I diritti reali
Proprietà, usufrutto, uso e abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, pegno, ipoteca.
Immediatezza, assolutezza, inerenza, numerus clausus.
20 anni → reali tutti i D. prescrizione di 1 chiama nonnisi 10 tutti gli altri anni diritti → Diritti reali limitati su cosa altrui.
Classificazione dei diritti reali
- Proprietà.
- Usufrutto.
- Uso e abitazione.
- Servitù.
- Superficie.
- Enfiteusi.
- Pegno.
- Ipoteca.
Diritti reali limitati su cosa altrui.
Diritti reali di garanzia.
Diritti reali di godimento.
I diritti reali. Diritti reali limitati su cosa altrui.
Proprietà. Diritti reali di garanzia. Diritti reali di godimento.
Usufrutto. Pegno. Superficie. Enfiteusi. Uso e abitazione. Ipoteca. Servitù.
Proprietà
Art 832 CC
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Art. 42 Costituzione
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
Espropriazione.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Espropriazione
Art 834 CC
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse(1) sono determinate da leggi speciali(2).
Espropriazione. Indennità. Cessione volontaria. Proprietà.
Proprietà dei beni culturali
Beni culturali.
Art 9 Cost.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33-34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (1).
Proprietà fondiaria
Art 840 CC
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene(1), e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere(2)(3).
Sono del pari salve, usque ad sidera, le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti [839], sulle acque [909], sulle opere idrauliche e da altre usque ad inferos. leggi speciali [Cost. 42].
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante(4), che egli non abbia interesse ad escluderle(5).
Proprietà edilizia e rurale
Proprietà edilizia.
Ius aedificandi.
Proprietà rurale.
Rapporti di vicinato
- Atti emulativi.
- Immissioni.
- Distanze.
- Muri.
- Luci e vedute.
- Acque.
Atti emulativi
Il proprietario non può fare atti che non abbiano altro scopo che nuocere o recare molestia ad altri.
Art 833 CC
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Immissioni
Art 844 CC
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni(1) derivanti dal fondo(2) del vicino(3), se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso(4).
Distanze
Art 873 CC
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute(1) a distanza non minore di tre metri(2). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Muri
Art 874 CC
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione(1), per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare(2) la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art 875 CC
Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro [885, 903] soltanto allo scopo di fabbricare(1) contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare(2) preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà(3) entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro(1), non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'articolo 874, ma deve pagare un'indennità(2) per l'innesto.
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro(1) posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare(2) la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art 878 CC
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873(1).
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri [874].
Luci e vedute
Art 900 CC
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino(1); vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente(2).
Metodi di acquisto della proprietà
Metodi di acquisto della proprietà e acquisti a titolo derivativo originario.
Acquisti a titolo.
Art 922 CC
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Derivativo originario.
Tradens.
Accipiens.
- Occupazione.
- Invenzione.
- Unione.
- Commistione.
- Accessione.
- Specificazione.
- Usucapione.
Occupazione
Art 923 CC
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Invenzione
Accessione
Art 934 CC
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo(1), salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo(2) o dalla legge(3).
Superficies solo credit.
Qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo.
Art 935 CC
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento.
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