regole che sanzionano i rapporti tra individui soggettivi. Il diritto pubblico, invece, è un complesso di norme che regolano il modo di esercizio del potere dello Stato e la sua organizzazione.
Le fonti del diritto privato: La costituzione e il rapporto tra legislazione italiana e UE
Le fonti sono gli strumenti che originano le norme del diritto privato, un sistema di norme giuridiche, molte delle quali derivano dalla legislazione europea. C’è una gerarchia tra le fonti del diritto privato:
- Costituzione e leggi costituzionali
- Trattato UE e legislazione UE
- Codice civile e altre leggi ordinarie dello Stato
- Leggi regionali
- Regolamenti
- Usi
Al vertice di questa piramide troviamo la Costituzione e le leggi costituzionali, sorte dopo la Seconda guerra mondiale, quando era necessario procedere a una riaffermazione dei diritti fondamentali. L’articolo 138 della Costituzione fa in modo che questa non possa essere modificata molto facilmente, così che personaggi inopportuni non intervengano più. Si tratta di una costituzione rigida poiché sono necessarie maggioranze particolarmente alte in parlamento per la modifica. Un elemento che non può essere modificato è quello inerente alla Repubblica.
La costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, mentre il Codice civile nel 1942, ma c’erano ancora una serie di norme che prevedevano un’impostazione della preminenza del marito rispetto alla moglie. Si è dovuto attendere 27 anni per un adeguamento tra queste norme e quelle contenute nel Codice civile.
Costituzione e leggi costituzionali
La prima parte della costituzione dall’1 al 12 tratta dei diritti fondamentali. Importanti sono l’articolo 1 e l’articolo 2 sul rispetto dei diritti umani. La Costituzione inoltre richiede all’individuo l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che indica come non sia sufficiente focalizzarsi sui diritti ma anche quello di sacrificarsi ai fini dell’uguaglianza dei cittadini.
Dall’articolo 13 si trova la parte dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini. Importante è l’articolo 13 che si occupa dell’inviolabilità della libertà personale, il 14 del domicilio e il 15 della libertà e segretezza della corrispondenza. L’articolo 16 vuole evitare che ci siano restrizioni alla circolazione dei cittadini, ma introduce una limitazione in caso di situazioni sanitarie pericolose. L’articolo 18 parla della libertà di associazione, il 19 della libertà di religione e il 21 della libertà di pensiero. Come concretizzazione dell’articolo numero 3, l’articolo 29 eguaglia i coniugi nel matrimonio e l’articolo 30 segue parlando dei compiti dei genitori e dei diritti dei figli.
Nel contesto dei rapporti economici, l’articolo 36 e 37 si dedicano all’uguaglianza tra i diritti dei lavoratori. In particolare, il primo specifica che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro, a ferie e a un certo numero di ore di lavoro. Si specifica anche che le donne lavoratrici devono avere eguali diritti. L’articolo 32 della costituzione si ricollega alla libertà della circolazione. L’articolo 41 ha a che fare con la libertà di iniziativa economica privata. L’articolo 42 è invece un baluardo della tutela della proprietà privata.
Fonti dell’Ue
Il Trattato sull’Unione europea e in particolare i Regolamenti dell’UE introducono norme giuridiche all’interno dell’ordinamento italiano. Il Trattato sull’Unione europea ha efficacia diretta in ciascun ordinamento nazionale ed è uno strumento normativo che vede una proposta da parte dell’UE, una discussione della stessa e poi una successiva eventuale approvazione da parte del Parlamento dell’UE che non ha bisogno di un ulteriore atto normativo all’interno dei singoli stati. Le Direttive dell’UE invece necessitano di essere trasposte. Solitamente si adottano più frequentemente le Direttive, in quanto è difficile trovare un accordo tra 27 paesi con culture diverse e le Direttive permettono agli stati singoli membri di fare proprie le regole come più ritengono opportuno. In questo caso gli stati hanno la libertà di discostarsi più o meno da ciò che è prescritto nella specifica direttiva. Una direttiva di armonizzazione minima, stabilisce un livello minimo in cui non si può derogare, ma li lascia liberi di derogarsi da quel livello in su. Le direttive di armonizzazione massima invece, hanno un livello minimo e un livello massimo di tutela.
Leggi ordinarie e atti con forza di legge
Fonti nazionali
Il Codice civile è la fonte principale del diritto privato italiano. Contiene 2969 articoli, divisi in 6 libri:
- Persone e Famiglia
- Diritto delle successioni
- Proprietà
- Obbligazioni
- Lavoro
- Tutela dei diritti
Esistono, seppur sia il Codice civile la fonte principale e il cuore della disciplina dei rapporti tra privati, molte altre leggi che contengono la disciplina di rapporti tra privati (consumo, codice del turismo…).
Per quanto riguarda le fonti nazionali è importante menzionare la legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge ordinaria. Per esempio, il Codice civile ha rango di legge ordinaria, mentre il codice di consumo ha una forza di legge ordinaria ma è stato adottato mediante un decreto legislativo: non è una legge, ma è assimilato alla legge per quanto riguarda gli effetti e la forza. Dunque, distinguiamo tra legge ordinaria e atti aventi forza di legge ordinaria:
Legge ordinaria: L’articolo 70 della Costituzione dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Sottolinea poi che l’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. L’articolo 72 della Costituzione dice come si arriva a una legge ordinaria: ogni disegno di legge presentato da una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva con votazione finale.
Promulgazione e pubblicazione: Definito dall’articolo 73, arriva il momento della promulgazione e vengono prima promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione, successivamente vengono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il periodo di 15 giorni serve per permettere ai cittadini di adeguarsi al mutato quadro legislativo. Il presidente della repubblica ha il potere di chiedere una nuova deliberazione, può chiedere alle camere di modificare il testo in caso dubitasse della conformità a costituzione della legge. Le camere non possono rifiutarsi, se, evitando di modificarla, approvano nuovamente la legge questa dovrà essere promulgata entro 1 mese di tempo.
Atti con forza di legge ordinaria: Gli atti con forza di legge ordinaria sono frutto di un procedimento legislativo differente che vede come protagonista il Governo. Solamente in specifici casi, quando magari il Governo ha competenze più adatte del parlamento, può esercitare l’attività legislativa delegata dal Parlamento, emanando decreti legislativi, atti aventi forza di legge. Per farlo serve la “legge delega” tramite la quale si delega il governo fissando i principi e i criteri direttivi, il tempo massimo e l’oggetto della funzione.
I decreti-legge si pongono al limite tra la ripartizione di poteri tra parlamento e governo. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Tuttavia, in casi di urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, presentandoli il giorno stesso per la conversione alle Camere, appositamente convocate entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La costituzione apre dunque con molta cautela, la possibilità al governo di emanare atti normativi aventi forza di legge pur in assenza di una preventiva delega del parlamento. È fondamentale quindi che i Decreti-legge vengano utilizzati con assoluta attenzione e in casi eccezionali.
Situazioni giuridiche soggettive attive e passive: Diritti assoluti e diritti relativi
Capacità di agire
La capacità di agire è la capacità di mobilizzare liberamente la propria sfera giuridica facendo entrare o uscire diritti. La capacità di agire richiede una maggiore consapevolezza rispetto a quella che abbiamo alla nascita; dunque, si acquisisce a 18 anni (art. 2 c.c.), età stabilita dall’ordinamento giuridico alla quale si presume che l’individuo abbia acquisito la maturità necessaria a modificare la propria sfera giuridica.
Capacità giuridica
La capacità giuridica è una situazione che tutti gli individui possiedono dalla nascita e che racchiude tutti i diritti fondamentali dell’essere umano. Si distinguono all’interno di questa le situazioni giuridiche soggettive (che riguardano il soggetto) attive (diritti), all’interno della quale c’è l’importante distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi, o passive (doveri).
Situazioni giuridiche soggettive attive
Il diritto assoluto è un diritto che vale nei confronti di tutti gli altri individui dell’ordinamento giuridico. Allo stesso tempo se un individuo vanta questo diritto su tutti i soggetti, questi ultimi devono astenersi dal ledere il diritto stesso. Esempi di diritti assoluti sono i diritti della personalità, che riguardano la persona e la sua tutela. Una seconda categoria di diritti assoluti è quella dei diritti reali, che riguardano la res. All’interno di questa categoria si dividono i diritti reali di godimento, i diritti in forza dei quali il titolare del diritto gode di un bene e di garanzia. Il diritto reale di godimento principe è il diritto di proprietà.
Nel caso dei diritti relativi, il titolare può far valere una pretesa nei confronti di uno o più soggetti dell’ordinamento giuridico a fronte del quale l’altro soggetto è tenuto ad un determinato comportamento. Ad esempio, il diritto di obbligazione è un diritto relativo. Si chiama “relativo” perché mette in “relazione” due individui, tramite la relazione di debitore e creditore. Di questi legami si parla in particolare nel quarto libro del Codice civile.
Il diritto potestativo è il potere riconosciuto al soggetto di incidere nella sfera giuridica altrui con un proprio atto di volontà; non è necessario che l’altro soggetto sia d’accordo (es. diritto di licenziamento).
La potestà è il potere che ha un individuo di compiere degli atti che incidano nella sfera giuridica di un soggetto ma nel suo interesse specifico. È ad esempio il rapporto genitore-figli.
L’interesse legittimo è una situazione giuridica di vantaggio che spetta ad un soggetto in ordine ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione a tali soggetti di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene. Per esempio, il candidato in un concorso pubblico non può avere il diritto soggettivo ad essere assunto o ad essere valutato in modo corretto, ma ha un interesse legittimo a che le operazioni si compiano secondo legge e in modo uguale e trasparente per tutti.
Si ha un’aspettativa quando l’acquisto di un diritto dipende dal verificarsi di un evento dedotto in condizione. Esempio tipico è quello del caso in cui un familiare cada vittima di un incidente stradale e l’aspettativa legittima dei familiari è quella del risarcimento.
Situazioni giuridiche soggettive passive
L’obbligo è un vincolo giuridicamente previsto e imposto, in corrispondenza delle norme vigenti all'interno di una collettività o di un ambiente.
L’onere è un comportamento non obbligatorio, richiesto ma per trarne un vantaggio. Ad esempio, se comprando un cellulare trovo un difetto, ho l’onere di denunciare il malfunzionamento e ottenere una serie di vantaggi, ma solo se ne denuncio i difetti, cosa che non sono obbligato a fare.
I soggetti del diritto, capacità giuridica e capacità di agire
Con la definizione soggetto del diritto intendiamo ogni soggetto che, secondo l’ordinamento giuridico, è considerato possibile titolare di diritti e obblighi. Un singolo individuo possiede una capacità giuridica alla nascita, invece per le aggregazioni di soggetti si utilizza la definizione di personalità giuridica che fa riferimento a gruppi di persone, come le società. La capacità di agire invece si acquista a 18 anni, perché si presuppone che a questo punto il soggetto sia idoneo ad intendere e a volere. Viene definita anche come capacità legale di agire poiché è la legge a definire il momento in cui si è capaci di modificare la propria sfera giuridica. A differenza della capacità legale di agire, è detta anche “capacità naturale”, perché non fa riferimento a un ordinamento giuridico, ma alla capacità di ciascun soggetto di comprendere ciò che gli accade intorno. È possibile che anche dopo i 18 anni di età la capacità di intendere e di volere venga a meno, motivo per il quale l’ordinamento presta una protezione per coloro che, pur avendo la capacità legale, non possono detenere la capacità di intendere e di volere. In quei casi entra in vigore l’articolo 428 del Codice civile: Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
Limitazioni della capacità di intendere e di volere
Limitazioni temporanee: se per un determinato periodo di tempo si è incapaci di intendere e di volere, devono essere tutelati i diritti di entrambe le parti. L’annullamento dei contratti non avviene finché non si stabilisce se colui che aveva contrattato fosse stato in malafede e avesse o meno approfittato della situazione. Solo il giudice pronuncerà l’annullamento del contratto a seconda della vicenda, e in questo caso la proprietà rientrerà nella sfera giuridica di colui che non aveva avuto capacità di intendere e di volere a patto di restituire il denaro. Per quanto riguarda il concetto di buonafede, in senso soggettivo, si rimanda all’articolo 1147, è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto. Si può parlare di buonafede quando il soggetto non è consapevole di ledere il diritto altrui. Tuttavia, per definirsi in buonafede non è sufficiente "i
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