Concetti Chiave
- La C.I.G. ha competenza consultiva e può risolvere controversie internazionali con l'autorizzazione volontaria delle parti.
- Le parti possono deferire la giurisdizione alla C.I.G. attraverso accordi ad hoc, trattati arbitrali, o il «forum prorogatum».
- L'art. 36 dello Statuto delle Nazioni Unite consente agli Stati di riconoscere la giurisdizione della C.I.G. come obbligatoria nei confronti di altri Stati che accettano lo stesso obbligo.
- 72 stati dell'UE e solo la Gran Bretagna hanno depositato dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della C.I.G.
- Nel 2019, la C.I.G. ha dichiarato illegittimo l'accordo della Gran Bretagna con Mauritius sulle isole Chagos, violando il principio di autodeterminazione.
Competenze della C.I.G.
Oltre alla competenza consultiva, alla C.I.G. è inoltre riconosciuta la competenza di poter risolvere, previa autorizzazione volontaria delle parti, le controversie internazionali. Per deferire la giurisdizione del contenzioso alla Corte internazionale di giustizia, le parti possono concludere un accordo ad hoc (specificamente stipulato) per attribuirle la competenza di giudicare la controversia oppure hanno la possibilità di stipulare un trattato arbitrale o di amicizia. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dal cosiddetto «forum prorogatum». Essa sussiste nel caso in cui una sola delle due parti abbia accettato la giurisdizione della C.i.g: la parte convenuta si presenta in giudizio accettando solo tacitamente la giurisdizione della Corte.
Accettazione della giurisdizione
L’art. 36 dello Statuto delle Nazioni unite stabilisce le modalità di accettazione della giurisdizione della C.i.g. Esso stabilisce che «gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, nei confronti di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico».
Dichiarazioni di accettazione
Finora, la dichiarazione unilaterale di accettazione della giurisdizione della C.i.g. è stata depositata da 72 stati dell’UE e uno solo (la Gran Bretagna) del Consiglio di sicurezza.
L’Italia depositò la dichiarazione di accettazione nel 2014, in seguito alla nota questione riguardante l’uccisione di due pescatori nelle acque dell’India ad opera di due marò.
Caso delle isole Chagos
Nel 1965, la Gran Bretagna stipulò un accordo con l’arcipelago Mauritius, sua ex colonia, mediante cui si impegnava a rendere l’arcipelago indipendente, con l’esclusione delle isole di Chagos. Il 25 febbraio del 2019 la C.i.g. ha definito l’accordo illegittimo, ritenendo che la sua applicazione avesse violato il principio di autodeterminazione dei popoli.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della C.I.G. nella risoluzione delle controversie internazionali?
- Come avviene l'accettazione della giurisdizione della C.I.G. secondo lo Statuto delle Nazioni Unite?
- Qual è la posizione della C.I.G. riguardo all'accordo tra Gran Bretagna e Mauritius sulle isole Chagos?
La C.I.G. ha la competenza di risolvere le controversie internazionali previa autorizzazione volontaria delle parti, attraverso accordi ad hoc, trattati arbitrali o amicizia, e può anche operare tramite il "forum prorogatum" se una parte accetta tacitamente la sua giurisdizione.
L'art. 36 dello Statuto stabilisce che gli Stati possono dichiarare di riconoscere come obbligatoria la giurisdizione della C.I.G. nei confronti di altri Stati che accettano lo stesso obbligo, senza necessità di una convenzione speciale.
La C.I.G. ha dichiarato illegittimo l'accordo del 1965 tra Gran Bretagna e Mauritius, ritenendo che violasse il principio di autodeterminazione dei popoli, come stabilito nella sentenza del 25 febbraio 2019.