Concetti Chiave
- Il locatore è esonerato da responsabilità per vizi di navigabilità occulti se riesce a dimostrare che il danno è causato da difetti non percepibili con ordinaria diligenza.
- I formulari contrattuali impongono al locatore una garanzia generale per tutti i vizi di navigabilità, inclusi quelli occulti.
- Il conduttore deve mantenere lo stato di navigabilità della nave e sostenere tutte le spese di manutenzione durante la durata del contratto.
- Il conduttore è obbligato a consegnare la nave entro il termine stabilito, con il locatore che può scegliere di mantenere o risolvere il contratto in caso di ritardo.
- Il risarcimento per danni da ritardo è possibile solo se il conduttore ha agito con dolo o colpa grave.
Responsabilità del locatore
In generale, il locatore risponde di eventuali vizi di navigabilità. A tal proposito, Codice della navigazione e formulari contrattuali si esprimono in maniera completamente diversa:
- il Codice della navigazione esonera il locatore da responsabilità nell’ipotesi in cui i vizi di navigabilità siano occulti. Egli può liberarsi della responsabilità sorta a suo carico dimostrando che il danno è stato provocato da un vizio occulto. Si definisce tale un difetto che non può essere percepito con l’uso della ordinaria diligenza. Se, ad esempio, una nave urta contro la banchina portuale a causa dell’ancora spezzata e il locatore riesce a provare che il deterioramento di quest’ultima è riconducibile a difetti di costruzione impossibili da percepire servendosi della diligenza media, egli è esonerato da ogni forma di responsabilità;
- i formulari contrattuali, viceversa, imputano al locatore una forma di garanzia generale per qualsiasi vizio di navigabilità del mezzo, compresi quelli occulti.
Obblighi del conduttore
Dal canto suo, il conduttore è tenuto a mantenere, per l’intera durata del contratto, lo stato di navigabilità di cui la nave disponeva al momento della consegna. Egli, pertanto, deve sostenere tutte le spese relative alla manutenzione del mezzo.
Sul conduttore grava anche l’obbligo di consegnare la nave entro il termine predeterminato nel contratto. Qualora egli non rispetti le tempistiche relative alla consegna, il locatore ha la possibilità di applicare la cosiddetta «clausola di cancello», la cui efficacia è subordinata dai formulari contrattuali proprio alla tardiva restituzione della nave. Il conduttore resta vincolato al proprio obbligo; al locatore spetta invece una duplice opzione: egli può decidere, sulla base delle sue esigenze commerciali, di conservare il contratto oppure di risolverlo. Il risarcimento dei danni può essere ottenuto solo nel caso in cui il ritardo sia scaturito da dolo o colpa grave.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità del locatore in caso di vizi di navigabilità?
- Quali obblighi ha il conduttore riguardo alla nave?
- Cosa succede se il conduttore non rispetta i termini di consegna?
Il locatore è esonerato da responsabilità per vizi di navigabilità occulti, dimostrando che il danno è stato causato da un difetto non percepibile con ordinaria diligenza, come stabilito dal Codice della navigazione.
Il conduttore deve mantenere lo stato di navigabilità della nave durante il contratto e sostenere le spese di manutenzione, oltre a consegnare la nave entro il termine stabilito.
In caso di ritardo nella consegna, il locatore può applicare la «clausola di cancello» e decidere se mantenere o risolvere il contratto, con possibilità di risarcimento solo in caso di dolo o colpa grave.