Privato II
L'obbligazione che nasce da contratto è primaria, mentre l'obbligazione derivata da fatto illecito nasce perché lo vuole l'ordinamento.
Nell'obbligazione nascente da contratto può nascere un pregiudizio quando il debitore non rispetta l'obbligazione, quindi per inadempimento. L'inadempimento fa nascere una nuova obbligazione.
La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale.
Ci sono obbligazioni di durata che hanno al loro interno prestazioni continuate e durature nel tempo o periodiche, per esempio l'elettricità elettrica.
L'inadempimento non è un modo di estinzione dell'obbligazione, anzi accresce con l'obbligazione risarcitoria. Quindi nell'inadempimento vi è l'ombra di responsabilità.
La responsabilità personale, cioè quando l'obbligo non viene eseguito o viene eseguito male, comporta la nascita di un'obbligazione.
La responsabilità del patrimonio o patrimoniale perché il creditore non ha più il diritto di credito dell'obbligo ma ha un diritto potestativo, cioè legato ad una posizione di soggezione.
Uno riceve tutela per la lesione di un proprio diritto soggettivo.
Non c'è debito senza responsabilità.
Obbligazione in solido
Ex art. 1292 si deduce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ognuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
L'ART. 1298 dice che nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Un unico diritto può vedere su di sé più titolari, cioè titolari pro quota, come anche per il credito o per l'obbligo. Pluralità di soggetto, stessa prestazione ma soprattutto stessa fonte.
Diritto privato II
21/09/15
Norma, fatto, effetto e soggetto
Le cornici ci permettono di sapere o di ricostruire una nozione. Quando si studia una materia giuridica si parte da una norma la quale è un periodo ipotetico che prende in considerazione un fatto o una fattispecie astratta e collega a ciò un effetto.
La norma prende in considerazione un fatto e genera un effetto. Prende in considerazione due categorie diverse perché il fatto appartiene, anche se astratto, a un accadimento della realtà empirica, invece l'effetto è un nesso di derivazione deontologica.
Questi elementi hanno qualità diverse cioè un fatto è un fatto vero, invece l'effetto è un dover essere. Per esempio la norma 2043 del fatto doloso o colposo (fatto) e del risarcimento del danno (effetto).
Nel diritto privato quindi c'è circolarità: la norma prende in considerazione il fatto con un effetto che cade su un soggetto. Quest'ultimo è il centro unitario di situazioni giuridiche soggettive. Il soggetto è a sua volta autore di fatti.
Norma-fatto-effetto-soggetto
Il fatto giuridico per eccellenza è il contratto. Esso ha vari effetti come trasferire i diritti di proprietà o creare rapporti obbligatori.
Il diritto soggettivo è la porzione di effetto che dà delle facoltà al soggetto. Alla base del diritto vi è un interesse verso un certo bene o una certa utilità.
I diritti soggettivi sono di natura patrimoniale e non patrimoniale. I diritti di natura patrimoniale sono diritti a sfruttare un bene e diritti a sfruttare un servizio. I primi sono sulle cose come quello di proprietà; i secondi sono sui servizi come i diritti di credito.
L'obbligazione lega due privati cioè il creditore ed il debitore creando tra i due una relazione.
Fonti delle obbligazioni
Fonti, cioè da dove nasce.
Il libro IV è strutturato partendo dal fenomeno per poi giungere alle fonti delle obbligazioni. Il nostro codice, essendo nato dalla tradizione codicistica francese dell'800 e risentendo anche del codice civile tedesco, tende a separare le obbligazioni in sé dalle fonti delle obbligazioni anche se il rapporto obbligatorio non è pensabile senza fare riferimento alla fonte.
L'ART. 1173, norma di apertura del libro IV, ci dice quali sono le fonti delle obbligazioni: il contratto, il fatto illecito e qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni.
È discusso se gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni siano solo quelli dall'ordinamento, ad esempio le promesse unilaterali o il pagamento indebito, o se anche possano essere riscontrati anche dal giudice.
Il contratto evidenzia quali siano gli interessi delle parti trasformandoli in una pretesa. Il fatto di poter pretendere implica che qualcuno faccia ciò che qualcun altro esige, perciò il diritto di credito è un diritto soggettivo diverso dagli altri diritti soggettivi.
Di conseguenza possiamo dire che l'obbligazione è il rapporto tra un soggetto titolare di un diritto, ossia del diritto di credito, detto creditore, ed un altro soggetto titolare di un obbligo, cioè del debito, detto debitore.
Con un contratto è possibile ottenere l'acquisizione di un bene o anche ottenere un servizio, mentre con il fatto illecito immaginiamo l'obbligo di risarcire un danno, in genere tramite una somma di denaro.
La prestazione è la condotta che il debitore deve tenere per soddisfare il creditore ed essa può essere la somma di denaro se, ad esempio, si deve risarcire un danno ma può anche essere la cura di un paziente se si è un medico.
Il diritto privato non permette che vi sia uno spostamento di ricchezza realizzato in qualsiasi modo senza che vi sia una base adeguata, cioè senza un'adeguata fonte o causa di tale spostamento.
Perché si realizzi uno spostamento di patrimonio, dunque, ci deve essere un contratto o un fatto illecito o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni.
Il rapporto può venir meno anche in presenza di una fonte qualora esso venga annullato, rescisso o risolto.
Nell'art. 1173 si sovrappongono due obbligazioni ben diverse tra loro, cioè il contratto che si basa sulla volontà di produrre un effetto giuridico e il fatto illecito che produce effetti giuridici perché lo vuole l'ordinamento.
Nel caso di inadempimento dell'obbligazione, il debitore avrà una seconda obbligazione, cioè l'obbligazione risarcitoria, che può anche essere sostitutiva all'obbligazione originaria, ad esempio nel caso di mancata consegna del vestito da sposa per il giorno del matrimonio che, rappresentando l'obbligazione originale e non essendo stato consegnato, non ha più valore.
Mentre con il contratto è possibile ottenere l'acquisizione di un bene o anche ottenere un servizio, con il fatto illecito dobbiamo immaginare l'obbligo di risarcire un danno, in genere tramite una somma di denaro.
Infatti il fatto illecito vuole che un pregiudizio che si è verificato in una sfera giuridica non rimanga in quella sfera giuridica ma si sposti in una sfera giuridica diversa.
Anche nell'obbligazione nascente da contratto ci può essere un pregiudizio, cioè nel caso in cui il debitore non adempia alle obbligazioni dovute, perciò c'è un adempimento.
In entrambi i casi si parla di responsabilità che in un caso è responsabilità contrattuale mentre nell'altro caso è responsabilità da fatto illecito o extra-contrattuale.
L'obbligazione si può estinguere non solo per adempimento ma anche, ad esempio, per estinzione del titolo. L'inadempimento, invece, non è un modo di estinzione dell'obbligo, anzi rimane e si consolida con l'aggiunta dell'obbligazione risarcitoria.
La responsabilità
La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale.
La prima forma di responsabilità è la responsabilità personale del debitore che sorge nel caso in cui l'obbligo non venga eseguito o venga eseguito male ed essa comporta la nascita di un'obbligazione perché l'obbligazione venga adempiuta.
In seguito vi è la responsabilità patrimoniale, chiamata così perché il creditore non deve più attendere l'adempimento del credito ma ha un diritto potestativo, cioè il debitore è in una posizione di soggezione e il suo patrimonio rappresenta una garanzia per il creditore che può impossessarsi dei beni del debitore che vengono pignorati.
In questo caso vi è la necessità di tutela per reagire alla lesione del proprio diritto soggettivo. Poiché non c'è debito senza coercibilità, se non posso costringerti ad estinguere il debito vuol dire che non sono io il creditore.
Dal momento che per spostare ricchezza è necessario un fondamento, lo spostamento di ricchezza nascente dal rapporto obbligatorio è coercibile.
Se non sono costretto a pagare ma pago ugualmente, posso riprendermi ciò che ho pagato perché non ho un obbligo e questa si chiama responsabilità naturale.
Anche se non c'è un'obbligazione civile, per ragioni di ordine morale o sociale l'ordinamento giustifica lo spostamento di patrimonio o senza fonte o senza causa come nel caso del mantenimento di un convivente e qualora la relazione termini non si può pretendere la restituzione di quanto dato, dunque non ci si può pentire.
Ci sono obbligazioni di durata che hanno al loro interno prestazioni continuate e durature nel tempo o periodiche per esempio l'elettricità elettrica. L'inadempimento non è un modo di estinzione dell'obbligazione anzi accresce con l'obbligazione risarcitoria. Quindi nell'inadempimento vi è l'ombra di responsabilità.
La responsabilità personale, cioè quando l'obbligo non viene eseguito o viene eseguito male, comporta la nascita di un'obbligazione.
La responsabilità del patrimonio o patrimoniale perché il creditore non ha più il diritto di credito dell'obbligo ma ha un diritto potestativo cioè legato ad una posizione di soggezione.
Uno riceve tutela per la lesione di un proprio diritto soggettivo.
Non c'è debito senza responsabilità.
Responsabilità civile
La colpa, cioè la valutazione negativa della condotta del responsabile, rappresenta l'elemento essenziale della responsabilità e costituisce un elemento censurabile.
Con il passar del tempo muta l'idea che la colpa abbia necessariamente una connotazione soggettiva, quindi, per poter abbandonare l'idea sanzionatoria e passare all'idea compensativa della responsabilità civile, bisogna considerare la colpa meno ancorata ad una connotazione negativa.
Su quest'idea c'è una serie di considerazioni per cui si comincia a riflettere sulla responsabilità civile che viene vista come un sistema complesso che in alcuni casi si basa sulla colpa, dunque sull'ART. 2043, e in altri casi no.
Rodotà mira a chiarire come non sia esatto dire che la responsabilità civile sia solo per colpa perché questo è uno dei casi ma non l'unico.
Il codice pone la valutazione dell'eventuale colpa in una posizione imprescindibile, cioè il soggetto deve avere determinate caratteristiche, dunque deve essere imputabile.
L'ART. 2046 dice che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa (registratore) e, come dice l'ART. 2047, in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
La colpa non è più la connotazione riprovevole della condotta ma non può neppure essere valutata in maniera oggettiva.
La definizione di colpa è presente nel codice penale ed è definita tramite la definizione di delitto colposo che si ha quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle leggi.
La soluzione è quella di combinare l'elemento oggettivo con quello soggettivo e ci sono due colpe, quella specifica, cioè la colpa che deriva dalla violazione della norma, e quella generica, cioè la colpa che si ha per negligenza, ossia il compimento di una attività senza la dovuta attenzione, imprudenza, ovvero quando un soggetto tiene una determinata condotta contraria alle regole sociali che indicano i doveri di accortezza e di prudenza, ed imperizia, che si verifica quando un soggetto tiene una determinata condotta che presuppone la conoscenza di regole tecniche non rispettate per incapacità od inettitudine tecnica o professionale dell'agente, ad esempio un chirurgo che compie un'operazione per la quale non è qualificato.
La colpa omissiva, invece, è una colpa specifica che consiste nell'omissione di una condotta che potrebbe recare danno ad altri.
Natura inscindibile del debito
Di obbligazioni naturali ce ne sono di vari tipi. Il codice parla di doveri di ordine sociale e morale. L'interprete ha una grossa responsabilità.
La norma sulla forma del contratto è imperativa cioè inderogabile. La norma si impone al di là di tutto ciò che è dovere di ordine sociale e morale.
Prescrizione e prestazione
Un'altra figura importante è la "prescrizione dei diritti", quest'istituto dice che se un diritto non viene esercitato entro un periodo determinato di tempo, il diritto si estingue.
Per esempio il diritto di credito si prescrive in 10 anni, dopo di questi si dice che il diritto si estingue. Se il debitore paga un debito prescritto cioè dopo quel tempo, adempie ad un'obbligazione naturale.
Il credito si estingue sia per il tempo sia perché il creditore non lo fa più attivo.
Questi istituti funzionano su eccezione cioè la risposta che il soggetto dal quale si pretende qualcosa può dare. L'eccezione serve a bloccare o a modificare la pretesa.
Rapporto obbligatorio
ART. 1174 cc "La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore."
Tutto ruota attorno all'interesse del creditore. La prestazione, ovviamente, deve avere natura patrimoniale. Patrimoniale non solo soldi ma cioè suscettibile di valutazione economica come per esempio la condotta dovuta del medico o dell'avvocato.
La norma aggiunge una cosa: la prestazione deve rispondere ad un interesse del creditore, ovviamente; l'interesse per il quale il debitore si è procurato il debito può essere di natura non patrimoniale.
Un'altra norma decisiva per il diritto privato è l'art. 1175 cc: "Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza". Correttezza va intesa come buona fede oggettiva.
Rapporto credito debito
Nel rapporto ci sono le parti (creditore e debitore). Le chiamiamo parti perché dentro la parte ci possono essere più soggetti. Le parti devono essere distinte.
Esistono le obbligazioni propter rem (in funzione della cosa) in cui il creditore è proprietario del bene.
Prestazione e tipi di prestazioni
Prestazione: ciò che il debitore deve fare! Dare vuol dire consegnare un bene a qualcuno invece fare vuol dire fare un'utilità.
Obbligazione fungibile vuol dire che ciò che si presta è strettamente correlato a ciò che si è previsto.
La prescrizione dei diritti è un istituto per cui se un diritto non viene esercitato per un determinato periodo, il diritto si estingue. Il diritto di credito si prescrive dopo dieci anni,
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