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Storia del diritto canonico

Prof.ssa C. Natalini

Università degli Studi di Trento

Anna Domenichini Università degli Studi di Trento

Lezione 1 - Capitolo uno: la disciplina degli ornamenti

1. Un'introduzione

Vedremo come le fonti del diritto canonico vengono utilizzate in materia di ornamento. Quest'ultimo, proprio perché legato alla morale, è molto interessante perché la morale, per quanto sia sempre la medesima nel cristianesimo, è legata all'interpretazione che si lega a sua volta ai tempi che cambiano.

È interessante osservare come si arrivi a capire ad un certo punto, proprio nel cuore del Medioevo, come gli ornamenti sono il risultato della creazione divina (in quanto frutto dell’uomo che è creatura di Dio) e quindi non sono di per sé da disprezzare. Nel momento in cui si mette a punto questa concezione, che cambia fortemente rispetto al passato che era stato così rigido di fronte all'ornamento femminile, inizia un nuovo periodo di apprezzamento in positivo dell'ornamento ed è piuttosto la questione dell’uso degli ornamenti che viene rimessa in discussione avendo come riferimento fondamentale il bene della persona e avendo come criterio di riferimento l’animus con cui la persona usa l’ornamento (buona o cattiva fede).

Si tratta di un apprezzamento che torna ad essere ricacciato dentro maglie più strette durante la prima età moderna, quando la questione dell'ornamento finisce per coinvolgere l’intervento da parte del potere pubblico per far sì che non si impoverisca, cioè comincia ad essere trattata in funzione dell’economia della città.

Non è il Medioevo quindi ad essere così rigido nei confronti dell'ornamento femminile, o perlomeno non lo è il Basso Medioevo (età in cui si sviluppa la città e il comune medievale; la mercanzia e le arti e i mestieri); mentre invece le chiusure si osservano nella prima età moderna quando l’ornamento diventa oggetto di normazione da parte del potere pubblico che se ne occupa non tanto per la questione morale dell’uso delle ricchezze quanto in relazione del benessere e alla ricchezza dei cittadini dello Stato.

Se questo è vero, allora il pericolo è quello di pensare che la questione degli ornamenti e le leggi suntuarie (leggi emanate per disciplinare gli ornamenti femminili) nascono avendo come causa la rinascita cittadina e lo sviluppo della figura del mercante. Si dice nella letteratura maggioritaria che leggi suntuarie ci furono al tempo dell’Impero romano ma che poi nel lungo arco di tempo che noi chiamiamo Alto Medioevo, leggi suntuarie non ce ne furono. Bisognerà attendere la rinascita cittadina e soprattutto la nascita della figura del mercante perché si giustifichi una legislazione suntuaria.

Prima non c’era ricchezza, quindi non ci sarebbe potuto essere né consumismo né consumatori; quindi non avrebbero avuto senso leggi suntuarie.

Il corso si basa sulla contraddizione di questa tesi ritenendola infondata nel considerare questi elementi come motivo di nascita delle fonti e di come addirittura si possa ribaltare questa teoria, sostenendo come il modo diverso di pensare all’ornamento femminile come qualcosa di lecito e non di illecito provoca tutta la rivoluzione delle arti e dei mestieri caratteristica della città medievale. Quindi, non è la figura del mercante che ha procurato l’esigenza di mettere dei freni al lusso ma è invece il nuovo modo di considerare gli ornamenti come qualcosa di positivo che ha generato la necessità di costituire nuove forme di consumo.

I giuristi iniziano tutta un’opera di dimostrazione attraverso le fonti del diritto canonico con cui dimostrano come quelle leggi siano prive di validità. Qui, la costruzione della legislazione suntuaria crolla e si viene a creare una tensione nel momento in cui gli ornamenti entrano a far parte legittimamente della vita dei cittadini perché si tratta di capire fino a che punto il potere pubblico può intervenire per porre dei limiti a qualcosa che invece nel costume e nella morale stessa trova accoglimento.

Leggiamo il libro: Nelle premesse viene presentata la tesi secondo cui l’origine della legislazione suntuaria è da ricercare nella volontà di reprimere il lusso, percepito come ostentazione. Questa esigenza, secondo la dottrina maggioritaria, deriverebbe dalla nascita dell’attività mercantile cittadina.

Questa tesi non riguarda solo il tema degli ornamenti ma viene utilizzata anche per spiegare la nascita degli statuti comunali e la rinascita del diritto giustinianeo; infatti, una lunga tradizione storiografica aveva sottolineato come la rinascita degli studi e lo sviluppo del diritto statutario cittadino medievale si legasse alla formazione della città e quindi a un’attività di consumo.

Questa tesi riguardante le norme statutarie è stata smontata già da molto tempo; fino a che le comunità non sono state prese in considerazione dal diritto avevano poche possibilità di sviluppo; mentre quando sono state considerate esse stesse come fonte del diritto (c.d. ius proprium), ecco allora che si sono dotate di una dignitas dal punto di vista giuridico e hanno potuto iniziare a svilupparsi diventando protagoniste anche di una storia economica.

Qual è quindi l'atteggiamento giusto da adottare?

È quello di non affermare che il lusso nasce conseguentemente alla nascita delle figure mercantile; così come non è nemmeno corretto pensare che le attività mercantile nascono perché il diritto si occupa del lusso. Non è vero né l’una né l’altra cosa.

Ciò che è vero è il lento mutare del modo di pensare sia il diritto sia l’economia, quindi sia la disciplina giuridica delle comunità che si avviano ad animare la storia medievale sia il cambiamento in relazione ai beni di consumo che si pongono alla base della legislazione suntuaria.

Francesco Calasso critica questo modo di impostare la storia che è strettamente orientata da una concezione positivista, cioè che tende ad individuare sempre elementi posti dall’uomo attraverso i quali studiare la storia, mentre invece l’uomo è fatto anche di istinto, costume, pensiero etc, quindi tutto ciò che sfugge ad una positivizzazione, ad una messa per iscritto di regole incapaci di mutare e alle quali si tiene fede attraverso un sistema di sanzioni.

Secondo Calasso, il punto debole di questa concezione positivistica sta proprio nelle sue basi, cioè nella sua stessa giustificazione retorica: intendendo la trasformazione sociale (nel modo di pensare che incide sui costumi) provoca un cambiamento di ordine economico; ma si può affermare anche il contrario.

Quindi, i fattori economici come cause di trasformazioni sociali non potranno operare se non nel campo economico; e il loro trapasso nella vita morale, alla quale il diritto appartiene, non potrà compiersi se non a condizione che si trasformino in forze morali.

Anna Domenichini Università degli Studi di Trento

Quindi, il problema storico del c.d. determinismo nella vita morale non potrà essere altrimenti risolto se non come problema di forze morali. Queste si pongono alla base tanto del diritto quanto dell’economia.

Ciò che cambia infatti è il modo in cui ci si pone dinanzi alla questione degli ornamenti, il modo in cui spiritualmente vengono intesi.

Pagina 2 del manuale

Non è vero che è necessario attendere l’attività mercantile e lo sviluppo della città medievale per osservare l’importanza dell'ornamento.

Esempio: pensiamo al cavaliere feudale; tutta la sua vita è un’esaltazione fisica (sella dorata; alimentazione che tende a creare distinzioni all’interno della società per manifestare la superiorità dell’apparenza) eppure in questo momento non troviamo norme suntuarie, nonostante esistono tante fonti di natura teologica e anche tratte dalla predicazione medievale dell’anno 1000-1100 che non fanno altro che ricordare al cavaliere come la potenza non deriva dalla placcatura in oro dei finimenti e degli accessori ma dalla morale della persona.

Non troviamo norme perché ancora non si è formato lo ius proprium nella forma della città medievale, quindi anche da questo punto di vista nasce una legislazione suntuaria quando più diffusamente nasce una legislazione. Fintanto che dal punto di vista dello sviluppo della storia giuridica non nasce lo ius proprium, non nasce neanche la potestas statuendi e quindi non può esservi legislazione suntuaria, benché il problema dell’ornamento fosse sentito in maniera più rigida e restrittiva di quanto non lo sia stato nell’età della città medievale.

2. Dal sumptus medievale al luxus dell’età moderna

La parola “sumptus” (=suntuoso) viene tradotta con “lusso” ma se guardiamo il vocabolario di latino, vedremo che si tratta di un sostantivo che deriva da “sumo”, che vuol dire “prendere per usare”, quindi “mettere, indossare, adoperare”, ma anche “prendere per consumare”. Quindi, indica qualcosa che ci si mette addosso e di cui si fa uso; in particolare “sumptus” vuol dire “spesa, dispendio”, ma anche “prodigalità”.

Quindi, in realtà non vi è alcun riferimento alla parola “lusso” che passa attraverso il termine “luxus” inteso come “fasto, lusso, dissipazione, vita molle e lussuriosa, sfarzo, eccessi”. Non è vero che il “sumptus”, la legislazione suntuaria è una legislazione repressiva del lusso, ma è una legislazione che reprime la spesa che ciascuno dedica all’ornamento nel bilancio complessivo della vita familiare.

2.1 Passaggio dal Medioevo all’età moderna

C’è un momento in cui la legislazione passa dal disciplinare il bilancio familiare al reprimere lo sfarzo e l’eccesso? Sì, è quando in età medievale, in cui si cerca di disciplinare la spesa familiare per ragioni morali, però, man mano che le maglie della morale si allentano e quindi si addiviene più facilmente a un eccesso nell’uso delle ricchezze, allora si genera l'idea di reprimere lo sfarzo, l’eccesso affinché la società non si impoverisca e lo stato non si venga a trovare in difficoltà.

2.2 “Mangiare a modo tuo, vestire a modo altrui”

Questo proverbio racchiude in sé il problema del modo di sentire il costume, il senso del pudore ma anche il modo di concepire il valore giuridico di un bene, inteso come qualcosa suscettibile di valutazione patrimoniale che varia in base all’andamento del mercato. Quest’ultimo diventa l’indice di riferimento con cui si valuta sumptus e luxus, spesa o lusso; Anna Domenichini Università degli Studi di Trento ma si tratta sempre di due cose diverse: da un lato c’è l'apprezzamento patrimoniale di un qualche cosa; dall’altro c’è invece il grado di apprezzamento patrimoniale condotto dal mercato.

Ma se una cosa non ha mercato, non è detto che non abbia un apprezzamento patrimoniale e quindi non sia suscettibile di una legislazione. Ecco quindi che non è il mercato ma la misura in cui una cosa viene considerata bene giuridico che fa la differenza e il bene giuridico è tale sempre in relazione ad una morale.

Per fare un esempio ha detto che la droga non è un bene giuridico però ha mercato lol; viceversa, una macchina che non funziona più è suscettibile di valutazione patrimoniale ma non ha mercato. Quindi bisogna distinguere tra diritto ed economia, e anzi ciò che li mette in relazione è il modo di pensare.

Cosa cambia ad un certo punto che spinge le città comunali ad interessarsi a questo fenomeno? Il titolo condensa tutto un programma, perché ci si veste in base agli usi e costumi del luogo in cui si vive. La parola stessa “moda” ha al suo interno come radice “mos”, cioè il costume. Ecco che in questo percorso andremo a trattare sfere che riguardano la sfera privata della persona.

La questione degli ornamenti nello scontro tra pubblico e privato è particolarmente vivo.

Lezione 2 - 15/09/20

2.3 Riepilogo

Dal basso Medioevo alla prima età moderna è l’arco temporale durante il quale si attua il passaggio concettuale dall’idea di “sumptus” a quella di “luxus”; periodo in cui si passa da una concezione sostanzialmente neutra di ornamento, cioè né in positivo né in negativo, a una concezione positiva che si forma nel momento in cui la teologia e il diritto iniziano a ritenere l’ornamento come frutto della creazione divina in forma mediata (l’uomo è creazione immediata divina e mettendo a frutto le qualità che dio gli ha concesso, crea a sua volta; quindi tutto ciò che è manufatto dell’uomo assume connotazione positiva).

Si passa inoltre dall’idea di spesa intesa come bilancio familiare all’eccesso che accompagna l’idea di lusso; si arriva quindi a legiferare (e limitare) questa spesa per evitare che lo Stato si impoverisca.

Quindi c’è un’evoluzione del concetto di beni di lusso, non strettamente necessari alla vita della persona, ma che per questo non sono ritenuti riprovevoli. Tale sviluppo va tenuto distante dall’origine della figura mercantile e dall’idea per cui dalla nascita della città medievale (che avrebbe fatto sì che si configurassero i cc.dd. consumatori e le varie arti e mestieri).

Il vizio di questa concezione è quella sostenuta dagli storici del diritto, in particolare da Francesco Calasso, che è legata al positivismo storico, ed è il fatto che legge i cambiamenti storico-giuridici alla luce dei cambiamenti storico-economici. Infatti, secondo la prof.ssa i beni giuridici sono sì apprezzabili dal punto di vista patrimoniale, ma non per questo entrerà necessariamente nel mercato e viceversa.

Oggi è possibile compiere un passo a questa considerazione, sostenendo come proprio questa osservazione sulla relazione tra legittimità dell’apprezzamento patrimoniale che è qualcosa che riguarda il diritto, e circolazione del bene nel mercato, passa la storia non soltanto delle leggi suntuarie (=necessità di limitare i consumi e di regolare gli ornamenti) ma nasce anche la questione dei mestieri leciti, questione particolarmente sentita nel medioevo Anna Domenichini Università degli Studi di Trento quando si vengono a formare le arti e mestieri ponendosi il problema di quale creazione umana è lecita e quale no.

Si avvia quindi un procedimento di controllo sulla vita cittadina che in fondo caratterizza ancora oggi il nostro ordinamento giuridico. Ci porterà a indagare l’origine della liceità delle attività commerciali.

Non si tratta di un cambiamento di natura commerciale, ma di un cambiamento di natura etica, cioè è il pensiero che cambia. Per cui ciò che fino a un certo punto non aveva trovato possibilità di circolare, la trova.

Ciò porta a considerare che le istituzioni cambiano in base al variare del pensiero. Quindi, non è la morale che cambia, ma il modo di percepire gli usi e i costumi.

3. La disciplina suntuaria in età medievale

3.1 La trattatistica ottocentesca (pagina 8-10 manuale)

Peraltro, questa impostazione storiografica è stata assai favorita dalla letteratura giuridica ottocentesca e a riguardo leggiamo:

“Di quella letteratura giuridica i trattatisti ottocenteschi si servono per consolidare, su base scientifica, la disciplina dell’economia politica: (...)”.

Per letteratura giuridica si intende quella sviluppata a partire dalla rivoluzione francese e che si erano suddivise in due grandi branche: quella favorevole al lusso, e quella contraria.

I trattatisti ottocenteschi che si occupano del lusso, si servono di questa lett non per rimanere nel solco dell'apprezzamento in positivo o negativo ma per fare un passo avanti: ma per cominciare a parlare di economia politica, che è una disciplina che nasce non prima dell’800 da questi cambiamenti di carattere economico che trascinano con sé i cambiamenti giuridici sino dall’età medievale e che fruttano nel diciannovesimo secolo questa nuova scienza.

Continuiamo:

“(...) una scientia disegnata de iure, cioè impiantata sulla ricerca dei criteri di imposizione dei tributi, sulla definizione di ‘bene’ in senso giuridico, sulla distinzione tra prezzo e valore delle res, ed infine concentrata sulla definizione del concetto di ius dominii da cui scaturisce l’idea della proprietà quale signoria assoluta, secondo le linee del codice napoleonico.”

L’economia è disegnata de iure perché in realtà si tratta di una scienza che a pieno titolo si posiziona all'interno degli studi giuridici perché coinvolge la definizione di bene in senso giuridico, definizione che si forma nel diciannovesimo in conseguenza del travaglio dottrinale che parte dall'idea di lusso e quindi di beni di consumo. Si avverte quindi la necessità di distinguere tra il valore della cosa in sé per sé, cioè la sua valenza patrimoniale (=capacità della cosa di essere di dominio), e il valore (prezzo) dato dal mercato.

Tale distinzione ci porta anche a considerare la liceità della cosa perché solo se tale potrà circolare nel mercato.

Ancora:

“Proprio a quest’ultimo riguardo, e nella nuova prospettiva della prosperità dello Stato, si va consolidando il giudizio negativo della trattati

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Natalini Cecilia Frida.
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