Concetti Chiave
- Il luogo di lavoro, inizialmente specificato nel contratto, può essere modificato, ma deve rispettare determinati limiti legali.
- La trasferta è temporanea e mantenendo il legame con la sede principale, mentre il trasferimento è una modifica definitiva del luogo di lavoro.
- Il potere di trasferire un lavoratore richiede ora che il datore di lavoro dimostri ragioni tecnico-organizzative valide per giustificare il trasferimento.
- Il lavoro flessibile o smart work, introdotto dalla legge 81 del 2017, prevede un'esecuzione parziale della prestazione in azienda e parziale all'esterno, senza un orario fisso.
- La tecnologia gioca un ruolo cruciale nello smart work, consentendo di lavorare da qualsiasi luogo e facilitando l'adattamento alle nuove modalità lavorative.
Modifiche al luogo di lavoro
Al momento dell’assunzione, il luogo di lavoro è precisato nel contratto. Esso, però, può essere successivamente modificato nel rispetto di alcuni limiti.
Il datore di lavoro può inviare il lavoratore in trasferta presso un luogo diverso dalla sede, di solito con l’attribuzione di un’indennità compensativa. Perché possa parlarsi di trasferta è necessario che essa sia temporanea, cioè che non venga meno il legame funzionale del lavoratore con la sede di appartenenza.
Viceversa, se la modifica del luogo di lavoro è definitiva, ha luogo un trasferimento.
Trasferimento e potere direttivo
Fino agli anni settanta dello scorso secolo, il potere di trasferire era considerato una componente del potere direttivo datoriale. Oggi, invece, il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra solo previa dimostrazione da parte del datore di lavoro delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano.
Il giudice è tenuto a valutare la veridicità e l’attendibilità delle ragioni addotte dall’imprenditore e la sussistenza di un nesso di causalità fra esse e il trasferimento.
Lavoro flessibile e smart work
Negli anni recenti è stata introdotta una nuova modalità lavorativa: il lavoro flessibile o agile (noto anche come smart work).
Esso è disciplinato dalla legge 81 del 2017, che ne dà una definizione precisa. Lo smart work costituisce una particolare modalità della prestazione di lavoro subordinata, contrassegnata da alcune caratteristiche:
- l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte nei locali aziendali, in parte all’esterno;
- l’assenza di un normale orario di lavoro;
- la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Quest’ultimo requisito è fondamentale: lo smart work è configurato come un’attività lavorativa effettuabile in qualunque luogo proprio grazie alla tecnologia.
In sostanza, i concetti di trasferta, trasferimento e lavoro agile sono inestricabilmente connessi fra loro: tutti e tre, infatti, attengono all’effettiva condizione di lavoro che si instaura in capo a chi ne è titolare.
Domande da interrogazione
- Quali sono le differenze tra trasferta e trasferimento nel contesto lavorativo?
- Quali sono le condizioni necessarie per un trasferimento del lavoratore?
- Cosa caratterizza il lavoro flessibile o smart work?
La trasferta è temporanea e mantiene il legame con la sede di appartenenza, mentre il trasferimento è definitivo e implica un cambiamento permanente del luogo di lavoro (come indicato nel testo).
Oggi, il datore di lavoro deve dimostrare ragioni tecniche, organizzative e produttive per giustificare il trasferimento, e il giudice deve valutare la veridicità di tali motivazioni (secondo quanto riportato nel testo).
Il lavoro flessibile, disciplinato dalla legge 81 del 2017, prevede l'esecuzione della prestazione lavorativa in parte in azienda e in parte all'esterno, senza un orario di lavoro fisso e con l'uso di strumenti tecnologici (come descritto nel testo).