Concetti Chiave
- Alla fine della Seconda guerra mondiale, l'Onu incaricò la CDI di valutare la creazione di una Corte Penale Internazionale (CPI), i cui lavori furono interrotti fino al 1981.
- La CPI opera come strumento complementare alle giurisdizioni nazionali e interviene solo in caso di denegata giustizia da parte degli stati coinvolti.
- La giurisdizione della CPI è limitata a quattro categorie di crimini: genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e aggressione, con specifiche condizioni per quest'ultima.
- Il Consiglio di Sicurezza (CdS) ha il potere di attivare la CPI per casi specifici e di sospendere temporaneamente la sua giurisdizione.
- La CPI deve rispettare i limiti imposti dal proprio statuto e le decisioni della Commissione di diritto internazionale in merito all'esercizio del suo potere.
La nascita della CPI
Al termine della Seconda guerra mondiale, l’Onu incaricò la CDI di codificare i crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità e di valutare la formazione di una CPI permanente. I lavori, però, furono sospesi nel 1954 e ripresero solo nel 1981, acquisendo un ruolo significativo solo in seguito alla conclusione della guerra fredda: l’istituzione di due tribunali penali internazionali (rispettivamente per l’ex-Yugoslavia e il Ruanda) favorì l’entrata in vigore, nel 2002, dello statuto della CPI adottato dalla conferenza di Roma.
Funzionamento e limiti della CPI
La CPI si configura come strumento complementare rispetto alle giurisdizioni penali nazionali: essa può esercitare la propria giurisdizione solo in caso di denegata giustizia da parte degli stati in cui i crimini hanno avuto luogo. Inoltre, la CPI agisce sempre su richiesta del CdS ma può farlo solo se lo stato di cittadinanza del presunto responsabile o quello in cui i crimini sono stati perpetrati sia parte dello statuto oppure abbia reso una dichiarazione ad hoc di accettazione della giurisdizione della corte. Infine, l’art. 5 limita l’intervento della CPI a quattro categorie di crimini: genocidio; crimini di guerra; crimini contro l’umanità e aggressione. In particolare, per ciò che attiene all’ultima fattispecie l’ONu ha stabilito che la condotta criminosa può essere considerata tale solo se attribuibile a un dirigente politico o militare e dovrà costituire una violazione manifesta della carta delle nazioni Unite.
Ruolo del CdS e della CPI
Gli artt. 13 e 16 dello statuto CPI disciplinano i rapporti che intercorrono tra il CdS e la corte: il primo prevede il potere del CdS di attivare la Corte in relazione a un caso specifico (potere di referral); il secondo, al contrario, attribuisce al consiglio la possibilità di bloccare, anche solo temporaneamente, l’esercizio della giurisdizione della CPI.
In sostanza, dunque, la Corte penale internazionale è tenuta a rispettare i limiti di esercizio del proprio potere e, contestualmente, la Commissione di diritto internazionale è obbligata a fare lo stesso.
Domande da interrogazione
- Qual è il contesto storico che ha portato alla nascita della CPI?
- Quali sono i limiti della giurisdizione della CPI?
- Qual è il ruolo del Consiglio di Sicurezza (CdS) in relazione alla CPI?
La Corte Penale Internazionale (CPI) è stata istituita nel 2002 dopo un lungo processo iniziato nel dopoguerra, con lavori sospesi nel 1954 e ripresi solo nel 1981, culminando con l'adozione dello statuto alla conferenza di Roma, influenzata dalla creazione di tribunali penali per l'ex-Yugoslavia e il Ruanda.
La CPI può esercitare la propria giurisdizione solo in caso di denegata giustizia da parte degli stati e solo se il presunto responsabile o lo stato in cui sono stati commessi i crimini sono parte dello statuto o hanno accettato la giurisdizione. Inoltre, l'intervento è limitato a quattro categorie di crimini: genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e aggressione.
Il CdS ha il potere di attivare la CPI per casi specifici (potere di referral) e può anche bloccare temporaneamente l'esercizio della giurisdizione della Corte, come stabilito negli articoli 13 e 16 dello statuto della CPI.