Straniero e status giuridico
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Straniero ha rilevanza per lo stato quando si trova fisicamente nello suo territorio (+ nella acque internazionali la nave rappresenta il territorio dello Stato [decisione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo]).
Straniero = non cittadino.
Ad ogni tipo di straniero corrisponde un diverso status (= posizione del sogg) da cui dipendono diversi diritti e doveri riconosciuti dall’ordinamento.
Pluralità di categorie e pluralità di fonti (norme nazionali, sovranazionali, sub-nazionali)
- Apolidi
- Richiedenti protezione internazionale
- Rifugiati (dalla Convenzione di Ginevra, dalla Corte dei Diritti Europea)
- Richiedenti protezione umanitaria (riconosciuta dallo stato nazionale)
- Richiedenti protezione sussidiaria
- Cittadini dell’Unione Europea e loro familiari
- Cittadini di paesi terzi rispetto all’UE
- Cittadini della SEE (Spazio Economico Europeo) *estende le disposizioni del mercato interno dell’UE ai paesi dell’EFTA
- Lungo-soggiornanti
- Residenti occasionali
- Cittadini dell’area Schengen
- Paesi con accordi particolari.
- Residenti occasionali
- Status particolari (es. dei lavoratori di Turchia, Marocco)
- Particolari permessi di soggiorno/lavoro
Domande fondamentali
Domande fondamentali: di che paese è cittadino lo straniero?
Quale è il motivo del suo ingresso? È regolarmente presente?
Ragioni di ingresso? È ancora presente sul territorio?
Dinamico, lo status può cambiare nel corso del tempo a seconda delle ragioni e della regolarità del soggiorno.
Lo straniero con status irregolare è spesso irregolare invisibile all’ordinamento. È perché:
- Ragioni di ingresso valide MA permanenza irregolare (es. visto scaduto e non rinnovato)
L’IMMIGRATO è colui che esce dal proprio paese di origine o di cittadinanza con la prospettiva di soggiornare per un tempo x in un altro stato.
- Migranti volontari
- Migranti forzati
Testo unico e Costituzione
-> T.U. : 1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
((2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario)).
→ dal punto di visto normativo sono stranieri gli apolidi e i non cittadini dell’UE:
Art.10 Cost.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in (2) conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese (3) l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (4)
Duplice garanzia costituzionale:
- Condizione disciplinata con legge
- Conformità alle norme internazionali (consuetudinarie e convenzionali) che lo Stato italiano si è obbligato a rispettare (riserva di legge rinforzata e relativa)
*riserva di legge relativa: non preclude che vi siano atti sub-legislativi che regolano la materia, riguarda solo le norme generali (es. circolari ministeriali).
Autonomo sovrano lo stato è e nel controllo del proprio territorio, per disciplinare l’immigrazione (condizioni di ingresso, residenza, espulsione).
*< sovranità causa accordi internazionali e sovranazionali.
Patto internazionale sui diritti civili e politici Dichiarazione sui Es. (1966), diritti dell’uomo Trattato di (valore interpretativo), normative dell’UE dal Amsterdam (1999).
Gli strumenti di cui si avvale:
- Visti di ingresso
- Permessi di soggiorno
Art. 35 Cost.: “La Repubblica riconosce la libertà di emigrare (…)”.
MA non vige il diritto di immigrare, solo il diritto di lasciare il proprio paese e rientrarvi.
*eccetto pene che comportano la perdita del passaporto.
*eccetto perdita della cittadinanza.
La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale (dal 1969) afferma che:
- Spetta al legislatore ordinario, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità *giurisprudenza costante* anticipa il legislatore bilanciamento di interessi occorre effettuare un (obiettivi perseguiti dallo stato: sono legittimi? Come li persegue? Usa criterio proporzionale?)
Regola:
- Ammissione – politiche sugli ingressi
- Integrazione e (eventualmente) naturalizzazione
Bisogna chiedersi quante e quali persone uno stato vuole accettare? (contingente)
Lo stato di “irregolarità” è una conseguenza all’ordinamento giuridico; lo status di irregolarità è fisiologico, lo stato accetterà con ogni probabilità un numero inferiore di persone rispetto ai richiedenti.
Inoltre lo stato ha competenza limitata al suo territorio, al più può contrarre accordi con gli stati confinanti, ma la normativa non può che essere difettosa perché non può agire sulle cause del fenomeno.
L’evoluzione della normativa in materia di immigrazione
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L’evoluzione della normativa in materia di immigrazione.
Migrazioni internazionali: comprendono anche le c.d. ‘seconde generazioni’ -> coloro che non hanno la cittadinanza del Paese in cui vivono.
Nel ‘Nord globale’ troviamo l’11.2%; nel ‘Sud globale’ troviamo invece l’1.2%. diapositive
Il legislatore ‘rincorre’ la realtà in materia di immigrazione, è difficile prevenire il cambiamento in materia di immigrazione.
Uno dei fattori maggiori che giustifica la migrazione è la differenza salariale (migrazione per ragioni di lavoro); un’altra causa è la migrazione ‘familiare’.
-> 198 paesi, la metà dei migranti mondiali si dirige in 10 paesi.
Si va a distinguere tra i Paesi in base di ‘età migratoria’
1) paesi di antica immigrazione -> si sono costruiti sull’immigrazione-slide..
Lo Stato reagisce in base al tipo di immigrazione che si trova ad avere sul territorio. (es. USA -> sono cittadini coloro che nascono negli USA; Germania + Svizzera -> modello del ‘lavoratore ospite’ che negli anni è cambiato; “modello mediterraneo” -> sono Paesi colpiti dalla crisi economica, sono caratterizzati da una grande percentuale di immigrazione irregolare).
Dati italiani
Dati italiani:
Il legislatore “rincorre” il fenomeno. Il trend migratorio ha iniziato a calare nel 2011 nonostante la crisi abbia colpito il Paese nel 2008 (agisce in ritardo anche per la migrazione familiare). Dal 2014 abbiamo una compensazione tra ‘persone che entrano’ e ‘persone che escono’.
Il regime fascista inizia a controllare il fenomeno migratorio.
‘Test del mercato nazionale’ (si dà la possibilità allo straniero, lavoratore qualificato, di essere assunto a patto che non vi siano cittadini italiani o stranieri che abbiano acquistato la cittadinanza che possano prendere il suo posto).
TULPS del ’31 -> testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Metà anni ’70 (prorogata fino all’81) -> circolare ministero del lavoro che permette il rilascio del permesso di soggiorno alle persone già residenti nel territorio a patto che queste siano entrate entro una certa data. (sanatoria della presenza irregolare).
diapositive
Nel ’75 firmiamo una convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) -> parifica il trattamento dei lavoratori stranieri e quelli italiani (ha in mente di migliorare la condizione dei cittadini italiani che stanno lavorando all’estero), ratificata nell’81 e attuata nell’86.
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86 -> prima normativa. Fenomeni: immigrazione irregolare e disciplina dello status degli stranieri lavoratori all’interno del territorio.
Si inizia a disciplinare l’accesso ai servizi sociali del lavoratore migrante, ecc. In questo momento il datore di lavoro può richiedere l’entrata dello straniero in Italia (chi impiega la manodopera straniera? Le famiglie (lavoratori domestici) e le piccole e medie imprese (che non ha l’apparato amministrativo per richiamare lo straniero in Italia per cui tende a servirsi di chi già si trova nel territorio) -> aumenta l’irregolarità.
Il legislatore stesso si rende conto che la legislazione deve andare in parallelo, deve cercare di controllare, ridurre e sanare l’immigrazione irregolare.
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“legge Martelli” -> i decreti flussi sono sottodimensionati e solitamente arrivano in ritardo Sanatoria: con una postilla, non si permetterà agli stranieri presenti sul territorio cui non è stato rilasciato il permesso di soggiorno di regolarizzare la propria situazione.
Primi anni ’90: a) conflitto in ex-Iugoslavia b) crollo del regime in Albania c) mani pulite -> la materia migratoria non è così tanto importante rispetto a ciò che succede sia internamente che all’esterno.
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-> La legge continua a proporsi di regolare gli ingressi + integrazione stranieri + sempre la stessa problematica: contrastare l’immigrazione irregolare
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Regolamento di attuazione: fa entrare in vigore nella sua pienezza la normativa.
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Il testo unico, nonostante sia stato modificato più volte, è ancora diviso in 6 titoli che normano gli aspetti principali della materia migratoria.
Nel ’98 c’è un’ulteriore sanatoria. Legge Turco-Napolitano
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Solo nel 2001 che l’immigrazione, anche come termine, entrerà all’interno della Costituzione. Anche il linguaggio è cambiato, non si parla più di straniero ma di cittadino di Stati non appartenenti all’UE.
Che cosa significa ‘immigrazione’ in questo contesto? Ormai è normato anche a livello regionale.
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-> norma restrittiva
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“2008-2009: “anni dei pacchetti sicurezza”
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2009: tutte le volte che uno straniero che abbia più di 16 anni entra in Italia deve firmare un “accordo di integrazione” composto da 16 crediti della durata di due anni; se allo scadere dei due anni la persona ha maturato altri crediti, fino a un massimo di 30, l’accordo si estingue in quanto è stato rispettato, se invece lo straniero ha pers
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Appunti di Condizione giuridica dello straniero
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