Estratto del documento

Istituzioni di diritto pubblico

Vedo libro

Dicotomia

Diritto pubblico = studia la disciplina delle autorità, organizzazione, poteri e come li esercitano.

(periodo antico) potere arbitrio non trovava disciplina.

(oggi) Stati chiedono di disciplinare precisamente i poteri + sottoposizione a regole → relazioni tra autorità e comunità = tutti gli atti che hanno uno scopo e si riferiscono a dei destinatari (poteri d’imperio = pubblici, esercitati e previsti per conseguire un equilibrio di interesse generale) → artefice di ampi settori e campi.

Diritto privato = regola i rapporti paritari fra gli appartenenti alle autorità; diritto posto non dalla collettività, ma dalle autorità.

Cosa si studia

Organizzazione costituzionale

  • Principi fondamentali.
  • Sistema delle fonti.
  • Principi di altre discipline.
  • Es: elezioni Capo dello Stato, legge elettorale, CSM, revisioni costituzionali.

→ I comportamenti umani possono essere permessi, prescritti o vietati secondo determinate regole → non si riferiscono a singole persone o casi, ma presentano i caratteri della generalità (= valgono per tutti coloro che si trovano in quella determinata situazione) e astrattezza (= la norma vale tutte le volte che egli si trova in una situazione dello stesso tipo).

→ Sono regole che devono essere seguite ma possono essere trasgredite e contraddette = la trasgressione è vietata ma è materialmente possibile → e proprio per questo ha senso vietarla.

→ Esistono anche regole diverse: es. se aumenta la richiesta di certi beni, anche i prezzi di questi aumentano (legge della domanda e offerta) = non corrispondono alla legge in quanto non vogliono imporre quei comportamenti ma constatano che essi di fatto si verificano.

Regole di tipo descrittivo

Regole di tipo descrittivo = vanno solo a descrivere ciò che normalmente accade → possono essere vere o false in base all’osservazione empirica della realtà le confermi o no → quella falsa è più qualcosa che non esiste come regola.

Regole di tipo prescrittivo

Regole di tipo prescrittivo = prescrivono la necessità di seguirle in quanto comportano sanzioni: qualificano come dovuto o vietato un determinato comportamento → non diventa falsa per la sola circostanza che il comportamento da essa prescritto non si verifica → se trasgredita non cessa di esistere come regola.

Trasgressione

La trasgressione = è prevista e disapprovata e provoca l’applicazione di altre regole stabilite per tali ipotesi.

Le conseguenze negative che colpiscono un trasgressore si chiamano sanzioni (non sempre sono vere sanzioni es. regola secondo la quale chi è bugiardo viene evitato è descrittiva) → le sanzioni riguardano solo regole prescrittive previste per quel determinato comportamento = è un’altra regola sempre prescrittiva che stabilisce quale sanzione deve essere inflitta in caso di trasgressione.

Ordinamento giuridico

Insieme di regole, norme giuridiche che regolano il comportamento, l’attività e la vita della comunità (gruppo sociale che risulta giuridicamente organizzato) → i giuristi, sociologi, filosofi hanno fornito tante ricostruzioni.

Collettività è organizzata (in quanto esistono delle regole) → non vi deve essere disordine.

L’ordinamento giuridico era presente anche negli ordinamenti primitivi → diritto pubblico limitato.

Ius = legare, sottoporre al gioco.

Pluralità degli ordinamenti

Pluralità degli ordinamenti → esistono diversi ordinamenti in corrispondenza alla pluralità e diversità dei gruppi sociali: spesso si considerano tali solo gli ordinamenti dei gruppi sociali indipendenti (ai quali nessuna autorità può prescrivere regole vincolanti se non con il loro consenso).

Sono quei gruppi organizzati nella forma dello Stato (gruppi costituiti da un popolo che siano sovrani in un determinato territorio) → principali ordinamenti statali.

→ Esistono però anche ordinamenti internazionali = costituito dalle regole che disciplinano i comportamenti degli Stati stessi nei loro rapporti reciproci.

→ Esistono anche ordinamenti canonici = complesso delle norme proprie della Chiesa cattolica → nel Medioevo molte relazioni giuridiche erano regolate dal diritto canonico (connesse e assistite da principi di derivazione religiosa e giudicate dai tribunali della Chiesa).

→ Alcuni studiosi considerano ordinamento giuridico quello di qualunque gruppo sociale organizzato e quindi anche quelli illeciti come mafia e camorra.

→ Significato minimale si trova dal fatto che ci si avvale di un riferimento ignoto → ritorno all’ordinamento giuridico → collettività con scopi comuni, e l’ordinamento si impone su questa allo scopo di regolare e curare i suoi interessi.

La giuridicità è strettamente collegata alla funzione di garantire un determinato assetto della collettività.

→ Regolatore sociale: contenuti delle norme sono indifferenti (possono essere giuste o ingiuste), è importante l’obiettivo → cioè di prescrivere/vietare comportamenti per evitare il disordine e per realizzare gli scopi e l’ordine della comunità.

= Più difficile realizzare l’ordine con norme giuste.

→ Il contenuto delle norme è relativo: è neutro rispetto al diritto e i bisogni dipendono dalle esigenze della collettività in quel periodo → cambiando le esigenze mutano i contenuti delle norme senza che la norma scritta (enunciato scritto) non cambi → ma cambia il senso attribuito dai giudici (reinterpretazione) es. pudore.

Pari testo = significato diverso → cambia il modo di pensare di una collettività che accetta un altro significato di un enunciato generico.

Elementi

  • Plurisoggettività = più di un soggetto per creare un ordinamento.
  • Organizzazione = che deve svolgere i compiti quantomeno a garantire l’applicazione delle regole e del diritto.
  • Sistema di norme = in parte dettate dalle organizzazioni.
  • Forza = meccanismi di appannaggio dell’organizzazione che è imputata ad imporre le regole.

Caratteri

  • Stabilità/permanente nel tempo = per avere un riconoscimento.
  • Effettività = canone utilizzato sia per singole regole → per esprimere una descrizione: quanto quella regola viene applicata (norma in effettiva esiste formalmente ma tendenzialmente non viene applicata); che nel complesso dell’ordinamento → deve applicarsi, se non si applica nel suo complesso non c’è: se c’è il disordine e non consegue gli obiettivi non esiste.
  • Pubblicità = divulgato: conosciuto e conoscibile -> vi sono organizzazioni che hanno regole ferree superiori allo Stato, ma in quanto segreti e consapevoli del carattere particolare e trasgressivo delle loro regole, non sono ordinamenti giuridici (es. mafia, camorra..).
  • Politicità = forza → l’attributo politico esprime il grado di forza che l’ordinamento ha: in origine coincide con la forza bruta in quanto garanzia dell’effettività → uomo è così spinto a ricercare l’interesse della collettività e non del singolo → forza = cardine dell’ordinamento → si esprime con la minaccia della coazione/sanzione = sanzione è utile quando non si applica: se ho una disposizione che prescrive una sanzione che viene quotidianamente applicata → se questa viene applicata vuol dire che la norma non è rispettata dalla comunità (e perciò è inutile).

La mera minaccia della sanzione induce le persone a rispettare la regola/precetto principale → la sanzione è valida quando non si deve applicare.

→ La sanzione non è perfettamente soddisfativa.

Relatività dei valori giuridici = siccome esistono più ordinamenti può capitare che l’uno prescriva ciò che l’altro vieta → il valore dei comportamenti quindi è relativo ad un certo ordinamento.

→ Si può pensare ad esempio a conflitti di guerra oppure a conflitti tra ordinamento e norme derivanti da convinzioni morali, politiche o religiose.

→ Caratteri collegati a rilevare l’interesse della collettività: pluralità e relatività dei contenuti.

Fenomeno sociale = che esiste nella collettività ed è collegato al fenomeno collettivo => stanno insieme, carattere essenziale, stabile, conoscibile e mi offre garanzia e certezza.

Tutti gli ordinamenti giuridici hanno bisogno di un meccanismo di produzione delle regole → necessita di autoalimentarsi → evoluzione del diritto necessita di fonti di produzione: regole giuridiche sono prodotte da fonti di produzione.

Diritto e giustizia

Vi è la possibilità che una norma posta in essere sia considerata ingiusta da un punto di vista assoluto o morale → ma si deve ammettere che anche la norma ingiusta fa parte delle norme giuridiche di quel sistema se prodotta nei modi stabiliti.

Diritto naturale = secondo cui vi è perfetta coincidenza tra diritto e giustizia: tutte le norme giuste sarebbero solo così anche giuridiche → nelle società omogenee per credenze e costumi sarà facile convincersi di seguire certe norme in quanto giuste.

Ma nelle società contemporanee sarebbe difficile trovare un consenso generale su norme che risultassero giuste per tutti: ci si dovrebbe fermare a principi generalissimi che però non avrebbero significato pratico.

Diritto positivo = allora è più agevole intendersi sui modi della formazione delle norme (quali autorità hanno il potere di deciderle e quali procedure seguire) → le norme valgono in quanto sono state poste (da questo il termine “positivo”) nei modi stabiliti.

→ Comunque esistono testi normativi solenni posti a fondamento dell’intera organizzazione della collettività es. Costituzione in quanto esprime i fondamentali principi e valori ritenuti giusti e quindi viene accettata come testo normativo fondamentale.

→ Costituisce un fattore di certezza.

→ Molte norme di diritto positivo sono la codificazione di regole elaborate (es. Codice Civile) dai giuristi e giudici come le più adatte alla disciplina dei fenomeni cui fanno riferimento sulla base di razionalità ed esperienza → è facile credere che esse si siano imposte agli stessi legislatori statali.

→ Nessuna legge può essere applicata se prima non viene interpretata: significato individuato attraverso l’elaborazione dei giuristi.

Diritto positivo come rifarsi ad un criterio di individuazione delle regole giuridiche stabilite e non manifestare fede ingenua in un diritto voluto e posto da un astratto legislatore.

→ I criteri fondamentali, e quindi le prime norme su come debbano crearsi le norme giuridiche di una comunità, non sono essi stessi giuridici → è evidente che i criteri fondamentali di legittimazione di certe autorità come massime esistono in quanto sono riconosciuti in quel gruppo sociale.

I criteri secondo cui un gruppo riconosce e accetta i principi supremi sono politici → si dà valore ai principi democratici secondo i quali le norme giuridiche devono derivare dal popolo direttamente o attraverso i suoi rappresentanti.

→ Vi sono casi in cui l’accettazione da parte dei soggetti si fonda su altri valori, e casi in cui l’adesione si ottiene mediante l’uso della forza o minaccia -> sono ipotesi estreme.

=> Nessun sistema giuridico per quanto democratico può rinunciare ad imporsi con la forza a coloro che non accettino e nessun sistema giuridico per quanto tirannico può esistere senza il consenso di alcuni.

Norme giuridiche

Sono regole prescrittive (che disciplinano comportamenti umani prescrivendo quali siano da tenere e quali da evitare) → ma non tutte sono norme giuridiche.

Es. mantenere le promesse è una norma morale; rispondere al saluto è una regola di cortesia.

→ A volte lo stesso comportamento può essere preso in considerazione da norme di diverso tipo: es. furto → regola morale ma anche giuridica.

La differenza con le regole morali, religiose è propria delle società evolute: è chiaro che ogni gruppo sociale per garantire la sopravvivenza ed un’ordinata e accettabile convivenza deve porre una certa serie di regole, la cui osservanza sia garantita dalla previsione di specifiche ed apposite sanzioni in caso di trasgressione → bisogna individuare le persone (autorità) abilitate a infliggere sanzioni e le procedure che si dovranno compiere per raggiungere tale risultato.

Diritto obiettivo: la comunità organizzata tramite queste regole: individua comportamenti da tenere/evitare; prevede le sanzioni per chi non le rispetti; istituisce le autorità cui spetta il compito di infliggere sanzioni.

  • Norme precetto = destinate a disciplinare il comportamento delle persone.
  • Norme sanzione = prevedono le sanzioni da infliggere ai trasgressori dei comportamenti dati.
  • Norme di organizzazione = volte a stabilire quali autorità e persone abbiano il compito di giudicare e applicare le sanzioni.
  • Norme sulla produzione giuridica = stabiliscono quali autorità e persone possano creare nuove norme, modificarle o eliminarle e con quali procedure.

→ Hanno un importanza essenziale in quanto consentono di rinnovare le norme e forniscono un criterio sicuro per riconoscerle e quindi distinguerle da tutte quelle non giuridiche.

La produzione delle norme

Le regole giuridiche non nascono spontaneamente (attraverso la formazione delle consuetudini), né vengono imposte da autorità sovraumane (es. tradizione biblica dei 10 comandamenti), né vengono ricavate da deduzioni razionali → non è quindi diritto naturale o fatto di sola razionalità.

→ Sono prodotte dal gruppo sociale in modo volontario e consapevole → attraverso quegli atti (o fatti) idonei a produrre tali norme = le fonti del diritto.

≠ Negli Stati di Common law → la base del diritto è formata da regole e principi elaborati dai giudici attraverso sentenze e quindi con riferimento a casi specifici. Comunque esistono norme di tipo legislativo ma si considera che esse integrino il diritto comune che rimane diritto di applicazione generale (formazione di precedenti vincolanti).

Carte dei diritti dell’uomo

Ogni Stato è sovrano nel determinare cosa sia conforme e cosa no al diritto.

La Dichiarazione Universale Dei Diritti Dell’uomo E Del Cittadino (1789) → atto dell’ordinamento francese ma a seguito della WWII è stato necessario riconoscere i diritti fondamentali dell’uomo attraverso atti internazionali.

→ È stata adottata dall’assemblea generale dell’ONU nel 1948 → si apre con la solenne enunciazione della libertà naturale e uguaglianza delle persone + divieto di discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso..

Es. di partecipare al governo del proprio paese e alle elezioni a suffragio universale, diritto alla vita, alla libertà religiosa ecc.. (artt 3-29).

→ Esprime gli obiettivi generali della comunità delle nazioni in relazione ai valori della persona e di libertà → ha valore morale e politico soprattutto.

La Convenzione Europea Per La Salvaguardia Dei Diritti Dell’uomo E Delle Libertà Fondamentali (1950) → contenuto simile alla dichiarazione universale ma ha carattere precisamente giuridico e prevede che la violazione dei diritti umani che l’hanno ratificata possa essere accertata da un giudice → Corte europea dei diritti dell’uomo che può anche condannare lo Stato a risarcire il danno causato.

Problema della punizione dei responsabili dei crimini più gravi (genocidio, contro umanità, di guerra, di aggressione) → alcuni possono essere puniti da qualunque giurisdizione penale nazionale e in secondo luogo si è provveduto alla costituzione di appositi tribunali internazionali => istituzione della Corte penale internazionale permanente (sede a Aja): giudica gli autori dei crimini nel caso i singoli Stati non lo facciano.

Fonti del diritto

→ Regole prodotte dal gruppo sociale: si pensa che ogni singolo componente sia chiamato a decidere → non è così perché porterebbe ad una visione fortemente soggettivistica e individualistica della produzione delle norme → ciascuno si inserisce in un sistema giuridico già costituito e la sua partecipazione si pone solo alla modifica/sviluppo di tale sistema (col raggiungimento della capacità fisica e giuridica).

=> Difficile in quanto il compito di approvare norme da seguire è affidato a determinati soggetti che rivestono una posizione di potere/autorità (attribuite a gruppi e non singoli → organi es. Parlamento, Governo..).

Questione di massima importanza (determinare gli organi e uffici) → da questi dipende la costituzione del gruppo sociale.

→ La conformazione e localizzazione dei poteri è anch’essa disciplinata da regole che hanno carattere costituzionale e sono contenute in documenti solenni (Costituzione) → poteri legislativi affidati ai rappresentanti del popolo e a volte al popolo stesso tramite referendum.

→ Gli ordinamenti giuridici non sono mai statici → ma sono dinamici: le norme possono sorgere in diversi modi e sono capaci di produrre stabilmente e continuamente nuove norme giuridiche.

Fonti di produzione = necessarie in quanto l’ordinamento non può nevrotizzarsi, le esigenze superano la regola formale → l’ordinamento autoalimenta le modifiche per stabilizzarlo: alimenta i meccanismi per introdurre le nuove regole.

Quali sono?

  • Negli ordinamenti antichi le fonti sono le consuetudini.
  • Negli ordinamenti moderni le fonti sono: Costituzione, legge ordinaria ecc → fonti formali: atti = volontà di introdurre una regola approvando un atto giuridico: volontà che si manifesta che pr
Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 217
Appunti di diritto pubblico Pag. 1 Appunti di diritto pubblico Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 217.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto pubblico Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 217.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto pubblico Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 217.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto pubblico Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 217.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto pubblico Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 217.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto pubblico Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 217.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto pubblico Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 217.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto pubblico Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 217.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto pubblico Pag. 41
1 su 217
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annabarnabo12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Florenzano Damiano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community