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Appunti sbobinati M.D.A. Diritto internazionale 16.02.2015

Legenda

  • Carta delle Nazioni Unite
  • Convenzioni
  • Costituzione italiana
  • TUE e TFUE
  • Statuto delle corti e dei tribunali
  • Altro
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Crisi ucraina: c’è stato l’intervento della Russia, intervento che ha portato prima all’annessione con la forza della Crimea e poi alla ribellione (fomentata dalla Russia) delle regioni russofone dell’Ucraina orientale.

Tutto ciò che le parti hanno raggiunto ad ora è stato un cessate il fuoco (con il controllo da parte dell’Osce sul cessate il fuoco), con la restituzione reciproca dei prigionieri, ma non si è raggiunto un accordo sullo status dell’Ucraina: rimarrà uno Stato unitario indipendente (come pare essere negli interessi di tutti)? Quale forma di Stato? Uno Stato fortemente decentrato, con una larga autonomia a favore delle regioni orientali? Verrà scritta una nuova costituzione?

Case study di quest’anno: La crisi ucraina: problemi di sicurezza in Europa.

Terrorismo internazionale: fenomeno sottovalutato dai governi e che nasce come diverso all’origine dalla guerra dell’Isis ma che finirà per fondersi con la guerra dell’Isis. Non è uno scontro di religioni né di civiltà, ma uno scontro tra la civiltà e la non-civiltà, la negazione della civiltà.

Ad oggi non sono state assunte misure comuni all’interno dell’Ue: necessità di varare misure che restringano certi diritti, diritto all’informazione, diritto a professare il proprio credo, misure antiterrorismo.

24 febbraio (406): 15-18.30 tavola rotonda sulla cooperazione internazionale per il contrasto alle nuove forme di terrorismo internazionale.

Diritto internazionale

Il diritto internazionale è un insieme di regole destinato a disciplinare i rapporti tra Stati, ma oggi il diritto internazionale non è fatto solo dagli Stati; organizzazioni intergovernative, insorti, Chiesa cattolica (è sempre stata un soggetto del diritto internazionale, già dal 1870, anche se fino a 1929 non aveva un territorio).

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Organizzazioni internazionali

Organizzazioni internazionali, distinzione tra:

  • Organizzazioni intergovernative, ossia le organizzazioni internazionali fatte da Stati: Onu, Ue, Fao, Osce, Oms;
  • Organizzazioni internazionali non governative (Ong): non sono soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale, bensì associazioni tra privati appartenenti a vari Stati che hanno, sì, una personalità giuridica, ma una personalità giuridica di diritto interno, ossia sono costituite secondo le leggi di un determinato Stato, che regola la vita esterna di queste Ong: World Economic Forum di Davos (Davòs) (Svizzera).

Il diritto internazionale è un diritto di enti sovrani superiorem non recognoscentes: non devono essere dipendenti da nessun altro ente. Questa è la prima differenza significativa rispetto alla comunità statale, la quale è contrassegnata da rapporti di tipo verticistico (cittadini — Stato).

La sovranità la apprezzeremo in maniera diversa a seconda della natura dei diversi soggetti: la sovranità dello Stato è a base territoriale; la sovranità delle organizzazioni internazionali è a base funzionale; la sovranità della Santa Sede risiede nel fatto che essa è espressione della religione cattolica — la sovranità territoriale invece spetta allo Stato Città del Vaticano, esso stipula i trattati per i quali è richiesto il requisito della territorialità.

Il diritto internazionale consiste in un insieme di regole e di principi che si sviluppa nel corso degli anni. È un fenomeno in progress. Gli istituti di diritto internazionale si modificano per rispondere in maniera adeguata alle esigenze della comunità internazionale che cambia.

Il diritto internazionale delle origini. Il diritto internazionale delle origini (’600-800) era un diritto internazionale fatto dagli Stati per gli Stati, un complesso di regole che interveniva a disciplinare la libertà di fare di ciascuno Stato perché l’esercizio della libertà individuale di uno Stato non confliggesse con l’esercizio della libertà individuale di un altro Stato.

Questo diritto progressivamente cambia e oggi il diritto internazionale è un diritto al servizio non tanto dei governi quanto delle comunità sociali dei vari Stati. Oggi non c’è quasi nulla della vita quotidiana che non sia influenzato in maniera più o meno diretta da regole e principi che si affermano sul piano del diritto internazionale. Questo è il riflesso del processo di sostanziale integrazione verificatosi soprattutto a partire dalla seconda metà del ’900.

Le funzioni fondamentali dell’ordinamento giuridico

Le funzioni fondamentali dell’ordinamento giuridico sono:

  • Funzione di produzione normativa (fare le leggi): affidata al Parlamento;
  • Funzione di garanzia del diritto: bisogna garantire l’effettività delle leggi interne, organi di polizia. Nel diritto internazionale il sistema di difesa dei propri diritti è l’autotutela (a differenza del diritto interno, dove questa è l’eccezione), funzione arbitrale: nessun tribunale internazionale può decidere nulla a meno che i soggetti interessati non abbiano deciso di assoggettarsi al tribunale internazionale. Inoltre, i tribunali internazionali hanno una competenza limitata, stabilita dal trattato internazionale che istituisce tali tribunali (statuti);
  • Funzione di accertamento del diritto: sistema giuridico, l’ordinamento giuridico interno stabilisce il giudice competente avendo riguardo alla natura e al luogo dell’illecito. Nel diritto internazionale spetta agli stessi soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale accertare l’esistenza di una regola: non esistono tribunali/giudici precostituiti, i vari tribunali internazionali nascono tutti sulla base dei trattati internazionali, i quali sono espressione della volontà degli Stati.

In questa comunità internazionale, molto diversa dalle comunità statali, non esistono organi sovraordinati rispetto agli Stati che esercitano le tre funzioni di cui sopra. Tutte queste funzioni sono esercitate in modo diffuso (o decentrato) dai soggetti di diritto internazionale.

Procedimenti di produzione normativa

Procedimenti di produzione normativa (regolati dallo stesso diritto internazionale):

  • Consuetudine: regole non scritte che nascono sulla base di un comportamento generalizzato ripetuto nel tempo. È fonte di diritto generale: vincola tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale;
  • Accordo/trattato internazionale (molto simile al contratto di diritto interno): è espressione diretta della volontà degli Stati. Vincola soltanto gli Stati che lo hanno posto in essere e accettato.

Sono gli Stati stessi (e tutti gli altri soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale) che provvedono a tutelare i propri diritti attraverso l’autotutela, la quale può essere perseguita attraverso tutti i mezzi (anche, nel diritto internazionale classico, della forza armata): oggi vi è il divieto della minaccia e dell’uso della forza nei rapporti fra Stati.

Chi può accertare se c’è stata violazione di una regola di diritto internazionale? Gli stessi soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale, a meno che questi soggetti non si mettano d’accordo e istituiscano (con la stipulazione di un trattato) un organo giudiziario a cui demandare questa funzione di accertamento del diritto che all’origine spetta agli stessi soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale.

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Storia del diritto internazionale

Nell’Antica Grecia, i rapporti fra le Città-Stato erano simili a quelli degli Stati sovrani odierni.

All’epoca dell’Impero romano vi era l’unità della comunità internazionale allora conosciuta, tutta governata da Roma secondo il metodo di riconoscere, preservare e garantire tradizioni, usi e costumi e un certo sostrato giuridico (se non in contrasto con quello dell’Impero romano) delle varie popolazioni che venivano via via assoggettate al controllo di Roma.

Era il diritto privato di Roma che governava le varie comunità locali riunite sotto il controllo di Roma. Dopo il crollo dell’Impero romano si mantiene un certo controllo sui territori che facevano parte dell’Impero romano: il Sacro Romano Impero, a cui capo vi era un imperatore, il quale governava tutta una serie di territori che avevano una più o meno piccola autonomia, struttura tipica dell’epoca feudale.

La comunità internazionale allora conosciuta era dominata da queste due grandi autorità: una di natura temporale (l’imperatore), una di natura spirituale (il papato); vi era anche una certa gerarchia tra i due, in quanto era il papa che doveva incoronare l’imperatore. La comunità internazionale dell’epoca feudale è diversa da quella odierna.

Nella seconda metà del ’500 interviene un evento che mina l’unità di questa comunità internazionale e soprattutto l’autorità spirituale: la riforma protestante: una serie di accuse (simonia) contro la curia romana.

Conseguenze sul piano politico: il re d’Inghilterra, Enrico VIII (che amava molto le donne) decide di cambiare moglie (Anna Bolena) — non poteva divorziare — e, prendendo in considerazione la riforma di Martin Lutero, fonda una nuova chiesa, la Chiesa d’Inghilterra, alla quale si mette a capo.

A partire dalla riforma protestante, che crea un cuneo sulla comunità internazionale, si avranno ripercussioni a catena che mineranno questa unità della comunità internazionale. Esistevano rapporti di tipo feudale: il sovrano d’Inghilterra era vassallo del re di Francia, in quanto duca di Normandia.

Tutta questa realtà viene superata progressivamente e i risultati effettivi si hanno dopo la guerra dei trent’anni (guerra di religione: Stati europei protestanti contro Stati europei cattolici), che si chiude con la pace di Vestfalia (1648), la quale è all’origine del mondo vestafliano: consolidamento dei regni precedenti (Francia, Spagna, Inghilterra), la nascita di nuovi Stati sovrani (Olanda, Belgio) e il consolidamento di quella struttura di tipo feudalistico, enti sovrani superiorem non recognoscentes. La comunità internazionale come la conosciamo oggi nasce nel 1648.

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Il trattato di Vestfalia e la sicurezza collettiva

Il trattato di Vestfalia conteneva i prodromi di un meccanismo di sicurezza collettiva (fin dall’antichità, i vari Stati hanno sempre perseguito la possibilità di mettere paletti alla propria facoltà originariamente sovrana di usare la forza armata per risolvere qualunque questione): nel caso in cui sorgesse un contrasto di interessi tra gli Stati, questi dovevano impegnarsi a non ricorrere alle armi per almeno sei mesi, valendosi per esempio di una mediazione internazionale.

Nell’ipotesi in cui uno di questi Stati venisse attaccato da un altro Stato aderente al trattato di Vestfalia, era richiesto allo Stato attaccato di cercare di risolvere pacificamente la questione e, solo nel caso in cui ci fosse riuscito, esso aveva il diritto di essere aiutato da tutti gli altri Stati aderenti al trattato di Vestfalia.

Ancor prima della pace di Vestfalia, alcuni istituti del diritto internazionale si erano già formati, anche se non operavano in un contesto internazionale che è quello odierno:

  • Rappresentanti veneziani consoli: hanno la funzione di tutelare la sicurezza e gli interessi dei cittadini italiani presenti in loco. L’istituto consolare, che si consoliderà solo nell’800, si sviluppa già all’epoca delle Repubbliche marinare;
  • Missione diplomatica specifica (o speciale): Agamennone e Ulisse, rappresentanti della propria città (che vengono perciò accolti con tutti gli onori), si recano presso Priamo, re di Troia, per risolvere la questione del rapimento di Elena.

Anche nell’Antica Roma la missione diplomatica era considerata “sacra”: oggi vi è l’inviolabilità (nonché l’immunità dalla giurisdizione interna) della persona dell’agente diplomatico.

La comunità internazionale che nasce dalla pace di Vestfalia ha una struttura orizzontale: esclusivamente gli Stati. Il fatto che questa comunità internazionale fosse strutturalmente orizzontale non ha impedito che nel corso dei secoli si verificassero dei fenomeni di sostanziale verticalità della comunità internazionale.

Il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati è un principio formale. Esso ha conosciuto delle fasi di verticalizzazione: rapida ascesa di Napoleone Bonaparte (controllo della Francia su buona parte dei territori europei), momento verticistico nel diritto internazionale perlomeno europeo.

Dopo le due successive sconfitte di Napoleone, le potenze europee si riuniscono nel congresso di Vienna del 1815, con il quale si dà una nuova configurazione ai rapporti politico-territoriali europei: vengono consolidati alcuni regni, vengono distribuiti alcuni piccoli territori ai membri delle famiglie regnanti dei principali Stati, si viene a creare una sorta di direttorio, in Europa, delle grandi potenze dell’epoca partecipanti al congresso di Vienna (Impero zarista, Francia, Inghilterra, Prussia), che stabiliscono alcuni principi che si impegnano a rispettare e a far rispettare anche con la forza: impegno a reprimere fin dal nascere eventuali movimenti interni nei vari territori tesi a sconvolgere l’assetto raggiunto.

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(Suddivisioni territoriali politiche) con il congresso di Vienna (intervengono contro i moti di indipendenza di Spagna e Italia).

Per molti secoli la comunità internazionale ha avuto una natura europea: Respublica Christiana (era, nel Medioevo, il modo di definire l’Europa); rapporti costanti c’erano solo tra Stati europei e il diritto internazionale dell’epoca era fatto da Stati europei per Stati europei.

Quando, alla fine dell’800, questi Stati europei stipulano un trattato con l’Impero ottomano, vi era un’idea di supremazia della civiltà europea sulle altre civiltà: nel trattato si concedeva all’Impero ottomano la possibilità di assoggettarsi al diritto pubblico europeo.

Il diritto internazionale classico è stato fatto solo da Stati ed era un diritto fatto da Stati che condividevano praticamente la stessa origine, la stessa storia, le stesse tradizioni e le stesse tradizioni giuridiche, per cui era costituito sostanzialmente da consuetudini. Vi erano pochi trattati.

Con la scoperta delle Americhe e di altri territori, avviene una grande colonizzazione e un sostanziale assoggettamento all’omogeneità europea. La consuetudine è idonea ad assoggettare un piccolo insieme di soggetti omogenei fra loro.

A questa sostanziale omogeneità della comunità internazionale si verificherà una prima frattura con l’emergere degli Stati Uniti (nel ’700), i quali reclamano la loro indipendenza sulla base del fatto che pagano le tasse, per cui hanno diritto a pretendere l’indipendenza e ad utilizzare le tasse che vengono pagate per i bisogni della popolazione del territorio.

La proclamazione d’indipendenza delle colonie inglesi dell’America viene riconosciuta dalla Francia. La Francia conoscerà la Rivoluzione francese pochi anni dopo (1789) e uno dei prodotti della Rivoluzione francese è la Dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo.

Dunque, la Francia riconosce per prima gli Stati Uniti d’America (che nascono come confederazione e che dopo una guerra tra gli Stati del Sud e quelli del Nord si riuniscono nell’odierna federazione). La nascita degli Stati Uniti non comporta una vera frattura, in quanto nascono come ex colonia dell’Inghilterra, per cui la civiltà che rappresentano è una continuità della civiltà europea.

La prima vera frattura alla comunità internazionale si avrà con la nascita dell’Unione Sovietica (primo Stato di socialismo reale sul territorio che era stato culla dell’Impero zarista, che si ispirava a strutture istituzionali e giuridiche simili a quelle dell’Europa). Viene messa al bando la religione: ogni forma di credo religiosa viene perseguita dallo Stato.

L’Unione Sovietica si dota di una sua dottrina del diritto internazionale: l’unico modo di creare diritto internazionale è il trattato, non riconosce la consuetudine come fonte di diritto internazionale, il diritto internazionale può nascere solo previa volontà dello Stato: trattati.

L’Unione Sovietica accetta alcune regole consuetudinarie solo perché le accetta esplicitamente. In un mondo che progressivamente andava, con il Covenant, verso un abbandono del principio classico dell’utilizzo della forza, l’Unione Sovietica legittimava l’intervento anche armato per sostenere le insurrezioni/rivoluzioni socialiste che avessero il fine di instaurare governi socialisti.

La nascita dell’Unione Sovietica determina una frattura nella comunità internazionale, che verrà acuita dopo la seconda guerra mondiale con lo svilupparsi del modello dello Stato di socialismo reale anche altrove, la vittoria della rivoluzione di Mao Tse-tung e della rivoluzione castri

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrt.dng di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Sciso Elena.
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