Introduzione alla parte speciale del diritto penale
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Professore Roberto Flor 15/02
C’è una novità, il corso non sarà più diviso con l’altra professoressa.
Il programma è molto articolato.
Prima parte dedicata all’introduzione alla parte speciale del diritto penale e del codice penale per quanto riguarda i diritti del codice penale, reati contro la PA, contro il patrimonio.
Poi i sonagli partendo da quelli poi e delitti la vita, l’incolumità individuale, l’eguaglianza, la libertà, infine sui contro: personale, la libertà morale, l’onere e la reputazione.
Corso interamente a distanza.
Lezioni restano registrate per un tempo determinato, circa settembre.
Materiale per l’esame
Per l’esame è sufficiente quanto esposto durante le lezioni ed eventualmente indicherà il professore quali parti approfondire sul libro, consigliato su internet.
Iniziamo con il corso.
Le lezioni saranno divise in due parti, una più istituzionale.
Introduzione alla parte speciale del codice penale che è stata intuita già da molto tempo, hanno affermato molti illustri che è l’unico e vero diritto penale di cui la parte generale rappresenta solo la premessa o l’introduzione.
La parte speciale dà vita, dà il contenuto sostanziale.
È un diritto vivo, vive della pratica e dell’esperienza giurisprudenziale.
La parte speciale del diritto penale è l’espressione della vivacità e dell’attualità del diritto penale.
Il diritto penale è lo strumento più forte che uno Stato ha in mano per limitare le libertà fondamentali dei cittadini → la libertà personale in particolare.
Quindi, dovrebbe intervenire come criterio sussidiario, limitando al minimo le restrizioni della libertà dei cittadini.
È sufficiente notare che è nella parte speciale che si trovano le norme che prevedendo le singole fattispecie criminose rispecchiano il modello tipico della norma penale e questo sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo contenutistico.
Le norme della parte speciale
Da un canto sono strutturate sotto il paradigma precetto → sanzione, schema tipico.
Pensate alla fattispecie dell’omicidio: è vietato cagionare la morte di un altro.
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Dall’altro canto indicano in concreto la linea di demarcazione tra lecito e illecito.
Il diritto penale è il confine della libertà di agire del cittadino come dice il professor Padovani nel duplice senso che il diritto penale determina i comportamenti che sono vietati all’individuo e al tempo stesso, coincide con le sanzioni sulle libertà dell’individuo.
Deriva che gran parte di quanto si va ad argomentare va riferito molto spesso alla parte speciale perché è in questa parte che ci si trova a ragionare con riferimento al confine di applicabilità di determinate fattispecie.
La nozione di parte speciale del diritto penale quale la corretta distinzione dalla parte generale possono sembrare di semplice determinazione in realtà così non è come dimostra l’analisi storica e come si deduce da un approfondimento teorico.
Appartengono alla parte speciale le norme incriminatrici mentre compongono la parte generale quelle norme che contengono definizioni, regole concetti e principi generali.
L’indagine storica dimostra come la separazione del codice penale in questi due distinti fattori, è del tutto relativa, relatività del confine tra parte speciale e geniale, ma risponda anche a criteri per così dire funzionali, di utilità pratica.
Va ricordato che le legislazioni penali consistevano in un’epoca non del tutto remota, in una mera elencazione di fatti punibili senza avere una parte generale, che si sviluppa solo con le codificazioni ottocentesche.
Il codice penale che tutti noi conosciamo quanta percentuale di fattispecie incriminatrice contiene?
Nel nostro ordinamento si è fatta da anni la strada ad una forte decodificazione fuori → la maggior parte della fattispecie di reato le troviamo dal codice penale.
N.B: malgrado molti interventi da parte del legislatore nel tentativo di riportare all’interno del codice determinate fattispecie.
Durante il corso ci concentreremo sulle principali fattispecie appartenenti al codice.
N.B: il fatto di individuare tale relativizzazione della distinzione tra parte generale e parte speciale, non significa negare una sorta di separazione, che, anzi, resta valida → il tutto però, a livello tendenziale anziché ontologico.
Si potrebbe anche dire che la parte generale consista nel “diritto penale delle regole” e la parte speciale nel “diritto penale dei contenuti”.
→ Vi sono, però, anche nella parte speciale delle nozioni di carattere generale.
Ricapitolando
→ Abbiamo individuato 4 punti essenziali:
- Parte speciale come “vero” diritto penale;
- Concetto di relatività del confine tra la parte generale e la parte speciale;
- Tendenza alla decodificazione, molte fattispecie fuori dal codice;
- Presenza di nozioni di carattere generale anche della parte speciale.
Ultimo punto fondamentale da individuare…
Nella parte speciale compaiono norme diverse dalle sole fattispecie incriminatrici e tali norme sono di varia natura → alcune di queste norme contengono delle vere e proprie definizioni e, come tali, sono equiparabili a quelle che fissano dei concetti nell’ambito della parte generale.
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- Nella parte speciale si tratta di nozioni che hanno immediato riferimento a fattispecie incriminatrici di cui costituiscono elementi normativi ma la similitudine poi con le corrispondenti norme di parte generale è davvero notevole.
Es. Nella parte speciale del codice penale troviamo gli Artt. 357-358 che definiscono la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.
Es. Troviamo il concetto di violenza sulle cose, Art. 392 c.p.
Es. Troviamo la nozione di “cosa mobile” che si ritrova collegata a fattispecie incriminatrici, Art. 624.2 c.c. - furto in abitazione e furto con strappo.
→ Agli effetti della legge penale si considera “cosa mobile” anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.
- Dal punto di vista della politica penale si pone un problema sull’opportunità di ricorrere a determinazioni normative, o lasciare, invece, all’interpretazione il compito di indagare e approfondire i vari concetti e assegnargli, di conseguenza, l’ambito di applicabilità → questo è un vero e proprio dilemma.
Esempio pratico: prendiamo l’Art. 624 c.p.: res quando pensiamo alla cosa mobile pensiamo alla res, es. bicicletta, libro → tant’è che il legislatore ha dovuto includere una definizione ad hoc per definire l’energia elettrica.
Questo articolo è nel codice penale perché ad un certo punto in Italia ci sono stati degli abusi sull’energia elettrica, e ci si trovava di fronte al dilemma se applicare la fattispecie di furto, si tratterebbe di un’applicazione per analogia se non fosse stata definita l’energia elettrica come bene mobile → vietato nel diritto penale.
Quale sarebbe il problema dell’assenza di definizione?
- Rischio di applicazioni giurisprudenziali che sono il risultato di vere e proprie acrobazie.
I dati che abbiamo sul nostro telefono, le immagini che abbiamo scaricato sul nostro computer, il documento Word su cui prendiamo appunti sono cose mobili o no?
Questo esempio riguarda la quotidianità, dematerializzazione dei dati.
Se ci vengono rubati, è furto?
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha voluto applicare, in un caso concernente tali beni, l’appropriazione indebita, interpretando il concetto di cosa mobile nel senso di comprendere anche il furto di dati, integra l’Art. 624 c.p.
Queste sono le “tipiche acrobazie interpretative” effettuate dalla Corte di cassazione, in assenza di determinate definizioni, che pongono un serio problema con i principi fondamentali.
= Talvolta è rischioso lasciare tutto all’interpretazione, perché siamo di fronte ad una giurisprudenza creativa, va a sconfinare in quella che è un’applicazione analogica.
→ Si vuole ovviare al rischio di applicazione analogica in malam partem.
Comunque è opportuno limitare le definizioni normative con riferimento alla parte speciale ai casi in cui sia effettivamente necessario.
Alcune precisazioni
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Le fattispecie di parte speciale, che sono molte e che accompagnano quasi sempre l’introduzione di una legge penale, sono il frutto di scelte di politico-criminale → frutto, cioè, di un compromesso che dovrebbe trovare un nuovo ideale per la discussione nel Parlamento.
→ Sappiamo che poi in realtà non è così, abbiamo come fonti del diritto penale, in fin dei conti, anche decreti-legge, norme penali in bianco ecc.
N.B: comunque, l’introduzione di molte fattispecie, es. omicidio stradale, costituiscono il risultate di scelte politico-criminali non sempre meditate da parte del legislatore.
Molto spesso, in tempi recenti si dice che molte scelte vedono nella parte speciale del diritto penale “il rimedio a tutti i mali”, es. introduzione del reato di omicidio stradale quale nuova fattispecie incriminatrice molto severa.
- Talvolta queste scelte sono espressione del “populismo penale”, ossia un fenomeno assolutamente allarmante perché rischia di creare una moltiplicazione di fattispecie incriminatrici in un periodo in cui invece l’esigenza dovrebbe essere quella di razionalizzazione di molte parti del diritto penale, es. riserva di codice → portare i reati nel codice penale.
→ Riflessione di Massimo Donini, in un convegno di qualche anno fa, riguardo il populismo penale → ne parla in un’ottica di ampio respiro, alludendo anche a quelli che possono essere i gravi danni che possono essere cagionati dalle scelte di politica criminale:
Youtube:
Video Costituzione e diritto penale: in ricordo di Franco Bricola 3-4.
→ Punti chiave di tale video:
- Tensione tra comunicazione pubblica e approccio costituzionalistico, N.B: da ricordare che il nostro codice penale è del 1930.
- L’approccio costituzionalistico nasce dal fatto che la Costituzione nasce dopo molto dalla nascita del codice Rocco.
- Mutamento dello stile ermeneutico, = argomentazione interpretativa → come vengono interpretate le norme della parte speciale, interpretate dalla giurisprudenza.
- Vedremo che quando la giurisprudenza, anche di Cassazione, deve affrontare determinate questioni interpretative, molto spesso cita se stessa, nel nostro ordinamento abbiamo il valore della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione che, anche se non c’è il precedente giudiziario, hanno un’eco molto forte → giurisprudenza che crea la norma giuridica tramite l’interpretazione di una disposizione.
- Diritto penale visto come “prima ratio” anziché come extrema ratio → il potere giudiziario ha un ruolo dominante → vi sono molte fattispecie incriminatrici ancora in vigore, che sono state elaborate e introdotte sulla scia dell’opinione pubblica con riferimento a determinati fenomeni, che hanno seguito una sorta di tendenza legata a stereotipi e nuovi concetti, es. animalicidio, femminicidio.
- N.B: vi sono alcuni fatti che per uno Stato costituiscono reato e in alcuni stati no, perché il diritto penale è il diritto vivo ed è molto soggettivo in territori diversi.
- Massimo Donini vede Tangentopoli, operazione “Mani Pulite”, come anno zero del populismo penale.
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Quindi non sono più scelte meditate quelle della politica criminale, ma piuttosto fattispecie penali che vengono pensate per rispondere a determinate esigenze di carattere mediatico che poi andranno, però, ad essere una norme incriminatrici, es. stalking, atti persecutori.
Introduzione alla parte speciale del Codice Penale
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17/02
Continuiamo oggi con questa introduzione alla parte speciale del Codice Penale e come anticipavamo l’altra lezione ci troviamo davanti a un modulo organizzativo, in particolare per quanto riguarda il Codice Rocco e per quanto riguarda la parte speciale, che è improntato su una prospettiva di progressione discendente.
Perché è rigorosamente ispirato innanzitutto ad un criterio che è il criterio classificatorio basato sul bene giuridico protetto.
Il nostro codice penale è del 1930 e ai tempi con la relazione affermava la classificazione dei reati in categorie più o meno vaste, pensate ai: titoli, capi e sezioni del Codice Penale, è stata fatta in base al criterio dell’oggetto giuridico dei reati.
Elemento sistematico essenziale con cui soltanto si può evitare l’empirismo di altri sistemi legislativi.
La categoria maggiore, cioè il titolo, è costituita in base a quella che è una più generica considerazione dell’interesse astratto → es: diritti contro la persona.
La categoria intermedia, il capo, si fonda sopra una specifica considerazione dell’interesse tutelato → es: delitti contro la libertà individuale.
La categoria minore, la sezione, è formata sulla base del criterio di una considerazione particolare dello stesso interesse tutelato → es: i delitti contro la libertà morale.
Si arriva in questo modo a quella unità elementare, cioè l’articolo del Codice Penale, nella quale l’interesse che qualifica tutta la classe è considerato in modo specifico e tale da non consentire ulteriori distinzioni.
Questa è l’impronta della parte speciale del Codice Penale sul piano teorico-astratto, questa era l’intenzione → ovvero una suddivisione sulla base del criterio del bene giuridico protetto, una suddivisione progressiva maggiormente concentrata fra titolo, capo, sezione e articolo.
Bisogna subito dire che nel corso degli anni il legislatore formalmente ha seguito questo criterio, ma concretamente noi troviamo delle fattispecie penali in parte speciale che sono topograficamente collocate in una parte del Codice Penale, ma in realtà vanno a tutelare un interesse diverso e specifico, lo vedremo meglio quando affronteremo i singoli delitti.
Quindi il legislatore del 1930 prospettava una sorta di genealogia dei beni giuridici protetti muovendo da una categoria generale e poi procedendo via via con ulteriori specificazioni sino ad arrivare all’unità elementare che è rappresentata dall’articolo e quindi dal singolo reato.
All’individuazione costante di un interesse categoriale non corrisponde sempre una distinzione ulteriore effettivamente basata su oggetti specifici o subspecifici.
D’altra parte la parte speciale del Codice Penale non è costituita da fattispecie delittuose per completezza è utile ricordare che comprende anche numerosi ipotesi contravvenzionali, di queste noi non ci occuperemo, ma bisogna sapere che sono comunque comprese.
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Da tutti questi rilievi sintetizzati in modo molto conciso emergono alcuni elementi → emerge una eccentricità di alcuni criteri classificatori che coinvolgono non solo i reati, ma anche le contravvenzioni.
Ciò che però riguarda la parte col riferimento alla “tecnica-organizzativa” questo si lo andiamo ad approfondire.
Se vediamo la parte tecnica-organizzativa del Codice Rocco noi vediamo come assuma un criterio distributivo che è improntato sulla progressione discendente perché è un codice che esprime il periodo in cui nasce, cresce e vive → periodo fascista.
Quindi se noi apriamo il Codice Penale nella parte speciale dovremmo aspettarci di trovare nei primi articoli quei “reati contro la vita” o “contro l’incolumità personale”, invece se apriamo il Codice troviamo innanzitutto i delitti contro la “personalità dello stato”, mentre i “reati contro la persona” sono addirittura nel titolo XII.
Per poi chiudersi nel titolo XIII con i “reati contro il patrimonio”.
In sostanza il Codice Penale nella parte speciale si muove dai beni pubblici a quelli privati toccando ponendo al vertice gli interessi che al tempo erano attinenti alle funzioni sovrane.
Ecco perché i reati contro la PA li troviamo nella parte prima della parte speciale e infatti questi interessi che troviamo attinenti alle funzioni sovrane sono la personalità dello stato, la PA e l’amministrazione della giustizia.
A ridosso di questi interessi pubblici, coinvolti nell’esercizio della sovranità o comunque correlati tale esercizio, pensiamo:
- Ai delitti contro il sentimento religioso in quanto diretti contro la religione dello stato o i culti ammessi nello stato nella logica di quel connubio tra trono e altare;
- Ai delitti contro l’ordine pubblico perché espressivi di una sovversione interna anche se non qualificati politicamente.
In posizione mediana invece vediamo l’incolumità pubblica, la fede pubblica, l’economia pubblica, la moralità pubblica e il buon costume, l’integrità e la sanità dei delitti legati alla stirpe → che il Codice Rocco assumeva in una dimensione fortemente istituzionale, come è evidente dalla qualificazione di pubblico.
Poi seguivano da ultimi i delitti contro la famiglia, la persona e il patrimonio nei quali si realizza la tutela di interessi meno ancorati alla pervasiva invadenza dello stato.
Questa &egra
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