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Lezioni di diritto dell’Unione europea UNITN

L’autorità dell’UE discende dai poteri che gli Stati membri le hanno attribuito mediante dei trattati.

Quindi nell’UE c’è una sovranità, c’è un territorio, c’è una popolazione, cittadinanza europea.

Ma l’UE non è uno Stato, è una convenzione tra Stati.

Ci sono tuttavia rapporti internazionali di cui l’UE fa parte, come fosse uno Stato.

  • Personalità giuridica all’UE.

Partecipa agli accordi internazionali.

Ha delle ambasciate fuori dal territorio dell’Unione.

Lo Stato come concetto centrale, che aveva il monopolio del controllo verso l’interno [polizia] e verso l’esterno [esercito].

E l’uso legittimo della forza legittimato da Dio (S teocratico) o da se stesso.

Monopolio nell’uso del diritto e della forza (una delle manifestazioni più importanti del concetto di sovranità).

Sono concetti tipici dello S assoluto, in cui il sovrano pensava alla sovranità con la famosa e molto rappresentativa frase: “Lo Stato sono io”.

Diversamente oggi ci sono tanti enti che possono esercitare il potere pubblico.

Secondo il principio della gerarchia.

  • Lo Stato esercita il potere (in astratto).
  • In concreto abbiamo la Legge del parlamento, regolamento del ministro, ecc.

Questo serve per la legittimazione ma anche per la certezza del diritto (Stato di diritto) – Le decisioni sono verificabili.

Checks and Balances – Le istituzioni si controllano a vicenda.

Oggi il popolo è un sovrano astratto.

Gli Stati possono creare organismi sovranazionali; ad esempio militari (per la difesa).

Ma è una legittimazione diversa.

Momento esterno e momento interno

  • Momento esterno (a livello internazionale): decisioni tra gli Stati, unanimità necessaria, raramente eseguibili (solo tra gli Stati).
  • Momento interno (a livello interno).

Dualismo - La sfera del D interno si distingue da quella del D internazionale.

Come si fanno rispettare obblighi presi a livello internazionale all’interno dello Stato?

Con la firma di un accordo internazionale e successivamente con la ratifica nell’ordinamento interno (da parte del Parlamento).

Nel far questo non si può esercitare il potere di emendamento.

Un trattato è stato firmato, il rappresentante lo firma se ha una buona certezza che poi nel suo Stato verrà ratificato.

A volte i trattati non vengono ratificati.

Se ad esempio uno Stato non realizza delle strutture previste in un accordo, non ci si può intromettere nella sua sovranità e obbligarlo a costruirle.

Perché questo significherebbe violare la sua sovranità, il dovere di non interferenza, non rispettare la inviolabilità del territorio e dei confini.

Principio cardine, se non ci fosse bisognerebbe negoziare ogni cosa.

Si possono prendere delle misure per influenzare lo Stato a prendere certi provvedimenti.

Da questo deriva un altro principio fondamentale;

  • Principio della reciprocità -> Si possono imputare delle sanzioni per giungere al rispetto del principio violato, ma non ci sono poteri coercitivi come quello della polizia all’interno, non si può obbligare uno Stato a prendere certe misure.

Questo vuol dire parità tra gli Stati.

Sono uguali dal punto di vista formale.

Poi è chiaro che nei negoziati incidono molti altri fattori.

  • Principio dell’unanimità nelle organizzazioni internazionali.

Manca una forza che può dall’alto imporre una decisione.

Gli accordi si prendono unanimemente, questo vuol dire che ognuno ha il diritto di veto.

Questo non è un modo efficace per prendere le decisioni, perché spesso la formazione di un parere unanime richiede molto tempo, però è l’unico modo a fronte della mancanza del potere di imporre le decisioni.

Quindi le decisioni si prendono in una altro modo: agiscono gli esecutivi.

Decide la maggioranza governativa.

Garantisce una più facile organizzazione ma un controllo molto limitato, in quanto o il trattato si accetta o si rifiuta.

Sovranazionale, federalismo e integrazione politica

Sovranazionale:

Decisioni a livello sovrastatale (anche a maggioranza).

Precedono alle regole nazionali.

Applicabili ai cittadini.

Federalismo: organizzazioni che sono nati da aggregazioni politiche.

Con una sovranità della Federazione.

Shared rule and self rule.

Es: Germania – Land.

Integrazione politica sotto un profilo diverso.

Stato nazionale / Organizzazioni internazionali.

Oltre a queste 2 categorie ci sono però anche organizzazioni sovranazionali come l’UE.

La maggioranza delle decisioni si prendono col principio maggioritario.

Un altro elemento atipico rispetto alle organizzazioni internazionali è la presenza di un Parlamento eletto dai cittadini.

Due livelli di governo che possono interagire direttamente con i cittadini (regolamenti dell’UE).

Ci sono forti differenze, per questo si dice che l’UE è un’organizzazione sui generis.

L’integrazione europea per

  • Desiderio di pace -> Reazione alle guerre mondiali.
  • Sicurezza contro la minaccia sovietica.
  • Sviluppo economico.

Piano Marshall (aiuti economici per ricostruire parte di ciò che la Guerra aveva distrutto).

  • Volontà politica: cooperazione al posto della competizione.

Non si voleva ripetere il fallimento del trattato di Versailles.

Si cercava un modo per controllare la Germania dopo l’inizio della GF.

Invece di un sistema statico di controlli esterni (trattato di Versailles), si voleva introdurre un sistema di cooperazione per rimettere in moto il sistema economico europeo.

Carta europea dei diritti fondamentali (Diversa dalla CEDU 1950 – Trattato fondamentale sui diritti umani all’interno dell’organizzazione internazionale del consiglio d’Europa, nasce con lo scopo di dare un sostrato di valori all’organizzazione europea).

Non solo difendersi, non solo ricostruire l’economia, ma anche creare un sistema di valori nella guida della democratizzazione.

Le organizzazioni si basano sull’unanimità, su una struttura governativa (assemblea indirettamente eletta, con membri scelti dal Parlamento).

Forme di integrazione

  • Internazionale: decisioni fra Stati, con una unanimità necessaria, raramente eseguibili (solo tra gli Stati).
  • Sovranazionale: decisioni a livello sovrastatale (anche a maggioranza), che precedono alle regole nazionale, applicabili ai cittadini.
  • Federale: integrazione politica, sovranità trasferita alla Federazione, Shared rule and self rule.
  • Intergovernamentale.
  • Metodo funzionale.
  • Integrazione economica.
  • Multilevel Governance.

Il metodo comunitario

Dichiarazione Schumann - 9 Maggio 1950.

[Schumann era il rappresentante degli affari esteri dell’Alsazia]

“L’Europa dei piccoli passi”.

  • Prevalenza di organi di individui (rappresentanti l’interesse comune).

Scelti dai governi ma successivamente autonomi.

Una volontà lì non devono rappresentare l’interesse del loro paese di provenienza ma quello generale.

  • Deliberazioni a maggioranza.

Cose ristrette, settoriali, la parte d’economia al tempo importante per la ricostruzione (acciaio e carbone).

Unirsi per non danneggiarsi reciprocamente in futuro.

Unirsi però non per tutta l’economia, solo per questo suo settore del carbone e dell’acciaio (“L’Europa dei piccoli passi”).

  • Atti giuridicamente vincolanti e il loro controllo da parte di un sistema giurisdizionale.

Rispetto alle organizzazioni internazionali dove si deve sempre trasferire dalla sfera internazionale a quella nazionale, qui si hanno delle decisioni direttamente vincolanti.

Vi è un’autorità che verifica indipendentemente, prendendo come parametro gli obiettivi di questa impresa, se gli obiettivi dello Stato sono legittimi.

Questi i 3 elementi su cui si fonda la prima Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.

La sua proposta contiene gli elementi di base su cui si regge la costruzione ancora oggi.

Questi gli obiettivi rivoluzionari a 5 anni dalla fine della Guerra.

S -> Centro di tutta l’organizzazione pubblica.

18/02

La legittimazione di tale potere presuppone il popolo come Nazione.

E quindi si arriva al D di voto.

Interessi nazionali diversi all’interno di un organismo comune.

L’UE non deve seguire le stesse logiche del diritto interno.

  • Stato -> Centro di tutto per via della legittimazione -> Competenza su tutto.
  • Organizzazione Internazionale -> Rapporti pacifici tra gli Stati basati sugli accordi (mentre in passato ciò avveniva attraverso interventi militari non pacifici), per collaborare sempre più concretamente su diversi temi.

Dichiarazione Schumann

Dopo la II GM un’idea rivoluzionaria rispetto a quella del Trattato di Versailles che dall’esterno cercava di controllare la Germania e di riparare i danni della Guerra.

Schumann cerca invece un denominatore comune.

“Rinuncia alla violenza tra gli Stati come strumento di soluzione delle controversie internazionali”.

  • Mai più una guerra in Europa.

Una forte dimensione valoriale realizzata però in piccoli passi, con cose concrete di cui tutti beneficiano.

Questa dichiarazione traccia le basi della struttura che l’UE ha ancora oggi.

  • La pace mondiale.

L’unione delle nazioni e l’eliminazione di Superare questa inimicizia e poi possiamo collaborare.

  • L’Europa non potrà farsi in una sola volta.

Quello che aveva cercato di fare Napoleone, Hitler e forse altri, non porta a nulla.

Né sarà costruita tutta insieme ma sorgerà da realizzazioni concrete.

L’Unione delle Nazioni e l’eliminazione del contrasto secolare tra Francia e Germania.

Superare questa inimicizia e poi collaborare.

Come?

A tal fine il governo francese propone di concentrare immediatamente l’azione su un punto limitato ma decisivo.

Questa la concreta proposta di mettere insieme la produzione franco-tedesca di carbone e acciaio sotto una comune alta autorità.

> Limitazione della propria sovranità:

Non è più la F o la G tuttofare, ma in un determinato, limitato settore né l’una, né l’altra hanno più il potere di decidere autonomamente.

Rinuncia alla sovranità.

La decisione non è più esclusiva.

Il Paese deve sottoporsi a un’alta autorità, trasferire del potere che potrebbe esercitare da solo ad un’autorità che segue un certo scopo (obiettivi prestabiliti) -> Questo legittima il trasferimento della sovranità del popolo sancita dalla Carta Costituzionale.

  • L’apertura.

“Un’organizzazione alla quale possono aderire gli altri Paesi Europei”.

È un’organizzazione aperta a cui possono aderire anche altri S, che può servire a tutti.

“L’adesione delle Nazioni assicurerà la costituzione di basi comuni dello sviluppo economico”.

1° Tappa della federazione europea.

Non è una specie di S federale europeo.

Dopo la G per l’unione politica era troppo presto | Fare subito il possibile, costruire fiducia e conoscenza tra gli Stati integrandoci, mirare al benessere di tutti e su queste basi gradualmente consolidare.

Basi comuni per lo sviluppo economico -> Prima tappa (ne seguiranno altre, è un processo).

Qualsiasi guerra diventi non solo impensabile ma materialmente impossibile.

La potente unità di produzione aperta a tutti i Paesi che vorranno aderirvi getterà i fondamenti reali della loro unificazione economica.

Era questo il punto da cui ripartire dopo la II GM, quando l’Europa era distrutta.

Non c’è solo un Consiglio dei ministri intergovernativo (sottoposto alle direzioni dei governi), non solo un’assemblea con funzione consultiva.

Ma un’alta autorità indipendente le cui decisioni saranno vincolanti -> Non si discute nell’assemblea internazionale, poi si porta nel Paese nazionale e si decide sul da farsi, le decisioni dell’organizzazione internazionale sono vincolanti.

Affidato alla comune autorità entro termini brevi la realizzazione di diversi compiti.

  • Circolazione.

Non solo coordinamento tra 2 mercati, circolare liberamente in un unico mercato.

  • Questo erode la sovranità.

Questo significa cedere parte della sovranità nazionale (finestra sulla propria sovranità <-> Si apre, se ne cede una parte, ma se ne riceve anche una parte).

Unione doganale = Accordo internazionale vincolante che impedisce immediatamente di chiedere dazi per il passaggio alla frontiera.

Il cittadino può rifarsi ai suoi contenuti, far valere questo accordo internazionale direttamente vincolante, e non si discute più a livello nazionale.

  • Un trattato firmato tra gli Stati è sottoposto alla ratifica dei parlamenti.
  • Un arbitro designato di comune accordo.

Il seme della Corte di Giustizia.

  • Alta autorità.

Un’istituzione chiave per realizzare questa proposta, composta da persone indipendenti designati su base paritaria dai governi (idea della parità tra Stati, non una proporzione in termini demografici o finanziari ad es).

Interferenza diretta negli ordinamenti (dualismo).

Alcune decisioni dell’autorità direttamente applicabili, oltre ai trattati (che stabiliscono alcune cose direttamente vincolanti – Es: divieto delle tariffe doganali).

Oltre a questo la possibilità che l’alta autorità, in base a quello che può fare secondo i trattati, possa produrre a sua volta degli atti normativi (decisivi), quindi agire in base al trattato, un potere derivato (a sua volta come lo era quello del trattato, derivato dalla sovranità trasferita dagli Stati).

Gli Stati si aprono; qualcosa che viene deciso non da un organo nazionale (come il Parlamento e il Governo, democraticamente legittimato dalle elezioni) ma da un’esterna autorità indipendente (non democraticamente legittimato all’interno del Paese) che può avere anche implicazioni dirette verso i singoli.

Sotto questo profilo c’è una somiglianza con lo Stato federale, che ha come una caratteristica quella dei diversi livelli di governo che possono interagire col cittadino (la Federazione e i singoli Stati della Federazione).

Questo sistema si applica all’esterno dello Stato con delle conseguenze all’interno dello Stato.

> Sentenze della Corte Costituzionale: come trovare uno spazio per queste decisioni dell’alta autorità (atti prodotti all’esterno dello Stato), all’interno della gerarchia delle fonti interne.

(Dove si collocano? E se sono in contrasto?).

  • L’alta autorità -> Che poi è diventata la Commissione.
  • Consiglio speciale dei ministri -> Consiglio.
  • Assemblea comune -> Parlamento Europeo.
  • Arbitro -> Corte di Giustizia, l’arbitro che risolve le controversie tra gli Stati.

È un sistema (!)

Quando pongo in essere delle istituzioni, queste cominciano ad avere vita propria (relativamente ai trattati).

Cominciano ad operare, ad utilizzare il potere che gli è stato conferire e a cercare di estenderlo, e allora cominciano i primo conflitti con le altre istituzioni (rimesse alla Corte di Giustizia, che identifica anche dei principi non immediatamente previsti dal Trattato, che magari non aveva previsto questa ipotesi o presenta delle lacune).

Sono stati modificati alcuni trattati, che hanno consolidato degli sviluppi o hanno introdotto delle novità.

Il triangolo istituzionale: le origini

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA): 1952-2002.

Comunità Economica Europea (CEE).

Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA).

L’evoluzione dell’integrazione europea.

In ogni fase questo equilibrio è diverso e uno dei fili conduttori della storia dell’integrazione europea è:

  • Ascesa (in termini di poteri dell’Istituzione) del Parlamento Europeo -> Legifera non più solo in un certo settore dell’economia (carbone e acciaio), ma su altre materie di rilevanza finanziaria.
  • Principio maggioritario.

Nelle assemblee nazionali -> Maggioranza, opposizione e si decide a maggioranza.

In un consiglio di ministri intergovernativo, che parte dalla parità tra gli Stati - Si passa dall’unanimità sempre più al principio maggioritario (questo funziona se ho già un quadro chiaro nei trattati di funzioni, competenze, limiti).

Prelievo fiscale diretto.

Sulla produzione come un finanziamento da parte degli Stati.

L’assetto istituzionale oggi

  • Consiglio - Europeo, vertice delle decisioni politiche, capi di S e di governo – Decisioni in grande, le linee fondamentali.
  • Consiglio - Dei ministri, livello operativo, decisioni sulla base di quanto deciso nei trattati.
  • Parlamento europeo (Assemblea).
  • Commissione europea (Alta Autorità).
  • Corte di Giustizia.
  • Altri organi e istituzioni.
  • BCE.
  • BEI.
  • Agenzie.

La storia dell’UE

Un’Europa di pace.

1945 – 1959 – Gli albori della cooperazione.

Un’Europa senza frontiere.

52 - Fallimento della comunità europea di difesa, un importante contributo per la difesa europea rispetto alla NATO – dominata dagli Americani – Fallita perché non è stata ratificata dal Parlamento francese (forte opposizione del generale De Gaulle).

I brillanti anni Sessanta.

1960 – 1969 – Un decennio di crescita economica.

65 – Trattato sulla fusione delle istituzioni (era troppo caro avere la CECA, CEE, l’EURATOM – Tutte con la stessa struttura, in comune solo l’Assembla, perché erano tanti, e la Corte di Giustizia, perché erano specialisti, l’Autorità e il Consiglio erano tutti diversi).

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Woelk Jens.
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