Diritto privato
Pag. | 1 Diritto privato magistrato, Pubblico ministero: il diritto penale è molto diverso dal diritto civile.
Istituto dell’amministrazione di sostegno
ISTITUTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CREATO NEL 2004. Punto di vista comparativo.
- Modello: creato in Francia “Circolazione dei modelli” trapianto giuridico.
- Incapacità di agire/ Capacità di agire Art 428 c.c. I° comma = “Atti compiuti da persona incapace d’intendere e di volere”. Annullamento del contratto, se gli atti compiuti al momento del contratto sono stati compiuti da una persona incapace di intendere o di volere, possono essere annullati su istanza della persona medesima, dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
Istituti di protezione degli incapaci di intendere e di agire
Uffici:
- Potestà dei genitori = potere e dovere, sono i rappresentanti legali dei minori.
- Tutela = ISTITUTO DELLA TUTELA INTERDETTA = tutore. Art. 374-375 “Autorizzazione del giudice tutelare” e “Autorizzazione del tribunale”. Il tutore si sostituisce all’incapace.
- Curatela = il curatore, soggetto, non si sostituisce all’incapace parziale, in quanto in grado di autodeterminarsi, ma ne esprime la volontà. L’interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio, non può redigere testamento = limitazioni contrarie alla finalità rieducativa. Non si applicano all’interdetto legale.
Capacità giuridica
L’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive viene definita come “capacità giuridica”. La capacità giuridica non compete solo alle persone fisiche, ma anche agli enti ed infine ad altre strutture organizzate che la legge tratta come autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.
La capacità giuridica della persona fisica
ENTI GIURIDICI = Titolari di capacità giuridica e soggetti di diritto. Gli enti sono parte di rapporti giuridici. Classificazione degli enti - macro categoria:
- Privati.
- Pubblici.
All’interno della categoria degli enti, occorre distinguere:
- Enti che sono persone giuridiche autonomia patrimoniale perfetta.
- Enti non dotati di personalità autonomia patrimoniale imperfetta.
Componente personale: Società e Associazioni = patrimonio mezzo funzionale allo scopo. Il partito è un’associazione non riconosciuta. Organizzazioni patrimoniali: Fondazioni e Comitati = patrimonio elemento costitutivo essenziale.
Soggetti di diritto
Pag. | 2 Centri di imputazione giuridica, con il termine “soggetto di diritto” si fa riferimento a tutti i cioè a tutti gli organismi che hanno la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive attive (diritti, potestà, aspettative, status, interessi legittimi) o passive (obblighi, soggezione, onere).
Nel nostro ordinamento soggetti dell’attività giuridica sono:
Persone fisiche
Le ogni essere umano nato vivo, anche se non vitale ossia inidoneo a restare in vita. NB: l’acquisto della capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche) coincide, per la persona fisica, con la nascita; e tuttavia la legge riconosce eccezionalmente alcuni diritti a soggetti non ancora venuti ad esistenza, subordinatamente, però, all’evento nascita:
- Nascituri concepiti - ai la legge riconosce la capacità a succedere mortis causa (art. 462 c.c.) e la capacità di ricevere per donazione (art. 784 c.c.).
- Nascituri non concepiti - ai la legge riconosce la capacità di succedere mortis causa, ma solo in caso di vocazione testamentaria e la capacità di ricevere per donazione, purché si tratti di figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore o della donazione.
Persone giuridiche
Le particolari organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono. Sono persone giuridiche:
- Le associazioni riconosciute.
- Le fondazioni.
- I comitati riconosciuti.
- Le società di capitali e cooperative.
- Gli enti pubblici.
NB: la personalità giuridica si acquista automaticamente in presenza di determinate condizioni (società) ovvero a seguito di provvedimento dell’autorità competente (enti non economici) = riconoscimento normativo vs riconoscimento concessorio.
Enti di fatto
Gli:
- Enti non riconosciuti (associazione, comitato) che, pur non avendo personalità giuridica, sono, comunque, soggetti di diritto, essendo titolari di situazioni giuridiche.
- Società di persone. patrimoniale.
NB: La personalità giuridica è espressione dell’autonomia patrimoniale perfetta del soggetto di diritto. I soggetti di diritto che non hanno personalità giuridica, godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che le obbligazioni a loro carico gravano non solo sul loro patrimonio, bensì anche su quello delle persone fisiche che ne fanno parte (membri del comitato) o che hanno agito per loro conto (associati che hanno agito in rappresentanza dell’associazione).
Gli enti oltre alla prima distinzione si dividono in enti lucrativi e non lucrativi - no profit -. Possiedono anche caratteristiche essenziali:
- Capacità giuridica immediata = come le persone fisiche.
- Capacità di agire = ente che perfeziona un contratto.
- Personalità giuridica = possono o meno possederla. Le associazioni non riconosciute non la possiedono autonomia patrimoniale. Differenza tra enti lucrative e no profit. Con personali autonomia patrimoniale perfetta che risulta essere differente dall’autonomia imperfetta tipica delle associazioni non riconosciute.
Patrimonio come fondo dell’ente Art. 38.
Come ottenere la personalità giuridica?
- Atto di riconoscimento pubblica autorità.
- Assorbimento oneri di carattere formale.
Pag. | 3 Per gli enti non lucrativi, no profit, avviene per mezzo del sistema di concessione, atto di riconoscimento più rigoroso. Per le società per azioni, Spa, avviene grazie all’iscrizione al registro dell’impresa (pubblicità). Al contrario per le società capitali (società capitali) questo processo avviene in automatico in quanto avviene tramite l’iscrizione al registro dell’impresa.
Ente giuridico
- = Soggetto di diritto. Complesso organizzato di persone rivolto ad uno scopo e al quale l’ordinamento riconosce soggettività giuridica.
- Capacità giuridica illimitata e generale = diritti personalità e diritti patrimoniali. Prospettiva storica superato nel ’97.
- Capacità di agire = gli enti agiscono tramite persone fisiche che si immedesimano con essa (immedesimazione organica), organi.
- Godono di autonomia patrimoniale differenze tra enti con e senza personalità giuridica. Profilo della responsabilità.
Modello binario, sistema concessorio (prefettura o regione). Regola fondamentale a cui sottostanno tutti gli enti giuridici: Regola della pubblicità. Registro delle persone giuridiche e registro delle imprese. Principio dell’affidamento che si basa sulla buona fede ignoranza non colpevole. Su questo principio è basato il trasferimento delle proprietà immobiliari.
Studio degli enti
Fondazione
FONDAZIONE ente con personalità giuridica dotata di un patrimonio per la realizzazione di uno scopo non lucrativo. Il nostro ordinamento giuridico non conosce la fondazione di fatto.
Elementi fondamentali = 1 Riconoscimento della pubblica amministrazione per riconoscere un ente. Prevale l’elemento patrimoniale. 2 Sussistenza di un atto costitutivo (Art. 14). Art. 1324 “Norme applicabili agli atti unilaterali”.
Scopo di una fondazione: deve essere utile e non lucrativo. Non solo per lo scopo economico. Compito: personale del fondatore. L’utilità sociale della scopo giustifica questo ente. Tutto ciò che è funzionale alla realizzazione dello scopo anche se non può esercitare un’impresa commerciale. Fondazione caratterizzata dalla prevalenza dell’elemento patrimoniale: atto di dotazione da parte del fondatore. Patrimonio = mezzo di raggiungimento dello scopo della fondazione. Gestita dal consiglio di amministrazione (organo amministrativo) Art. 2740 c.c. “Responsabilità patrimoniale”. È soggetta a controlli pubblici, art. 25 “Controllo sull’amministrazione delle fondazioni”. II° comma “espressione della buona fede soggettiva”. Se la fondazione raggiunge lo scopo non ha più ragione di essere art. 27 “Estinzione della persona giuridica”. + Art. 28 “Trasformazione delle fondazioni”. STATUTO = ATTO NEGOZIALE CHE REGOLA LA VITA DELL’ENTE.
La fondazione:
- La fondazione è una persona giuridica il cui elemento sostanziale è costituito da un patrimonio vincolato ad uno scopo.
- Essa si costituisce mediante un negozio di fondazione, che ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione. Trattasi di un negozio unilaterale e può essere contenuto in un atto inter vivos (atto pubblico) ovvero in un testamento.
- Accanto al negozio di fondazione si pone l’atto di dotazione, che è quello diretto a Pag. | 4 fornire alla fondazione i mezzi patrimoniali necessari. La vita dell’ente è poi regolata da statuto.
- Tipologia negoziale: negozio unilaterale inter vivos o mortis causa.
- Sono organi della fondazione: gli amministratori, nominati secondo le prescrizioni dell’atto di fondazione. Ove tali prescrizioni manchino, competente alla nomina è l’autorità governativa, la quale esercita anche il controllo su di essi, affinché il patrimonio dell’ente sia destinato allo scopo istituzionale.
- È da escludere l’ammissibilità di fondazioni non riconosciute: profilo peculiare della fondazione è la destinazione dei beni allo scopo divisato dal fondatore, la quale è assicurata e attuata dal sistema dei controlli, introdotto dal riconoscimento; se questo manca, e mancano i controlli, potranno configurarsi vincoli corrispondenti a diritti altrui (reali o di credito) ma rimane improponibile l’ipotesi della fondazione.
Associazione
ASSOCIAZIONE ente non lucrativo, solidarietà sociale e politica (sindacati/ partiti politici). Differenza associazioni con e senza personalità giuridica. Libro primo, capo primo = associazioni/ fondazioni riconosciute, capo terzo = associazioni non riconosciute. Hanno atto costitutivo “CONVENZIONE NEGOZIALE” associazioni riconosciute da un atto pubblico, redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale. Natura formale e solenne della convenzione negoziale. Art. 1325 “Indicazione dei requisiti”. Lo scopo di un’associazione può soddisfare anche un desiderio economico dei suoi membri. Nelle associazioni non esiste una quota = posizione dell’associato, molto complessa con carattere strettamente personale (rapporto associativo). Questo accade anche se la condizione associativa è aperta. Anche l’associazione ha un patrimonio = funzionale per raggiungere uno scopo (svolgimento per attività – oggetto-sociali), patrimonio diverso da quello delle fondazioni. Organo fondamentale dell’associazione = assemblea. Art. 20/21.
Associazione riconosciuta
- Consiste in un complesso organizzato di persone (individui) e di beni (patrimonio), rivolto ad uno scopo, di natura ideale, non economico (e.g. promozione sociale, elevazione culturale, beneficenza, etc.) = elementi materiali degli enti non economici.
- I fini non economici possono anche implicare, per la loro realizzazione, l’esercizio di attività economiche; ciò sempre che l’utile di impresa sia destinato a coprire i costi dell’attività necessaria al raggiungimento del fine non economico.
- In particolare, l’associazione riconosciuta costituisce una persona giuridica caratterizzata dall’elemento personale rispetto all’elemento patrimoniale, fondazione prevalente invece nella (lo scopo è sempre non economico).
- Le associazioni si costituiscono con un contratto associativo (c.d. atto costitutivo) che deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico a pena di nullità. L’atto costitutivo è integrato dallo statuto che è il documento, redatto sempre nella forma dell’atto pubblico, che contiene le norme che regoleranno la vita dell’ente.
- Tipologia contrattuale: contratto plurilaterale con comunione di scopo e generalmente aperto.
- Tali elementi, anche se necessari per l’esistenza dell’associazione, non sono sufficienti all’acquisto, da parte di essa, della personalità giuridica: essa consegue infatti al riconoscimento.
- Il riconoscimento attribuisce all’associazione autonomia patrimoniale perfetta e capacità illimitata e generale, salvi quei diritti strettamente attribuibili alle persone fisiche.
L’organizzazione interna delle associazioni è essenzialmente composta da:
- Assemblea: organo costituito da tutti gli associati cui è demandata la formazione della volontà dell’ente (e.g. modifiche dello scopo e dell’assetto organizzativo, scioglimento anticipato e devoluzione dei beni residui, approvazione del bilancio annuo, nomina e revoca amministratori, azioni di responsabilità, etc.).
- Amministratori: hanno il compito di manifestare all’esterno la volontà dell’ente (e.g. dando esecuzione alle delibere assembleari).
Associazione non riconosciuta
- Si tratta di un ente che, pur essendo dotato di tutti gli elementi delle persone giuridiche (persone, patrimonio, scopo), non ha chiesto o non ha ottenuto un formale riconoscimento dell’autorità statale, ed è, conseguentemente, regolato da specifiche norme (artt. 36 e ss. c.c.).
- L’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione sono regolati dagli accordi degli associati; anche tali associazioni, quindi, hanno la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto.
- I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il c.d. fondo comune, sul quale si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori.
- Anche in tali tipi di associazioni esiste un’autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati.
- Tale autonomia è però imperfetta perché, pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo i creditori fanno valere i loro diritti), per le obbligazioni dell’associazione sono tuttavia responsabili, solidalmente e personalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
Perdita della qualità di associato
- Morte.
- Cessione della quota associativa.
- Scioglimento ed estinzione dell’ente.
- Recesso: l’associato può recedere dall’associazione, salvo i limiti statutari ad nutum (e.g. obbligo di far parte dell’associazione per un tempo determinato); può sempre recedere per giusta causa.
- Esclusione: deliberata dall’assemblea per gravi motivi; l’associato escluso può ricorrere all’a.g.o. entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- Coloro che hanno receduto o sono stati esclusi non possono ottenere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sui beni dell’ente.
- Eguale soluzione si dà quando, verificatasi una causa di estinzione e soddisfatti i debiti, vi sia un residuo attivo. Esso sarà devoluto in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto ovvero, in mancanza, delle determinazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, se anche queste mancano, provvederà l’autorità amministrativa attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi. È ad ogni modo da negare che i beni rimasti possano venire ripartiti tra coloro che si trovano ad essere associati al momento del verificarsi della causa di estinzione (carattere non economico dell’associazione).
- Perplessità per l’associazione non riconosciuta.
Convocazione
Tre regole fondamentali:
- L’assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno metà degli associati.
- Le delibere devono essere prese a maggioranza semplice degli associati convocati. DELIBERA = Atto collegiale mediante il quale l’associazione prende determinate decisioni, art. 23 I° comma, annullamento delibera anche dai soggetti stessi.
Associazione gestita da amministratori (organi dell’ente), sia unico che consiglio di amministrazione.
DIFFERENZA = POTERE DI RAPPRESENTANZA / GESTIONE potere esterno e potere interno.
Due regole essenziali:
- Art. 19 limitazioni dei poteri di rappresentanza (valore esterno) effetti di valori nei confronti di terzi.
- Gli amministratori rispondono direttamente …
Comitato
- È un ente collettivo composto da un gruppo di persone che, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo, generalmente nell’interesse pubblico, e all’uopo cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire.
- Si discute se il comitato sia riconducibile allo schema dell’associazione o della fondazione. Secondo alcuni avrebbe una duplice natura: associativa nella fase iniziale e di fondazione successivamente.
- Il fondo del comitato si costituisce con le offerte dei singoli promotori che sono versate, generalmente, in seguito a richiesta del comitato ed hanno il carattere di donazioni di modico valore.
Circa la responsabilità
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