Diritto del mercato e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari
Abbreviazioni
T.U.F. = Testo Unico della Finanza - T.U.B. = Testo Unico Bancario
- MEF = Ministero dell’Economia e delle Finanze - B.I. = Banca d’Italia
- SGM/MR = Società di Gestione del Mercato - MR = Mercati regolamentati
- SIM/SGR = Società di Intermediazione Mobiliare e SGR = Società gestione risparmio
- C.F. = Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede o autonomo
- G.U. = Gazzetta Ufficiale
1 Generalità – Introduzione ai mercati finanziari e definizioni
Il sistema finanziario
Il sistema finanziario ha la funzione di mettere in contatto operatori che hanno risorse finanziarie in eccesso, investitori, risparmiatori, con altri, gli emittenti che hanno l’esigenza di reperire finanziamenti.
Le transazioni devono avvenire su mercati che assicurino un corretto, ordinato, efficiente e trasparente funzionamento, in cui tutti gli operatori possano essere tutelati.
| Investitori: acquistano e vendono, per i loro obiettivi, strumenti finanziari, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, OICR, derivati e altro …; le tutele nei loro confronti sono diverse a seconda della loro classificazione… | Emittenti: emettono valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari; quando quotati su Mercati Regolamentati, offrono maggiori tutele … | Intermediari: facilitano gli scambi attraverso i servizi di investimento che possono prestare solo se in possesso di autorizzazione; possono relazionarsi con gli investitori con modalità diverse, ma devono servirsi di Consulenti finanziari nell’offerta fuori sede … |
A tutela degli Investitori le transazioni finanziarie avvengono solo tramite Intermediari abilitati che le eseguono su Mercati Finanziari.
2 Classificazione della clientela
Cliente è ogni persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta servizi di investimento e/o servizi accessori.
I clienti sono classificati:
- Al dettaglio o Retail;
- Professionali;
- Controparti qualificate.
Ai clienti “al dettaglio” è associato il maggior livello di tutela previsto dalla normativa.
Sono clienti professionali:
- Di diritto: Banche, SIM, imprese di assicurazione, OICR, fondi pensione, negoziatori per conto proprio di merci e derivati su merci, agenti di cambio e imprese di grandi dimensioni;
- Su richiesta: tale possibilità è concessa solo dopo che l’intermediario abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
I “clienti professionali” di diritto concludono, con chi presta il servizio, un accordo scritto che stabilisce i servizi, le operazioni e i prodotti sui quali si applica il trattamento come cliente al dettaglio.
Sono controparti qualificate alcuni dei clienti professionali quando ad essi siano prestati uno o più dei seguenti servizi d’investimento:
- Ricezione e trasmissione ordini;
- Negoziazione in conto proprio;
- Esecuzione ordini.
L’intermediario, prima del riconoscimento, deve ottenere la conferma esplicita dell’accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela.
La classificazione come “controparte qualificata” non pregiudica da parte del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio; la richiesta è soggetta al consenso dell’Intermediario.
I servizi di investimento
I servizi di investimento sono attività, prestate da soggetti «abilitati», intermediari e banche, attraverso i quali è possibile impiegare, sotto varie forme, il denaro in attività finanziarie; hanno ad oggetto “strumenti finanziari”.
Il soggetto, nel servizio di:
- Ricezione e trasmissione di ordini, ricevuto un ordine di acquisto o vendita dal cliente, lo trasmette ad altro intermediario per la sua esecuzione;
- Esecuzione degli ordini, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione;
- Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari, assume un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- Collocamento di strumenti finanziari senza impegno, non assume un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- Negoziazione per conto proprio, su richiesta del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso, operando in “contropartita diretta”;
- Gestione di sistemi alternativi ai Mercati regolamentati, consente, con regole predeterminate, concludere acquisti e vendite di titoli strumenti finanziari; essi sono:
- L’MTF, Multilateral Trading Facilities o Sistema Multilaterale di negoziazione;
- L’OTF, Organised Trading Facilities o Sistema Organizzato di negoziazione.
- Gestione di portafogli, il gestore investe in tutto o in parte il patrimonio del cliente in strumenti finanziari, decidendo come e quando intervenire;
- Consulenza in materia di investimenti, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzati, ossia presentati come adatti al o basati sulle caratteristiche del cliente, relative ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento finanziario.
Strumenti finanziari e assicurativi, attività e servizi ammessi al riconoscimento
Sono strumenti finanziari:
- Gli strumenti del mercato monetario;
- I valori mobiliari, obbligazioni e azioni;
- Gli OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio;
- I derivati.
Sono prodotti finanziari/assicurativi:
- Le polizze Index linked;
- Le polizze unit linked;
- Le operazioni di capitalizzazione.
Costituiscono servizi accessori:
- La custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- La concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari;
- La consulenza alle imprese in tema di strategia industriale;
- I servizi connessi all‘emissione o al collocamento di strumenti finanziari;
- La ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria;
- L’intermediazione in cambi;
- L’attività connesse ai servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.
4 Il mutuo riconoscimento
Le attività e i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, sono le operazioni bancarie, finanziarie o assicurative che possono essere esercitate nell’U.E., da qualunque banca o altro intermediario abilitati, che hanno sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro della U.E., senza dover richiedere la preventiva autorizzazione alle autorità di vigilanza del paese in cui si intende operare.
Leggi – Decreti – Regolamenti di riferimento
| TUF D.L. 58/98 | Testo Unico della Finanza: disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. |
| TUB. D.L. 385/93 Testo Unico Bancario | Testo Unico Bancario: Autorità creditizie, Banche, Vigilanza, Disciplina delle crisi, Soggetti operanti nel settore finanziario, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, Altri controlli, Sanzioni. |
| Banca d’Italia e CONSOB 29/10/2007 | Provvedimento congiunto 29/10/2007: regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d’investimento o di gestione collettiva del risparmio. |
| Regolamento Consob 20703: Intermediari | Regolamento Intermediari: Autorizzazione SIM, imprese di investimento Comunitarie ed extracomunitarie; prestazione servizi, attività di investimento e servizi accessori; servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR; offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza; distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione; disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile; albo e attività dei promotori finanziari. |
| Reg. Consob 20249/2017: Mercati | Regolamento Mercati: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici; obblighi di comunicazione operazioni e regime di trasparenza; collegamenti con i mercati esteri ed estensione dell’operatività in altri Stati membri, condizioni per la quotazione di determinate società, Integrità dei mercati. |
| Reg. Consob 11971: Emittenti | Regolamento Emittenti: appello al pubblico risparmio, OPAS/V e OPA/S; emittenti, ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato; informazione societaria, assetti proprietari, esercizio del diritto di voto, tutela delle minoranze, organi di amministrazione, controllo, revisione contabile, accesso a informazioni privilegiate. |
| TULPS | Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. |
| D.L. 231/2007 | Antiriciclaggio e finanziamento dell’antiterrorismo. |
| TUIR, D.L. 917/1986 | Testo Unico delle imposte sui redditi: disposizioni in materia fiscale e tributaria. |
| IVASS D.L. 209/2005 | Codice delle assicurazioni. |
| Regolamento U.E. 231/2013 | Regolamento sulla Gestione collettiva del risparmio. |
| D.L. 472/1998 | Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. |
5 Requisiti e deontologia dei Consulenti Finanziari e servizi di investimento
Contenuti e sub-contenuti nel quiz su: Requisiti e deontologia dei Consulenti Finanziari e servizi di investimento – Adeguatezza e appropriatezza sub Contenuto.
Gli intermediari valutano, quando prestano i servizi di investimento:
- L’appropriatezza per i clienti al dettaglio;
- L’adeguatezza per i clienti al dettaglio e per i professionali, limitatamente agli obiettivi d’investimento.
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L’adeguatezza mira a rilevare:
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L’appropriatezza mira a rilevare le informazioni sul cliente relative a:
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Si attua per i servizi di:
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Si attua per i servizi di:
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Gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito e sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento e di sostenere perdite dell'investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento. |
Gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta; per questo devono chiedere informazioni al cliente anche in merito al suo livello di istruzione e alla sua professione, nella misura in cui ciò sia appropriato, tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti. |
|
Nel caso in cui un cliente non fornisca le informazioni richieste, ai fini della prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, l'intermediario si astiene dal fornire consulenza o dal prestare il servizio di gestione di portafogli al cliente. |
L’intermediario deve avvertire il cliente:
|
L’intermediario se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato, non raccomanda né decide di negoziare.
Nei confronti dei clienti al dettaglio l’intermediario:
- Per poter svolgere il servizio di gestione di portafoglio, deve conoscere il livello di istruzione del cliente nella misura in cui ciò sia appropriato, tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione;
- Può fare affidamento sulle informazioni fornite dal cliente purché non manifestamente superate, inesatte o incomplete.
Nei confronti dei clienti professionali l’intermediario può presumere:
- In caso di prestazione del servizio di consulenza, che siano finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento;
- L'appropriatezza dell'operazione senza verificarla.
L’intermediario, anche nello svolgimento di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli non può incoraggiare un potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste.
Rapporti con controparti qualificate
In materia di rapporti con clienti classificati come «controparti qualificate» gli intermediari:
- Ottengono dagli stessi la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, dell’accettazione ad essere trattate come controparti qualificate, espressa per iscritto, e possono, previo consenso, trattarli come un cliente professionale o al dettaglio;
- Alla prestazione dei servizi applicano la disciplina prevista per la gestione di ordini di clienti con limite di prezzo, ordine di acquisto o vendita con indicazione di un prezzo limite, prezzo massimo/minimo che si è disposti a pagare/incassare in caso di acquisto/vendita, relativi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato;
- Forniscono al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta;
- Possono considerare le imprese di assicurazione come controparti qualificate.
Mera esecuzione degli ordini e condizioni di mera esecuzione
L’intermediario:
- Può non valutare l’appropriatezza dell’operazione, nei servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione degli ordini, a condizione che:
- Si tratti di strumenti finanziari non complessi;
- Il servizio sia prestato su iniziativa del cliente o potenziale cliente chiaramente informati anche utilizzando un formato standard, che, nel prestare il servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che l’investitore non beneficia della protezione offerta;
- Siano rispettati gli obblighi sui conflitti di interesse.
- Ma deve informare il cliente che, di conseguenza, egli non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.
Condizioni di mera esecuzione
Uno strumento finanziario non è "complesso" se:
- Fa parte del mercato monetario;
- È un’obbligazione, escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato, o altro titolo di debito, come i titoli di Stato, o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM;
- È un’azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, o in un mercato equivalente di un paese terzo;
- Esistono frequenti opportunità di cederlo, riscattarlo od ottenerne il corrispettivo a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato, tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente.
Uno strumento finanziario è complesso se implica per il cliente, oltre al costo di acquisizione, passività effettive o potenziali; queste si hanno se il titolo:
- Contiene una clausola che possa alterare la natura o il rischio dell’investimento o il profilo di rimborso.
- Comporta un regolamento a pronti determinato con riferimento a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici,
- È un contratto finanziario differenziale, derivato.
Best execution
Per i servizi di:
- Esecuzione di ordini per conto della clientela;
- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Gestione di portafoglio.
È previsto il rispetto della cosiddetta best execution, “il miglior risultato possibile per il cliente”. Per ottenerlo, gli intermediari, oltre a dover dimostrare alla Consob di aver ottemperato agli obblighi in materia di esecuzione di ordini per conto dei clienti:
- Adottano:
- Nell’esecuzione di ordini per conto di un cliente al dettaglio, tutte le misure o ragi
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