Concetti Chiave
- I sistemi misti si formano attraverso l'imitazione o la ricezione parziale di modelli-prototipo, non seguendo un'unica struttura.
- Il modello austriaco, basato su una matrice kelseniana, attribuisce il sindacato di legittimità a corti costituzionali, risultando accentrato e producendo sentenze efficaci erga omnes.
- Il modello francese prevede un controllo di costituzionalità esercitato da un organo politico privo di natura giurisdizionale, il Consiglio Costituzionale, in via principale e preventiva.
- Il modello statunitense presenta variabili che includono sia un controllo esclusivo da parte di un organo al vertice che una fusione di controllo accentrato e diffuso con giudici comuni.
- Le variabili del modello austriaco si distinguono in europea, con controllo esclusivo da parte delle Corti Costituzionali, e europea-americana, dove anche i giudici comuni possono esercitare il sindacato di costituzionalità.
Sistemi misti e modelli generali
Esistono esperienze che non recepiscono in toto i modelli-prototipo e che si configurano come sistemi misti, formatisi per imitazione o ricezione parziale.
Si individuano tre modelli generali cui far riferimento: il primo puro e accentrato (modello austriaco), i secondi duali, ossia nascenti da fusione di controllo diffuso e accentrato (modelli europeo e statunitense).
I modelli da tener in considerazione sono quelli che si basano sull’attribuzione della competenza di giudizio ad una Corte Costituzionale o ad una sua sezione specializzata, ovvero ad un Consiglio Costituzionale.
Modello austriaco e sue variabili
Modello austriaco: modello puro, di matrice kelseniana, fondato sull’attribuzione a corti costituzionali del sindacato di legittimità costituzionale. Modello a giudizio accentrato, sia astratto che concreto, sia preventivo che successivo, destinato a produrre sentenze efficaci erga omnes. Modello adottato anche da Italia, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Corea del Sud, Cile…
Il modello austriaco si articola in due variabili: una europea (Italia, Austria, Germania, Spagna), in cui il controllo è effettuato esclusivamente dalle Corti Costituzionali, e una europea-americana (Portogallo, Ecuador, Perù), in cui anche i giudici comuni hanno il potere di sottoporre le norme a sindacato diffuso di costituzionalità.
Modello francese e statunitense
Modello francese: modello caratterizzato dall’attribuzione del controllo di costituzionalità ad un organo speciale e politico (Consiglio Costituzionale), dunque privo di natura giurisdizionale, che lo esercita in via principale e preventiva. Modello adottato, oltre che dalla Francia, da Costa d’Avorio e Senegal, Libano e Cambogia.
Modello statunitense: tale modello prevede una variabile europea ed una europea-americana. Per la variabile europea, il giudizio è esercitato in via definitiva o esclusiva da un organo al vertice dell’apparato giudiziario. Tale modello è adottato da Belgio, Costa Rica e Nicaragua.
Nella variabile europea-americana si ha, invece, la fusione del controllo accentrato e diffuso: accanto ad una Corte Suprema operano i giudici comuni. Tale modello è adottato da Grecia, Svizzera, El Salvador e Honduras.
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali modelli di controllo di costituzionalità descritti nel testo?
- In che modo si differenziano le variabili del modello austriaco?
- Qual è la peculiarità del modello francese di controllo di costituzionalità?
Il testo identifica tre modelli generali: il modello austriaco (puro e accentrato), i modelli duali (europeo e statunitense) e il modello francese, ognuno con caratteristiche specifiche riguardanti l'attribuzione della competenza di giudizio.
Il modello austriaco si articola in due variabili: una europea, dove il controllo è effettuato esclusivamente dalle Corti Costituzionali (ad esempio, Italia e Germania), e una europea-americana, dove anche i giudici comuni possono sottoporre le norme a sindacato di costituzionalità (come in Portogallo e Ecuador).
Il modello francese è caratterizzato dall'attribuzione del controllo di costituzionalità a un organo speciale e politico, il Consiglio Costituzionale, che esercita il controllo in via principale e preventiva, senza avere natura giurisdizionale.