Concetti Chiave
- Le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare documenti di bilancio preventivo e conto consuntivo entro 30 giorni dall'adozione, in forma sintetica e semplificata.
- Devono rendere disponibili dati su immobili, canoni di locazione, e atti di organismi di valutazione, mantenendo l'anonimato per i dati personali.
- Le PA pubblicano indicatori di tempestività dei pagamenti e la situazione debitoria, inclusi debiti complessivi e numero di imprese creditrici.
- Devono fornire dettagli sui procedimenti amministrativi, inclusi riferimenti normativi, unità responsabili, modalità di accesso e documentazione necessaria.
- In caso di omessa pubblicazione di moduli, i procedimenti possono essere avviati anche senza di essi, con successiva richiesta di integrazione documentale.
Obblighi di pubblicazione delle P.A
Le P.A pubblicano documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni da adozione in forma sintetica, aggregata e semplificata, per assicurare piena accessibilità e comprensibilità.
Sono pubblicati anche dati su entrate e spese dei propri bilanci preventivi e consuntivi su tabelle.
Dati su immobili e valutazioni
P.A pubblicano dati degli immobili posseduti o detenuti, con canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Le P.A pubblicano atti di organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, indicano dati personali in forma anonima se presenti.
Pubblicate relazioni di organi di revisione amministrativa e contabile a documenti di bilancio e tutti rilievi anche non recepiti della Corte dei conti che riguardano organizzazione e attività delle PA e loro uffici.
Pubblicati carta dei servizi o documento contenente standard di qualità dei servizi pubblici.
Individuati i servizi erogati a utenti pubblicano conti contabilizzati e andamento nel tempo.
Indicatori di pagamento e debiti
PA pubblicano indicatori dei propri tempi medi di pagamento per acquisti di beni, servizi e forniture chiamato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, anche trimestralmente “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, e ammontare complessivo debiti e numero di imprese creditrici.
Tipologie di procedimento e moduli
Le P.A pubblicano dati su tipologie di procedimento, in particolare:
- breve descrizione con riferimenti normativi
- unità organizzativa responsabile
- ufficio procedimento, con recapiti telefonici e indirizzi e-mail, indicazione nome responsabile ufficio
- per procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare a istanza e modulistica, compresi moduli autocertificazione, uffici a cui rivolgersi, orari, modalità di accesso
- modalità con cui ottenere informazioni su procedimenti
- termine fissato per procedimento per approvazione provvedimento conclusivo
- procedimenti per cui provvedimento può essere sostituito da dichiarazione dell’interessato o procedimento che di può concludere con silenzio assenso
- strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, a favore dell’interessato durante procedimento, del provvedimento finale o per adozione del provvedimento oltre termine fissato e modi per attivarli
- link a servizi online o tempi previsti per attivazione
- modalità per effettuare pagamenti
- nome del soggetto a cui è attribuito potere sostitutivo e modalità per attivare questo potere
Le PA non possono chiedere moduli che non siano stati pubblicati, se omessa pubblicazione i procedimenti possono essere avviati anche senza moduli. La PA deve poi chiedere all’istante l’integrazione della documentazione entro termine congruo.
Art 36
PA pubblicano le informazioni per effettuare pagamenti informatici.
Domande da interrogazione
- Quali documenti devono pubblicare le P.A riguardo al bilancio?
- Che tipo di dati sugli immobili devono essere resi pubblici dalle P.A?
- Cosa devono pubblicare le P.A riguardo ai tempi di pagamento?
- Quali informazioni devono fornire le P.A sui procedimenti?
Le P.A devono pubblicare documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dall'adozione, in forma sintetica, aggregata e semplificata, per garantire accessibilità e comprensibilità.
Le P.A devono pubblicare dati sugli immobili posseduti o detenuti, inclusi i canoni di locazione o affitto versati o percepiti, e atti di organismi indipendenti di valutazione, mantenendo l'anonimato per eventuali dati personali.
Le P.A devono pubblicare indicatori dei tempi medi di pagamento per acquisti di beni e servizi, denominati "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" e "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", insieme all'ammontare complessivo dei debiti e al numero di imprese creditrici.
Le P.A devono pubblicare dettagli sui procedimenti, inclusi riferimenti normativi, unità organizzativa responsabile, documentazione necessaria, modalità di accesso e strumenti di tutela per gli interessati, garantendo trasparenza e chiarezza.