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Plagio e diritto d'autore: analisi e giurisprudenza

Elementi costitutivi del plagio

Singoli elementi possono costituire plagio, ma devono essere valutati nel contesto ed in una prospettiva di rilevanza nell’insieme degli elementi che costituiscono l’opera. Teorie estetiche, scarto semantico (ovvero l’elemento presumibilmente plagiato) ha una connotazione ed una finalità diversa e ben distinguibile.

“Un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore.”

“Partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a una contestualità determinata. In tal modo la realtà e la società entrano nell'opera d'arte non perché procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di "arte" in "arte", a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna.”

“Anche l'innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato artistico del tutto diverso. E, in questo senso, la motivazione del giudice distrettuale deve essere esplicitata secondo il principio di diritto sopra richiamato.”

Diritto e tutela delle opere

Dicotomia idea/espressione; una diversa forma espressiva di un’idea che è stata fatta da un soggetto non può essere tutelata, quando ricorrano elementi strutturali e materiali che ragionevolmente si discostino dall’opera originale. Precedenti opere garantiscono che, anche l’idea generale e la sua forma espressiva, non siano pienamente originali ma vengano riprese dal lavoro di altri autori.

“La forma esterna è l’elemento di un’opera immediatamente percepibile ai sensi ed esteriorizzato attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli art. 1 e 2 l.d.a. La forma interna consiste nel modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare e intrecciare le idee, i concetti e le immagini espresse in un’opera. Il supporto materiale è poi l’elemento attraverso il quale si esteriorizza la forma esterna dell’opera. un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.”

“La creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste di idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.”

Analisi giuridica del plagio

“Tale creatività va riferita non all’idea, al nucleo ideologico-rappresentativo (che può essere banale o semplice), ma alla concretizzazione personale della forma espressiva dell’opera; va riferita cioè non al contenuto esposto, ma alla forma dell’esposizione, per cui anche notizie già di dominio pubblico possono costituire l’oggetto di un’opera tutelabile con il diritto d’autore quando esse siano espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di un’elaborazione personale dell’autore.”

“Non ricorre la fattispecie del plagio qualora le due opere (nella specie, si trattava di sceneggiature cinematografiche) presentino in comune lo spunto o il motivo ispiratore ma differiscano quanto agli ulteriori elementi caratterizzanti quali lo svolgimento dei fatti, il significato generale, il contenuto ideologico, la caratterizzazione psicologica dei personaggi” (Trib. Roma 7 gennaio 1994, Rep. 1994, voce cit., n. 257).

“In tale racconto sia stata di ispirazione per entrambe le opere in esame (cioè sia, prima, per il cortometraggio attoreo, sia, dopo, per lo spot Fiat) e che le convenute abbiano appunto tratto ispirazione dal racconto dell’Ancillari indipendentemente dalla visione del cortometraggio attoreo.”

Comunicazione e distribuzione delle opere

Comunicazione al Pubblico e Distribuzione al Pubblico. Principio dell’Esaurimento, posto che una volta che una copia viene venduta essa potrà essere a sua volta alienata senza che intercorra il DA originario ante prima vendita, nel controllo della distribuzione.

Creatività e diritto d'autore

Ha diritto di agire in giudizio chiunque possa ritenersi beneficiario o titolare di un DA, a prescindere dal Contratto o Atto Negoziale che corrisponda. Difetto di Creatività si ha allorché l’opera non presenti elementi soggettivi, tipici della originalità di un soggetto, e piuttosto sia una mera esposizione di dati. Se tuttavia tale esposizione sia organizzata, raccolta ed elaborata dal soggetto, allora vi sarà elaborazione personale.

Elementi distintivi portano la Corte a poter agevolmente differenziare le Opere, non riconoscendo il plagio. “La creatività dell’intervista non va individuata nel mero fatto narrativo «registrato», ma nella conduzione dell’intervista stessa, finalizzata a far emergere e delineare la personalità dell’intervistato e a far risaltare gli elementi salienti ed «interessanti» e nell’elaborazione del testo.”

Plagio e tutela autoriale

“Come noto, la tutela autoriale non protegge solo la forma esterna di un’opera ma anche quella interna, cioè la struttura e dunque gli elementi peculiari in cui si estrinseca la creazione. In proposito, si distingue tra plagio formale (c.d. esterno) e plagio sostanziale (c.d. interno): il primo si caratterizza per la pedissequa indebita ripresa delle soluzioni formali già adottate dal soggetto plagiato; il secondo per la ripetizione della medesima struttura complessiva, della selezione e del collegamento logico, non solo temporale, delle varie fonti. Si ha infine plagio camuffato quando le varianti, pur contenute nella riproduzione dell’opera altrui, non sono tuttavia assolutamente in grado di comportare l’autonomia e la diversità della seconda opera rispetto alla prima il plagio deve escludersi laddove l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un «riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea.”

“Non rileva pertanto il ‘conteggio’ delle pagine identiche ovvero delle ‘varianti’ ed ‘aggiunte’, ma la valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera.” (cfr. Trib. id.Napoli 2 febbraio 2007, 2007, I, 958).

Diritti morali e creatività

Creazione Diritti Morali che sono inalienabili, indisponibili ed irrinunciabili. Nuove tecnologie, di qualsiasi tipo esse siano, non possono pregiudicare l’esclusivo diritto economico in capo ad un soggetto. DA come affiancato ai Diritti della Personalità.

Diritto all’Integrità, valutato nella modifica di determinati parametri. L’assunto del ricorrente, secondo cui nessuna possibilità di modifica dell’opera, sia pure minima, sarebbe consentita, non trova riscontro nel dato normativo.

“Tale assunto in realtà appare riferibile non già al diritto morale d’autore ma a quello di utilizzazione economica dell’opera di cui all’art. 18 l.d.a. che prevede il diritto dell’autore di impedire ogni modifica dell’opera. Tale diritto, tuttavia, a differenza di quello morale, che è inalienabile, imprescrittibile e non soggetto a limiti temporali, è alienabile a terzi e, nel caso di specie, risulta essere stato contrattualmente ceduto al produttore il quale, quindi, era legittimato ad effettuare i tagli ritenuti opportuni per lo sfruttamento commerciale dell’opera sottoposti unicamente al già esaminato limite di cui all’art. 20 l.d.a.”

“Ha rilevato, dopo aver visionato il film, che i pur consistenti tagli all’opera filmica ne avevano accelerato la cadenza narrativa lasciando peraltro inalterata la struttura sequenziale del racconto e la sua coerenza nonché il messaggio sociale che lo stesso intendeva proporre.”

“In tema di diritto morale d’autore, il vulnus all’onore, al prestigio dell’autore ed all’integrità dell’opera non può ricondursi in astratto, ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all’uopo rilevanti.” (Cass. 5388/98, Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d’autore, n. 137).

Parodia e diritto d'autore

Non attribuibilità di un’opera (anche se parodica) all’autore originale, qualora la stessa possa ledere il diritto morale e di immagine dell’autore stesso. “La parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.”

“Né dal significato abituale del termine «parodia» nel linguaggio corrente risulta che tale nozione sia soggetta alle condizioni, richiamate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, in virtù delle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.”

“Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti il giusto equilibrio cui si fa riferimento al punto 27 della presente sentenza (deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta).”

Reversione degli utili e danno economico

Principio della Reversione degli Utili, in via equitativa. Quantificazione del danno da limitazione del mercato?

“L'appropriazione del brano da parte del De. e del Ca., impedendo ad esso ricorrente di concludere un contratto di edizione musicale, ne aveva distrutto la potenzialità di sfruttamento dell'opera per cui la liquidazione del danno doveva essere rapportata all'intero ammontare dei proventi percepiti dall'autore. Deduce che il prezzo del consenso non doveva essere costituito dalla somma che il De. avrebbe dovuto pagare per ottenere l'autorizzazione alla rielaborazione dell'opera originaria bensì determinato sulla base del danno effettivamente sofferto in ragione della lesione della potenzialità di sfruttamento dell'opera quale la stessa sarebbe potuta avvenire e, in particolare, dei proventi che esso La. Va. avrebbe percepito se l'opera consegnata alla case editrice Clan fosse stata pubblicata e diffusa secondo la sua originaria destinazione. I motivi appaiono infondati.”

“In tale contesto la sentenza impugnata, nel determinare il pregiudizio economico derivato al La. Va. per effetto dell'utilizzo non autorizzato del suo brano musicale da parte del De. ai fini di una nuova elaborazione creativa dello stesso, ha ritenuto di fare applicazione del cosiddetto principio della reversione degli utili, cioè determinando il danno sulla base dei proventi realizzati dal De. a seguito dello sfruttamento economico della propria opera derivata.”

“La Corte d'appello, proprio in ragione dei principi dianzi esposti e del giudicato formatosi in precedenza, ha ritenuto che al La. Va. non potessero essere attribuiti tutti i proventi riscossi dal De. dovendo questi essere comunque depurati dai fattori riconducibili all'opera derivata di esclusiva creazione e pertinenza del De. la Corte d'appello ha ritenuto che "il valore di godimento cui parametrare il ristoro del lucro cessante non può essere rapportato all'intero utile percepito da De., ma tali proventi dovranno essere depurati di quella quota dipendente da fattori riconducibili all'opera esclusiva di De., si verrebbe a determinare, nell'ambito di un'operazione di equità, un'attribuzione patrimoniale eccedente la correlazione causale con la ritenuta responsabilità.”

“L'elaborazione creativa che da luogo ad un'opera derivata, come avvenuto nel caso di specie, si differenzia infatti dalla contraffazione in quanto, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo, mentre la seconda consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione.” (Cass 20925/05; Cass 9854/12)

Originalità e confondibilità

Confondibilità, ragioni di mercato o mera violazione? Plagio da valutare nel complesso o analizzando singoli elementi?

“L'opera originale deve presentare i caratteri dell'originalità creativa, sia pur minima, fermo che la tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva, attraverso cui si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale; il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, delle opere in confronto, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difformità.”

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto d'autore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Izzo Umberto.
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