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Concetti Chiave

  • Il Jobs act si applica esclusivamente ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, compresi quelli delle piccole imprese.
  • Esistono quattro livelli di tutela, con i primi due che prevedono la reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamenti ingiustificati.
  • La tutela reintegratoria forte si attua in caso di licenziamenti discriminatori e per difetti di giustificazione legati a disabilità, con un'indennità minima di 5 mensilità.
  • La tutela reintegratoria debole è riservata a licenziamenti disciplinari ingiustificati, con un'indennità compresa tra 5 e 12 mensilità.
  • Entrambe le forme di tutela permettono di richiedere un'indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità.

Applicazione del Jobs act

La disciplina lavoristica prevista dal Jobs act si applica solo ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, data in cui il provvedimento è entrato in vigore. La disciplina è valida anche per le unità produttive inferiori ai requisiti dimensionali di cui all’art. 18 l. 300/1970. Analogamente alla Riforma Fornero, il Jobs act individua quattro distinti livelli di tutela, dei quali i primi due prevedono la reintegrazione del lavoratore.

Tutela reintegratoria forte

1) Tutela reintegratoria forte, molto simile a quella della Riforma Fornero. Anch’essa, infatti, si applica nei licenziamenti discriminatori e intimati in forma orale, oltre a quelli in cui vi è un difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore. L’indennità risarcitoria deve sempre ammontare ad almeno 5 mensilità, però stavolta è calcolata in base all’ultima percepita per il calcolo del TFR, fermo restando l’obbligo di detrarre l’aliunde perceptum; non vi è invece nessuna novità per quanto riguarda l’indennità sostitutiva della reintegrazione: ammonta a 15 mensilità e deve essere richiesta entro trenta giorni dalla ricezione dell’invito datoriale a riprendere servizio.

Tutela reintegratoria debole

2) Tutela reintegratoria debole, applicabile in ipotesi più circoscritte rispetto a quelle previste dalla Riforma Fornero: essa, infatti, è efficace solo nei licenziamenti disciplinari ingiustificati perché il fatto contestato (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) non sussiste. La fattispecie è rimasta pressoché identica sotto il profilo della disciplina: reintegrazione più indennità risarcitoria fra 5 e 12 mensilità, però calcolata in base all’ultima percepita per il computo del TFR. Alla somma bisogna detrarre aliunde perceptum e aliunde percipiendum (quest’ultimo, però, fa riferimento solo alle proposte di lavoro congrue che il dipendente avrebbe potuto accettare). Anche questa forma di tutela prevede la possibilità di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità.

Domande da interrogazione

  1. Quali lavoratori sono coperti dalla disciplina del Jobs act?
  2. La disciplina lavoristica del Jobs act si applica esclusivamente ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del provvedimento, e si estende anche alle unità produttive che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 della legge 300/1970.

  3. Quali sono i livelli di tutela previsti dal Jobs act?
  4. Il Jobs act prevede quattro distinti livelli di tutela, di cui i primi due garantiscono la reintegrazione del lavoratore. La tutela reintegratoria forte si applica in caso di licenziamenti discriminatori o senza giustificazione, mentre la tutela reintegratoria debole è riservata ai licenziamenti disciplinari ingiustificati.

  5. Come viene calcolata l'indennità risarcitoria in caso di licenziamento?
  6. L'indennità risarcitoria per la tutela reintegratoria forte ammonta ad almeno 5 mensilità, calcolata sull'ultima retribuzione percepita per il TFR, mentre per la tutela reintegratoria debole varia tra 5 e 12 mensilità, anch'essa calcolata sull'ultima retribuzione. In entrambi i casi, si deve detrarre l'aliunde perceptum.

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