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Urbanistica
1) Definizione di “Urbanistica”.
E’ definita come la disciplina che si occupa degli insediamenti edilizi nel territorio nazionale, oppure come la disciplina che sovrintende alla generale utilizzazione del territorio.
La legislatura urbanistica italiana ha avuto origine dalla necessità di dare una disciplina uniforme, chiara ed escludente l’arbitrarietà al diritto della società di disporre della proprietà privata per esigenze di pubblico interesse.
2) Che cos’è e a cosa serve la pianificazione urbanistica?
Con la pianificazione urbanistica si è cercato di raggiungere l’intento di correggere, nell’interesse generale attraverso direttive rigorose, i fenomeni causati dal processo di continuo movimento all’origine della produzione e degli scambi (e quindi la creazione di punti di saturazione e congestione e punti di carenza e di vuoti).
Esso prende le mosse dalla realtà sociale, economica e giuridica contingente e si adatta ad essa. Possiamo quindi individuare i seguenti movimenti:
• Studio generale dell’oggetto in ciascuno dei suoi elementi e nell’insieme di essi che illustrino e chiarifichino la situazione del territorio considerato.
• Analisi dei bisogni concreti e precisazione degli scopi raggiungibili, mediante un processo di valutazione critica tra una previsione di fini sociali e la situazione ambientale esistente.
• Precisazione dei criteri e degli strumenti capaci di attuare la trasformazione dell’oggetto considerato. In realtà solo quest’ultima fase andrebbe chiamata pianificazione.
La disciplina giuridica delle norme legislative guida e limita la sfera di azione di tali fattori.
3) La legge fondamentale dell’urbanistica.
_Art.42 Costituzione Italiana:
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
_Legge 1150 del 15 Agosto 1942:
Essa disciplina l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica. Ebbe il suo primo campo di applicazione nel 1953 con il primo piano regolatore di Milano. Con essa al Ministero dei lavori pubblici è stato attribuito un generale potere di coordinamento, vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica e sono stati creati organi statali decentrati per la consulenza ed il controllo del settore della pianificazione territoriale. Stabiliva:
• Natura, gerarchia e procedure di formazione degli strumenti urbanistici e l’eventuale loro obbligatorietà per i comuni inseriti in appositi elenchi.
• L’esigenza di sottoporre l’edificazione in certe parti del territorio comunale (centro abitativo) ad un atto amministrativo di autorizzazione (licenza edilizia) da rilasciarsi da parte del sindaco previo accertamento di conformità dell’opera alle previsioni dello strumento urbanistico.
L’organo competente è il Ministero dei lavori pubblici.
_Art. 4 Legge Urbanistica:
Esiste una gerarchia dei piani urbanistici variamente disciplinati a secondo della loro estensione e del loro contenuto.
4) La legge degli anni ’60.
Nel 1962 venne approvata la legge n°167 che introduceva la facoltà di realizzazione dei piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata per consentire l’accesso all’abitazione alle categorie sociali più deboli.
Con la legge Ponte (765/67) si introdusse:
• L’obbligo di licenza edilizia a tutte le costruzioni su tutto il territorio comunale.
• Il limite massimo di edificabilità (tetto massimo) con uno specifico strumento urbanistico.
• Il concetto di edificazione doveva essere condizionata dall’esistenza delle necessarie “opere di urbanizzazione primaria”.
• L’obbligatorietà delle norme di salvaguardia.
5) Che cosa riguarda la L.457/78 (piano decennale per la casa)?
Questa legge ha parzialmente modificato il contenuto della legge Bucalossi (concessione onerosa e programmi pluriennali d’attuazione). In essa si definiscono le “categorie di intervento edilizio sulle costruzioni” e si individuano quelle categorie di intervento che necessitano solo dell’autorizzazione del sindaco anziché della concessione edilizia. Inoltre le amministrazioni locali poterono inoltre individuare le zone di “degrado” per redigere particolari “Piani di recupero”.
6) I piani urbanistici.
Piani urbanistici Generali:
Danno una sistemazione generale al territorio, considerandolo nel suo insieme e disciplinandolo in ogni sua parte e che si indirizzano alla totalità dei soggetti. Piani territoriali di coordinamento (o piani regionali): costituiscono strumenti di coordinamento di tutte le forme di attività. Hanno durata illimitata e obbligano i comuni ad uniformare a essi i propri piani regolatori. Gli elaborati tecnici relativi sono: planimetria, tabelle, tavole illustrative, relazione, regolamento di esecuzione.
Piani territoriali paesistici: hanno lo scopo di salvaguardare la conservazione della natura e del paesaggio.Essi devono stabilire: zone di rispetto, rapporto tra aree libere ed edificabili, norme dei diversi tipi di costruzione in relazione alle caratteristiche ambientali, distribuzione ed allineamento tra fabbricati, istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.
Piani territoriali di coordinamento provinciale: i contenuti riguardano: destinazione del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, le linee di intervento per la sistemazione idrica, ideologica e idraulica forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, le aree dove vi sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
Piani intercomunali: un “Piano regolatore generale” che si estende alla circoscrizione di più comuni anziché a quella di uno soltanto.
Piani comunali:
_PRG: il “Piano regolatore generale” è un atto di natura amministrativa. La formazione è una facoltà del Comune, ma può divenire un obbligo per tutti i comuni compresi in appositi elenchi, ed è approvato dai competenti organi delle regioni. Esso assicura la migliore composizione urbanistica dei singoli insediamenti ed indica la futura configurazione del territorio comunale fissando le direttive necessarie per attuarla in relazione alle peculiari condizioni dell’ambiente ed alle esigenze della popolazione. Per far ciò esso considera l’intero territorio comunale ed opera una serie di indagini analitiche (storici, andamento demografico popolazione, censimenti, …). Il PRG contiene tali norme programmatiche:
• Rete delle principali comunicazioni (stradali, ferroviarie e navigabili) e dei relativi impianti.
• Divisione del territorio comunale.
• Aree destinate a formare spazi di uso pubblico e sottoposte a servitù speciali.
• Aree riservate all’uso pubblico ed a edifici pubblici, oltre a opere a impianti di interesse collettivo e sociale.
• Vincoli da osservare.
• Norme per l’attuazione del piano (Intervento diretto o Piano particolareggiati di esecuzione).
Successivamente alla depositazione per 30 giorni nella Segreteria comunale ed alla approvazione del PRG l’unico strumento per opporsi è il TAR.
In tutti i piani regolatori devono essere osservati inderogabili limiti di densità edilizie, di altezza, di distanze tra i fabbricati nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi.
_Programma di fabbricazione: completamento normativo del regolamento edilizio comunale attiene alla disciplina costruttiva edilizia nelle varie zone a diversa destinazione. Assicurano quel minimo di disciplina urbanistica indispensabile per un ordinato sviluppo degli abitati, che non sarebbe realizzabile al di fuori di un complesso di prescrizioni unitariamente prestabilito.
Esecutivi Piani particolareggiati di esecuzione: mezzo di attuazione e di sviluppo esecutivo del PRG, esso precisa gli elementi che riguardano dettagli esecutivi riferiti a ciascuna particolare area. Gli elementi consistono in: indicazione delle reti stradali e dei principali dati altimetrici, determinazione di masse e altezze delle costruzioni, determinazione degli spazi riservati a opere e impianti di interesse pubblico, determinazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione, determinazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili in base alla tipologia indicata dal piano, determinazione degli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare, determinazione delle profondità delle zone da laterali a opere pubbliche la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle stesse e a soddisfare prevedibili esigenze future.
Può durare massimo 10 anni.
Piani di lottizzazione convenzionata: strumento urbanistico attuativo del PRG ad iniziativa privata con lo scopo di precisare gli interventi urbanizzativi ed edificatori previsti per una determinata porzione di territorio comunale destinata a zona di espansione ad uso completamente residenziale, industriale, turistico, nonché per le aree di ristrutturazione che comportano opere di urbanizzazione.
Il “lotto” è un appezzamento di terreno di dimensioni sufficienti per essere edificabile in base agli indici di edificabilità previsti dal piano, la lottizzazione dunque è la divisione di aree a scopo edilizio sulla base di un disegno urbanistico.
Piani per l’edilizia economica e popolare: strumento urbanistico attuativo del PRG finalizzato all’acquisizione delle aree edificabili per la realizzazione di edilizia economica e popolare scelte di preferenza nella zona di espansione.
Piani per insediamenti produttivi: piano attuativo che dettaglia l’assetto e la delimitazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi.
Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente: piano attuativo di competenza comunale che individua le zone dove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, cioè di quei tessuti urbani abbandonati con esubero di abitazioni non confortevoli ma che comunque rappresentano una risorsa.
7) I regolamenti edilizi.
È il più antico strumento regolamentare, nato per disciplinare le caratteristiche di crescita degli agglomerati urbani. Non è uno strumento urbanistico in senso stretto poiché manca di un elaborato grafico di individuazione territoriale degli ambiti di applicazione delle normative, ma è considerato soltanto se accompagnato da un programma di fabbricazione. Il suo contenuto di oggi è: “I regolamenti che i comuni adottano devono contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.
Esso deve distinguere le norme seconda che riguardino il nucleo edilizio esistente, le zone di ampliamento dell’abitato o il restante territorio comunale. Esse si dividono in 3 gruppi:
1. Norme di procedura: composizione, competenza e funzionamento dei vari organi e uffici.
2. Norme di carattere urbanistico: distanza e altezza dei fabbricati, i tracciati stradali, i tipi di edifici, l’aspetto estetico.
3. Norme di carattere igienico-sanitarie: dimensioni delle costruzioni e i servizi tecnici, igienici e l’osservanza dei materiali.
I regolamenti edilizi sono complementari alla disciplina urbanistica ma non sostitutivi, comunque i limiti da esso imposti sono inderogabili.
8) Gli standard urbanistici.
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. Si dividono in generali (validi uniformemente su tutto il territorio nazionale e sono stabiliti dalla legge) e speciali (differenziati a seconda del tipo di zona in cui è suddiviso il territorio e sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Le varie zone sono:
• A: centro storico.
• B: area edificata totalmente o parzialmente.
• C: zone di espansione.
• D: impianti industriali.
• E: usi agricoli.
• F: attrezzature ed impianti di interesse generale.
Ognuno di queste zone ha dei limiti inderogabili da seguire (altezza, densità edilizia e distanza tra fabbricati, rapporto spazi pubblici o residenziali o per attività collettive).
Negli insediamenti residenziali la dotazione minima è 18 mq per gli spazi pubblici, essi sono così suddivisi:
• 4.5 mq aree per istruzione.
• 2 mq aree per attrezzature di interesse comune.
• 9 mq aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco o per lo sport.
• 2.5 mq aree per parcheggi.
9) Parametri edilizi ed urbanistici.
I parametri edilizi sono criteri di calcolo e di dimensionamento di un intervento edilizio che vengono utilizzati nella normativa e nella applicazione per rendere omogenei gli interventi in una determinata area.
I parametri urbanistici sono i criteri di calcolo necessari per proporzionare le strutture e le infrastrutture dell’urbanizzazione di una data zona.
Superficie fondiaria (sf): è la superficie suscettibile di edificazione diretta
Sf = St (sup.territoriale) – S1 – S2 (opere urbanizzazione primaria e secondaria)
Superficie territoriale (st): superficie complessiva di un’area a destinazione omogenea di zona.
St = Sf + S1 + S2
URBANISTICA
1) Definizione di “Urbanistica”.
E’ definita come la disciplina che si occupa degli insediamenti edilizi nel territorio nazionale, oppure come la disciplina
che sovrintende alla generale utilizzazione del territorio.
La legislatura urbanistica italiana ha avuto origine dalla necessità di dare una disciplina uniforme, chiara ed escludente
l’arbitrarietà al diritto della società di disporre della proprietà privata per esigenze di pubblico interesse.
2) Che cos’è e a cosa serve la pianificazione urbanistica?
Con la pianificazione urbanistica si è cercato di raggiungere l’intento di correggere, nell’interesse generale attraverso
direttive rigorose, i fenomeni causati dal processo di continuo movimento all’origine della produzione e degli scambi (e
quindi la creazione di punti di saturazione e congestione e punti di carenza e di vuoti).
Esso prende le mosse dalla realtà sociale, economica e giuridica contingente e si adatta ad essa. Possiamo quindi
individuare i seguenti movimenti:
Studio generale dell’oggetto in ciascuno dei suoi elementi e nell’insieme di essi che illustrino e chiarifichino la
situazione del territorio considerato.
Analisi dei bisogni concreti e precisazione degli scopi raggiungibili, mediante un processo di valutazione
critica tra una previsione di fini sociali e la situazione ambientale esistente.
Precisazione dei criteri e degli strumenti capaci di attuare la trasformazione dell’oggetto considerato. In realtà
solo quest’ultima fase andrebbe chiamata pianificazione.
La disciplina giuridica delle norme legislative guida e limita la sfera di azione di tali fattori.
3) La legge fondamentale dell’urbanistica.
_Art.42 Costituzione Italiana:
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
_Legge 1150 del 15 Agosto 1942:
Essa disciplina l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della
Repubblica. Ebbe il suo primo campo di applicazione nel 1953 con il primo piano regolatore di Milano. Con essa al
Ministero dei lavori pubblici è stato attribuito un generale potere di coordinamento, vigilanza e controllo su tutta
l’attività urbanistica e sono stati creati organi statali decentrati per la consulenza ed il controllo del settore della
pianificazione territoriale. Stabiliva:
Natura, gerarchia e procedure di formazione degli strumenti urbanistici e l’eventuale loro obbligatorietà per i
comuni inseriti in appositi elenchi.
L’esigenza di sottoporre l’edificazione in certe parti del territorio comunale (centro abitativo) ad un atto
amministrativo di autorizzazione (licenza edilizia) da rilasciarsi da parte del sindaco previo accertamento di
conformità dell’opera alle previsioni dello strumento urbanistico.
L’organo competente è il Ministero dei lavori pubblici.
_Art. 4 Legge Urbanistica:
Esiste una gerarchia dei piani urbanistici variamente disciplinati a secondo della loro estensione e del loro contenuto.
4) La legge degli anni ’60.
Nel 1962 venne approvata la legge n°167 che introduceva la facoltà di realizzazione dei piani per l’edilizia economica e
popolare (P.E.E.P.) per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata per consentire
l’accesso all’abitazione alle categorie sociali più deboli.
Con la legge Ponte (765/67) si introdusse:
L’obbligo di licenza edilizia a tutte le costruzioni su tutto il territorio comunale.
Il limite massimo di edificabilità (tetto massimo) con uno specifico strumento urbanistico.
Il concetto di edificazione doveva essere condizionata dall’esistenza delle necessarie “opere di urbanizzazione
primaria”.
L’obbligatorietà delle norme di salvaguardia.
5) Che cosa riguarda la L.457/78 (piano decennale per la casa)?
Questa legge ha parzialmente modificato il contenuto della legge Bucalossi (concessione onerosa e programmi
pluriennali d’attuazione). In essa si definiscono le “categorie di intervento edilizio sulle costruzioni” e si individuano
quelle categorie di intervento che necessitano solo dell’autorizzazione del sindaco anziché della concessione edilizia.
Inoltre le amministrazioni locali poterono inoltre individuare le zone di “degrado” per redigere particolari “Piani di
recupero”.
6) I piani urbanistici.
Piani Generali: Piani territoriali di coordinamento (o piani regionali): costituiscono strumenti di
urbanistici Danno una coordinamento di tutte le forme di attività. Hanno durata illimitata e obbligano i comuni
sistemazione ad uniformare a essi i propri piani regolatori. Gli elaborati tecnici relativi sono:
generale al planimetria, tabelle, tavole illustrative, relazione, regolamento di esecuzione.
territorio, Piani territoriali paesistici: hanno lo scopo di salvaguardare la conservazione della
considerandolo natura e del paesaggio.Essi devono stabilire: zone di rispetto, rapporto tra aree libere ed
nel suo insieme edificabili, norme dei diversi tipi di costruzione in relazione alle caratteristiche
e ambientali, distribuzione ed allineamento tra fabbricati, istruzioni per la scelta e la varia
disciplinandolo distribuzione della flora.
in ogni sua Piani territoriali di coordinamento provinciale: i contenuti riguardano: destinazione
parte e che si del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, la localizzazione di
indirizzano alla massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, le linee
totalità dei di intervento per la sistemazione idrica, ideologica e idraulica forestale e in genere per
soggetti. il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, le aree dove vi sia opportuno
istituire parchi o riserve naturali.
Piani intercomunali: un “Piano regolatore generale” che si estende alla circoscrizione
di più comuni anziché a quella di uno soltanto.
Piani comunali:
_PRG: il “Piano regolatore generale” è un atto di natura amministrativa. La formazione
è una facoltà del Comune, ma può divenire un obbligo per tutti i comuni compresi in
appositi elenchi, ed è approvato dai competenti organi delle regioni. Esso assicura la
migliore composizione urbanistica dei singoli insediamenti ed indica la futura
configurazione del territorio comunale fissando le direttive necessarie per attuarla in
relazione alle peculiari condizioni dell’ambiente ed alle esigenze della popolazione. Per
far ciò esso considera l’intero territorio comunale ed opera una serie di indagini
analitiche (storici, andamento demografico popolazione, censimenti, …). Il PRG
contiene tali norme programmatiche:
Rete delle principali comunicazioni (stradali, ferroviarie e navigabili) e dei
relativi impianti.
Divisione del territorio comunale.
Aree destinate a formare spazi di uso pubblico e sottoposte a servitù speciali.
Aree riservate all’uso pubblico ed a edifici pubblici, oltre a opere a impianti di
interesse collettivo e sociale.
Vincoli da osservare.
Norme per l’attuazione del piano (Intervento diretto o Piano particolareggiati
di esecuzione).
Successivamente alla depositazione per 30 giorni nella Segreteria comunale ed alla
approvazione del PRG l’unico strumento per opporsi è il TAR.
In tutti i piani regolatori devono essere osservati inderogabili limiti di densità edilizie,
di altezza, di distanze tra i fabbricati nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico o parcheggi.
_Programma di fabbricazione: completamento normativo del regolamento edilizio
comunale attiene alla disciplina costruttiva edilizia nelle varie zone a diversa
destinazione. Assicurano quel minimo di disciplina urbanistica indispensabile per un
ordinato sviluppo degli abitati, che non sarebbe realizzabile al di fuori di un complesso
di prescrizioni unitariamente prestabilito.
Esecutivi Piani particolareggiati di esecuzione: mezzo di attuazione e di sviluppo esecutivo del
PRG, esso precisa gli elementi che riguardano dettagli esecutivi riferiti a ciascuna
particolare area. Gli elementi consistono in: indicazione delle reti stradali e dei
principali dati altimetrici, determinazione di masse e altezze delle costruzioni,
determinazione degli spazi riservati a opere e impianti di interesse pubblico,
determinazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione, determinazione
delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili in base alla tipologia indicata dal
piano, determinazione degli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da
vincolare, determinazione delle profondità delle zone da laterali a opere pubbliche la
cui occupazione serva ad integrare le finalità delle stesse e a soddisfare prevedibili
esigenze future.
Può durare massimo 10 anni.
Piani di lottizzazione convenzionata: strumento urbanistico attuativo del PRG ad
iniziativa privata con lo scopo di precisare gli interventi urbanizzativi ed edificatori
previsti per una determinata porzione di territorio comunale destinata a zona di
espansione ad uso completamente residenziale, industriale, turistico, nonché per le aree
di ristrutturazione che comportano opere di urbanizzazione.
Il “lotto” è un appezzamento di terreno di dimensioni sufficienti per essere edificabile
in base agli indici di edificabilità previsti dal piano, la lottizzazione dunque è la
divisione di aree a scopo edilizio sulla base di un disegno urbanistico.
Piani per l’edilizia economica e popolare: strumento urbanistico attuativo del PRG
finalizzato all’acquisizione delle aree edificabili per la realizzazione di edilizia
economica e popolare scelte di preferenza nella zona di espansione.
Piani per insediamenti produttivi: piano attuativo che dettaglia l’assetto e la
delimitazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi.
Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente: piano attuativo di competenza
comunale che individua le zone dove si rende opportuno il recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente, cioè di quei tessuti urbani abbandonati con esubero di
abitazioni non confortevoli ma che comunque rappresentano una risorsa.
7) I regolamenti edilizi.
È il più antico strumento regolamentare, nato per disciplinare le caratteristiche di crescita degli agglomerati urbani. Non
è uno strumento urbanistico in senso stretto poiché manca di un elaborato grafico di individuazione territoriale degli
ambiti di applicazione delle normative, ma è considerato soltanto se accompagnato da un programma di fabbricazione.
Il suo contenuto di oggi è: “I regolamenti che i comuni adottano devono contenere la disciplina delle modalità
costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.
Esso deve distinguere le norme seconda che riguardino il nucleo edilizio esistente, le zone di ampliamento dell’abitato
o il restante territorio comunale. Esse si dividono in 3 gruppi:
1. Norme di procedura: composizione, competenza e funzionamento dei vari organi e uffici.
2. Norme di carattere urbanistico: distanza e altezza dei fabbricati, i tracciati stradali, i tipi di edifici, l’aspetto
estetico.
3. Norme di carattere igienico-sanitarie: dimensioni delle costruzioni e i servizi tecnici, igienici e l’osservanza dei
materiali.
I regolamenti edilizi sono complementari alla disciplina urbanistica ma non sostitutivi, comunque i limiti da esso
imposti sono inderogabili.
8) Gli standard urbanistici.