Estratto del documento

Informazioni sul corso

  • Finisce il 31 ottobre con provetta il 7 novembre
  • Ultima lezione: una prova scritta sulla parte che ha spiegato lui in classe
  • Ven 15 e 22: no lezione
  • Inizia alle 5 in punto il martedì
  • No libro di testo, solo appunti
  • No firme
  • 50% del voto viene dalla presentazione, individuale o a gruppi, circa di 15 minuti
  • Presentazioni: prendere delle convenzioni dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) e presentare gli standard internazionali alla classe
  • 30 h lezione frontali
  • 8/9 h di presentazioni

Contenuti

Rapporto tra globalizzazione e diritto del lavoro sul versante internazionale: diritto internazionale del lavoro.

12 settembre 2017

La globalizzazione non ha determinato solo una serie di effetti economici ma anche lavoristici, sia riguardo ai Paesi sviluppati sia ai Paesi in via di sviluppo: la rete ha avuto grandi ripercussioni sui mercati internazionali. I Paesi in via di sviluppo hanno cominciato a poter commerciare nei mercati internazionali grazie ai loro prodotti a basso costo, i quali derivano da standard lavoristici e tutele inferiori rispetto a quelli dei Paesi sviluppati.

Tuttavia effetti negativi si sono avuti anche nei Paesi occidentali: delocalizzazione di molte imprese e conseguente perdita di posti di lavoro. Race to the bottom = corsa verso il basso = competizione che taglia il più possibile i diritti dei lavoratori per primeggiare sugli altri.

L'unico soggetto che potrebbe essere in grado di contrastare gli effetti negativi della globalizzazione non può essere che un organismo altrettanto internazionale come l'OIL (mentre gli Stati o gli organismi regionali non avrebbero speranza).

In realtà anche l'OIL ha subito pesanti conseguenze con la globalizzazione, anche perché si tratta di un organismo fondato nel 1919 con il Trattato di Versailles (trattati di pace 1GM): il trattato fondativo dell'OIL prende il nome di Costituzione. Si presenta dunque ormai lenta, impreparata ed obsoleta, infatti è impensabile modificare i trattati istitutivi, ci vorrebbero maggioranze irraggiungibili.

Allora in che modo l'OIL ha comunque cercato di rispondere alla globalizzazione?

Perché comunque ci ha provato, una serie di tentativi sono stati fatti: ad esempio in origine l'OIL operava mediante atti normativi che poi dovevano essere ratificati dagli Stati per essere resi diritto domestico; ora invece opera attraverso atti di soft law in modo da dimezzare i tempi, cercando quindi di superare la crisi dovuta alla globalizzazione.

Tuttavia l'OIL conta 187 Paesi membri, e quindi vi è spesso il problema di raggiungere la maggioranza, ad esempio i Paesi in via di sviluppo difficilmente approverebbero un innalzamento degli standard lavorativi che produrrebbe poi un inevitabile aumento del prezzo dei loro prodotti, oppure quello che riguarda la ratifica delle convenzioni, le quali spesso non c'è da parte di tutti i Paesi membri.

L'OIL ha risposto alla globalizzazione economica con la globalizzazione dei diritti dei lavoratori, in particolare mediante 2 strumenti:

  • Ha adottato una Dichiarazione circa i Core labour standards = diritti sociali fondamentali: un minimo di diritti talmente basilare che dovrebbero essere riconosciuti ovunque:
    • Libertà sindacale e diritto di contrattazione collettiva
    • Lotta al lavoro infantile
    • Lotta alle discriminazioni
    • Lotta al lavoro forzato
  • Ha dato vita ad un'evoluzione riguardo la politica dei core labour standards adottando una Dichiarazione sul decent work = lavoro dignitoso, lavoro decente. Questa politica, oltre a rafforzare i core labour standards, cerca di predisporre contesti dove le convenzioni possano poi essere davvero attuate e non solo formalmente ratificate, ad esempio che efficacia può avere ratificare convenzioni che prevedono determinati standard se poi non vi è alcun sistema ispettivo riguardo il loro rispetto?

Bisogna poi dire che l'OIL non ha alcun tribunale (l'art. 37 non è stato implementato): per il monitorare l'implementazione delle convenzioni dispone allora di un sistema molto strano, per così dire quasi giurisprudenziale: una commissione di tecnici (professori, giudici...) che fa un'analisi dell'implementazione delle convenzioni OIL nei diversi Paesi, e mentre questi fanno l'analisi non fanno altro che interpretare le convenzioni che i Paesi dovrebbero attuare = è una quasi giurisprudenza, ad esempio la commissione può interpretare come impliciti alcuni diritti che non compaiono testualmente per iscritto nelle convenzioni.

Inoltre le decisioni di questa Commissione di esperti cominciano ad essere utilizzate da varie corti ed istituzioni, nazionali ed internazionali.

14 settembre 2017

Evoluzione storica dei diritti dei lavoratori a livello internazionale = analizzare la situazione che precede la globalizzazione, cioè prima della metà degli anni '90.

Origini del diritto internazionale del lavoro

Innanzitutto perché in Italia tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 è nato il diritto del lavoro? E perché si è pian piano reso autonomo dal diritto civile? Per un'esigenza di tutela: nel contratto di lavoro tra le parti contrattuali (datore di lavoro e lavoratore) non c'è quella parità ed eguaglianza che invece troviamo negli altri contratti tradizionali = pur di lavorare, si potrebbe creare una deleteria race to the bottom circa retribuzione e diritti a causa della posizione privilegiata e sovraordinata del datore di lavoro.

Questo accade non solo in Italia ma un po' in tutta Europa, però con diritti del lavoro nazionali diversificati tra di loro. Comincia allora a farsi strada un movimento che propone, accanto ai diritti nazionali, la creazione di determinati standards minimi di tutela sempre in materia di diritto del lavoro ma validi a livello internazionale. Negli stessi anni vengono poi fissati gli standards giuslavoristici internazionali, i quali si affiancano alla nascita dei diritti del lavoro nazionali; ma tutto questo avviene per ragioni molto diverse, praticamente opposte: diritto internazionale del lavoro quale una sorta di reazione a quelli che sono i diritti nazionali del lavoro.

Infatti questi standards hanno un'incidenza economica importante, ad esempio costo del lavoro basso derivante dalla mancanza di limiti di orario di lavoro o di un'età minima per l'accesso al lavoro = prodotti venduti a basso prezzo = maggiore guadagno.

Se i diritti nazionali del lavoro sorgono per esigenze di tutela, il diritto internazionale del lavoro nasce per esigenze prettamente economico-concorrenziali: mettere in campo degli standards internazionali, ove possibile validi per tutti i Paesi, al fine di evitare che determinati Stati dotati di standards di lavoro più bassi finiscano per fare concorrenza sleale nei confronti di quelli che hanno standards di lavoro più alti. Si cerca un livellamento verso l'alto, in modo da costringere i Paesi con gli standards più bassi ad applicare invece quelli propri dei Paesi con gli standards più alti, riportando quindi alla parità i vari Stati riguardo ai costi di produzione.

Quindi il diritto del lavoro internazionale in origine non nasce assolutamente per un ideale romantico di maggior tutela del lavoratore bensì solo per necessità puramente economiche (= combattere il dumping sociale e quindi la concorrenza sleale).

Tutto questo accade a cavallo del 1800 e del 1900: vi sono una serie di studiosi nonché imprenditori che cominciano a proporre determinati standards giuslavoristici validi a livello internazionale ai loro governi (uno su tutti l'inglese Robert Owens in Inghilterra); dopo una prima fase di attivismo di singole persone, a livello europeo si organizzano allora le prime conferenze intergovernative che cominciano a ragionare sulla possibilità di creare trattati e convenzioni contenenti standards in materia di lavoro, ma in questo momento nessuno propone ancora la creazione di un'organizzazione internazionale.

Dopo vari tentativi finiti nel nulla (vedi la Conferenza di Berlino del 1890), ad un certo punto arrivano i primi risultati: Conferenza di Berna (non a caso l'OIL ha sede a Ginevra), di durata biennale (1905-1906), in occasione della quale vengono adottati i primissimi due trattati internazionali in materia di lavoro:

  • Trattato che vieta l'uso di fosforo bianco nella produzione di fiammiferi (all'epoca vi era una grande produzione di fiammiferi): c'è quindi il divieto di una sostanza = non è banale che la prima convenzione di diritto internazionale del lavoro riguardi la tematica della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro. Si tratta infatti di standards che nascono per esigenze economico-concorrenziali = trattato internazionale come strumento che incide sulla produzione delle imprese a livello internazionale. È una scelta che ha sicuramente un costo alto, poiché fissare certi minimi di sicurezza e salute in materia di lavoro innalza di molto i costi di produzione delle imprese. Non a caso il fatto di non aver inserito la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro tra i Core Labour Standards, sebbene vi è stata un'ampia produzione di documenti OIL in materia, è proprio dovuto al fatto che fissare delle garanzie minime in questo ambito ha costi d'implementazione altissimi = se inserite tra Core Labour Standards, ci sarebbe stato il rischio che molti Paesi in via di sviluppo non li avrebbero poi ratificati o comunque non li avrebbero attuati nel concreto.
  • Trattato sul lavoro notturno femminile: non a caso i diritti del lavoro nazionali agli albori cercavano di tutelare i più deboli tra i deboli (donne e bambini); tuttavia i soggetti da tutelare non erano sempre selezionati per ragioni umanitarie e filantrope bensì economiche, ad esempio tutelare i bambini per assicurare i posti di lavoro degli adulti.

Con la 1GM questa evoluzione ha tuttavia un freno; terminato il conflitto, essa riprende ed è proprio con i Trattati di Pace del 1919 che nasce finalmente l'idea di dar vita ad una vera e propria istituzione internazionale, comunque diversa dalla Società delle Nazioni Unite, che si occupi di temi giuslavoratistici, mentre prima d'allora i vari governi si erano concentrati solo sull'adozione di trattati e convenzioni isolati per fissare standards minimi di lavoro che poi ciascuno avrebbe cercato di garantire all'interno della propria nazione; durante le trattative viene allora creata una commissione che fa proposte in materia.

La 13ma parte del Trattato di pace di Versailles del 1919 non è che la Costituzione (OIL Constitution) = il trattato istitutivo dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro = ILO in inglese).

Dunque dal 1919 abbiamo una specifica organizzazione internazionale che si occupa delle tematiche del lavoro, e pur sempre autonoma dalla Società delle Nazioni (e quindi poi autonoma dall'ONU, sebbene in seguito diventerà una sua agenzia specializzata).

Per quanto il Trattato OIL sia stato più volte modificato, soprattutto nei primi anni, oggi è molto difficile emendarlo a causa delle alte maggioranze richieste (dovute al sempre più elevato numero di Paesi membri): dunque è sempre più difficile rispondere alle nuove esigenze che si presentano nella società globale = è divenuta un'organizzazione perlopiù lenta ed obsoleta.

Perché la 13ma parte del Trattato di Versailles è chiamata costituzione? Infatti, essendo un trattato di diritto internazionale, non rispecchia affatto i caratteri tipici delle costituzioni nazionali tradizionali.

Nella versione originaria (in quanto emendata alla fine della 2GM), nella Costituzione OIL non troviamo né principi, né obiettivi e neppure diritti (come invece ci si potrebbe aspettare da una costituzione); vi troviamo piuttosto un preambolo (art. 427 del Trattato di Versailles) in cui si dice che l'OIL è chiamata a legiferare in materia di diritto del lavoro con riguardo a determinate tematiche; vi è poi una sorta di elenco di temi ma inserito solo a scopo meramente esemplificativo. Rimane però il fatto che la Costituzione OIL non contemplava alcun principio o diritto fondamentale.

Se il diritto internazionale del lavoro nasce come reazione nei confronti dei diritti nazionali del lavoro, non fissare con precisione alcun obiettivo o diritto è come lasciare le mani libere all'OIL = è come darsi la possibilità di vedere prima cosa fanno i singoli Stati per poi rispondere di conseguenza.

Ecco che allora abbiamo un trattato che al 99% riguarda solo questioni organizzative (organi, fonti, sistema sanzionatorio) = la Costituzione OIL in versione originaria si occupa praticamente del solo strumentario che poi andrà a produrre standards in certe tematiche lavoristiche, alcune delle quali lì elencate a titolo meramente esemplificativo.

A questa mancanza nel 1998 l'organo assembleare dell'OIL cercherà di sopperire fissando alcuni obiettivi e principi dell'organizzazione, ma comunque non riuscendovi in maniera soddisfacente.

Costituzione dell'OIL

Tre aspetti fondamentali contemplati

Fonti

In particolare l'art. 19 (norma lunghissima) fa riferimento alle fonti tipiche. L'OIL come unicum nel suo genere in quanto fin dal 1919 prevede all'interno della propria Costituzione da un lato convenzioni internazionali in materia di lavoro e dall'altro raccomandazioni internazionali in materia di lavoro.

Di fatto la disposizione si presenta suddivisa in due parti: una parte dedicata alle convenzioni ed una parte dedicata alle raccomandazioni. Unicum perché fin da subito accanto alla convenzione, strumento di hard law giuridicamente vincolante, prevede anche la raccomandazione, strumento di soft law giuridicamente non vincolante.

Se quindi si adotta una convenzione internazionale in una determinata materia giuslavoristica (convenzioni OIL di solito molto stringate, si limitano ad indicare principi, diritti ed obiettivi) dopo si affianca quasi sempre anche una raccomandazione (che invece spiega agli Stati membri come attuare ed implementare principi e gli obiettivi lì contenuti, raccomanda mette in capo a mo' di linee guida per la convenzione). Ovviamente solo le convenzioni sono strumenti di hard law = giuridicamente vincolanti.

Tuttavia questo non significa che le convenzioni adottate dall'OIL siano direttamente ed immediatamente applicabili all'interno dei Paesi membri, cioè in maniera automatica come fosse regolamento UE, nei vari Paesi membri (ciò è sicuramente uno dei tanti fattori che portano alla crisi dell'OIL): un conto adottare tante belle convenzioni, le quali però nel concreto molto spesso vengono ratificate o comunque implementate solo da una minima parte dei Paesi membri.

Non c'è dubbio che la ratifica sia il minimo, il presupposto fondamentale dell'implementazione nonché del sistema sanzionatorio: infatti il sistema di monitoraggio nonché il sistema sanzionatorio (complaints-reclami) sia di monitoraggio si possono adottare solo se è intervenuta la ratifica nei confronti di quei Paesi che hanno almeno ratificato la convenzione presa in considerazione (= non sanzionabile il mancato rispetto di una convenzione non ratificata).

Tripartitismo

Il contesto giuridico-istituzionale dell'OIL è caratterizzato da questo elemento che lo rende un organismo unico nel suo genere: se dal punto di vista tecnico-giuridico rimane pur sempre un'organizzazione intergovernativa di Stati, dall'altro è comunque un'organizzazione internazionale tripartita = in seno ai suoi organi principali non sono rappresentati solo delegati del governo, ma anche delegati delle parti sociali dei sindacati lavoratori (= organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori) nonché delegati dei sindacati datori del lavoro (= organizzazioni datoriali (= sindacati, parti sociali).

Il tripartitismo è un elemento rilevantissimo in quanto i due principali organi dell'OIL sono entrambi organi tripartiti:

  • La Conferenza internazionale del lavoro = organo assembleare
  • Il Consiglio di amministrazione = organo di governo dell'OIL

Significa quindi che questi due organi sono composti per metà dai rappresentanti governativi e per l'altra metà dai rappresentanti delle parti sociali (ogni Stato membro individua 4 rappresentanti: 2 delegati del governo, 2 delegati delle parti sociali, 1 dei sindacati dei lavoratori e 1 delle organizzazioni datoriali), lo stesso per il CDA.

Questa scelta fin dalle origini è legata all'essenza stessa del diritto del lavoro. Quindi il contributo delle organizzazioni sindacali alla creazione di standards giuslavoristici internazionali è pari a quella governativa: in primis perché hanno avuto un ruolo primario e d'impulso anche nei diritti nazionali del lavoro, fenomeno sindacale, e poi anche perché se le norme internazionali vengono create a livello tripartito è più facile che in seguito la loro implementazione a livello nazionale (dove il diritto del lavoro è sempre tripartito) sia facilitata e quindi più garantita (= si cerca di ricreare le condizioni nazionali a livello internazionale).

Oggi tuttavia, a causa di decolonizzazione e globalizzazione, il principio del tripartismo si è un po' scolorito.

Dopo fonti e tripartitismo, la Costituzione OIL si occupa degli organi.

Art. 3: Conferenza internazionale del lavoro

Conferenza internazionale del lavoro = organo assembleare: organo tripartito che viene costituito sulla base dei rappresentanti che ogni Stato membro, nel numero fisso di 4 (2 rappresentanti governativi, 2 rappresentanti delle parti sociali), decide di inviare.

Dunque la composizione della conferenza, la quale assomiglia ad un Parlamento, dipende dal numero dei Paesi che hanno aderito all'OIL: se in origine ne facevano parte 30-40 Paesi, oggi con 187 Paesi membri abbiamo una conferenza di oltre 800 persone = difficoltà di funzionamento e di coordinamento.

Questa analizza le proposte di nuovi provvedimenti normativi, le discu

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.baisi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Borzaga Matteo.
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