Appunti di diritto penale internazionale
Tipicizzazione dei crimini internazionali
La tipicizzazione dei crimini internazionali è molto recente; ci sono alcuni elementi che si considerano “caratterizzanti”: il carattere massivo di questo, un grande numero di vittime, che esso raccomandi/imponga una persecuzione internazionale. I tribunali hanno grandi difficoltà a perseguire detti crimini. La giustizia penale internazionale è amministrata all’Aja.
Caso della Sierra Leone
Si decise di processare nel capoluogo gli imputati. Si riteneva che fosse più facile ascoltare lì le testimonianze piuttosto che portare tutti all’Aja. D’altro canto c’è anche una certa convenienza che il crimine venga portato davanti ad un organo internazionale che non possa essere influenzato dalle forze politiche nazionali.
Il ruolo del diritto dei singoli paesi
Il diritto dei singoli paesi gioca un ruolo fondamentale: i giudici nominati provengono da paesi diversi e lo Statuto stesso è scritto in sei lingue. Il giudice della Corte Penale Internazionale deve essere, infatti, un ottimo comparatista: deve cercare il miglior diritto applicabile al caso concreto applicando, quindi, la soluzione migliore tra quelle proposte dai vari ordinamenti dei paesi civilizzati.
Legalità della Corte Penale Internazionale
La legalità della Corte è quella di un organismo che ha al suo interno sia paesi di common che di civil law, pertanto, ad esempio, il principio di legalità non potrà essere rispettato perché in molti paesi non esiste.
Non adesione allo Statuto
Cina, India, Stati Uniti, Indonesia e Pakistan (alcuni tra i paesi più popolosi al mondo) non aderiscono allo Statuto della Corte Penale Internazionale; neanche la Russia, Israele, l’Arabia Saudita vi hanno aderito. Questo perché non vogliono rinunciare alla loro sovranità.
Seconda guerra mondiale e Norimberga
La Seconda Guerra Mondiale segna il discrimine perché iniziano le attività normative di diritto penale internazionale: prima la previsione normativa, ma molto labile e priva di sanzioni se non di tipo politico. Norimberga cambia le cose. Già nel ’43 abbiamo la Dichiarazione di Mosca in cui i capi delle potenze che poi risulteranno vincitrici, dichiarano che verranno perseguiti i crimini nazisti al di fuori della Germania e quelli degli altri stati sconfitti. Quando Norimberga si attua, a nessuno viene in mente di giudicare i crimini italiani (nonostante ce ne fossero eccome).
Nel ’45 si attua l’idea che era già sorta con Mosca, e nasce l’idea di questo tribunale militare (i giudici sono militari delle potenze vincitrici a cui vengono aggiunti anche dei giuristi di professione) fondato sulla presenza in esso delle potenze vincitrici e chiamato a giudicare i criminali di guerra; vengono selezionate figure molto influenti con livelli di responsabilità differenti. La base giuridica sulla quale si basò il giudizio non poneva il problema di descrivere esattamente quali crimini dovessero essere perseguiti, si davano abbastanza per scontato, pertanto l’istruttoria non fu troppo complicata. Si venne meno ad un principio molto importante del diritto internazionale nel momento in cui l’art. 7 dello Statuto del Tribunale di Norimberga stabiliva l’inefficacia delle immunità: infatti fino ad allora chi rivestiva un incarico di ufficiale godeva sempre di immunità e si stabiliva l’irrilevanza dell’‘obbedienza dovuta’; il Trattato di Londra ammette solo eventualmente la discrezione del Tribunale di considerarlo come circostanza attenuante ex art. 8 dello stesso Statuto. Non ci sono forme di appello: chi venne condannato fu giustiziato immediatamente. La domanda che rimarrà nel dibattito giuridico del dopoguerra è: si è trattato di una giustizia dei vincitori?
Introduzione del diritto penale internazionale
Sul piano normativo accade che nascono tanti esperimenti normativi che, lì per lì, non sono propriamente di diritto penale internazionale, ma che hanno dato luogo all’introduzione in molti ordinamenti di questo diritto mediante l’adozione della Convenzione sulla Tortura e la Convenzione sull’Imprescrittibilità dei crimini internazionali intendendo che questa debba e possa avere effetto retroattivo. Infatti, quando negli anni ’90 l’ONU decide di intervenire, trova un terreno nazionale favorevole.
Si comincia, infine, a lavorare verso la direzione che si segue tutt’ora: nel ’91 l’ONU realizza incontri volti alla realizzazione dello Statuto di una Corte permanente.
Tribunali ad hoc
Tribunali ad hoc nascono da due gravissime crisi umanitarie, quella della Jugoslavia (lo stato centrale non accetta le dichiarazioni di indipendenza delle popolazioni e cerca di soffocarle militarmente. Inizia così la guerra civile.) e del Ruanda. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU prende visione di ciò che sta accadendo in questi due paesi e fa leva sul capitolo VII della Carta ONU che impone all’ONU stessa di salvaguardare la pace collettiva. Creano due tribunali ad hoc per giudicare ciò che stava accadendo nei due paesi. Prima, ovviamente, richiamano più volte i due paesi a riappacificarsi, invitano le parti al rispetto del diritto umanitario, infine nominano degli esperti a giudicare se esistano effettivamente delle violazioni così gravi da far ritenere i crimini come internazionali.
Nel 1993 con la risoluzione 808 si stabilisce la creazione del tribunale per giudicare le persone responsabili delle violazioni umanitarie dall’1 Gennaio 1991 (anno in cui la Slovenia per prima aveva deciso di dichiarare l’indipendenza). Lo Statuto del tribunale di Jugoslavia è un passo notevole della storia del diritto penale internazionale. L’oggetto della repressione che veniva affermata era riguardo ai crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio (si fissarono senza tipicizzarli). Lo Statuto di Roma aggiunge le aggressioni.
Art. 7: regola il tema della responsabilità penale individuale e sottopone a giudizio chi ha pianificato, istigato, ordinato, commesso la preparazione o l’esecuzione di un crimine tipicizzato agli artt. 2 e 5 dello Statuto, al secondo comma si aggiunge poi che la posizione ufficiale dell’accusato sia come capo di stato o di governo o responsabile di governo non sarà mai rilevante per la sua responsabilità criminale, né negherà la pena. Si è elaborato a livello interpretativo i fondamentali istituti della parte generale e speciale e questa elaborazione ha prodotto le basi per quelle che poi sono le norme più dettagliate presenti nello Statuto di Roma.
Il Ruanda
Per quanto riguarda il Ruanda: i massacri avvengono tutti nel 1994. Non c’è una guerra, ma massacri etnici reciproci tra etnie che si sono combattute per secoli. La Commissione ONU accerta questi massacri che sono sussumibili sotto all’etichetta ‘genocidio’ e, con le stesse modalità con cui è stato avviato il tribunale di Jugoslavia, si avvia il Tribunale del Ruanda. Il loro art. 7, poi, ricalca il 7 della Jugoslavia. Caratteristiche comuni: temporanei, oggetto determinato nel luogo e nel tempo, disattivati con la creazione di un meccanismo che ha fatto sì che convogliassero tutti i casi dei due tribunali ancora non risolti/in processo di revisione per chiudere definitivamente la partita.
Stati Uniti e l'istituzione della Corte Penale Internazionale
Gli Stati Uniti hanno votato contro l’istituzione della Corte Penale Internazionale, ma sempre l’hanno sempre finanziata. Lo Statuto prevedeva che si dovessero raggiungere 60 ratifiche per iniziare l’attività. Dall’1 Luglio 2002 iniziano.
Caratteri fondamentali dello Statuto di Roma
Lo Statuto è molto ampio, vi sono 128 articoli e normative che servono a regolare il processo. La struttura normativa descrive una corte permanente.
- Tipicizzazione dei crimini: Già gli statuti dell’ex Jugoslavia e del Ruanda avevano stabilito quali crimini venivano puniti, ma senza tipizzarli cioè senza descrivere la fattispecie (che per il diritto penale è fondamentale). Il giudice ha, quindi, dato un ausilio significativo (più simile al civil law che al common law): non ci si appoggia più solo alla consuetudine, ma a fonti scritte determinate e suscettibili di essere rispettose di principi come quelli di tassatività, legalità (crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini di aggressione sulla cui definizione non vi era accordo e quindi si inserì con una riserva di una precisazione che avvenne in una successiva conferenza nella città di Campara). Ovviamente è possibile aggiungere allo Statuto nuovi crimini.
- Parte generale e costituzionale: Fino agli anni ‘90 si era supposto che le corti si appoggiassero, per quanto riguarda la dogmatica definitoria, alla consuetudine. Si ritenne più opportuno, invece, fornire al giudice un quadro normativo certo, anche se comunque molte delle definizioni non erano altro che la messa per iscritto delle consuetudini. Inoltre questo quadro normativo era ispirato ai paesi di civil law. Rimane sempre il problema, però, della consuetudine che, per il diritto penale, non può essere una fonte mentre lo è per il diritto penale internazionale. Gli internazionalisti, però, fanno notare che la consuetudine internazionale è diversa e deve essere provata, cioè si deve dimostrare la sua esistenza in base a precedenti.
- Definizione delle sanzioni: Questa è la rivoluzione più ‘mancata’ perché da un lato è vero che si elencano gli strumenti sanzionatori (tipici) dall’altro questo elenco non è adeguato alle singole norme (di solito i codici dopo aver enunciato la fattispecie enunciano anche la pena tra quelle che ci sono a disposizione). Questo limite, tra l’altro, non è difficile da superare, ma nelle diverse tipicizzazioni delle fattispecie sono descritti una svariata serie di comportamenti, quindi è anche vero che sarebbe stato un grande lavoro. Le sanzioni sono incentrare sul carcere.
- Principio di complementarietà: È una scelta importante, il diritto contenuto nello statuto si applica nel caso di crimini commessi nelle aree dei paesi che hanno sottoscritto lo Statuto in quanto non vi è un’efficace reazione da parte dello Stato. Viene fatto, quindi, questo vaglio preliminare e se si accerta l’efficace persecuzione del crimine all’interno dello Stato, la Corte si fa indietro. Questo principio, però, mostra anche un limite: infatti ci sono assenze molto vistose tra gli stati che hanno sottoscritto, in particolare quelli in cui di solito sono stati commessi crimini di guerra che hanno importanza geopolitica. Anche in relazione ai paesi che non aderiscono c’è un meccanismo che è stato anche ipotizzato, ad esempio, nel caso della Libia. Questo principio (fondamentale) disegna in modo preciso la modalità di rapporto tra la Corte e gli ordinamenti nazionali degli Stati nell’esercizio della giurisdizione sui crimini internazionali. La giurisdizione prioritaria è, dunque, attribuita allo Stato e riservata alla Corte solo in via sussidiaria.
Tribunali ibridi
I tribunali ibridi sono stati istituiti come tribunali alternativi alla Corte Penale Internazionale sempre per la necessità di perseguire crimini internazionali.
Sierra Leone
Il Tribunale della Sierra Leone è un paese ricco di diamanti e ciò provoca una serie di scontri e crimini di guerra (tra cui l’utilizzo dei bambini soldati, stupro etnico, matrimonio forzato). Le parti in conflitto cercano un accordo, non c’è un intervento unilaterale del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e nell’ambito di questo accordo si definisce la costituzione del tribunale. È interessante la sua formazione: i giudici che fanno riferimento in parte alla Sierra Leone sono in maggioranza giudici internazionali (anche in questo caso si vieta l’amnistia) e, infatti, si applica il diritto penale internazionale. Essi sono nominati dall’ONU che nomina anche il procuratore. Questo tribunale ha lavorato e lavora tutt’ora molto.
Timor Est
Il Tribunale di Timor Est è stata a lungo una colonia portoghese e dopo la decolonizzazione diventa indipendente, ma subito viene occupata dall’Indonesia. L’Indonesia organizza poi un referendum per chiedere se gli abitanti di Timor Est volevano diventare indipendenti o rimanere sotto il governo indonesiano. Vince l’indipendenza ed iniziano i massacri. In questo caso interviene l’ONU (1999) che decide per un’amministrazione transitoria fino alle libere elezioni. Dopo le libere elezioni viene fondato il Tribunale speciale. Vennero fissati i crimini punibili (es. deportazioni forzate), la composizione era mista con prevalenza di giudici internazionali e il diritto applicabile era quello timorense che è un diritto particolare perché è una miscela tra il diritto portoghese, quello indonesiano e quello della città. Si supponeva che la legislazione di Timor Est non fosse carente di quelle fattispecie che dovevano essere punite.
Cambogia
Il Tribunale della Cambogia c’era un re con formazione francofona questo regime, però, permetteva differenze sociali enorme, quindi c’era una piccola oligarchia vicino al re, ma tutto il resto degli abitanti viveva in condizioni di estremo degrado. Questo porta alla nascita di un partito politico: i Khmer Rossi, il cui leader era un laureato a Parigi e che però aveva un’idea molto particolare e quando rientra in Cambogia forma questo gruppo che inizia una guerra civile. Il re viene rovesciato e si instaura un regime comunista. Tra il ’75 e il ’79 il gruppo fece una vera e propria rivoluzione sociale che distrusse il sistema scolastico e universitario, e il regime non ebbe problemi ad usare la mano pesante con chi era ostile al regime appunto. Venne poi rovesciato dall’esercito vietnamita. Nel ’93 la situazione si normalizza ed in Cambogia si organizzano le nuove elezioni e la nuova assemblea eletta si rivolge alle nazioni unite affinché si nominasse una commissione che indagasse sulla natura dei crimini commessi tra il ’75 e ’79. Qui abbiamo, quindi, l’iniziativa da parte del paese che non era in grado di operare dall’interno. L’ONU accoglie questa istanza e si istituisce questa Corte speciale, l’ONU avrebbe voluto una composizione a maggioranza di giudici internazionali, la Cambogia invece si impunta sul fatto che la maggioranza sia cambogiana. La questione si risolve in quanto l’ONU cede, ma la maggioranza necessaria per poter raggiungere l’approvazione della sentenza è di 4 giudici internazionali e 5 in appello. In questo caso si seguiva sia il diritto interno che il diritto penale internazionale. Anche la Corte Cambogiana ha creato molta giurisprudenza che ha inciso in altre corti penali internazionali e in altri tribunali ibridi (infatti le corti si nutrono della giurisprudenza sia delle altre corti sia dei tribunali nazionali).
Libano
Il Tribunale del Libano nel 2005 viene ucciso il primo ministro da un attacco terroristico e allora il governo si rivolge all’ONU chiedendo che si formi un tribunale internazionale per accertare questo crimine perlopiù di terrorismo di cui non è nemmeno sicura la natura di crimine internazionale. L’ONU accetta e crea il tribunale e lo Statuto, allarga la competenza estendendola a una serie di altri terroristici contro le popolazioni fedeli al governo. In questo caso la tipicizzazione è interamente del diritto del Libano, ci sono sempre dei giudici internazionali (maggioranza) che applicano i principi del diritto internazionale. La particolarità sta proprio nel fatto che si puniscono fatti che sono stati prodromici all’attentato al primo ministro (es. obbligo di denuncia). Era ammessa la contumacia, che non è ammessa dal diritto internazionale, e il diritto libanese ammette la contumacia ma con una clausola: se il contumacie ricompare durante il processo o dopo la sentenza che lo condanna egli può pretendere che il processo venga riecelebrato.
Kosovo
Il Tribunale del Kosovo rimane dentro alla Serbia, come una minoranza albanese. L’ONU prende iniziativa e bombarda Belgrado per indurre i serbi a lasciare libero il Kosovo. Si arriva all’indipendenza, ma durante la guerra di liberazione ci sono stati crimini e massacri. La cosa interessante è che la vicenda avrebbe potuto diventare oggetto dell’attività del tribunale dell’ex Jugoslavia che era attivo in quel periodo, ma quest’ultimo rifiuta quindi rimane una situazione di instabilità giuridica. Si pensa a fare una valutazione giudiziaria dei crimini commessi sia durante che dopo la guerra che avevano subito i serbi rimasti in Kosovo; il Kosovo non aveva gli strumenti (nemmeno c’erano i giudici) e quindi si individua questo tribunale. Si pone, però, il problema di quale diritto applicare dato che il Kosovo non aveva un codice: si decide di applicare il diritto Jugoslavo perché era l’unico modo per non applicare retroattivamente il diritto penale (anche se quando si inizia a giudicare la Jugoslavia non esisteva più quindi si applica un diritto morto).
Iraq
Il Tribunale dell’Iraq aveva un solo obiettivo cioè ammazzare Saddam Hussein, applica un diritto pacificamente retroattivo e l’internazionalità era data solo dal fatto che faceva riferimento a uno stato straniero ovvero quello statunitense. Viene condannato e impiccato immediatamente. Quindi non è un vero e proprio tribunale internazionale ibrido, è stata più una vicenda politica.
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